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Il superamento del bicameralismo paritario, una più completa regolazione dei processi di produzione normativa e, in particolare, una più rigorosa disciplina della

5 LE PROSPETTIVE DI RIFORMA

5.2 Il superamento del bicameralismo paritario, una più completa regolazione dei processi di produzione normativa e, in particolare, una più rigorosa disciplina della

decretazione di urgenza.

La Commissione si è innanzitutto pronunciata, con un’opinione unanime, in favore del superamento del bicameralismo paritario. A tal fine sono state prospettate due ipotesi: il bicameralismo differenziato e il monocameralismo.

L'ipotesi prevalente è stata quella di un bicameralismo differenziato in modo da attribui- re al Senato della Repubblica la rappresentanza degli enti territoriali e al contempo affi- dare alla Camera dei Deputati il rapporto fiduciario e l'indirizzo politico. I senatori po- trebbero essere eletti secondo diverse modalità (es. direttamente dai cittadini o dai con- sigli Regionali), mentre dato il carattere fiduciario i deputati necessariamente dai cittadi- ni. Le due camere quindi avrebbero funzioni e composizioni differenti nella Camera dei Deputati infatti vi sarebbe una prevalenza nell'esercizio della funzione legislativa nell'al- tra , invece, prevarrebbe una funzione di controllo. Il tutto incontra delle motivazioni ben precise riconducibili a due grandi temi:

• la necessità di garantire al governo nazionale una maggioranza politica certa, maggiore rapidità nelle decisioni, e dunque stabilità;

• b) l’esigenza di portare a compimento il processo di costruzione di un sistema autonomistico compiuto, con una Camera che sia espressione delle autonomie territoriali.

Secondo coloro che sostengono l'ipotesi del monocameralismo invece quest’ultimo si tradurebbe una semplificazione costituzionale che avrebbe risvolti positivi sulla stabiliz- zazione della forma di governo. Quindi in questo caso l'oggetto di interesse è capire in che modo la configurazione parlamentare può avere effetti positivi o negativi proprio sulla stabilizzazione della forma di governo nelle diverse ipotesi prospettate.

Riguardo ai processi di produzione di produzione normativa ci limitiamo a dire che la Commissione ha individuato quattro categorie di legge:

• a) leggi costituzionali e di revisione costituzionale; • b) leggi organiche;

• c) leggi ordinarie

• d) leggi ordinarie con voto prevalente della Camera

Particolarmente importanti ai nostri fini sono la nuova categoria delle leggi organiche, che si interporrebbero tra la Costituzione (e le leggi costituzionali) e le leggi ordinarie dalle quali non possono essere abrogate o modificate. La funzione è quella di disciplinare, in diretta attuazione della Costituzione, materie individuate puntualmente nella Costituzione stessa, particolarmente significative per il sistema politico-costituzio- nale, come la legge elettorale, e appunto l’organizzazione e il funzionamento della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri. La qualifica di legge organica può discendere solo da

una espressa e puntuale indicazione della Costituzione dalla quale sarebbe prevista, in definitiva, una riserva di legge organica. Secondo l’opinione prevalente, l’approvazione delle leggi organiche competerebbe alla sola Camera che dovrebbe esprimere il voto fi- nale con la maggioranza assoluta dei deputati. Le leggi organiche potrebbero essere mo- dificate solo da altre leggi organiche e solo in forma esplicita.

Abbiamo poi le ultime due categorie legislative: le leggi bicamerali sono quelle che ri- guardano l’ordinamento e le funzioni di Regioni e autonomie locali nonché i rapporti tra queste e lo Stato che non coinvolgano il legame fiduciario tra Parlamento e Governo. Per questo tipo di norme nulla cambia rispetto al procedimento legislativo attuale. Le leggi bicamerali non sarebbero sottordinate alle leggi organiche né queste ultime alle leggi bicamerali, perché le due categorie sono destinate a disciplinare materie diverse e pertanto tra loro vi è un rapporto di separazione di competenze.

Le leggi ordinarie sono tutte quelle che non rientrano nelle altre categorie. Per queste ul- time e per le leggi organiche l’iniziativa legislativa e il voto finale spetterebbe invece sempre alla Camera dei Deputati, titolare del rapporto fiduciario.

La Commissione ha affrontato inoltre il problema di procedure abbreviate che risponda- no all’esigenza del Governo di disporre in tempi brevi e certi di deliberazioni del Parla- mento su questioni particolarmente urgenti. È nota la degenerazione che, proprio per sopperire all’assenza di una procedura del genere, ha subito il procedimento legislativo per effetto dell’intreccio decreto legge-maxiemendamento-questione di fiducia.

A questa lacuna ha inteso rispondere la proposta del voto a data fissa, ammissibile per tutte le leggi ad esclusione di quelle costituzionali, organiche e bicamerali. Il Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può chiedere alla Camera che un disegno di legge venga iscritto con priorità all’ordine del giorno e che su di esso ven- ga espresso il voto finale entro un termine determinato. Decorso il termine senza che la Camera abbia proceduto al voto finale, il testo della proposta di legge presentato o ac- colto dal Governo e suddiviso in articoli è sottoposto alla votazione finale senza modifi- che. Si procede alla sola votazione finale e non a quella dei singoli articoli perché si vota la proposta del Governo. La richiesta iniziale del Governo non attiva automatica- mente la procedura speciale, ma è necessario un voto dell’Assemblea.

La richiesta può essere avanzata per un numero di disegni di legge determinato dal Re- golamento della Camera dei Deputati.

In sintesi, la Camera dei Deputati procederebbe al voto a data fissa per un numero limi- tato di provvedimenti ritenuti prioritari dal Consiglio dai Ministri, secondo la seguente disciplina:

• il procedimento legislativo comincia dalla Camera, visto che l’istituto prevede la possibilità che il Governo presenti un proprio testo e chieda alla propria maggio- ranza di sostenere la richiesta di procedura speciale;

• la Camera dei Deputati delibera sulla richiesta del Presidente del Consiglio entro tre giorni dalla sua presentazione;

• la data richiesta deve in ogni caso garantire un’adeguata istruttoria parlamentare; • se la Camera approva, il Presidente contingenta i tempi affinché il voto finale avvenga entro il termine, tenuto conto anche dell’eventuale richiamo da parte del Senato e del voto successivo della Camera;

• scaduto inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chie- dere che la Camera deliberi (con unico voto) sulla proposta di legge presentata dal Governo, eventualmente con le modifiche approvate nel frattempo dalla Ca- mera (se condivise dal Governo)

La Commissione, anche per coerenza con l’introduzione dell’istituto del voto a data fis- sa, propone di limitare le possibilità di ricorso ai decreti legge, che devono restare uno strumento assolutamente straordinario. Questo effetto si può ottenere o attraverso la in- dividuazione della Legge n. 400/88 come legge organica, qualora si condividesse l’ipo- tesi dell’introduzione di questa categoria di leggi (oppure attraverso la costituzionalizza- zione dei limiti previsti in quella legge. Secondo l’art. 15 della legge in questione, il Go- verno non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la con versione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costitu zionale per vizi non attinenti al procedimento.

essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. È stato proposto di escludere o li- mitare incisivamente la emendabilità dei decreti legge e dei disegni di legge di conver- sione. Il vincolo della omogeneità dei decreti legge dovrebbe di per sé limitarne forte- mente la emendabilità; in ogni caso occorrerebbe fissare il divieto di introdurre disposi- zioni aggiuntive al disegno di legge di conversione. Tali considerazioni preliminari all'a- nalisi della forma di governo ci servono per chiarire bene l'assetto nonché gli strumenti che possono rendere più incisiva l'azione governativa limitando al contempo l'utilizzo degli istituti sopra indicati.