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Voto segreto e questione di fiducia, due forzature nel procedimento di approva zione?

6 UNA NUOVA LEGGE ELETTORALE: L'ITALICUM 6.1 La sentenza della Corte Costituzionale n.1 del

6.5 Voto segreto e questione di fiducia, due forzature nel procedimento di approva zione?

Passo cruciale che ha suscitato non poche polemiche è stata la decisione da parte del

Governo di porre la questione di fiducia sulla legge elettorale. E' indubbio che dal punto di vista politico, nonostante i precedenti nella storia repubblicana ricordati dal Pres. del Consiglio più volte262, rappresenti una palese forzatura. Che la legge elettorale sia una

priorità di questo governo e della maggioranza che lo sostiene, è tema posto fin dal di- scorso di insediamento del Governo stesso e del precedente, entrambi nati per espres- sione diretta del Partito Democratico e da esso direttamente guidati e sostenuti. Senza dimenticare il monito (tra i tanti) del presidente emerito Giorgio Napolitano lanciato nel suo discorso di giuramento per il secondo mandato da presidente della Repubblica, pronunciato il 22 aprile 2013. “Imperdonabile resta la mancata riforma della legge elet-

torale del 2005”, disse il presidente invitando deputati e senatori “a rivedere in parti- colare la norma relativa all’attribuzione di un premio di maggioranza senza che sia raggiunta una soglia minima di voti o di seggi”. L'auspicio resta però quello di una più ampia condivisione possibile di tutti quegli atti che non riguardano l'azione caratteristica del Governo, ma l'architettura del Paese. Adesso la questione vera e propria sta nel capi- re se tale passaggio ha rappresentato soltanto una forzatura politica ma se vi siano profi- li di illegittimità costituzionale. Non solo a questo bisogna aggiugnere alcune riflessioni circa la compatibilità della questione di fiducia col voto segreto.

In merito all'apposizione della fiducia sulla legge legge elettorale non vi è nessuna norma di rango costituzionale né di rango ordinario né di natura regolamentare, che preveda che le leggi elettorale rientrino tra quelle materie sulle quali il Governo non possa apporre la questione di fiducia. La Costituzione regola solo la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia. L’articolo 72 comma 4 stabilisce che la procedura normale di esame ed approvazione diretta da parte della Camera per le leggi elettorali, èteso ad escludere che esse possono essere approvate in commissione fissando pertanto una riserva di assemblea in materia . Occorre sottolineare innanzitutto, che alla Camera le leggi elettorali sono tra le poche materie su cui è possibile chiedere lo scrutinio segreto (art. 49.1 reg.). Si ritiene tuttavia che tale scelta sia limitata alla c.d. formula elettorale, cioè al meccanismo di traduzione di voti in seggi, senza estendersi all'intero sistema elettorale più generalmente inteso (che comprende anche altre regole: dalla presentazione delle liste alla campagna elettorale, dalla proclamazione degli eletti fino 262 La legge 31 marzo 1953, n. 148, (cd. legge truffa) approvata con l’apposizione della fiducia de parte del

Governo guidato da Alcide De Gasperi, che modifica la legge del 1948 attribuendo un premio di maggioranza di 380 seggi alle liste collegate tra loro che, in tutto il territorio nazionale, avessero raccolto la metà più uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste

ai casi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità).Sotto il profilo della legittimità sulla legge elettorale, così come su qualunque altra materia su cui il voto segreto è facoltativo e non obbligatorio (art. 116.4 reg.), il Governo può porre la questione di fiducia, trasformando di conseguenza il voto da segreto in palese e rassegnando le dimissioni nel caso di un'eventuale sconfitta La prima ad inaugurare tale prassi interpretativa fu la Presidente Iotti, in occasione di due riforme decisive - quella dell'elezione diretta del Sindaco (24 gennaio 1990) e quella del sistema radiotelevisivo (1 agosto 1990) - a ritenere ammissibile la questione di fiducia posta dal Governo Andreotti, stabilendo che la questione di fiducia è vietata solo per le materie in cui si deve ma non in quelle in cui si può votare a scrutinio segreto. L'ultimo profilo riguarda invece la possibilità di porre la questione di fiducia in sede di approvazione finale del disegno di legge. Prima del 1988 il voto finale sui disegni di legge era obbligatoriamente segreto e quindi, di conseguenza, la questione di fiducia su di esso vietata. Oggi però che il voto finale segreto non è più obbligatorio ma facoltativo, la questione di fiducia, al pari di quanto accade per articoli ed emendamenti, dovrebbe es- sere considerata ugualmente ammissibile. E' quindi una prassi interpretativa e non una disposizione espressa, quella per cui il Governo non può porre la questione di fiducia in sede di approvazione finale del disegno di legge risalente sempre ad una decisione della Presidente Iotti (31 luglio 1990) che, oltreché non avere riscontri al Senato non si accorda con l'attuale regolamento ed per questo è stata sempre ampiamente criticata. Per concludere riporto un importante discorso tenuto alla Camera dopo l’apposizione della fiducia sulla proposta di legge elettorale, l’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi il 17 gennaio del 1953,,,pronunciò queste parole, che mi paiono attuali. Siamo intervenuti “con una impostazione di fiducia perchè ci trovavamo dinanzi, non ad un

rallentamento della macchina, ma già al sabotaggio, all’insabbiamento della mac- china. E noi non avevamo altra alternativa, onorevoli colleghi, tranne la resa senza condizioni innanzi all’abuso del regolamento, innanzi alla negazione del principio, che è fondamentale per la convivenza tra maggioranza e minoranza, e cioè che la minoran- za ha diritto alla critica e la maggioranza ha diritto alla decisione“.