• Non ci sono risultati.

Il nesso di causalità nel diritto penale del lavoro

Nel documento Responsabilita colposa del lavoratore (pagine 50-53)

2.3 E una auspicabile soluzione

B. L’altro profilo attiene alla sostanziale estraneità alla dogmatica e

4. Nesso di causalità

4.1. Il nesso di causalità nel diritto penale del lavoro

Nel settore del diritto penale del lavoro, i giudizi di imputazione incardinati sui reati di evento di danno sono necessariamente chiamati ad affrontare la questione dell’accertamento del rapporto di causalità tra condotta ed evento.

Nell’accertamento della eziologia sottesa al singolo infortunio posso registrarsi (nell’amplissima casistica) i diversi orientamenti formatesi in seno alla giurisprudenza in tema di causalità: da un lato, la corrente favorevole ad una concezione della spiegazione causale come dimostrazione oggettivistica, regolata da uno standard di certezza; dall’altro lato l’indirizzo che, dietro lo schermo di una concezione causale probabilistica incentrata sull’aumento di rischio, tende ad interpretare e applicare l’istituto con connotazioni marcatamente soggettivistiche.

Si veda per esempio Cass. Pen., sez. IV, 25-09-2001, Sgarbi, in CED, 2001/220982: ritenendo che “in tema di nesso di causalità, la rilevanza causale del fatto nella produzione dell’evento dannoso deve essere accertata in tema di assoluta certezza, con una probabilità confinante con la certezza, non è tale una elevata probabilità anche al 90%, in un caso di infortuni sul lavoro avvenuto nel reparto stampaggio di una azienda e consistito nella discesa improvvisa dello stampo mentre l’operaio era intento al prelievo del pezzo stampato, la Corte di legittimità ha censurato la motivazione del giudice di merito, che affermava l’esistenza del nesso di causalità, pur non sussistendo, riguardo alle cause della ripetizione del colpo esaminate dal perito, elementi di certezza ma solo di elevata probabilità, questo dovuto fondamentalmente alla mancanza della documentazione relativa alla

51

macchina costruita da una ditta fallita e priva del manuale di istruzioni112.

Quanto all’indirizzo sull’aumento del rischio come criterio non

nomologico di spiegazione causale, si veda Cass. Pen., sez. IV, 15-10-

2002, Loi in CED, 2002/223749, che nella fattispecie tratta di un incidente verificatosi nell’attività di avvio lancio di tipo militare, con riguardo alla morte di un allievo ufficiale che nel lancio si impigliava al collo dalla fune di vincolo, nonché alla morte di un altro allievo che si sfracellava al suolo per la mancata apertura del paracadute principale e il non corretto dispiegamento di quello di emergenza – concludeva che “è configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica – per l’assenza di una rivelazione di frequenza dei casi esaminati – bensì su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati”113

.

L’impostazione del sistema di tutela della sicurezza del lavoro si incentra sulla valutazione e gestione del rischio immanente all’ambiente di lavoro quale primo adempimento dell’obbligazione di garanzia gravante sul datore di lavoro e sulla compartecipazione di soggetti presenti nell’azienda.

Questo ha fatto si che la giurisprudenza affiancasse all’indagine causale di tipo meccanicistico un apprezzamento del nesso tra condotta ed evento e, soprattutto, una ricerca di possibili antecedenti

112

Vedi in tal senso, D’Alessandro, p. 752 e ss.

113

In senso critico, Stella, Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La

sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubiali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2004, p. 23

52

coinvolgenti anche per gli aspetti organizzativi e gestionali della struttura produttiva.

Tale indirizzo che si è consolidato senza trascurare gli eventuali fattori causali più vicini all’evento, inserisce l’infortunio in una prospettiva di valutazione globale dell’organizzazione dell’impresa secondo il metro della neutralizzazione o della riduzione al minimo dei rischi per la salute dei lavoratori.

Come cause del singolo incidente sono tate prese in esame anche eventuali negligenze commesse dai vertici dell’azienda o da altri soggetti coinvolti nella valutazione del rischio presente nel contesto lavorativo.

Tra valutazione e gestione del rischio intercorre un nesso funzionale, che l’operazione di valutazione mira, attraverso la ricognizione delle fonti di rischio, a definire i protocolli di condotta idonei ad attuare il programma di prevenzione, integrandoli nel ciclo produttivo e nella organizzazione del lavoro.

Di fatto si veda quanto precisato in Cassazione Penale, sezione III, 4- 10-2007, Franzoni, in CED, 2007/238539, nella quale il documento di valutazione del rischio era stato redatto ma non conteneva la individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti e le relative misure di prevenzione da adottarsi.

In forza del menzionato collegamento funzionale con la fase di gestione del potenziale di offensiva, anche l’omessa o scorretta valutazione del rischio viene considerata come un antecedente causale dell’infortunio114

.

114

Cass. Pen., sez. IV, 08-06-2010, Rigotti, in CED, 2010/248113, che ha affermato la responsabilità per colpa del datore di lavoro in riferimento agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori avendo egli omesso di “indicare nel piano di sicurezza e coordinamento (c.d. P.S.C.) i rischi connessi ad una determinata attività” e non avendo provveduto alla “predisposizione di specifiche misure di sicurezza per la particolare tipologia di lavori, quali, nella specie, l’uso di cinture di sicurezza e l’uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice”.

53

Peraltro: “in tema di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo non potrà essere desunto, soltanto dall’omessa previsione del rischio nel documento, di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 19-09-1994, n. 626 (documento di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell’omissione all’evento che si è concretizzato115”.

Nel documento Responsabilita colposa del lavoratore (pagine 50-53)