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La sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, 14 Febbraio 2012, n

Nel documento Responsabilita colposa del lavoratore (pagine 118-121)

LA COLPA DEL LAVORATORE

2. La sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, 14 Febbraio 2012, n

La corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, fermo restando il giudizio di responsabilità per il reato di lesioni colpose gravi aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena all’appellante nonché titolare della ditta . Trattavasi di un incidente sul lavoro occorso al lavoratore dipendente di una ditta, esecutrice di lavori per la realizzazione di una pensilina presso l’ ospedale Policlinico Gemelli e lo stesso mentre era intento ad istallare un ponteggio di tubi e giunti ,perdeva l’equilibrio e precipitava al suolo riportanto lesioni che comportavano una inabilità al lavoro superiore ai 40 giorni. Il titolare della ditta era stato chiamato a rispondere essendovi ravvisati a suo carico profili di colpa specifica ,fondata sulla inosservanza dell’obbligo di dotare il dipendente di una cintura di sicurezza con dissipatore di energia. Avverso la predetta decisione propone ricorso in cassazione articolando i seguenti motivi: Il primo lamentava che la Corte di merito aveva ritenuto persistente la posizione di garanzia anche se vi era stata regolare delega per la sicurezza sul lavoro in riferimento ai lavoratori della ditta , il secondo motivo affermava l illogicità della corte nel ritenere che l’evento fosse riconducibile alla condotta dell’imputato ,pur essendo stato assolto dalla contravvenzione di non aver fornito la cintura di sicurezza e dimostrando, di aver dato sia adeguata formazione che tutti i

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dispositivi di sicurezza, inoltre la corte aveva trascurato che la stessa parte offesa aveva dichiarato che al momento del sinistro era legata al ponteggio con un cordino di acciaio e che l’incidente era dipeso da un malore e da una sua dimenticanza nell’ operazione, tale errore di procedura di aggancio era un attività demandata esclusivamente all’operaio anche perché solo lui poteva lavorare sul ponteggio.

Si adduceva inoltre la questione dell’abnormità del comportamento del lavoratore sostenendo che una pronuncia di condanna significava configurare un ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro in quanto se il fatto si fosse verificato a causa del cordino e quindi in un errata procedura di aggancio il datore di lavoro non avrebbe in alcun modo potuto controllarlo, in fine si prospettava la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità in quanto il datore di lavoro era stato assolto dalla contravvenzione di non aver fornito la necessari attrezzatura e che nel caso specifico la negligenza del lavoratore nell’effettuare la manovra di aggancio del cordino al ponteggio escludeva il nesso di causalità. Noto è che per la giurisprudenza la “colpa del lavoratore non è di regola in grado di esonerare il datore di lavoro da responsabilità, in quanto la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore dai rischi derivanti non solo da incidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purchè connesse allo sviluppo dell’attività lavorativa”229 potendo ricavare da tale indirizzo giurisprudenziale il principio in forza del quale la responsabilità del datore non è esclusa da comportamenti negligenti o imperiti del lavoratore che abbia contribuito all’infortunio

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In questo senso Cass. Pen., sez. IV, 27 marzo 2009 n. 189998, T.C. in Resp. Civ. Prev., 2009, 1960; cass. pen., sez. IV 19 aprile 2007 n.255002, in Cass. pen. ,2008, 4316; Cass. pen., sez.IV, 23 marzo 2007, n 21587, Pelosi, in Cass. pen., 2008, 1007, con nota di Bellina; ivi 2867, con nota Roiati; App. Milano ,21 febbraio 2006, in Giur. merito, 2007, 3692

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indi per cui al datore è imposto anche di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore essendo garante anche della correttezza dell’agire del lavoratore230

per tale effetto la colpa del datore non è esclusa da quella del lavoratore infatti l’imputazione ricade sul titolare della posizione di garanzia principale, obbligato sulla base del principio d’equivalenza delle cause vigenti nel sistema penale (art 41,comma 1,c.p.) mitigato dal secondo comma dello stesso articolo che prevede l’interruzione del nesso causale quando la causa sopravvenuta è dell’tutto eccezionale ed imprevedibile ed in alcun modo legata a quelle che l’hanno preceduta è da sola capace di far verificare l‘evento, ma occorre inoltre un comportamento del lavoratore che sia “anomalo, imprevedibile ed inevitabile” tale da non rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro.231

Il giudice di merito ricostruendo la vicenda stabilisce che l’evento lesivo non può essere imputato alla condotta del datore di lavoro, questo perche la dimenticanza del lavoratore anche se debitamente formato e fornito dello strumentario di sicurezza non ha provveduto ad allacciare in modo adeguato il cordino di sicurezza e questa sempre secondo lo stesso giudice è stata la causa che ha determinato l’evento l’eventuale corretto aggancio del cordino avrebbe arrestato la caduta causata dal malore ,stabilendone che quella fosse la causa assorbente che ha causato l’evento.232

Tale causa non solo non è prevedibile ma è anche inevitabile in quanto la prestazione del lavoratore non poteva consentire al titolare della posizione di garanzia una “persistente attività di costante verifica dell’utilizzo dello strumentario di sicurezza”233

non dimenticando che l’accertamento della colpa deve essere individuata tramite la regola di condotta generica o specifica che si presume violata e in base ai

230

In Riv.Cass.pen. n 02,2013 pag 683

231

Cfr. Sentenza Cass. Pen., sez IV, 4 luglio 2003 ; Cass. Pen., Sez., IV, 12 febbraio 2008

232

Vedi Sentenza Cass. Pen.,sez IV, 14 febbraio 2012 n,10712

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principi generali vigenti in materiasi deve verificata la sussistenza dei presupposti sia della prevedibilità che della eventualità che il fatto dannoso si possa configurare ,ma non essendo individuata ne individuabile la regola cautelare violata che abbia causato l’evento infatti l imputato era stato assolto per addebito contravvenzionale in quanto si era accertato che il datore aveva assolto i suoi obblighi cautelari dotando il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo e formandolo in maniera adeguata .

Nel documento Responsabilita colposa del lavoratore (pagine 118-121)