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Gli obblighi del lavoratore

Nel documento Responsabilita colposa del lavoratore (pagine 74-79)

2.3 E una auspicabile soluzione

B. L’altro profilo attiene alla sostanziale estraneità alla dogmatica e

8. Gli obblighi del lavoratore

L’art. 2, comma 1, lett. a), D. lgs. n. 81/2008 definisce “ lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione […].

Il lavoratore è, in primis, beneficiario delle norme antinfortunistiche; ma al contempo egli è destinatario di una serie di precetti antinfortunistici e può talvolta assumere addirittura la qualifica di soggetto attivo del reato.

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Cass. Pen., Sez. IV, 14/3/2007, n. 21585; Cass. Pen., Sez., 27/09/1986, n. 3006, in CED, 1986, n. 210642.

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Infatti il lavoratore è chiamato in prima persona ad applicare le norme di sicurezza, collaborando con i soggetti tradizionalmente investiti della posizione di garanzia ed impegnandosi ad assicurare, oltre alla propria sicurezza, quella dei colleghi e di chiunque possa trovarsi sul luogo del lavoro158.

In base all’art. 20, comma 1, dello stesso decreto “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Importante è osservare che parte della dottrina parla del concetto di “prendersi cura” sia “più ricco e impegnativo della semplice osservanza delle disposizioni e comporti un’attenzione consapevole a quello che può derivare dai propri atti o dalla propria attività”159. I responsabili dell’organizzazione del lavoro, qualora predispongano nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l’esecuzione dello stesso, hanno motivo per contare sull’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso della normale diligenza nell’eseguire l’operazione. Infatti se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il corrispondente diritto di attendersi, una volta compiuto quanto gli aspetta, che il lavoratore faccia quel che deve. Ha il diritto di fare affidamento sull’esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere160.

158

Vedi, G. Amato, La corretta rilevanza dell’imprudenza del lavoratore nella

responsabilità del datore di lavoro, in Foro it., 2009, II, p. 198 e ss.

159

Sia pure sotto il vigore dell’omologo art. 5 D. Lgs. n. 626 del 1994, G. Tacconi , Le

responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, Torino, 2005, p. 24.

160

Cass. Pen., sez, IV, 9 febbraio 1993, n. 5064, Giordano, in Riv. Trim. dir. Pen. econ., 1995, 101, con nota di G. P. Volpe, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento., cit. p. 102 ss

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In particolare ai sensi art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 i lavoratori devono: “a) contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, […]; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi […] nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori […]” Come possiamo vedere il contributo richiesto ai lavoratori in termini di sicurezza è direttamente ed autonomamente presidiato dall’art. 59, attraverso la previsione di illeciti penali ed amministrativi161.

Il dovere ravvisabile in capo al lavoratore si trova in una posizione di complementarietà rispetto al debito di sicurezza dei principali garanti, ma altresì evidente come solo attraverso un attivo coinvolgimento dei diretti interessati e beneficiari risulta possibile realizzare pienamente l’obbiettivo della sicurezza “globale”162

.

D’importanza assoluta si deve notare che l’obbligo di segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro deve

161

Per una compiuta analisi di siffatti illeciti v. artt. 59 e 60, D. Lgs. n. 81/2008.

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sempre essere osservato dai lavoratori, risolvendosi l’omessa segnalazione in una colpevole inerzia che, pur non interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti gli eventi dannosi subiti dai lavoratori, può concretizzarsi in un concorso di quest’ultimi nella produzione dei medesimi eventi163.

Nondimeno si è altresì precisato che l’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le inefficienze dei mezzi e disposizioni di sicurezza o altre situazioni di pericolo di cui vengono a conoscenza “sussiste unicamente riguardo alle carenze che si manifestino improvvisamente durante il lavoro e non riguardo alle carenze preesistenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto conoscere e eliminare di propria iniziativa, indipendentemente dalla non curanza o dalla relativa inerzia dei dipendenti”164. E’ poi, altresì pacifico nella giurisprudenza, il principio in forza del quale le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tesi ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: sicché è divenuta “ormai formula tralaticia di un consolidato leit motiv giurisprudenziale”165 l’affermazione in forza del quale il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando, ometta di adottare le idonee misure

163 Cass. Pen. Sez., III, 21 aprile 1995, n. 4493, Usl 10 Firenze. c. Ceppi, in Rep. Foro it.,

1995 , p. 1350. In applicazione di siffatti principi è stata, per esempio, affermata la responsabilità penale di un lavoratore subordinato per un infortunio subito da un terzo che assisteva ai lavori a seguito del verificarsi di una frana durante lo scavo di un pozzo, posto che erano emersi a carico del lavoratore profili di colpa consistenti nel aver iniziato e continuato i lavori di scavo senza applicare le armature necessarie ad evitare il franamento del terreno e nell’aver utilizzato per l’esecuzione dei lavori un macchinario inadeguato. (Cass. Pen., sez. IV, 14 ottobre 2008, Mazzuoli, in Foro It., 2009, II, p. 197.

164

Cass. Pen., Sez. IV, 18-5-2001, n. 20145, Rota, in Dir. Prat. Lav., 2001, p. 1689.

165

A. Roiati, Rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio sul lavoro, in Cass. Pen., 2008, p. 2869.

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protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per la violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore; con ulteriore conseguenza che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità e eccezionalità così da porsi come causa esclusiva dell’evento166

.

166

Cass. Pen., Sez. IV, 03-12-2009, n. 48573, in De jure; Cass. Pen., Sez. IV, 24-11-2009, n. 2489, in De jure; Cass. Pen., Sez. IV, 17-2-2009, n. 15009, Liberali, in ISL, 2009, p. 298.

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CAP II

RESPONSABILITA’ DEGLI INFORTUNI SUL

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