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TERZO CAPITOLO

L’INCIDENZA DELL’ETERODETERMINAZIONE DELLA POLITICA-ECONOMICA SUL RUOLO DEI PARLAMENT

3. Il grado di incidenza delle Istituzioni europee e del Parlamento sulle decisioni di spesa del Governo;

3.2. Parlamento nazionale e Istituzioni europee (cenni)

Come anticipato, tra le novità della recente legislazione contabile, assumono un ruolo fondamentale le previsioni che enfatizzano il ruolo delle istituzioni europee in seno al processo di bilancio nazionale.

Al di là della accennata disciplina in materia di DPB392, riveste particolare

importanza la novella in tema di obbligo di aggiornamento, attraverso modifica o

391 In questi termini si esprime anche Mortati, a parere del quale «si deve respingere l’opinione che fa

rientrare le leggi ora dette nella generica categoria degli atti aventi funzione di controllo. Caratteristica della funzione di controllo è la dissociazione del contenuto, dei fini, degli interessi, della responsabilità inerenti all’atto controllante rispetto a quello controllato: ora tale dissociazione, ammissibile nelle forme dualistiche di governo, è divenuta estranea al sistema dei rapporti fra i poteriattivi nei moderni regimi parlamentari, nei quali perciò la legge di approvazione […], di norma, è compartecipazione alla decisione o alla scelta politica consacrata nell’atto che forma il contenuto della legge» (C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., pag. 670).

392 E in particolare si vuole fare riferimento alle novità introdotte dal regolamento UE n. 473 del 2013,

recante disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

Tale regolamento, rammentiamo, ha istituito il documento programmatico di bilancio (su cui cfr. par. 2.1.) che deve essere trasmesso dagli Stati membri alla Commissione Europea e all’Eurogruppo entro

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integrazione del DEF, derivante dalle raccomandazioni vincolanti del Consiglio dell’Unione europea incidenti sul Programma di stabilità e sul Programma nazionale di riforma.

Sul punto ricordiamo che, entro il 27 settembre di ciascun anno, il Governo ha il dovere di riformare il contenuto del DEF attraverso la presentazione alle Camere di una nota di aggiornamento; tale atto non solo deve necessariamente dare conto delle correzioni sulle previsioni di entrata e di spesa relative alla manovra di finanza pubblica innescata col DEF, ma deve altresì provvedere al ridimensionamento degli obbiettivi programmatici e all’attuazione delle modifiche e delle integrazioni che siano richiesti dal Consiglio dell’UE.

La nota così redatta è trasmessa alle Camere che l’approvano con risoluzione vincolante in relazione al contenuto della futura legge di bilancio. Tale vincolo, si badi, non discende naturalmente dal DEF, ma piuttosto dalla disciplina euro-unitaria che va ottemperata ai sensi degli artt. 11393 e 117394 Cost.

È in questo senso evidente che, per effetto della disciplina costituzionale così come integrata dall’ordinamento dell’Unione europea, l’esercizio del potere di spesa risulta ulteriormente ripartito in senso verticale e a favore di organi con competenze sovranazionali: in altri termini, l’inserimento in seno al ciclo di bilancio di questa fase, in cui l’esercizio del potere di spesa è sostanzialmente sottoposto al controllo e alle osservazioni vincolanti delle istituzioni europee, realizza un ulteriore ampliamento delle competenze decisionali a favore dell’UE.

In particolare, il momento della programmazione che attua l’indirizzo politico dell’esecutivo conosce ora un riparto tra l’attività propriamente governativa (realizzata mediante la redazione del DEF e il suo aggiornamento) e la

il 15 ottobre di ogni anno; in esso vengono in particolare illustrati l’obbiettivo di saldo di bilancio, le proiezioni delle entrate e delle spese e l’impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

393 «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

394 «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

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raccomandazione proveniente dal Consiglio dell’Unione europea (la cui vincolatività è assicurata dalla confluenza nella nota di aggiornamento al DEF).

Il risultato è che si assiste a un apparente rafforzamento della volontà dell’esecutivo espressa nel DEF aggiornato dalla nota: come detto, infatti, le modifiche e le integrazioni effettuate dal Governo per effetto del recepimento della raccomandazione sovranazionale costituiscono contenuto programmatorio vincolante della manovra finanziaria, che non potrà essere successivamente modificato dalle Camere in sede di approvazione ed emendamento del DEF.

La realtà, tuttavia, è che questo sistema di imposizioni a cascata (prima sul Governo in sede di aggiornamento e poi sul Parlamento in sede di risoluzione sulla nota e di approvazione della legge di bilancio) non è altro che un ulteriore conseguenza della “cessione” di sovranità nazionale, questa volta in campo finanziario, effettuata dal nostro ordinamento a favore degli organi dell’Unione europea attraverso il viatico dell’art. 11 Cost.395.

In questo senso, il sistema nazionale incontra un ennesimo momento di crisi del processo democratico classico caratterizzato dal circuito elettori-rappresentanti- decisione: stravolgendo i processi istituzionali certi e definiti tra il Governo e il Parlamento, infatti, viene spezzato il legame fisiologico che dovrebbe sussistere tra il ciclo decisionale degli organi statali e i propri elettori (cd. responsiveness), ovverosia tra leadership e accountability. Quello che viene meno, in definitiva, è l’impermeabilità del potere normativo nazionale, che ha perduto la sua sovranità in seguito alle vicende di integrazione comunitaria.

395 Sul punto è molto nota l’opinione di Pitruzzella, secondo il quale «le politiche pubbliche nazionali

devono muoversi nell’ambito di un quadrilatero i cui lati sono la lealtà dei cittadini, la fiducia dei mercati finanziari, il rispetto dei vincoli europei e l’impegno nelle sedi sovranazionali (dove tali vincoli sono definiti e dove è controllata la loro osservanza), la fiducia degli operatori economici che richiede un incremento della competitività del Paese» (G. Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di

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