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circa 1500 ettari di territorio (non solo terreni incolti, ma anche aree di agricoltura produttiva e insediamenti rurali) con l’intento di attuare un restauro territoriale. La cartografia del P.T.C. risultò non essere tanto difforme dalle antiche mappe settecentesche.23

I piani di Gestione attualmente in vigore sono:

• della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, compren- dente territori in Comune di Viareggio, approvato con Deli- bera del Consiglio Direttivo del Parco n. 53 del 27.4.2009; • del Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli, com- prendente territori nei Comuni di Viareggio e Massarosa, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 227/20 del 25.10.1999 e varianti parziali di cui alle Delibere n. 15 del 16.2.2004 e n. 142 del 30.11.2009;

• della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano, com- prendenti territori in Comune di Vecchiano, approvato con De- libera del Consiglio Direttivo del Parco n. 360 del 24.12.1997 e modifica con Delibera n. 215/8 del 13.9.1999;

• della Tenuta di San Rossore, comprendente territori nei Comune di San Giuliano T. e Pisa, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 214 del 13.9.1999;

• delle Tenute di Tombolo e Coltano, comprendente terri- tori in Comune di Pisa, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 18 del 10.5.2002 e variante parziale di cui alla Delibera n. 41 del 6.4.2009.

Il piano di gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, all’articolo 24, tratta dei “percorsi pedonali o ciclabili”, “Comprende tutti i tracciati nei quali è interdetto in modo assoluto il transito degli autoveicoli e di qualsiasi altro mezzo non a trazione umana o ani- male, ad eccezione, laddove fattibile, degli automezzi in servizio per la vigilanza del parco e dei mezzi di soccorso/servizio specificamen- te autorizzati; tali tracciati sono destinati all’esclusivo uso pedonale/ ciclabile per la fruizione e la visita del parco, come specificato nei successivi commi” (comma 1). Il piano individua e classifica quattro tipologie di percorsi per i quali vengono fornite prescrizioni indirizzate al miglioramento di queste infrastrutture. Come indicato in cartogra- fia, i percorsi sono così distinti: percorsi nelle pinete, percorsi per la

23 Cavalli S., Lambertini M. Il parco Naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuc-

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fruizione dell’arenile, percorsi nelle aree di riserva naturale, sistema di mobilità ciclabile, e per ognuna “non sono ammessi interventi di mo- difica o di trasformazione dei tracciati esistenti né la realizzazione di nuovi tracciati” (comma 3). I percorsi devono essere mantenuti sterrati e in terra battuta, non è ammesso alcun intervento di trasformazione, di pavimentazione o di consolidamento stabile del fondo; sono am- messi interventi di manutenzione ordinaria (“interventi di riparazione di buche, livellamento di limitati e modesti avvallamenti o depressio- ni del piano transitabile, pulizia di fossette, zanelle, tombini e simili, spalcatura e decespugliamento di vegetazione ricadente sulla sezione viaria”, art.8 lettera f). Eventuali opere di ricarico del fondo esistente possono essere attuate solo con l’utilizzo di materiali analoghi a quelli presenti in loco e comunque sempre con l’utilizzo di terre e granula- ti naturali; sono ammessi interventi di attrezzatura dei percorsi a fini didattici ed escursionistici. L’articolo 24.4 tratta dei percorsi ciclabili, il cui andamento deve essere previsto in funzione del raggiungimento delle zone rilevanti del parco nonché della percettibilità del paesaggio e dei caratteri ambientali peculiari dell’area protetta, ma anche essere finalizzato al raggiungimento delle aree delle marine per contenere il carico automobilistico estivo. I percorsi possono essere su fondo ster- rato battuto o pavimentato; sono ammesse pavimentazioni di basso impatto paesaggistico ambientale, adatte al migliore inserimento nel contesto dei luoghi in cui si collocano, quali quelle indicate dall’allega- to I alle presenti norme.

Il piano del Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli forni- sce indicazioni sulla viabilità all’articolo 16 e sulle vie d’acqua all’art 17. “I percorsi veicolari minori potranno essere pavimentati con impasto di argilla a basso dosaggio di cemento, tipo “glorit”, su sottofondo dre- nante, nei tratti ove il sottofondo naturale possa creare disagi rilevanti alla fruizione. Il Parco può consentire per particolari esigenze di sevizio e di circolazione, che alcuni percorsi veicolari di importanza interme- dia siano pavimentati con calcare frantumato a semipenetrazione. In generale, il Parco può consentire interventi di miglioramento delle caratteristiche stradali localizzati e di basso impatto ambientale. La viabilità poderale può essere sistemata anche con riporto di materiale inerte, senza impiego di leganti bituminosi, fermo restando il tracciato, la larghezza e l’utilizzo”. Le vie d’acqua sono costituite dai canali sui quali è possibile navigare con barchini a remi o a motore elettrico, mentre l’utilizzo di motori a scoppio deve essere autorizzato dall’Ente Parco.

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Il piano delle tenute di Tombolo e Coltano tratta in maniere approfondita le vie d’acqua nella loro valenza infrastrutturale. Il pia- no prevede infatti la possibilità di allargare il Canale dei Navicelli in corrispondenza dei cantieri nautici e delle stazioni marittime, per l’or- meggio dei natanti; l’adeguamento del Fosso dei Navicelli alla navi- gazione con canoe; l’adeguamento della sezione del Nuovo Lamone e l’innalzamento dei ponti, per adeguarlo alla navigazione con canoe. Gli altri piani di gestione non trattano in maniere rilevante il tema delle infrastrutture e del loro adeguamento per migliorare la fru- ibilità interna della riserva. Solo i piani della Tenuta Bobone e Macchia Lucchese e delle Tenute di Tombolo e Coltano sono muniti di cartogra- fie.

Con la L.R. n.24 del 16 marzo 1994 “Istituzione degli enti par- co per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Miglia- rino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”, (si vedano anche le successive modificazioni) la Regione ha recepito le direttive della “Legge quadro sulle aree protette” (legge n.394 del 6 dicembre 1991), affidando la competenza all’Ente di Diritto Pub- blico denominato “Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli”, con autonomo ruolo politico, economico, finanziario, di organizzazione dei servizi, di controllo e vigilanza, di pianificazione, promozione ed educazione ambientale. La legge riconosce al Piano Territoriale del Parco il valore di Piano per il parco, senza ritenere op- portuna alcuna modifica, ed estende la competenza dell’Ente anche alle aree contigue. Agli Enti Parco sono stati attribuite inoltre anche delle competenze che nel restante territorio sono delegate agli Enti locali. In questo modo la Regione ha voluto rafforzare il legame delle amministrazioni dei Parchi con il territorio, concedendo a questi piena competenza in ambiti fortemente connessi con l’area protetta, aumen- tando gli strumenti legislativi ed operativi di cui possono disporre gli enti stessi (oltre che limitare i passaggi burocratici). All’Ente-Parco di MSRM sono riconosciuti le seguenti deleghe:

• Gestione del vincolo paesaggistico; • Gestione del vincolo idrogeologico;

• Gestione della legge regionale sugli alberi monumentali;

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• Gestione delle competenze amministrative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

• Gestione delle competenze regionali in attuazione della direttiva habitat e della direttiva uccelli

• Gestione della tenuta di San Rossore.

Il decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, indica agli articoli 134 e 157 i beni pae- saggistici posti sotto tutela, mentre nella parte II del medesimo decre- to vengono definiti i Beni Architettonici tutelati. L’articolo 134 rimanda agli articoli 136, che definisce gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, e 142, che elenca le aree tutelate per legge, perché di inte- resse paesaggistico. Il parco Naturale MSRM è inserito fra quelle aree definite come “di notevole interesse pubblico” e vede al suo interno la perimetrazione delle seguenti aree tutelate (così come riportate all’art. 142):

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

• i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previ- sti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed im- pianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rim- boschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone grava- te da usi civici;

• le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Obiettivi, direttive e prescrizioni relative a queste aree sono

Il Codice dei Beni Naturali e del Paesaggio

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espresse nel dettaglio nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con Deliberazione del Consiglio Re- gionale 72/2007, elaborato 8B “Disciplina dei Beni Paesaggistici).24