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PARTE SECONDA: IL QUADRO NORMATIVO

CAPITOLO 1 – LE NORME A CARATTERE NAZIONALE

3. La legislazione ambientale 1 Premessa

3.3 Procedure ambiental

Visto l’impatto ambientale che la realizzazione di grandi opere pubbliche (e private) può avere sui diversi elementi territoriali (ad es. aria, acqua, paesaggio, suolo ecc) si è previsto l’obbligo di sottoporre tali progetti a delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In generale tali procedure hanno come obiettivo quello di assicurare che le attività di intervento umano siano compatibili con la tutela dello sviluppo sostenibile e delle risorse ambientali.

In Italia un primo riferimento alle procedure ambientali si ebbe con il D.P.C.M. n.377 del 10 agosto 1988 il quale, uniformandosi alla direttiva europea n.337 del 27 giugno 1985, previde una regolamentazione delle fasi della procedura di valutazione di impatto

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ambientale (VIA). Con l’introduzione del Codice ambientale la procedura, regolata all’art.5 comma 1 lett b), subì diverse modifiche e fu integrata con il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).

In riferimento agli organi competenti, sia per che la VIA che per la VAS, sono stati individuati: a) a livello statale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e le attività culturali; b) a livello locale la Pubblica amministrazione individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

Entrando nello specifico delle diverse valutazioni si nota che per ognuna di queste è prevista una procedura precisa.

a) Valutazione di impatto ambientale (VIA)

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è suddivisa in diverse fasi ed è preceduta da una procedura preliminare con la quale vengono trasmessi all’Autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. Nei successivi 45 giorni l’autorità competente valuta il progetto e attraverso un provvedimento di assoggettabilità, motivato e reso pubblico, stabilisce se esso deve essere sottoposto ad un procedimento di VIA vero e proprio. Quest’ultimo si avvia con la presentazione di un’istanza64 da parte del proponente l’opera diretta

all’Autorità competente: dalla data di presentazione decorrono i termini per l’informazione, la partecipazione65, la valutazione e la decisione. Essa deve essere presa entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza, tramite un provvedimento espresso e motivato contenente le condizioni

64 Ad essa sono allegati lo studio di impatto ambientale, un elaborato che viene fatto a spese del proponente dell’opera, la sintesi non tecnica e l’elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri provvedimenti già acquisiti.

65 Il proponente oltre a depositare il progetto deve anche darne notizia a mezzo stampa, in modo da permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere visione del progetto e di presentare le proprie osservazioni. Quest’ultime dovranno essere tenute in considerazione nella formulazione del provvedimento di valutazione.

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di realizzazione, esercizio e dismissione del progetto. Inoltre esso è una condizione fondamentale per l’inizio dei lavori.

Recentemente la legge n.114 del 9 luglio 2015, nel delegare al Governo il recepimento della direttiva n.52 del 2014, ha previsto alcuni principi riguardo alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure di VIA e di rafforzamento della loro qualità.

b) Valutazione ambientale strategica (VAS)

Con il Codice ambientale la VIA è stata integrata con una procedura a monte, la valutazione ambientale strategica (VAS). Ciò perché era stato individuato quale grande limite della prima il fatto di intervenire con una valutazione su progetti per i quali si era già decisa la localizzazione. La VAS, invece, è una procedura di valutazione svolta anteriormente all’approvazione del piano o del programma, e questo significa che oggi, ad esempio, i piani attuativi o i programmi di riconversione urbana devono essere soggetti ad una procedura per verificarne la compatibilità ambientale prima che siano approvati.

La procedura di VAS inizia con una valutazione di compatibilità volta a verificare se i piani o i programmi possano avere o meno effetti significativi sull’ambiente. In tale fase si assiste ad una collaborazione tra l’Autorità competente alla VAS e l’Autorità che ha elaborato il piano o che è competente ad approvarlo.

Alla fine di tale consultazione viene redatto un rapporto ambientale66 che diventa parte integrante del piano durante il suo procedimento di approvazione.

Tale documentazione viene depositata presso l’Autorità competente e negli uffici delle Regioni e delle Province dei territori interessati. Successivamente l’Autorità competente esprime un proprio parere motivato sul rapporto ambientale.

66 Il rapporto ambientale deve indicare gli impatti che il piano o il programma possono avere sull’ambiente e le eventuali alternative che si possono adottare.

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Tale procedura è importante ai fini della trattazione perché l’art. 5, comma 4 della legge n.89/1994 prevede che, adottato il piano regolatore portuale e ottenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il PRP deve essere sottoposto alla procedura di VAS. È stata da molti criticata la collocazione cronologica data a tale valutazione durante la procedura di approvazione del piano perché essa spesso porta all’inutilità delle attività precedentemente svolte, quali l’intesa tra Autorità Portuale e Comune e il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, visto l’effetto di sbarramento che essa produce.67

Secondo le “Linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali”, in attesa che venga fatta una modifica alla legge in materia di legislazione portuale, tale incongruenza procedimentale può essere risolta attraverso uno “studio di impatto ambientale” (SIA) fatto dall’Autorità portuale in collaborazione con gli organi competenti per anticipare una visione concorde ed evitare eventuali ipotesi di stallo.

c) Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Infine, con il decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010 è stata introdotta all’interno del Codice ambientale la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si tratta di un provvedimento che va ad integrare la VIA e la VAS per quanto riguarda l’autorizzazione alla realizzazione di particolari installazioni. Tale provvedimento ha come scopo quello di prevenire e ridurre l’inquinamento e, ove possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo per garantire un’elevata protezione ambientale.

67 Acquarone G., “Il Piano regolatore delle Autorità portuali”, Giuffrè, Milano, 2009, p. 327

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CAPITOLO 2 – LE NORME A CARATTERE