PARTE TERZA: CONSIDERAZIONI E CONCLUSION
CAPITOLO 1 – LO STALLO DEL PROGETTO
4. Sentenze comunitarie e nazionali, e nuove direttive comunitarie come ulteriori prescrizion
Sul progetto Waterfront, così come su diversi piani regolatori della Regione Liguria, pesano anche le decisioni della giurisprudenza europea e nazionale che negli ultimi anni hanno messo in evidenza la non rispondenza degli stessi alle prescrizioni comunitarie, e quindi cogenti a livello nazionale, in materia di valutazione ambientale strategica.
Un primo richiamo è venuto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 ottobre 2011119con la quale è stato chiarito il significato dell’art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. La sentenza rimarca due concetti. Per prima cosa, con riferimento al paragrafo 3 della Direttiva, determina che l’autorità che elabora un piano può anche avere competenza consultiva sull’ambiente, purchè sia organizzata una separazione funzionale con l’entità amministrativa interna creata, tale da consentirle di avere autonomia e risorse adeguate. Con riguardo, invece, al paragrafo 2, quello più di interesse per quanto in esame, la sentenza chiarisce che non sia obbligatoria una tempistica rigida per la consultazione della predetta autorità e del pubblico, ma che essa può essere definita caso per caso dall’autorità che elabora/approva il piano con un termine congruo che consenta a pubblico e autorità consultive di esprimere pareri tempestivi per eventualmente incidere sull’elaborazione del piano stesso.
119 La Corte di Giustizia UE si è espresse nell’ambito della causa C-474/10 promossa dal Ministero dell’Ambiente dell’Irlanda del Nord contro la società Seaport Ltd e altre sei entità che avevano presentato ricorso all’Alta Corte dell’Irlanda del Nord perché il Ministero dell’Ambiente svolgeva sia la funzione di autorità procedente che di autorità competente in materia ambientale. Disponibile all’indirizzo http://www.eur- lex.europa.eu
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Effetto particolare sul Waterfront può avere una seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, quella del 28 febbraio 2012 con la quale vengono chiariti alcuni principi fondamentali.120 In primis ai punti 43 e 44, la sentenza stabilisce che, poiché “gli Stati Membri sono tenuto
a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto UE”,
se un piano o un programma che avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS preventivamente alla sua adozione, non ha subito tale passaggio, “le autorità competenti hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti
generali o particolari, atti a rimediare all’omissione di una tale violazione”. In secondo luogo, ai punti 46 e 47 della sentenza, la Corte
chiarisce che “tale obbligo incombe altresì ai giudici nazionali investiti
di un ricorso contro un atto nazionale siffatto”, per cui il giudice adito
dovrebbe sospendere o annullare il piano o programma adottato in violazione all’obbligo di VAS. Infatti, se il giudice non procedesse mediante le misure del diritto nazionale l’obiettivo fondamentale della VAS verrebbe disatteso.
Un terzo ostacolo si ravvisa nelle conclusioni derivanti dalla sentenza n.5715 del 29 maggio 2012 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, dalla quale, a conferma degli indirizzi giurisprudenziali comunitari, si ribadisce che un qualsiasi piano attuativo, legato ad uno strumento urbanistico generale al quale è conforme, può avere effetto sul bene ambiente in quanto coinvolge la potestà di pianificazione del territorio e in tal senso non può essere sottratto alla procedura di VAS anche se non sia di dimensioni eccessive.121
L’applicabilità della VAS ai piani urbanistici che interessano le cosiddette “piccole aree” viene confermata da un’altra sentenza della
120 La Corte di Giustizia UE si espresse nell’ambito della causa C-41/11 tra la Regione Vallonia del Belgio e due società belghe, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Direttiva 2001/42/CE. Disponibile all’indirizzo http://www.eur-lex.europa.eu
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Corte di Giustizia UE, quella del 18 aprile 2013.122 La Corte comunitaria, esaminando nello specifico la legislazione tedesca, affronta la questione inerente l’applicabilità o meno della VAS a piani che interessino aree di estensione limitata o a piani particolari diversi da quelli ordinari, decise dalle legislazioni nazionali. La conclusione è che, visto l’obbligo enunciato all’art. 3 della Direttiva 2001/41/CE di sottoporre a VAS qualunque piano possa avere effetti sull’ambiente, nessuno Stato Membro, può legiferare escludendo a priori piani relativi a piccole aree o piani di particolari tipologie.123 La corte sentenziò inoltre che la non applicazione della VAS anche ad un piano cosiddetto minore era da considerarsi illegittima così come eventuali norme nazionali predisposte per confermare la legittimità dei piani in violazione del principio comunitario.124
Alle tre sentenze comunitarie ed a quella del Consiglio di Stato si è successivamente aggiunta una pronunzia della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n.197 del 7 luglio 2014,125 ha ribadito che:
a) data la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e vista l’estensione del campo di applicazione della VAS in base al TU Ambientale (d.lgs. 152/2006) ed alla normativa specifica, il legislatore regionale non può stabilire che i piani attuativi per i quali non siano previste opere assoggettate
122 La Corte si espresse nell’ambito della causa C463-11 promossa contro piani di un comune tedesco che erano stati esclusi dall’obbligo di VAS essendo considerati particolari e relativi ad aree limitate, e contro il diritto urbanistico tedesco che escludeva la invalidità dei piani cosiddetti minori qualora non sottoposti a VAS. Disponibile all’indirizzo http://www.eur-lex.europa.eu
123 Punti 42 e 45 della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 aprile 2013, causa C463-11.
124 Punti 37 e 43 della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 aprile 2013, causa C463-11.
125 La Corte Costituzionale si è espressa sull’eccezione di costituzionalità sollevata dal Consiglio dei Ministri nei confronti di dieci articoli della Legge Regione Piemonte 25 marzo 2013, n.3, di modifica alla l.r. 5/12/1977, n.56 sulla tutela e uso del suolo. Disponibile all’indirizzo http://www.scuolavas.it
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a VIA possano essere esclusi dalla preliminare sottoposizione a VAS;126
b) i concetti di VAS e VIA non devono essere assimilati, essendo
“istituti concettualmente distinti, per quanto connessi”, infatti la
prima può essere necessaria anche laddove non vi siano progetti che richiedano la seconda;127
c) la legislazione regionale, fermo restando il vincolo che le impedisce di limitare l’ambito di applicazione della VAS, può però ampliarlo rispetto alla legislazione nazionale.
In linea più generale, può avere riflesso sul progetto Waterfront anche il combinato tra il “Protocollo UE sulla gestione integrata delle zone costiere del mediterraneo” del 21 gennaio 2008 e la “Direttiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che instituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”.128 Quest’ultima, in particolare, che dovrà essere recepita
dagli Stati membri entro il 18 settembre 2016, lascia libertà agli stessi di decidere le modalità con le quali integrare negli strumenti di pianificazione già in uso a livello nazionale i nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla direttiva stessa (“piani di gestione dello spazio marittimo”) e di programmazione previsti dal Protocollo (“strategia di gestione integrata delle zone costiere”). Tra tutti i principi generali definiti dalla citata direttiva, riveste particolare interesse quanto indicato dall’art.9 in merito alla partecipazione del pubblico, intendendo come pubblico i soggetti interessati, le autorità competenti e la popolazione interessata, “fin dalle fasi iniziali dell’elaborazione dei
piani di gestione dello spazio marittimo, in conformità delle pertinenti disposizioni della normativa dell’unione”. Ad esso si associa quanto
ribadito al punto 23 delle considerazioni iniziali, ossia che “nei casi in
cui i piani di gestione dello spazio marittimo possono avere effetti
126 Punto 3.2 della sentenza n.197 del 7 luglio 2014 della Corte Costituzionale. 127 Punto 3.3 della sentenza n.197 del 7 luglio 2014 della Corte Costituzionale. 128 Disponibile all’indirizzo http://www.eur-lex.europa.eu
95 significativi sull’ambiente, è opportuno che siano soggetti alla direttiva 2001/42/CE”, vincolando quindi la nuova pianificazione alla VAS, ma
con attenzione ad utilizzare analisi già svolte per evitare duplicazioni di valutazioni e aumento di oneri amministrativi.
Un’ultima conferma delle problematiche che potrebbero abbattersi su una revisione del progetto Waterfront è venuta dalla sentenza n.982 del 2 luglio 2013 del Tar Liguria in merito proprio all’applicabilità della VAS ai piani relativi ad aree minori o piani particolareggiati. Detta sentenza, infatti, impatta in tal senso strumenti urbanistici attuativi come il PUC e, di conseguenza, il PRP i quali, come già detto nel corso della trattazione, rappresentano i piani fondamentali sui quali poggia il progetto in esame.129
In conclusione, alla luce di quanto appena descritto, le principali prescrizioni che potrebbero influire su una nuova versione del
Waterfront appaiono essere:
a) la comprovata assoggettabilità a VAS, derivante principalmente dal diritto comunitario, di qualsiasi piano attuativo di pianificazione del territorio, con preventiva e tempestiva partecipazione del pubblico, compresi i piani relativi alle cosiddette aree di estensione limitata; b) l’impossibilità di escludere dalla predetta assoggettabilità le opere
legate al progetto Waterfront e non soggette a VIA secondo la legislazione regionale e nazionale, nonché l’obbligo di un intervento in annullamento di tali progetti da parte del giudice nazionale adito da eventuali soggetti ricorrenti;
c) la possibilità che, a seguito della partecipazione pubblica, l’autorità competente possa ampliare l’ambito di applicazione della VAS rispetto alla legislazione nazionale;
d) la necessità, a partire dal settembre 2016, che un nuovo progetto
Waterfront inglobi i principi comunitari relativi alla gestione dello
spazio marittimo e alla gestione integrata delle zone costiere.
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