MODELLI DI PREVENZIONE NELL’AMBITO DELL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
2. DESCRIZIONE MODELLI 1. Austria (AUVA)
2.1.4. Programma AUVA Sicher - La consulenza alle piccole imprese
Il legislatore ha assegnato all’AUVA il compito di assistere in modo gratuito le piccole impre-se sia sotto il profilo tecnico della sicurezza, sia per la medicina del lavoro. Infatti in Austria è previsto che il “servizio di prevenzione nelle imprese” reso obbligatorio dalla legge, possa in alternativa essere svolto: da consulenti esterni (tecnici e medici) incaricati dal datore di lavoro, dai centri di prevenzione dell’AUVA su richiesta del datore di lavoro o dai datori di lavoro stessi se dispongono della necessaria preparazione. L’obiettivo del programma AUVASicher è chiaramente quello di diminuire gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-sionali raggiungendo il maggior numero di aziende. L’attività è svolta dai “Centri di Prevenzione territoriali” creati presso le sedi Auva regionali preesistenti, essi hanno auto-nomia operativa e finanziaria ed attualmente vi lavorano 242 persone di cui 80 dipendenti dell’AUVA (70 tecnici e 10 medici) e 162 consulenti a contratto (38 tecnici e 124 medici). Il personale amministrativo che lavora nel centro organizza gli incontri, le missioni mensili e controlla che il programma proceda come previsto. L’assistenza dell’AUVASicher dal 1998, anno d’inizio del programma, è stata offerta a tutte le imprese con un numero di dipenden-ti inferiore a 50 ed in pardipenden-ticolare a quelle con meno di 10 che rappresentano il 70% delle imprese austriache. Il ricorso all’assistenza dell’AUVASicher da parte dei datori di lavoro è fortemente cresciuto negli anni, nel 2003 sono state assistite il 40% delle imprese fino a 10 dipendenti, il 68% delle imprese tra 11 e 20 dipendenti e il 70% di quelle tra 21 e 50.
L’AUVASicher è partner delle aziende in tutte le questioni che riguardano l’igiene e la sicu-rezza del lavoro, informa le aziende su le prescrizioni che le riguardano, assiste e consiglia i datori di lavoro nell’adempimento degli obblighi di legge (valutazione e istruzione), nei rap-porti con le autorità competenti e negli investimenti per la sicurezza, fornisce informazioni e suggerimenti pratici per migliorare l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro e non ultimo, permette al datore di soddisfare l’obbligo di legge della nomina dell’esperto in sicurezza e del medico del lavoro. Tuttavia è sempre responsabilità del datore di lavoro, nonostante il ricorso all’AUVASicher, procedere alla valutazione dei rischi e mantenere aggiornata tutta la documentazione relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. I tecnici dell’AUVASicher agiscono come consulenti dell’azienda nella massima riservatezza ovvero il rapporto della visita alla conclusione del sopralluogo viene consegnato solo al datore di lavoro o alla per-sona da lui designata. Viene consegnato anche un questionario per la rilevazione della sod-disfazione dell’azienda, al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio erogato. I
“Centri di Prevenzione territoriali” possono su richiesta offrire a titolo oneroso i servizi pre-venzionali anche ad imprese oltre i 50 dipendenti.
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2.2. FRANCIA (CNAM & CRAM) 2.2.1. Descrizione del sistema paese
In Francia il legislatore ha previsto due ordini di competenze complementari in materia di pre-venzione dei rischi professionali: i poteri pubblici e gli organismi della Sicurezza Sociale.
Tutte le informazioni di seguito presentate riguardano solo le imprese di competenza del regi-me generale della Sicurezza Sociale ed interessano circa l’80% dei lavoratori attivi in Francia, in quanto altri settori professionali, quali ad esempio estrattivo, agricoltura, funzione pubbli-ca, ecc., sono di competenza di altri organismi.
I poteri pubblici sono rappresentati dai Ministeri incaricati del lavoro e della Sicurezza Sociale, che definiscono la politica nazionale di prevenzione, preparano i regolamenti e vigilano sulla loro applicazione. Il servizio dell’ispettorato del lavoro, servizio esterno del Ministero del lavo-ro, è costituito da 23 Direzioni Regionali del lavoro e dell’impiego (DRTE), 103 Direzioni Dipartimentali, 430 Ispettori del lavoro e 860 Controllori di sicurezza. Gli Ispettori del lavoro sono incaricati di vigilare sull’applicazione dei dispositivi legislativi e regolamentari, ma hanno al tempo stesso anche un ruolo di consiglio e di informazione presso i datori di lavoro ed i lavo-ratori.
Il Ministero incaricato della Sicurezza sociale dispone di un potere di tutela sugli organismi della Sicurezza Sociale, rappresentati a livello nazionale da due organismi pubblici parite-tici: la Cassa nazionale dell’assicurazione malattia dei lavoratori dipendenti (CNAM o CNAMTS) e la Commissione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (CATMP), che si occupa in particolare di tariffa dei premi, risarcimento e prevenzione. La CNAM e la CATMP sono assistiti dai Comitati tecnici nazionali (CTN) per quanto riguarda gli aspetti tec-nici e dall’INRS (Istituto nazionale di ricerca e sicurezza) per ricerca, formazione e infor-mazione.
A livello locale vi sono 15 Casse regionali dell’assicurazione malattia (CRAM), coordinate dalla CNAM. Si tratta di organismi di diritto privato con consiglio di amministrazione pari-tetico, che hanno il compito di: sviluppare e coordinare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, concorrere all’applicazione delle norme di classifica-zione a tariffa, effettuare visite, controlli, sollecitazioni, ecc. Tali attività vengono svolte dal Servizio di prevenzione, costituito da 270 consulenti tecnici e 460 controllori di sicu-rezza. Le CRAM hanno a loro disposizione anche 8 laboratori interregionali di chimica tos-sicologica e 8 centri di misure fisiche. I Comitati tecnici regionali (CTR), composti di rap-presentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, hanno il compito di assistere le CRAM per tutti gli aspetti tecnici.
In Francia il sistema di pagamento dei contributi per gli infortuni sul lavoro e per le malat-tie professionali prevede contributi differenziati per i diversi settori di attività (circa 1120 posizioni ripartite in 15 grandi rami di attività, ognuno dei quali fa riferimento ad un CTN) ed il tasso di contribuzione viene determinato annualmente dalla CRAM per ogni categoria di rischio. Il sistema fa variare il tasso di contribuzione tenendo conto del “costo del rischio”, cioè in funzione dell’ammontare totale delle prestazioni erogate, nel periodo di riferimento, in relazione al totale dei salari. Per le ditte con meno di 10 dipendenti è prevista una “tarif-fazione collettiva”, in cui i tassi vengono determinati annualmente per la categoria profes-sionale in funzione dei dati statistici dell’ultimo triennio, per le ditte con più di 200 dipen-denti vi è una “tariffazione individuale” o reale, il cui tasso si calcola sul costo del rischio e sui salari della ditta sui dati dell’ultimo triennio; per le ditte con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 199 si applica una “tariffazione mista”, cioè una combinazione dei due metodi collettivo e individuale.
IL SOSTEGNO DELL’INAIL ALLE AZIENDE: DALL’ASSICURAZIONE ALLA PREVENZIONE. IL RUOLO DELLA CONTARP
2.3.2. Attività di prevenzione
Per condurre bene la loro azione di prevenzione, portando in maniera indissociabile consiglio, formazione e controllo, le CRAM dispongono di mezzi tecnici, regolamentari e di incitamento, messi in opera all’interno del Servizio di prevenzione, tramite i suoi tecnici (consulenti tecni-ci e controllori di sicurezza).
Mezzi tecnici - I consulenti tecnici ed i controllori di sicurezza hanno il diritto di entrare in tutti gli stabilimenti assoggettati al regime generale della Sicurezza Sociale. Possono fare effettuare tutte le misure, analisi, campionamenti d’aria che giudicano utili. Sono invitati alle riunioni dei “Comitati di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro” (CHSCT) delle imprese ed effettuano inchieste in seguito ad infortunio, non con lo scopo di ricercare le responsabilità, ma per determinare le cause dell’infortunio al fine di trarne un insegnamento e di consigliare le misure da prendere. Effettuano studi tecnici, danno vita a giornate di informazione e ses-sioni di formazione destinate ai datori di lavoro e ai dipendenti.
Mezzi regolamentari - Il legislatore ha dato agli organismi della Sicurezza Sociale il potere di invitare, per mezzo di regolamenti chiamati disposizioni generali, l’insieme dei datori di lavo-ro che esercitano la medesima attività a sottomettersi a certe misure di prevenzione. Questi dis-positivi devono essere sottoposti ai CTR competenti ed essere omologati dalle Direzioni Regionali del Lavoro. La CNAM su iniziativa di un CTN, può domandare al Ministro incaricato della Sicurezza Sociale di estendere per decreto queste disposizioni a tutto il territorio.
Mezzi di incitamento - Le CRAM, che giocano essenzialmente un ruolo di consulenza, non devono fare riferimento a dei testi regolamentari per domandare a un capo di stabilimento di soddisfare certe misure di sicurezza, in effetti possono sempre invitare individualmente ogni datore di lavoro a prendere tutte le misure di prevenzione previste (art. L.422-4 del Codice della Sicurezza Sociale). In caso di grave rischio o di inadempienza da parte delle imprese, le CRAM dispongono di mezzi di coercizione di ordine finanziario (contributi supplementari). Al contrario le imprese che hanno compiuto uno sforzo particolare in favore della prevenzione possono beneficiare di una riduzione del loro tasso di contribuzione e, per loro domanda, di prestiti o di sovvenzioni. Le proposte di aumento, riduzione, di prestito o di sovvenzioni ven-gono accordate alle imprese da parte della CRAM, dopo l’indagine del Servizio di prevenzione.
In particolare i mezzi di incentivazione di natura finanziaria di cui dispongono le CRAM sono i seguenti.
a)Contributi supplementari
In caso di rischi eccezionali rilevati per infrazioni di norme o per inosservanza di misure di prevenzione prescritte dalla CRAM o rese obbligatorie da disposizioni generali, la CRAM può imporre una maggiorazione del tasso, previo parere favorevole del CTR. I contributi supple-mentari vengono imposti solo dopo ingiunzione preliminare che invita il datore di lavoro a prendere le misure. L’ingiunzione è fatta dai consulenti tecnici o controllori di sicurezza dopo inchiesta sul posto e deve indicare tra l’altro le misure da prendere, le possibilità tec-niche di realizzazione e la data entro cui devono essere realizzate. Dopo aver fatto le misu-re il datomisu-re di lavoro avvisa la CRAM che può procedemisu-re alla verifica. Il contributo supple-mentare può arrivare fino al 25% del contributo normale, ma ausupple-mentare fino al triplo in caso di recidiva e di mancata realizzazione di misure prescritte.
b)Sconti
Lo sconto è una riduzione del tasso di contribuzione per infortuni sul lavoro concessa dalle CRAM al datore di lavoro per tenere conto di misure di prevenzione prese nel suo stabili-mento. Viene concesso dalla CRAM sulla base di un rapporto motivato del rapporto del
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sulente tecnico o del controllore di sicurezza del Servizio di prevenzione (che deve conte-nere una descrizione dettagliata delle misure prese così come una proposta di tasso di ridu-zione ed eventualmente della sua durata di applicaridu-zione), dopo parere del CHSCT dell’im-presa e dopo parere favorevole del Direttore Regionale del Lavoro e del CTR competente.
Possono beneficiarne gli stabilimenti sottoposti alla “tariffazione collettiva e mista”. Il datore di lavoro deve fornire tutti gli elementi che permettono di apprezzare il grado di miglioramento e la giustificazione delle spese sostenute. La durata degli sconti non può superare l’anno senza un nuovo esame del CTR interessato. La percentuale di riduzione del tasso non può superare il 25% della frazione del tasso collettivo.
c)Prestiti a tasso ridotto (nelle condizioni fissate dalla CNAM)
Le CRAM possono concedere dei prestiti, suscettibili di essere trasformati in sovvenzioni, per la realizzazione da parte delle imprese, a titolo di esperimento e sotto il controllo della cassa, di certe misure che rivelano un netto progresso rispetto alle realizzazioni ordinarie, dal punto di vista della loro efficacia, o per accelerare la realizzazione di sistemazioni impo-ste dalla regolamentazione di qualsiasi origine. I prestiti sono concessi per una durata mas-sima di 5 anni ed il tasso di interesse varia da 2 a 10% in funzione della durata del prestito e dell’ammontare del prestito concesso. La richiesta di prestito deve contenere tra l’altro l’utilità degli interventi o impianti progettati, un prospetto descrittivo e di stima dei lavori.
Il fascicolo della domanda deve contenere oltre ai pareri del CHSCT, della Direzione Regionale del lavoro e del CTR interessato, il rapporto del Servizio di prevenzione sulle sistemazioni progettate, sul loro interesse nel campo della prevenzione nell’ambito della ditta e sulla situazione di rischio per infortuni sul lavoro e malattie professionali nell’im-presa. I prestiti danno luogo alla stipula di un contratto tra la CRAM e la ditta, nel quale dovrà essere indicato il periodo di esecuzione dei lavori.
d)Prestiti concessi nel quadro degli “accordi di obiettivo”
Le imprese con meno di 200 dipendenti che fanno parte di un ramo professionale che ha concluso un “accordo di obiettivo” a livello nazionale o regionale, possono firmare con la CRAM un “contratto di prevenzione” che permette loro di ottenere un prestito per investire nella prevenzione.
Gli accordi di obiettivo nazionali e regionali fissano un programma di azioni di prevenzione specifica ed intervengono nei settori professionali dove i rischi risultano importanti e nei quali le modalità abitualmente utilizzate non hanno apportato dei progressi sufficienti.
L’accordo deve includere anche delle disposizioni enuncianti le obbligazioni reciproche delle parti, le modalità di applicazione e di valutazione dell’esecuzione degli interventi. L’accordo, di durata variabile, ma comunque non superiore a 4 anni, prevede l’obbligo di fare ogni anno, così come alla fine del contratto, una valutazione delle azioni effettuate in favore della prevenzione. L’ammontare del prestito (eventualmente trasformati in sovvenzioni) è determinato dopo un’analisi dei rischi effettuata con l’aiuto del Servizio di prevenzione ed, secondo le situazioni, può variare tra il 15 ed il 70% dei mezzi necessari per effettuare gli obiettivi annunciati nell’accordo. In caso di mancata esecuzione parziale o totale degli obblighi contrattuali, le condizioni di rimborso possono includere il pagamento di interessi.
La procedura di concessione di tali prestiti prevede innanzitutto la redazione, in base degli orientamenti del CTN e previa consultazione del Ministro incaricato del lavoro, degli accor-di d’obiettivo a livello nazionale, che vengono firmati tra CNAM e organizzazioni accor-di catego-ria e prevedono anche l’elaborazione di un contratto-tipo. Successivamente, con riferimen-to agli orientamenti del CTN e del CTR e previa consultazione della DRTE e della CNAM, ven-gono stilati, a livello locale, degli accordi d’obiettivo regionali, concordati con le parti
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li, e firmati tra la CRAM e le organizzazioni di settore regionali interessate. Infine vi è l’ela-borazione, previa consultazione del CHSCT, della DRTE e informazione alla CNAM, di un con-tratto di prevenzione, tra la CRAM e l’impresa, che firma così l’adesione all’accordo d’obiet-tivo nazionale o regionale. Il contratto deve contenere: analisi dei rischi e definizione dello stato iniziale, valutazione e studio preliminare, obiettivi, azioni da fare, controllo, valuta-zione di fine lavori, finanziamento, calcolo del prestito, condizioni di concessione e di rim-borso eventuale del prestito.
Il totale delle autorizzazioni di programmi accordati annualmente all’insieme delle CRAM per i prestiti nel quadro degli accordi d’obiettivo, è limitato allo 0,60% dell’ammontare delle contribuzioni per infortuni sul lavoro versati nel corso del precedente anno conosciuto. Ogni anno la CNAM notifica a ciascuna CRAM l’ammontare dell’autorizzazione del programma di cui può disporre, che è proporzionale al numero di imprese con meno di 200 dipendenti della sua circoscrizione.
2.3. SVIZZERA (SUVA)
2.3.1. Descrizione del sistema paese
In Svizzera il legislatore ha previsto per i lavoratori salariati (dipendenti, apprendisti, tiroci-nanti, volontari, stagisti, lavoratori a domicilio) una forma di tutela assicurativa obbligatoria.
Il quadro normativo è costituito dalla “Legge sull’assicurazione contro gli infortuni” (LAINF), dalla “Legge sul lavoro” (LL) e dalla “Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparati tecnici” (LSIT). La copertura assicurativa prevista dalla legge copre infortuni e malat-tie di origine professionale e gli infortuni di origine non professionale, in più la “Legge fede-rale sull’assicurazione malattie” (LAMal) prevede un’assicurazione per il rischio di malattia obbligatoria per tutta la popolazione residente.
I principali enti interessati alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono:
- il SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) che è il principale Istituto Svizzero di assicurazione contro gli infortuni; per legge vi sono assicurati la maggior parte dei lavora-tori a tutela obbligalavora-toria, ma possono iscriversi volontariamente anche le altre figure (lavo-ratori autonomi, lavo(lavo-ratori non salariati, datori di lavoro, familiari collaboranti, ecc.);
- altri assicuratori autorizzati per legge (assicurazioni private, casse malati, casse pubbliche di assicurazione infortuni);
- gli Ispettorati del lavoro (due federali e 26 cantonali) che si occupano di vigilanza e con-trollo;
- l’UPI (Ufficio svizzero per la prevenzione infortuni) che si occupa di prevenzione sul piano extraziendale;
- la CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro) che coordina l’attività di tutti gli enti che si occupano di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; è composta da rappresentanti degli assicuratori, dell’Ispettorato del lavoro, dei datori di lavo-ro e dei lavoratori.