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CAPITOLO 1- I Minori Migranti

1.2 Il framework legislativo e istituzionale riguardante i Minori Non

1.2.4 Quadro normativo italiano

In Italia il settore relativo alla tutela e alla protezione dei Minori Non Accompagnati è disciplinato da molteplici norme che devono essere integrate e coordinate tra loro. Come la Francia, lo Stato italiano ha proceduto verso l’emanazione di una legge che si occupa in modo specifico di MNA, la Legge n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). La legge, che ha introdotto una serie di modifiche a quello che era il quadro procedurale riguardante i MNA, rafforzando gli strumenti di protezione garantiti dalla legge e cercando di

35 assicurare una maggiore uniformità nell’applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, necessita di integrarsi con:

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il decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione);

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il decreto legislativo n. 142/2015 (Decreto Accoglienza);

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il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535/99 (Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri);

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il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Con riferimento specifico alla gestione dell’accoglienza dei Minori Non Accompagnati, inoltre, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – viene emanata nel marzo 2019 la circolare prot. 2811, che ha in parte modificato la procedura per l’inoltro da parte dei Comuni (tramite le Prefetture) delle richieste di contributo per l’accoglienza dei MNA, che viene erogata trimestralmente dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo nazionale per l’accoglienza di Minori Non Accompagnati. La nuova procedura, che si adegua all’articolo 9 della L 47/2017, prevede che tale richiesta possa essere avanzata attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un riferimento opportuno per comprendere il quadro nazionale appare quello alle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia di Minori Non Accompagnati. Tra queste risulta particolarmente significativa l’ordinanza n. 9199/2019 della VI sez. Civile della Corte di Cassazione, con la quale venivano esplicitate e definite con chiarezza le condizioni che devono necessariamente sussistere perché sia soddisfatta la definizione di “minore straniero non accompagnato”99 presentata nell’articolo 2 della

L 47/2017. La Corte Suprema sottolinea come, ai sensi di quest’ultima norma, il minore straniero non accompagnato è

“il minore privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”,

e specifica che una corretta interpretazione della legge 47 richieda di considerare come necessaria la compresenza di entrambe le condizioni menzionate: la prima, relativa al profilo dell’assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda inerente al

99 Si fa qui riferimento ai Minori Non Accompagnati utilizzando la dicitura esistente nella

36 profilo della rappresentanza legale, ossia la mancanza di soggetti che possano rappresentare il minore e siano formalmente responsabili per lui. Ne deriva che non può essere negato lo status di minore straniero non accompagnato a quel minore che, pur in presenza di altri familiari sul territorio italiano, non gode dell’assistenza e della rappresentanza dei propri genitori, ai quali in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano è conferita la rappresentanza legale dei minori, anche in presenza di altri parenti sul territorio italiano.

La legge n. 47/2017 deve integrarsi anche con il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata100), divenuto

legge il 1 dicembre 2018. Per quanto infatti il D.L. 113/2018 non faccia riferimento in modo esplicito a Minori Non Accompagnati, apporta modifiche sostanziali che coinvolgono anche tale fascia di popolazione migrante. Viene infatti abolita la protezione umanitaria (art. 1), della durata di due anni, che consente l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale. In considerazione della loro vulnerabilità, la protezione umanitaria veniva riconosciuta a molti Minori Non Accompagnati e a molti di loro che raggiungevano il compimento della maggiore età. Al posto della protezione umanitaria vengono introdotti permessi per ‘protezione speciale’ (della durata di un anno), per ‘calamità naturale nel Paese di origine’ (della durata di sei mesi), per ‘condizioni di salute gravi’ (della durata di un anno), per ‘atti di particolare valore civile’ e per ‘casi speciali’ (intesi questi violenza grave o sfruttamento lavorativo).

Con il sistema attuale, tutti coloro ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato, che non ottengono protezione sussidiaria o protezione speciale, rischiano di ricevere un diniego alla propria domanda di protezione, anche se vulnerabili (in quanto Minori o Minori Non Accompagnati). Solo coloro che ottengono il riconoscimento delle suddette protezioni sono titolati ad essere accolti nel nuovo sistema di accoglienza, non più definito SPRAR ma SIPROIMI (Sistema di Protezione per Rifugiati e Minori Stranieri Non Accompagnati). Inoltre, per quanto i Minori Non Accompagnati richiedenti asilo già accolti nel sistema SPRAR possano restarvi anche dopo il compimento della maggiore età, (grazie a un emendamento approvato in

100 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018;113 (ultimo accesso

37 Senato), tale accesso appare problematico per i neomaggiorenni richiedenti asilo che ne abbiano bisogno e lo richiedano dopo aver compiuto i 18 anni. Ancora, è stata esclusa l’applicazione della regola del “silenzio-assenso” (prevista dalla l.n. 47/2017), che - in forma di garanzia - consentiva alle Questure di convertire il permesso di soggiorno “per minore età”, al compimento dei 18 anni, in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione anche in caso di ritardo del previsto parere del Ministero del Lavoro.