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I rapporti tra baroni e comunità fra protezione e scontro

TENTATIVI DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA: I CAPITOLI DI AGNONE E CAMPOBASSO

5.1. Il controllo amministrativo e finanziario del Regno: la Regia Camera della Sommaria Nel Regno di Napoli la Regia Camera della Sommaria, nata con la dominazione angioina, già

5.3.3. I rapporti tra baroni e comunità fra protezione e scontro

Il ruolo di arbitro delle controversie svolto dai funzionari della Sommaria – sempre in nome e per conto dell’autorità regia – è caratteristico anche nella questione dei rapporti tra baroni e comunità non riguardanti il pagamento dell’adoha.

Corona, baroni e comunità sono i vertici di un triangolo le cui posizioni reciproche sono mobili e variabili: alle volte il feudatario è accanto alla comunità, la protegge e si fa latore delle sue istanze, più spesso la Sommaria è chiamata a intervenire in nome della corona per porre fine agli scontri su

questa Camera, è trovato che le terre infrascripte deveno subvenire al dicto illustre duca in dicto adoha per le quantità infrascripte» (ivi, f. 100v).

107 scala locale. L’autorità regia è presente e forte ovunque, anche nel più piccolo borgo e tutti, dal barone agli abitanti, possono – più o meno metaforicamente – avere la Corona accanto a sé rivolgendosi liberamente alla Sommaria ogniqualvolta ritengano lesi i propri diritti.

I casi in cui un barone scrive alla Sommaria a tutela delle sue terre sono pochi e tutti legati a problematiche di natura fiscale, in molti casi derivate dalle oscillazioni demografiche delle comunità causate dalla guerra. Per esempio, Battista del Balzo, utile signore della terra di S. Croce [del Sannio], intercesse presso la Sommaria affinché una serie di suoi vassalli che erano fuggiti a Ferrazzano venissero dichiarati esenti dal pagamento di qualsiasi tipo di esazione che l’universitas di Ferrazzano aveva loro richiesto e che alcuni di loro fossero anche resi liberi di tornare a vivere a Santa Croce. Lo fece esponendo una lettera del re di tre giorni prima che sanciva che i suoi vassalli fuggiti da Santa Croce al tempo della sua distruzione fossero liberi di tornarvi senza alcun obbligo di contribuzione relativamente a tasse et similia387.

Troiano di Montaquila, utile signore del castello molisano, già distrutto e disabitato durante la guerra di successione e in quel momento ripopolato da alcuni in virtù della prammatica regia che prevedeva l’esenzione decennale dal pagamento dei tributi per coloro che ripopolavano terre abbandonate durante il conflitto, intercedette in Sommaria affinché tale disposizione venisse rispettata e i nuovi abitanti di Montaquila fossero esentati dal pagamento dei tributi.

Consalvo Ferrante de Cordoba che aveva avuto in concessione dal re «con tucte rasune fiscali et presertim de fochi et sali» le terre di Civitacampomarano, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Roccavivara, Lucito, Castelbottaccio e Montenero di Bisaccia388, sollecitò l’assegnazione del sale per le sue terre della provincia di Capitanata389.

Andrea de Capua, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, a nome delle sue terre che si rifornivano di sale presso il fondaco della città di Termoli, si era lamentato del fatto che il doganiere pretendesse il pagamento di due grana a tomolo per la tassa sulla misurazione, per cui esse si trovavano a doverne pagare in totale tre, considerando quello per la Regia Corte. La Sommaria ordinò quindi di prendere per sé solo un grana a tomolo in modo che il totale fosse due, e di scomputare le somme indebitamente percepite dai futuri pagamenti.

Molto più numerosi sono i documenti riguardanti gli scontri tra le parti: ne ricordiamo qualche caso esemplare. Nicola Bello e Nicola Berardo di Capracotta ricorsero alla Sommaria contro Andrea d’Evoli, utile signore di Capracotta. Il d’Evoli al primo aveva sequestrato delle pecore che

387 Doc. 2. 388 Doc. 356. 389 Doc 364.

108 pascolavano a Macchia Strinata con la scusa che non aveva pagato la giusta fida, al secondo aveva sequestrato una giumenta poiché non si era costituito personalmente in giudizio innanzi a lui. La Sommaria diede loro ragione e ordinò al d’Evoli la restituzione degli animali e, per la fida, che la causa fosse discussa innanzi ai funzionari della dogana delle pecore di Abruzzo390.

Una decisione favorevole alla comunità non avviene solo a danno di un barone di antica stirpe nobiliare ma di ridotto potere reale come il d’Evoli, ma anche a danno di baroni appartenenti a casate nobiliari potentissime o fedelissimi agli aragonesi. Nicola di Rinaldo di Casacalenda si lamentò in Sommaria che Giacomo Antonio Orsini conte di Manoppello e signore di Larino391, lo avesse

astrecto ad pagare lo erbagio per lo pascular de certe pecore quale soleno pasculare in quisso territorio: et però che dice essere citatino de quessa terra et in questa pagha li sale, colte et altri pagamenti fiscali per le robbe che tene et possede in la dicta terra et suo territorio cossì como paghano li altri citatini et non havere mai paghato per lo passato cosa alcuna per essere stato tractato como ad citatino392.

Come si comprende da una lettera successiva393, il territorio in questione è sito a Larino, di cui il querelante si dichiarava abitante. Pertanto la Sommaria scrisse al barone dando ragione a Nicola e, in maniera dura, gli diede dieci giorni di tempo per costituirsi in giudizio presso la Camera allegando quelle che secondo lui sarebbero state le prove a sostegno della sua tesi («et se ministrerà iusticia expedita») e lo minacciò di comminargli una multa di mille ducati se non ottempererà all’ordine ricevuto.

Due giorni dopo venne investito della questione anche il doganiere delle pecore394.

Ancora, le università di Montagano, Limosano e Casacalenda nel 1487 presentarono reclamo in Sommaria contro il conte di Montagano che pretendeva di

exigere dale dicte università li terzi devuti a la regia corte per loro ciascuno anno, ad vui [al conte, destinatario della lettera] concessi per lo signore re ad compimento de ducati domilia per le intrate de quisso contato de Montagano395

390 Doc. 90.

391Sugli Orsini conti di Manoppello e signori di Larino cfr. L.I

ANNACCI, Documentazione pubblica e scritture

private nella formazione e gestione di un patrimonio feudale. Il caso degli Orsini conti di Manoppello (XIV secolo-metà XV secolo) in Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell’Italia tardiomedievale, a cura

di I. Lazzarini, A. Miranda e F. Senatore, Roma 2017, pp. 61-81, qui p. 65. 392 Doc. 106.

393 Doc. 110. 394 Doc. 107. 395 Doc. 286.

109 chiedendo il terzo di agosto della terza indizione396, richiesta alla quale le università si ribellavano ritenendo di non essere tenute a pagare

si per havereno pagate le nove imposiciune in potere del comissario de la provincia imposte generalmente in dicto anno, come per non essere stato dicto terzo imposto in dicto tempo, né pagato per le altre università de le terre et lochi del Regno per causa de dicte imposiciune imposte.

Per cui ricorsero alla Sommaria.

La loro richiesta venne accolta e si ordinò al conte

che havendo dicte universitate pagato in vostro potere li terzi imposti in lo regno et constandone havere integramente pagato le dicte imposicione ad instancia de la regia corte in potere del commissario de la provincia, non li debiate donare impedimento alcuno circha la exapcione del dicto terzo de augusto del dicto anno III indictione, considerato che non pare cosa iusta che le dicte universitate siano tenute ad reiterati pagamenti et ad quello che altre terre del regno non hanno pagato.

Se questi sono i toni avuti nei riguardi di baroni tanto potenti, non ci stupiscono quelli con cui si esprimono i funzionari della Sommaria in questo eloquente documento con cui chiudiamo la sezione relativa ai feudatari. In una lettera del 9 dicembre 1494 indirizzata a Francesco de Reyna, signore di Macchia Valfortore, la Sommaria scriveva che l’università e gli uomini della terra si erano nuovamente lamentati del fatto che lui

como ad utile Barone de dicta terra, alle volte so’ deputati li officiali in la terra predicta in administrare la iusticia. Et che per non havereno date né danno pregiaria de stare ad sindicato infine de loro officii, li hanno molestati indebite, fandole de multe iniusticie et extorsiune, de li quali per non esserono stati ad sindicato dicti officiali, non se ne hano possuti ipsi exponenti aiutare né prevalere, in loro gravissimo dapmno et interesse. Et che al presente existente Capitano in dicta terra, notario Lillo de Goglionise, per non havere dato dicta pregiaria li ha molestato et molesta gravemente, et maxime alcuni particulari persuni de dicta terra sub pretextu inobedience per non essereno stati diligenti in lo portare de li grani de la regia corte ad Supino, de la quale licet siano stati casticati de persona, et inde sia stato portato dicto grano, non demeno dicto Capitano per vostra parte li intende constrengere ad pagare certa pena pecuniaria, in loro grave dapmno et interesse,

e gli ordinarono

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de continente provedere et comandare al dicto Capitano che debea desistere ad tale indebite molestie et exascione de pena per la supradicta causa. Et nichilominus pigliarite ydonea pregiaria dal dicto presente Capitano et dalli altri deputandi per vui in dicta terra per Capitanii, de stare ad sindicato in quella infine deloro officio, ad tale che epsa università non sia indebite gravata per gli officiali predicti397.

Il documento mostra ancora una volta come, su sollecitazione delle persone soggette ad un barone, la Sommaria richiamasse all’ordine con toni ultimativi quest’ultimo, applicando il principio giuridico di cui abbiamo parlato all’inizio di questa sezione, secondo cui il feudatario aveva l’obbligo di rispettare i diritti personali e reali di coloro che erano soggetti alla sua autorità.

111 5.4. I rapporti tra Corona e amministrazione centrale e comunità locali

Tra le tante tipologie di documenti di interesse molisano rinvenuti nei registri dei Litterarum Partium, quelli riguardanti le comunità sono i più numerosi e testimoniano, come vedremo, l’ampiezza e la profondità del controllo operato dalla Regia Camera della Sommaria su di esse e, in generale, sulla vita del Regno. Un controllo che di fatto rappresentava la longa manus della Corona, visto lo stretto contatto operativo tra il re e i funzionari della Camera, testimoniato anche dalla celerità con cui le petizioni giunte in Sommaria gli venivano sottoposte e viceversa. Il problema centrale della tassazione e della sua ripartizione (soprattutto in rapporto alle variazioni demografiche dovute a cause belliche o a epidemie) si accompagnava infatti ai problemi innescati dalla mobilità interna alle comunità e agli spostamenti dall’una all’altra, che modificavano la fisionomia demica dei singoli centri. D’altro canto, il vasto campo dei privilegi accordati dal sovrano alle comunità e delle loro prerogative e dei loro diritti in materia giurisdizionale e soprattutto economica (diritti delle collettività e diritti dei singoli, fra cui si contavano anche gruppi di stranieri o comunità particolari), stabilito da antiche consuetudini e da una lunga successione di contrattazioni con la Sommaria, veniva a entrare in conflitto con le prerogative e i diritti degli altri soggetti sul territorio (per esempio i feudatari), come abbiamo già avuto modo di vedere sia nei paragrafi precedenti, sia nel capitolo dedicato ai domini dei Caldora.398

La Sommaria doveva dunque entrare con fermezza e continuità, ma insieme con duttilità, in questo groviglio di interessi, consuetudini e giurisdizioni sovrapposte. In questa complessa azione di mediazione, ma anche di decisione operativa, la principale magistratura finanziaria ed economica del regno puntava a mantenersi costantemente sulla linea della tutela della legalità e dell’intoccabilità delle fonti dei diritti locali, fossero regi o consuetudinari, difendendo gli equilibri locali in modo da garantire la reputazione della corona come tutore ultimo della giustizia e dell’equità. In questo senso, non è infrequente trovare la Camera su posizioni severe sia nei confronti degli ufficiali regi, sia nei confronti dei feudatari (anche dei più potenti fra loro). La documentazione testimonia la capillarità dell’azione centrale, che sembra raggiungere anche il minore dei sudditi e il più locale dei casi.

Data tale caratteristica dell’agire della Sommaria, la documentazione da essa prodotta in materia di rapporti fra la corona e le comunità non poteva che essere non solo vasta, ma anche ricca di contenuti diversi. Si procederà dunque come in precedenza, suddividendo – ma senza rigidezze –

398 Le dinamiche sociali, economiche e politiche delle comunità non urbane hanno conosciuto una recente fortuna di studi, che si aggiunge a una tradizione risalente soprattutto in materia fiscale (si pensi agli studi di Elio Conti sul catasto fiorentino: E. CONTI, I catasti agrari della repubblica fiorentina e il catasto particellare

Toscano, secc. XIV-XIX, Roma 1966). In merito alle ricerche più recenti, si veda M. DELLA MISERICORDIA,

Le comunità rurali, in Lo Stato del Rinascimento, pp. 241-261 e la bibliografia citata; in merito a qualche

112 i documenti rinvenuti per argomenti in modo da analizzarli ordinatamente, sempre consapevoli del fatto che i diversi temi erano facce dello stesso fenomeno.

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