• Non ci sono risultati.

Dalla “recidiva internazionale” alla “recidiva europea”: una figura in via di evoluzione

Le prospettive future della recidiva

4. Dalla “recidiva internazionale” alla “recidiva europea”: una figura in via di evoluzione

Per completare la trattazione in merito all’elemento della precedente sentenza irrevocabile, è necessario chiedersi se tale requisito possa essere integrato anche da una pronuncia di condanna emessa in uno Stato diverso da quello italiano. Tradizionalmente, la risposta affermativa al quesito deriva dal disposto dell’art. 12, comma 1, n. 1, c.p., che prevede in modo espresso la possibilità di riconoscere un provvedimento straniero «per stabilire la recidiva o un altro effetto penale» attraverso il meccanismo stabilito dagli artt. 730 ss. del codice di rito45. Al termine di tale procedimento di exequatur, si giunge alla “recidiva internazionale”,

l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa».

43 Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 5859, cit.

44 Così Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 35260, in Cass. pen., 2014, p. 1700. I giudici di legittimità

hanno considerato quindi la recidiva non come un’aggravante in senso tecnico bensì come uno status personale del reo, giungendo ad affermare che «ai fini del riconoscimento della recidiva è irrilevante che il reato pregiudicante sia stato oggetto di abolitio criminis».

45 In giurisprudenza si veda Cass. pen., Sez. II, Cantieri, in Giust. pen., 1985, III, c. 574, in merito all’interesse al riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva.

166

i cui effetti derivano non tanto dal titolo di condanna straniero, ma da un vero e proprio provvedimento domestico, ottenuto a seguito di novazione: prima del riconoscimento, infatti, la sentenza straniera non ha alcun valore.

Negli ultimi anni, invece, si è cercato di sviluppare maggiormente la cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione europea, favorendo la circolazione delle sentenze emesse in un qualsiasi Stato membro, anche senza il previo riconoscimento formale46.

Un primo passo è stato fatto, quantomeno in un settore specifico, con la decisione quadro del Consiglio del 6 dicembre 200147 che – nell’ottica del rafforzamento della lotta contro le falsificazioni di monete in relazione all’introduzione dell’euro – ha previsto che ciascuno Stato membro ammettesse «il principio della recidiva alle condizioni esistenti nella sua legislazione nazionale» e riconoscesse «quali generatrici di siffatta recidiva le sentenze di condanna definitive pronunciate in un altro Stato membro» per uno dei reati previsti nella decisione quadro48.

Nell’ambito di una pianificazione più generale, il Consiglio ha poi adottato il Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali49, nel quale si accordava un alto grado di priorità alla misura

46 In generale, sulla cooperazione finalizzata alla circolazione dei precedenti penali, si vedano D. NEGRI, La circolazione del “curriculum criminale” tra i procedimenti penali, in R.E.KOSTORIS –R.ORLANDI

(a cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Torino, 2006, in particolare pp. 319-324; N. PLASTINA –G. IUZZOLINO, Casellario giudiziale, via al modello Ue. Agevolato lo scambio di dati fra Stati, in

D&G, 2006, 1, p. 102 ss.

47 Decisione quadro del Consiglio del 6 dicembre 2001 che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (2001/888/GAI), in Gazz.

uff. Ue, 14 dicembre 2001, n. L 329/3. Si sofferma su tale atto normativo, senza dubbio assai

innovativo in tema di recidiva, D. FLORE, Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne, Bruxelles, 2009, p. 224.

48 Cfr. art. 1 decisione quadro 2001/888/GAI, che ha inserito l’art. 9 bis all’interno della decisione quadro 2000/383/GAI. Si sofferma sul punto G.M.ARMONE, La falsificazione di monete in relazione

all’introduzione dell’euro, in AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano. Le decisioni quadro

dell’Unione europea: dal mandato d’arresto alla lotta al terrorismo, Milano, 2006, p. 139 ss., il quale

dapprima elenca le figure di reato contemplate nell’atto europeo (pp. 140-141) e in seguito evidenzia come «i membri dell’Unione si concedono reciproca fiducia e si impegnano a riconoscere le decisioni adottare in un altro Stato in materia di falso nummario, sia pure ai limitati fini della recidiva» (p. 146).

49 Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (2001/C12/02) del 29 novembre 2000, in Gazz. uff. Ce, 15 gennaio 2001, n. C 12/10.

167

n. 2, concernente la «adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili»50.

I principi ivi esposti sono stati ripresi ed ampliati successivamente nel Libro verde della Commissione europea sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali del 200451, per confluire alla fine nella decisione quadro 2008/675/GAI52, l’atto dove si inizia a delineare, per la prima volta, la nozione di «recidiva europea»53.

Il testo normativo da ultimo citato si poggia sul principio di assimilazione, per cui gli Stati membri sono obbligati, reciprocamente, a riconoscere alle decisioni definitive, iscritte nei casellari degli altri Paesi membri, gli stessi effetti che produrrebbe una sentenza domestica, senza tuttavia giungere a una armonizzazione di tali effetti54. Detto altrimenti, le condanne devono essere «prese in considerazione» come se fossero state pronunciate dai giudici nazionali e devono

50 Per una più approfondita analisi di tale programma di misure si vedano M. GIALUZ, Il casellario

giudiziario europeo: una frontiera dell’integrazione in materia penale, in F.PERONI –M.GIALUZ (a cura di),

Cooperazione informativa e giustizia penale nell’Unione europea, Trieste, 2009, in particolare pp. 193-197;

G.DI PAOLO, La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziario, in Cass. pen., 2011, pp. 4038-4039.

51 Libro verde sul ravvicinamento, il reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle sanzioni penali nell’Unione europea COM(2004)334 definitivo del 30 aprile 2004, il cui punto 4.1.1.5 è dedicato proprio alla recidiva. L’obiettivo della Commissione europea è quello di assegnare il medesimo valore alle sentenze di condanna emesse negli Stati membri per gli stessi reati: infatti, «se una decisione nazionale equivalente costituisce il primo elemento della recidiva penale, la decisione dell’altro Stato membro deve anche essere considerata tale».

52 Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, in Gazz. uff. Ue, 15 agosto 2008, n. L 220/32.

53 Utilizza tale significativa terminologia G.IUZZOLINO, La recidiva europea. Il valore dei precedenti penali

negli Stati membri, in L.KALB (a cura di), Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano, Torino, 2014, p. 667 ss. La medesima espressione la si ritrova anche in D. FLORE, Droit pénal européen. Les

enjeux d’une justice pénale européenne, cit., p. 224, il quale parla di «récidive européenne».

54 Secondo G.IUZZOLINO, La recidiva europea. Il valore dei precedenti penali negli Stati membri, cit., p. 670, il principio di assimilazione ha un «valore categoriale e non contenutistico»: ciò significa che i precedenti penali iscritti nel casellario di un altro Stato membro devono essere presi in considerazione solamente nei casi e nei limiti in cui, secondo il diritto dello Stato, lo sono i precedenti penali nazionali.

168

poter esplicare «effetti giuridici equivalenti» a quelli che l’ordinamento attribuisce alle precedenti condanne interne55.

L’utilizzo della tecnica della “assimilazione senza armonizzazione”56 fa in modo che i presupposti della recidiva continuino a essere disciplinati diversamente da Stato a Stato: da ciò discende che la sentenza straniera potrà essere presa in considerazione nel corso del nuovo procedimento solo qualora costituisca elemento costitutivo della recidiva, in base al diritto nazionale (in Italia, quindi, una condanna per un precedente delitto non colposo).

La decisione quadro è stata recentemente attuata in Italia, con un significativo ritardo rispetto ai termini previsti per recepirla57, a causa del quale lo Stato ha ricevuto un pre-alert da parte della Commissione europea58. Ad ogni modo e a prescindere dalle croniche lungaggini dei procedimenti attuativi nazionali, il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 7359, non si è discostato molto criteri stabiliti in sede

55 Cfr. art. 3, par. 1, decisione quadro 2008/675/GAI.

56 Si vedano, sul punto, le lucide affermazioni di P.P.PAULESU, Profili esecutivi, in R.E.KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, II ed., Milano, 2015, pp. 450-451, il quale sostiene che la decisione quadro si ponga come obiettivo quello di assimilare gli effetti della condanna “straniera”, mentre non voglia armonizzare o ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in ordine agli effetti delle condanne.

57 L’art. 5, par. 1, decisione quadro 2008/675/GAI aveva previsto come scadenza per il recepimento la data del 15 agosto 2010, mentre il d.lgs. nazionale di attuazione è entrato in vigore solamente il 4 giugno 2016.

58 Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione negli Stati membri della decisione quadro 2008/675/GAI, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale COM(2014) 312, Bruxelles, 2 giugno 2014, in www.eur-lex.europa.eu. Nel testo, la Commissione sottolinea come «l'attuazione tardiva è deplorevole in quanto la decisione quadro ha il potenziale di aumentare l'amministrazione efficiente della giustizia penale mettendo in atto strumenti giuridici intesi a valutare i precedenti penali dell'autore del reato e, di conseguenza, proteggere le vittime» (p. 12). Si sofferma dettagliatamente su tale pre-alert N. CANESTRINI, Il tormentato cammino del diritto penale

comunitario italiano tra procedura di infrazione, pre-alerts della Commissione e leggi delega, in Cass. pen.,

2015, in particolare pp. 4206-4210.

59 D.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, recante “Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale”, in Gazz. uff., 20 maggio 2016, n. 117. Analizzano tale provvedimento normativo R. TROISI, La considerazione dei precedenti penali “europei” nell’ordinamento

interno, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1159 ss.; A. CISTERNA, Uno spazio giuridico comune impone

adeguamenti, in Guida dir., 2016, 33, p. 59 ss. Per un quadro completo dei tre recenti decreti legislativi

rilasciati dal Governo per attuare le tre decisioni quadro dell’Unione in materia di circolazione dei precedenti penali si veda G. DI PAOLO, Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Ue: recenti novità sul

169

europea, anzi si può tranquillamente affermare che si sia «circoscritto a meri adempimenti formali»60.

L’intervento normativo stabilisce dunque la piena equiparazione, anche in assenza di riconoscimento, tra la decisione emessa in un altro Stato dell’Unione per un fatto diverso da quello per il quale procede l’autorità giudiziaria italiana e la decisione nazionale, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. La valutazione del provvedimento straniero rileva in particolar modo «per stabilire la recidiva o un altro effetto penale, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere»61.

Al momento, è troppo presto per poter dare un giudizio in merito all’effettività – e forse, alle criticità – di tale meccanismo di cooperazione europea: solo la prassi che si svilupperà nelle aule giudiziarie potrà dare una risposta in un senso o nell’altro, tuttavia una considerazione è opportuna.

La scelta del legislatore italiano di subordinare l’assimilazione al requisito della conformità delle condanne straniere ai principi generali dell’ordinamento non convince: sembra evocare, infatti, un controllo diffuso ad opera del singolo magistrato, con il serio rischio che tale vaglio discrezionale sfoci in esiti alquanto differenti tra un caso e l’altro, frustrando, inoltre, la regola del mutuo riconoscimento, vero cardine della decisione quadro62.

Al di là delle suesposte perplessità, non possiamo che accogliere con favore tale innovativo meccanismo di cooperazione giudiziaria. In uno scenario come quello odierno, nel quale i delinquenti possono muoversi con relativa facilità all’interno del territorio dell’Unione, la “recidiva europea” rappresenta invero un

L’introduzione del casellario giudiziale europeo nel processo penale italiano, in Dir. pen. proc., 2016, p.

1165-1170.

60 È questa l’idea diA. CISTERNA, Uno spazio giuridico comune impone adeguamenti, cit., p. 59, il quale sostiene, in maniera critica, che tale decreto non apporti nulla «al gradiente di effettività delle guarentigie processuali».

61 Cfr. art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73.

62 SecondoR. TROISI, La considerazione dei precedenti penali “europei” nell’ordinamento interno, cit., p. 1163, tale ultima clausola non è «in piena sintonia con le direttive dell’Unione europea» poiché «va sicuramente a limitare il principio del mutuo riconoscimento, in quanto […] richiede un controllo sulla conformità delle condanne europee». Esprimono serie criticità anche L.MAZZANTI –L. LORETTI,

Recidiva, in www.ilpenalista.it, 26 luglio 2016, secondo i quali tale meccanismo determina una

170

serio tentativo di arginare la criminalità transnazionale nonché – come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 73/2016 – «un importante strumento di contrasto nei confronti dei soggetti recidivi»63.

5. Recidiva, regime di procedibilità e determinazione della pena al fine

Documenti correlati