10. Tutele a favore dell’utilizzatore
10.2. Sospensione del pagamento dei canoni
L’art 1, commi 79 e 80, concede all’utilizzatore la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni al verificarsi di situazioni di obiettiva difficoltà legate alla perdita incolpevole del lavoro destinate inevitabilmente ad incidere negativamente
CLARIZIA, I contratti di finanziamento. Leasing e factoring, Torino, 1989, 143;
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FERRARINI, La locazione finanziaria, Milano, 1977, 242
Studio 38-2016 «La trascrivibilità del contratto di sale and lease back è stata da taluni
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negata, sull’assunto che tale contratto “non è produttivo di effetti reali, trattandosi di un normale contratto di locazione finanziaria con funzione di finanziamento”( M.R LA TORRE, op.cit, p. 486). Da altri, invece tale contratto è stato considerato “sicuramente soggetto a trascrizione ex art 2643, n.1 comportando il trasferimento della proprietà in capo a colui il quale cederà poi il bene in leasing. Nel caso di doppio, successivo contratto, prevarrà pertanto chi per primo trascrive, perché solo costui, prevalendo ai sensi del 2644, sarà legittimato a concludere il (successivo) contratto di leasing»
sul reddito dell’utilizzatore.
In particolare prevede che questo possa chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Questa possibilità è concessa all’utilizzatore a prescindere dalla previsione contrattuale di una simile facoltà dato che tale disciplina opera ex lege.
L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ossia dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non ha carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti nel contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto.
Una volta decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78 che disciplina l’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore.
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Ciò nonostante, l’utilizzatore di un contratto di leasing, anche quando rivesta la qualità di consumatore come nel caso del leasing abitativo, non è destinatario degli strumenti e delle tutele predisposte dal Testo Unico Bancario per gli ordinari contratti di finanziamento, infatti:
a) l’art 120-quater comma 9 lett.b), prevede che la portabilità non opera in relazione ai contratti di locazione finanziaria, per cui l’utilizzatore che versi in difficoltà economiche non può avvalersi della surrogazione per sostituire il concedente nel contratto di leasing;
b) l’art 122, comma 3, stabilisce che ai contratti di locazione finanziaria che non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata non si applica l’art 125-ter, commi da 1 a 4, del
T.U.B., per cui il consumatore non ha diritto di “ripensamento”, ossia di recedere dal contratto di leasing entro quattordici giorni.
La norma in commento richiama la disciplina della sospensione del pagamento delle rate di mutuo prevista l’art. 2, commi da 476 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni, che istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa . A tale disciplina e alle relative 175 disposizioni attuative (in particolare il D.M. 21 giugno 2010,n. 132, e il D.M. 22 febbraio 2013 numero 37) potrà farsi ricorso per colmare eventuali lacune di disciplina.
La possibilità di sospendere il pagamento del canone per motivi legati alla perdita del lavoro, per quanto costituisca uno degli aspetti più attrattivi e di maggior portata sociale del leasing abitativo, è una soluzione che comincia a diffondersi anche nei contratti di mutuo.
Il 31 marzo 2015 l’Abi (Associazione Banche Italiane) e dieci associazioni dei consumatori – in base a quanto previsto
La legge 24 dicembre 2007, n.444 al comma 476 prevede che: «Per i contratti di
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mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della . Al termine della , il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo ».
dalla Legge di Stabilità 2015 – hanno siglato l’“Accordo per la 176 sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie” che prevede la possibilità di richiedere, per un massimo di 12 mesi, la sospensione del pagamento della sola quota capitale (mentre continua ad essere dovuto il pagamento di quella interessi) per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Entro il 31 dicembre 2017 chi si trovi in difficoltà per il verificarsi di determinati eventi occorsi nei 2 anni precedenti può chiedere 177 la sospensione delle rate del mutuo direttamente alla sua banca, purchè aderente all’accordo.
Come nel leasing abitativo, la sospensione non comporta commissioni né interessi di mora e, alla scadenza del periodo, l’ammortamento riprende col conseguente allungamento della
All’articolo 1, comma 246 stabilisce che «Al fine di consentire di allungare il piano
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di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 ».
Tra gli eventi che permettono l’accesso alla , l’Accorso prevede:
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«a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti d'età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, si recesso da seriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.)
d) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; » Testo dell’Accordo consultabile su: www.abi.it.
durata del finanziamento . Tali misure si aggiungono al Fondo 178 di solidarietà per l’acquisto della prima casa e permettono di accedere alla sospensione a prescindere dai requisiti reddituali.
In conclusione, l’idea di poter beneficiare di un respiro nella restituzione del finanziamento in caso di perdita incolpevole delle capacità reddituali, è un elemento che potrebbe rilevarsi particolarmente importante nell’avvicinare quanti più soggetti possibili alla conclusione di un contratto di finanziamento per l'acquisto dell'abitazione principale in un momento di così tanta precarietà lavorativa.