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Gli standard globali a cogenza diretta

Capitolo III: Tassonomia degli standard sostanziati a livello globale

III.2: Gli standard globali a cogenza diretta

Con l’espressione standard globali a cogenza diretta si vuole identificare quel gruppo di standard il cui carattere vincolante discende in modo diretto, non mediato, dalla mera “produzione” dello standard da parte di un normalizzatore globale o internazionale. La fonte di tale potere normativo è da rinvenirsi generalmente nelle norme di un trattato internazionale, le quali costituiscono, al contempo, la fonte di

727 Si veda supra, paragrafo II.1.c.

728 Si veda supra, paragrafo II.1.b. La natura dei soggetti incaricati della normalizzazione, così come il metodo di

produzione, influenza materialmente il livello di cogenza delle norme tecniche. Per un chiarimento sintetico sul punto, si veda M. GHELARDUCCI, op. cit., pp. 42-43.

729 Si veda D. V. SNYDER, op. cit., pp. 373-375.

730 Ragionare a contrario ricorda per molti versi quel noto paradosso del diritto amministrativo in base al quale Stati

con amministrazioni snelle sono talora maggiormente in grado di controllare un territorio vasto e socialmente multiforme di quanto non lo siano Stati con strutture burocratiche pesanti. Si veda in proposito B. SORDI,

Révolution, Rechtsstaat, and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe, in “Comparative Administrative Law” a cura di S. ROSE-ACKERMAN e P. L. LINDSETH, Edward Elgar,

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legittimazione della normalizzazione in atto. Ne sono un esempio gli standard prodotti dall’OMS, dall’ICAO e, per certi versi, dalla AIEA731.

La categoria di standard in questione non appare particolarmente ampia in quanto, premessa la quasi impossibilità di giungere ad accordi che coprano e risolvano fin da subito tutti gli aspetti tecnici di dettaglio (soprattutto in ambito multilaterale), ove si sia deciso a livello internazionale di contrarre specifiche obbligazioni, si profilano, generalmente, due scenari. In un primo scenario, accade che i contraenti esigono fin da subito un elevato grado di rigore e precisione sulla natura degli obblighi assunti, dettando immediatamente norme giuridiche che costituiscono fonti di obbligazioni sotto il profilo del diritto internazionale una volta che, al termine del procedimento di ratifica, i trattati diventano operativi. È ben raro, in questo contesto, che si addivenga a una regolamentazione tecnica rigida e dettagliata, la quale è spesso demandata ad organismi creati ad hoc, sebbene una parte della normazione tecnica può essere ricondotta in appositi allegati tecnici. Ad ogni modo, per determinati ambiti si è avuto, già a livello politico-diplomatico, una regolamentazione tecnica molto precisa ed avanzata, come nel caso della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (anche nota come “UNCLOS732”). In un secondo scenario, invece, esigenze di negoziazione o moduli decisori di carattere consensuale portano le parti a compromessi sul tenore letterale delle disposizioni, che possono smussare fortemente il carattere di cogenza delle obbligazioni assunte, lasciando dunque gli intenti nel campo del soft law. Ammettere che le parti contraenti possano convenire su standard che hanno portata cogente sembrerebbe dunque costituire un paradosso, risolvibile forse con un passaggio semantico, ovverossia ammettendo che tali standard siano in realtà regole tecniche che hanno la cogenza tipica delle obbligazioni di carattere internazionale. Ma

731 La legittimazione a produrre standard tecnici per l’uso sicuro e pacifico dell’energia atomica discende

direttamente dallo Statuto della AIEA, sebbene gli standard prodotti dall’AIEA avrebbero, teoricamente, natura non vincolante. Sul punto, si veda per un’introduzione A. J. ZIAJA, The International Atomic Energy Agency (IAEA), in “Global Administrative Law: The Casebook”, 3a edizione Kindle, a cura di B. CAROTTI, L. CASINI, S. CASSESE et Al., IRPA, 2012, capitolo II.A.7. Per quanto concerne gli standard prodotti dall’ICAO, si veda infra in questo paragrafo.

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tale approccio sarebbe, a nostro avviso, riduttivo. Esiste infatti un ampio nugolo di standard, che qui definiremo “standard tecnici pattizi”, i quali assumono fin da subito un grado di cogenza elevato sebbene, in molti casi, dubbia appaia la volontà dei redattori dei trattati rispettivi in questo senso.

Per standard tecnici pattizi intendiamo dunque quella tipologia di strumenti normativi e para-normativi, generalmente incorporanti istruzioni e raccomandazioni, nonché obblighi e divieti di natura non giuridica, che vengono prodotti direttamente in sede di negoziazione dei trattati o – molto più frequentemente – da istituzioni / organismi internazionali che nel trattato trovano la loro ragione di esistenza. Va qui ricordato che non tutti gli standard globali – che si sono definiti “sostanziati” – hanno natura tecnica733, e pertanto l’espressione “standard tecnici pattizi” potrebbe risultare fuorviante. Ciononostante, questa definizione ha il pregio di identificare una buona parte degli standard globali che qui ci impegnano, i quali assumono carattere vincolante in modo non dissimile dalle regole tecniche prodotte dagli stati734.

Ma quando si verifica l’esigenza di creare standard tecnici di carattere globale da intendersi come cogenti e per quale ragione questi non possono assimilarsi agli standard internazionali? Al primo quesito bisogna rispondere sottolineando come siano spesso le esigenze di interdipendenza a generare il bisogno di una normativa tecnica comune a livello globale, come la prassi internazionale mostra chiaramente735. In particolar modo, ciò avviene allorquando, in presenza di una carenza strutturale o un depauperamento di alcune specifiche categorie dei cosiddetti “Global Public Goods” (cosiddetti “beni pubblici globali”, tra i quali di particolare interesse in questo ambito bisogna menzionare le risorse non totalmente rinnovabili, il patrimonio culturale globale, la salubrità dell’aria, la pace…) dovuti a fenomeni come il free-riding o la distribuzione disomogenea su scala planetaria, l’azione collettiva multilaterale

733 Si veda supra, paragrafo I.2.

734 Si veda G. AMATO, op. cit., pp. 1 ss.

735 Si pensi agli accordi internazionali a tutela dell’ambiente, per la prevenzione del crimine transnazionale, contro

la pirateria. Si potrebbe persino concludere che tutto il diritto internazionale multilaterale ha come obiettivo principale quello della riduzione / rimozione delle esternalità a carattere transnazionale.

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coordinata rappresenti l’unico strumento per arginare il fallimento del mercato in atto, che può passare per l’accordo o anche per la creazione di infrastrutture istituzionali con compiti di monitoraggio e implementazione736. Anzi, è bene sottolineare come la creazione di infrastrutture internazionali, se ben ponderata, possa dare maggiori garanzie quanto all’efficacia delle normative tecniche prodotte e al controllo dei network globali737.

Al secondo quesito bisogna rispondere chiarendo – come già discusso con riferimento alla distinzione tra standard internazionali e standard globali 738 – che ove la produzione normativa tecnica non assuma i caratteri del diritto internazionale – da intendersi come “interstatale” –, e dunque non passi per la procedimentalizzazione tipica della formazione delle norme internazionali, essa può acquisire i caratteri del diritto globale. Bisogna tuttavia chiarire come spesso (ma non sempre739) alla base della produzione di standard globali vi siano accordi internazionali che creano le istituzioni di diritto globale. Un esempio caratteristico di tale processo è individuabile nella standardizzazione ICAO, che tratteremo nelle prossime pagine.

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