• Non ci sono risultati.

LA TRADIZIONE NELLA STORIA DELLA CHIESA, TRA DEPOSITUM FIDEI E POTESTAS MAGISTERII Il concetto di “tradizione”, inteso come complesso di norme (etiche, politiche, giuridiche,

TRADITIO CANONICA E TRADIZIONE GIURIDICA

2. LA TRADIZIONE NELLA STORIA DELLA CHIESA, TRA DEPOSITUM FIDEI E POTESTAS MAGISTERII Il concetto di “tradizione”, inteso come complesso di norme (etiche, politiche, giuridiche,

religiose o anche solo comportamentali) tramandate7, alle quali un gruppo sociale si riferisce attribuendogli un carattere più o meno vincolante, può certamente essere definito una costante antropologica8: essa tuttavia, pur non discostandosi comunque da tale sostrato oggettivo, assume

6

VALDRINI, Patrick. Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2013, p. 297.

7

E’ noto che l’origine della nozione sia da rintracciare nel termine greco “paràdosis”, trasmissione, derivante dal verbo “paradìdonai”, trasmettere. Secondo GLENN, H. PATRICK. La tradition juridique nationale, in Revue international de droit comparé, 55 (2003) 2, p. 271, tuttavia, andrebbe comunque specificata la distinzione tra la tradizione e la traditio, ovvero la sua trasmissione : “la tradition, c’est donc ce qui nous vient du passé et ce serait une confusion néfaste, malgré l’étymologie du mot, de la confondre avec le processus de traditio, qui n’est que la transmission de la tradition, ou avec l’action contemporaine aussi ‘traditionnelle’ qu’elle pourrai l’être”.

8

Secondo GLENN, H. PATRICK. La tradition juridique nationale, p. 271, infatti, “on ne peut pas éliminer la tradition comme phénomène parce que, dans sa forme générale, elle n’est autre chose que la mémoire humaine”, tanto che “le monde humaine sans tradition, sans mémoire et sans record des accomplissements des ancêtres, serait un monde animal”. Addirittura KRONMAN, Anthony Townsend. Precedent and Tradition, in Yale Law Journal, 99 (1990), p. 1065 la individua quale carattere distintivo dell’umanità, poichè “only human beings inhabit the world of culture, and so only they can realize this special, individual-preserving form of immortality. But by the same token, as inhabitants of the world, only they are subject to the obligation to keep it up, and only they are linked, across the generations in joint projects of culture-building – together these

173

un particolare rilievo e un peculiare significato nella dottrina cattolica, poiché costituisce, assieme alla Scrittura, una delle due fonti della Rivelazione divina9.

Da un punto di vista storico, quindi, può dirsi che la Tradizione cattolica inizia con la Chiesa stessa: inizialmente, anzi, essa coincide proprio con l’insegnamento dato da Cristo ai suoi discepoli e da questi, attraverso la successione apostolica, trasmesso di generazione in generazione. Fin da principio, però, la tradizione non è costituita solo da un patrimonio di verità, ma anche da precetti morali, liturgici e di governo, tra i quali è bene sceverare in ordine alla natura e importanza: la dottrina più risalente, infatti, soleva distinguere tra Tradizione divina, apostolica ed ecclesiastica, attribuendo alle diverse categorie un differente grado di vincolatività. E’ questo uno dei motivi, assieme alla sua portata universale (sia dal punto di vista spaziale, sia temporale), per i quali il concetto di Tradizione non si presenta mai univoco, ma in concreto assume sempre diverse configurazioni.

Non è questa la sede, tuttavia, per un’approfondita analisi dello sviluppo della nozione e, soprattutto, dei suoi controversi rapporti con la Scrittura nella definizione e trasmissione delle verità rivelate. Si può comunque sottolineare, all’interno della definizione del contenuto della Tradizione, un progressivo slittamento verso un’impostazione “autoritativa”: esso, rappresentando un fondamentale parallelo con lo sviluppo che si è avuto in ambito giuridico, assume pertanto decisiva importanza per il concetto di traditio canonica.

E’ essenziale notare che in tale processo un ruolo fondamentale è giocato non solo dalla sempre maggiore coscienza (comunque giuridica, oltre che teologica e politica) del proprio ruolo di governo maturata dalla Sede apostolica, ma precisamente dallo sviluppo (anche qui, giuridico) della sua autorità sulla cristianità e le sue istituzioni: nonché, più specificamente, dall’evoluzione degli studi giuridici in generale e canonistici in particolare, che a tale cambiamento diedero, se non la spinta iniziale, sicuramente la base teorica e pratica successiva. Si può quindi sostenere che il rinascimento del diritto romano prima e il raffinato approfondimento dei canonisti poi hanno contribuito a determinare una nuova concezione dell’autorità sovrana, che si poteva tranquillamente (e anzi, si voleva fortemente) applicare alla Chiesa e al Papa: dal XIV secolo in poi, infatti, e soprattutto a partire dalla metà del XV secolo la canonistica arriva ad assumere, in

define the world of culture, a uniquely human world in which neither gods nor animals appear”.

9

“Che è il complesso delle verità da Dio comunicate agli uomini in ordine alla loro santificazione e alla loro vita eterna e tesoreggiate dalla Chiesa come il ‘deposito della Fede’”: così DELLA ROCCA, Fernando. Tradizione (diritto canonico), in Novissimo Digesto Italiano, Vol. XIX, Torino, UTET, 1973, p. 469, n. 2.

174

coincidenza con l’affermazione del centralismo romano, addirittura una preminenza sulla teologia nella corrente configurazione teorica della Chiesa (secondo una prospettiva non a caso tacciata in seguito di “giuridismo”)10.

Non può allora non notarsi in tale evoluzione (non solo, ma) fondamentalmente giuridica del concetto di Tradizione, che arriva nel XIX secolo a configurare un vero e proprio “potere” di magistero (potestas magisterii) attivo nella definizione dogmatica e nella corretta formulazione della dottrina cattolica, una traslazione simmetrica (pur nell’ovvia diversità dei piani) a quella avvenuta poi in ambito canonico con la codificazione: da un lato, si passa dall’oggettività del depositum fidei alla soggettività (intrinsecamente, o meglio essenzialmente autoritativa) del Magistero, dall’altro si risponde all’esigenza di chiarezza normativa e certezza giuridica con l’accentramento e la semplificazione (anch’essa, fortemente e necessariamente autoritativa) del Codex11.

In entrambi i casi, alla tradizione oggettiva, diffusa (ma non incerta), commentata e insegnata in modo plurale (dai dottori, dalle assemblee, dalle facoltà, dai principi in accordo o in conflitto con i Papi e i Vescovi) si sostituisce la norma, semplificatrice e autoritativa (ove non direttamente autoritaria), del magistero in un settore e del codice (e dei suoi esegeti) nell’altro. Le motivazioni, ovviamente, sono diverse e anche i tempi non coincidono perfettamente: tuttavia, è interessante notare che nel lungo periodo il fenomeno si presenta con caratteristiche sostanzialmente assai simili nei due ambiti, costituendo al contempo la reazione difensiva della Chiesa di fronte all’arrembante modernità e la sintesi dell’incontro con essa12.

10

Rilevano OURLIAC, Paul – GILLES, Henri. La période post-classique (1378-1500), I, La problématique de l’époque. Les sources, in LE BRAS, Gabriel (cur.). Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, Tome XIII, Paris, Cujas, 1971, p. 54 ss. che “après 1440, les canonistes rivalisent avec les théologiens et même les devancent […] Ils élaborent, émondent, unifient les principles, découvrent les formules simples et fortes qui servent l’autorité et façonnent la société ecclésiastique de façon à en faire leur oeuvre – une oeuvre qui appellera dans la plénitude de son développement la reproche de ‘juridisme’”. La rilevanza centrale del diritto e in genere del pensiero giuridico nell’epoca è notata anche in ambiti diversi: affermano GREENBERG, Janelle - SECHLER, Martin J. Constitutionalism Ancient and Early Modern: The Contributions of Roman Law, Canon Law, and English Common Law, in Cardozo Law Review, 34 (2013), p. 1023 che nel medioevo occidentale “Roman lawyers, canon lawyers, and English common lawyers thought and wrote about the nature of power and authority. Often motivated by jurisdictional disputes between the papacy and secular rulers and secular rulers and their magnates, the educated elites forged their political ideas from legal materials and expressed them in legal languages”.

11

Quello del 1917, ricorda GROSSI, Paolo. Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico), in FANTAPPIÉ, Carlo (cur.). Scritti canonistici, Milano, Giuffré, 2013, p. 263, “come risulta chiarissimo anche a una frettolosa scorsa della sua articolazione, è il Codice segnato da un sentimento di paura e da una necessità di difesa. Questa la si ottenne in un duplice modo: sotto il profilo dei contenuti, assommando tutti i poteri nella Sacra Gerarchia e confermando l’ordo sacer a pilastro fondante; sotto il profilo formale, affidandosi al Codice come alla fonte che – più di ogni altra – era in grado di garantire il controllo su un edificio giuridico divenuto oramai non solo virtualmente ma effettivamente universale”.

12

Nota GROSSI, Paolo. Chiesa romana e modernità giuridica (a proposito di un’opera recentissima di Carlo Fantappié, in FANTAPPIÉ, Carlo (cur.). Scritti canonistici, Milano, Giuffré, 2013, p. 296-297 che “è avvenuto, nei secoli della piena modernità

175

Vedremo quanto tale duplice passaggio, non privo di reciproche connessioni, abbia inciso sulla natura e la (attuale) operatività della tradizione canonica.

Outline

Documenti correlati