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TRADIZIONE E DIRITTO CANONICO

TRADITIO CANONICA E TRADIZIONE GIURIDICA

1. TRADIZIONE E DIRITTO CANONICO

L’argomento della “molteplicità” può essere letto sia quale rapporto, necessario più che soltanto possibile, tra i diversi ordinamenti, sia quale elemento essenziale dello sviluppo storico e sistematico di un’esperienza giuridica. In tale prospettiva, intendiamo quindi illustrare l’essenziale contributo che la tradizione canonica ha apportato e tuttora apporta al diritto, muovendo comunque dal ruolo fondamentale che essa continua a esercitare all’interno del sistema giuridico ecclesiale.

Cercheremo di valutare se la traditio canonica possa essere in senso proprio definita quale “tradizione giuridica”, in quali termini si rapporti alle tradizioni giuridiche esistenti e, soprattutto, se e come possa ancor’oggi rappresentare un modello e assumere non soltanto un valore teorico (o, al più, storico), ma giocare un più vasto ruolo sia all’interno della riflessione canonistica, sia quale strumento di confronto con altri ordinamenti.

Verrà così indirettamente confermato un assunto di fondo, riguardante il ruolo dell’ordinamento canonico in rapporto alla storia e all’interpretazione dei sistemi giuridici: ovvero, l’esistenza di un imprescindibile rapporto di mutuo e costante arricchimento tra esso e la cultura giuridica in generale. Da un lato, infatti, l’importanza del diritto canonico per le esperienze giuridiche contemporanee non risiede soltanto nei contenuti concreti che esso ha storicamente fornito ai diversi sistemi, ma nella possibilità di costituire tuttora un modello integrato di scienza e prassi, di regole e flessibilità delle medesime utilissimo per superare l’ancoraggio “legalistico” degli ordinamenti statali2. Dall’altro, tale relazione impedisce, pur nella sottolineatura della peculiarità del diritto canonico (corretta, per molti versi: poiché dovuta all’imprescindibile natura gerarchica

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Professore nella Pontificia Università Lateranense di Roma.

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GROSSI, Paolo. Diritto canonico e cultura giuridica, in FANTAPPIÉ, Carlo (cur.).Scritti canonistici, Milano, Giuffré, Milano, 2013, p. 233 si sofferma su un punto che definisce “storicamente rilevantissimo: il diritto canonico come contributo cospicuo alla creazione di una mentalità giuridica […] il diritto canonico non è solo un ammasso di regole e di cànoni; è, innanzi tutto, una certa mentalità giuridica che, in quanto tipicissima e peculiarissima, in quanto sprovvedutamente costruita da scienza e prassi, in quanto capillarmente assorbita nella lunga durata, gènera incisivi influssi proprio a livello di mentalità ben oltre i confini della comunità ecclesiale”.

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dell’ordinamento ecclesiale e alla sua fondamentale eterodeterminazione), di affermarne una presunta differenza ontologica: al contrario, ne conferma l’essenza rigorosamente giuridica, portato di una complessa evoluzione storica e di un’innegabile “contaminazione” sistematica3.

Non può dimenticarsi, infatti, che la traditio canonica si è formata e vive nel costante rapporto con le altre esperienze giuridiche (dalla sua prima formazione nell’ambito del sistema istituzionale romano, all’epoca mirabile del ius commune, alla moderna e variegata contrapposizione con le pretese egemoniche dei diritti nazionali, fino all’età della codificazione): in ciò non solo mutuando, in una relazione che è sempre stata biunivoca, istituti, nozioni, mentalità4, ma contribuendo in modo decisivo allo sviluppo dei grandi sistemi contemporanei e costituendo, in definitiva, “un lièvito per tutta la civiltà occidentale”5.

Non vogliamo tuttavia attardarci in una dettagliata analisi dei diversi istituti giuridici nei quali può rintracciarsi l’influsso del diritto canonico, poiché – come è facile comprendere - sarebbe un compito improbo e certamente non dimensionato a queste note. Piuttosto, dopo aver preso le mosse dal dato normativo, verificheremo il significato della locuzione “tradizione canonica” sia nello specifico ambito del diritto della Chiesa, sia rispetto alla più generale nozione di “tradizione giuridica”. In entrambi i casi, poi, tale raffronto porterà all’esame di due possibili declinazioni del concetto, dalla natura e portata nettamente differenti.

Nel diritto canonico, infatti, con il termine “tradizione” ci si può riferire, per quanto qui interessa: in senso generale, alla Tradizione della Chiesa, elemento imprescindibile della sua natura e primario fondamento (accanto alla Scrittura) del deposito eterno della Fede, così come viene interpretato e adattato dal Magistero; oppure, alla tradizione giuridica della Chiesa stessa, la quale nel diritto e nella sua evoluzione storica trova un essenziale complemento della sua (necessaria) forma sociale.

Secondo una recente, icastica definizione, infatti, la tradizione canonica consiste nel “modo con cui il diritto canonico, organizzando la vita e l’attività della Chiesa, è stato interpretato

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PASSICOS, Jean. Droit canonique et droit comparé aujourd’hui. Renouvellement d’une problématique?, in Revue international de droit comparé, 33 (1981), p. 30, il quale afferma che “la science comparative montrera comment le droit canonique fait appel aux notions fondamentales de tout droit et comment il les adapte à ses propres finalités […] Par la science comparative, l’originalité des systèmes apparaîtra dans toute sa dynamique, tandis que l’on évitera les confusions regrettables pour tous ou les trop grands écarts qui rejetteraient en définitive le droit canonique loin du domaine juridique”.

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L’incidenza del diritto laico sul sistema canonico non è affatto trascurabile, come nota PASSICOS, Jean. Droit canonique et droit comparé aujourd’hui. Renouvellement d’une problématique?, p. 26: “l’influence du droit civil sur le droit canonique est indéniable. On la rencontre principalement dans le domaine des solutions d’ordre technique, mais aussi sur le plan des principes (la technique est rarement neutre!) qui régissent les institutions”.

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(autorità), commentato (dottrina) e applicato (prassi) nel corso dei secoli”6. A tale nozione il Codice vigente si richiama espressamente nel can. 6, § 2, affermando che i canoni, “nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica”: ad essa, quindi, deve aversi riguardo nell’interpretazione e applicazione delle leggi che abbiano un contenuto o riguardino una materia già noti al ius vetus.

La tradizione canonica, tuttavia, essendo appunto tradizione giuridica, può e deve essere analizzata in altri due ambiti, per così dire “esterni”(o comunque non confinati) all’ambito ecclesiale: uno più specialistico, proprio specialmente del diritto comparato, più o meno coincidente con quello di esperienza(o cultura) giuridica, accanto ad altre con le quali è stata e tuttora si trova in stretta relazione e reciproca influenza; l’altro, più ampio e ascrivibile alla teoria generale, del diritto come (e in quanto) tradizione, alla quale è costantemente e necessariamente rimandato l’interprete.

Ci muoveremo pertanto secondo questa scansione argomentativa, dalla quale risulterà non solo la conferma di una profonda connessione dei quattro momenti, ma altresì la reciproca giustificazione delle diverse accezioni e prospettive nelle quali la complessa nozione di traditio canonica può essere compresa e utilizzata.

2. LA TRADIZIONE NELLA STORIA DELLA CHIESA, TRA DEPOSITUM FIDEI E POTESTAS MAGISTERII

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