DI PISA
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Tesi di laurea
:La sostituzione tributaria:
aspetti procedurali e processuali.
Il Candidato Il Relatore
Giuseppina Mirra
Chiar.ma Prof.ssa Brunella Bellé
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INDICE
INTRODUZIONE
3CAPITOLO I
LA SOSTITUZIONE TRIBUTARIA
9 1.1 Inquadramento dell’istituto. 91.2 La figura del sostituto d’imposta prima e dopo la riforma tributaria del 1971. 10 1.3 La figura del sostituto d’imposta alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 64. 13 1.4 Rapporto trilatero tra sostituto, sostituito e Stato. 16 1.5 Divergenze tra la figura del sostituto d’imposta è quella del responsabile d’imposta. 19 1.6 La capacità contributiva del sostituto e del responsabile d’imposta. 25
CAPITOLO II
GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO
30• Premessa. 30
2.1 Obbligo della ritenuta alla fonte. 31
2.2 La ritenuta a titolo d’imposta. 32
2.3 La ritenuta a titolo d’acconto. 35
2.4 Omissione della ritenuta. 38
2.5 Obbligo di rivalsa. 41
2.6 La rivalsa successiva nella sostituzione d’imposta. 47
2.7 Obbligo di versamento. 49
2.8 Compensazione delle ritenute certificate. 52
2.10 Scomputo delle ritenute dall’imposta sul reddito complessivo dichiarato. 61
2.11 Obbligo di dichiarazione. 66
2.12 Obbligo di tenuta delle scritture contabili. 70 2.13 L’azione di rimborso per ritenute indebitamente operate. 72 2.14 Reato di omesso versamento di ritenute certificate. 80
CAPITOLO III
ASPETTI SOSTANZIALI, PROCEDURALI E PROCESSUALI
DELLA SOLIDARIETA’ TRIBUTARIA.
863.1 La solidarietà tributaria. 86
3.2 Solidarietà paritetica e dipendente: profilo sostanziale. 95
3.3 La Supersolidarietà tributaria. 102
3.4 Solidarietà e Litisconsorzio: profilo processuale. 114 3.5 Lite fra sostituto e sostituito: la giurisdizione del giudice tributario. 126 3.6 Le contraddizioni della Corte di Cassazione dal 2009 in avanti. 139 3.7 La plurisoggettività nel contenzioso tributario: ulteriori aspetti processuali. 148 3.8 (Segue) Il contributo e l’approccio giurisprudenziale in merito. 158
CONCLUSIONI
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INTRODUZIONE
Oggetto del presente lavoro è l’analisi dell’istituto della sostituzione tributaria nei
suoi aspetti sostanziali, procedurali e processuali.
Il sostituto d’imposta rappresenta, nel nostro ordinamento, una figura coinvolta nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, da parte del contribuente, basata sul
principio di capacità contributiva disciplinato all’art. 53 Cost.; pertanto è una figura
annoverata nella categoria dei soggetti passivi del tributo.
Attraverso l’introduzione della sostituzione tributaria, il Legislatore soddisfa
particolari esigenze correlate al meccanismo impositivo riassumibili in una sicura
riscossione dei tributi unitamente ad una riduzione dell’evasione fiscale nonché ad un’estensione della responsabilità patrimoniale a favore del Fisco.
Per comprendere appieno l’argomento sarà necessaria una prima analisi della
sostituzione tributaria limitatamente agli aspetti sostanziali confrontando, dapprima, l’originaria normativa di riferimento, ossia l’art. 14 t.u.i.d. approvato con D.P.R. 28
gennaio 1958, n.645 e, in seguito, l’attuale normativa ossia l’art. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973, in seguito alle modifiche apportate all’istituto in questione dalla Legge
Tributaria n.825 del 1971.
Il presente lavoro si concentrerà sulla figura del sostituto d’imposta con particolare
attenzione al suo coinvolgimento nel meccanismo della riscossione dei tributi e al
rapporto trilatero istauratosi con il contribuente-sostituito e l’Amministrazione
Finanziaria attraverso il principale strumento attuativo della sostituzione tributaria: la
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Attraverso lo studio della tematica oggetto della tesi sarà possibile individuare una
serie di divergenze e di comunanze tra la figura in esame e un’altra importante figura introdotta dal Legislatore, anch’essa coinvolta nel meccanismo impositivo attraverso
differenti modalità e sulla base di differenti presupposti: il responsabile d’imposta.
La prima parte dell’elaborato si conclude con una breve riflessione dedicata ad una questione strettamente legata all’analisi dell’istituto in esame la quale sorge
spontaneamente qualora operi, appunto, la sostituzione tributaria ossia la capacità
contributiva del sostituto d’imposta e del responsabile d’imposta in ragione del fatto
che la posizione da essi rivestita porta inevitabilmente a soffermarsi sulla sussistenza
di un collegamento tra la titolarità della capacità contributiva e la soggezione al
prelievo. In altri termini, sarà affrontata la questione relativa alla legittimità della
sostituzione tributaria rispetto al principio costituzionale della capacità contributiva.
Proseguendo nello studio dell’argomento, la sostituzione tributaria sarà
ulteriormente apprezzabile considerando la sfera degli obblighi, previsti dalla Legge,
gravanti, appunto, sul sostituto, tra cui il principale obbligo di ritenuta alla fonte e di rivalsa in capo al sostituito. L’istituto in esame sarà analizzato anche con riguardo agli
effetti derivanti dalla relativa omissione.
Non privi di rilevanza saranno gli aspetti apprezzabili con particolare riferimento agli altri obblighi previsti dal Legislatore quale obbligo di versamento all’Erario di somme
trattenute, a titolo di ritenuta alla fonte, dal trattamento retributivo del contribuente
unitamente alle modalità attraverso le quali il Legislatore consente di risolvere una problematica nascente dall’effettuazione, ad opera del sostituto d’imposta, di
versamenti in eccedenza rispetto al dovuto: l’istituto della compensazione delle
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Significativo è il contributo apportato dai restanti obblighi gravanti sul soggetto in
questione quali l’obbligo di certificazione, di dichiarazione e di tenuta delle scritture
contabili, al fine di garantire maggiore chiarezza e controllo su tutte quelle operazioni
correlate alla riscossione dei tributi.
Limitatamente alla fase patologica caratterizzante gli obblighi in esame, particolare attenzione sarà dedicata all’omissione dell’obbligo di versamento la quale integra,
dunque, il reato di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate che, a seguito
della riforma del sistema sanzionatorio del 2015, ha subito un ampliamento dello
spettro oggettivo e soggettivo con effetti, purtroppo, negativi e sfavorevoli per il sostituto d’imposta.
Altrettanto interessante è l’analisi rivolta all’azione di rimborso per ritenute
indebitamente operate relativamente alla quale saranno individuati gli strumenti forniti
dal Legislatore al contribuente al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate all’Erario. In particolar modo sarà possibile apprezzare gli
interventi della Corte di Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate in merito alla
determinazione della data di decorrenza del termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di rimborso dei versamenti in acconto erroneamente eseguiti dal
contribuente.
Ulteriore parte del lavoro è dedicata allo studio della solidarietà tributaria,
fenomeno che coinvolge ulteriormente il sostituto d’imposta nella riscossione dei tributi assoggettando alla garanzia dell’Amministrazione Finanziaria creditrice i
patrimoni dei debitori legati da un vincolo solidale e rendendo efficace nei loro confronti l’atto notificato ad uno solo di essi.
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Relativamente al fenomeno in esame sarà possibile apprezzare la comparazione tra la
solidarietà operante in ambito tributario e la responsabilità in solido dei debitori
operante in ambito civilistico evidenziando, purtroppo, una lacuna legislativa
concernente la definizione di solidarietà tributaria la quale, dunque, risulta essere il frutto di un’integrazione con la materia civilistica nonché di una pacifica applicazione
delle norme civilistiche in ambito tributario.
La figura del sostituto d’imposta sarà di seguito esaminata attraverso l’analisi del
profilo sostanziale della solidarietà tributaria la quale è configurabile in due forme, paritetica e dipendente. Sarà proprio esaminando quest’ultima tipologia di solidarietà
che sarà possibile apprezzare ulteriormente la sostituzione tributaria e il suo
coinvolgimento nel meccanismo impositivo.
Non privo di interesse si dimostrerà lo spazio dedicato a quello che, in passato, è stato
qualificato come un istituto proprio del diritto tributario, determinandone il relativo
particolarismo, ossia la c.d. supersolidarietà tributaria.
Dopo aver affrontato gli aspetti contenutistici dell’istituto in questione, sarà
interessante riscontrare le criticità emerse dall’applicazione dello stesso nel processo
tributario, soprattutto con riguardo ai canoni costituzionali di riferimento, primo fra tutti l’art. 3 Cost., seguito dagli artt. 53 e 24 Cost. A tal proposito, rilevante è stato
l’intervento della Corte Costituzionale, determinante un abbandono della
supersolidarietà accompagnato da un’attività di contemperamento con le regole
civiliste.
La solidarietà tributaria rappresenta aspetti di carattere processuale, pertanto è un fenomeno che si trova inevitabilmente a fare i conti con l’ammissibilità del ricorso
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Relativamente a tale aspetto, sarà interessante cogliere la natura del rapporto
intercorrente tra la solidarietà e il litisconsorzio in ambito tributario così come saranno
apprezzabili gli eventuali contrasti generati dal ricorso all’uno piuttosto che all’altro
istituto.
Inoltre, il presente lavoro si prefigge l’obbiettivo di analizzare il lungo percorso
giurisprudenziale intrapreso dalla Suprema Corte di Cassazione in un arco temporale che ha le sue origini negli anni ’80 e giunge, ma non accenna a culminare, negli anni
a noi più vicini. Un orientamento giurisprudenziale che si mostra in tutta la sua
incoerenza e tortuosità nella trattazione di una questione di estrema attualità
concernente la giurisdizione del giudice tributario nelle liti tra sostituto d’imposta e
sostituito.
Infine, oggetto di analisi saranno ulteriori aspetti processuali relativi alla
configurabilità plurisoggettiva del processo tributario con particolare riferimento al
riconoscimento di un ambito di operatività del litisconsorzio necessario nel
contenzioso tributario. In particolar modo sarà possibile apprezzare il tipo di approccio
che la Corte di Cassazione adotta nei confronti della tematica in questione, le critiche apportate dalla dottrina che si è occupata dell’argomento ma non meno interessante
sarà lo studio dedicato alle modalità attraverso le quali la giurisprudenza ha perseguito
importanti obbiettivi riguardanti il contesto processuale i quali hanno portato la stessa
Corte a mutare un atteggiamento, caratterizzato da un maggiore grado di
apprezzamento della normativa di riferimento del litisconsorzio necessario nell’ambito
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Il presente lavoro culmina in alcune riflessioni concernenti le questioni interpretative emerse in seguito all’analisi degli istituti sopracitati e che possono considerarsi ancora
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CAPITOLO I
LA SOSTITUZIONE TRIBUTARIA
Sommario: - 1.1 Inquadramento dell’istituto. - 1.2 La figura del sostituto d’imposta prima e dopo la riforma tributaria del 1971. - 1.3 La figura del sostituto d’imposta alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 64. - 1.4 Rapporto trilatero tra sostituto, sostituito e Stato. - 1.5 Divergenze tra la figura del sostituto d’imposta è quella del responsabile d’imposta. - 1.6 La capacità contributiva del sostituto e del responsabile d’imposta.
1.1 Inquadramento dell’istituto.
È importante affrontare lo studio della sostituzione tributaria partendo da un
inquadramento dell’istituto nel diritto tributario e soprattutto dalle evoluzioni che
hanno caratterizzato la relativa figura nel corso del tempo.
È possibile affermare che l’istituto della sostituzione tributaria è strettamente legato al fenomeno dell’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente a
favore dell’Amministrazione Finanziaria cioè a quel rapporto giuridico che si istaura
a causa di un fatto indice di un’idoneità del soggetto a contribuire alle spese pubbliche
e al rispetto da parte dello stesso contribuente del principio costituzionale relativo alla
capacità contributiva1.
Parlare del sostituto d’imposta significa fare inevitabilmente riferimento alla platea di
soggetti passivi del tributo i quali avendo realizzato un fatto o atto indice di ricchezza,
sono sottoposti al meccanismo impositivo e sono tenuti, pertanto, ad adempiere all’obbligazione tributaria.
1 Art. 53 Cost. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
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Come sarà possibile costatare in seguito, l’introduzione della figura del sostituto d’imposta da parte del Legislatore, oltre ad essere dovuta ad un particolare rapporto
che intercorre tra quest’ultimo ed il sostituito, risponde a particolari esigenze legate ad
una sicura riscossione dei tributi da parte dell’Erario e soprattutto ad una riduzione dell’evasione fiscale.
La Dottrina,2 oltre a definire il sostituto d’imposta in termini di figura soggettiva tipica coinvolta dal Legislatore nell’attuazione del prelievo, afferma che essa soddisfa un
interesse fiscale attraverso l’anticipazione del prelievo al momento dell’erogazione del
trattamento retributivo al contribuente, la riduzione del numero di soggetti sottoposti all’accertamento3 e, infine, attraverso l’attuazione del prelievo in capo ad un soggetto,
appunto il sostituto, che non ha interesse ad occultare la fattispecie imponibile. Infine, essendo un soggetto estraneo alla realizzazione del presupposto d’imposta, il
sostituto rappresenta un’ipotesi di ampliamento della responsabilità patrimoniale.
1.2 La figura del sostituto d’imposta prima e dopo la riforma tributaria del 1971.
È importante individuare da un punto di vista normativo l’origine della sostituzione
tributaria e del relativo meccanismo cercando di cogliere le modifiche apportate dalla
riforma tributaria del 1971.
La figura del sostituto d’imposta è stata prevista per la prima volta nel testo unico delle
leggi sulle imposte dirette4 che lo ha definito come: “Chi in forza di disposizioni di
legge è obbligato al pagamento dell’imposta, anche a titolo di acconto, in luogo di altri,
2 A. FANTOZZI, Diritto Tributario, Torino, 2012, p.459.
3 Si pensi al datore di lavoro che opera le ritenute ed effettua un unico versamento in luogo dei propri
dipendenti.
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per fatto o situazioni a questi riferibili, ha diritto alla rivalsa. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell’imposta”.
In questa prima definizione è stato evidenziato dalla Dottrina5 come il Legislatore abbia previsto un diritto di rivalsa del sostituto nei confronti del sostituito e la facoltà
del medesimo di intervenire nel procedimento di accertamento.
In particolar modo la sostituzione tributaria viene spiegata in termini di particolare
destinazione del tributo il quale si verifica nei confronti di un soggetto estraneo alla
fattispecie tributaria, soggetto diverso da colui che concretamente realizza il fatto
generatore di ricchezza, appunto il sostituto.
Inoltre, secondo tale ricostruzione, dalla norma si ricaverebbe l’esistenza di due norme
tra loro collegate che permettono di illustrare il meccanismo della sostituzione
tributaria: una norma principale che fissa il presupposto del tributo e provvede ad
imputare i relativi effetti in capo al contribuente-sostituito; una norma secondaria e
collegata alla prima che prevede un obbligo di adempimento posto in capo al sostituto d’imposta, generando così una deviazione dell’effetto giuridico del tributo.
La stessa Dottrina, inoltre, ha ritenuto che l’elemento che genera lo sviamento dell’effetto giuridico del tributo nei confronti di un soggetto diverso dal sostituito è
rappresentato dalla “detenzione da parte del sostituto d’imposta di un quid che
costituisce il reddito o la ricchezza su cui si commisura l’imposta”6 e, di conseguenza,
concepisce il sostituito in termini di soggetto terzo rispetto alla sola obbligazione
tributaria e non anche rispetto alla relativa fattispecie causatrice. Inoltre, l’elemento che causerebbe la traslazione dell’onere fiscale dal sostituto al sostituito è
5 A. PARLATO in Trattato di Diritto Tributario, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, vol. II, p. 427. 6 A. PARLATO in Trattato di Diritto Tributario, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, vol. II, p. 429.
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rappresentato dalla rivalsa ossia il diritto del sostituto di rivalersi sul sostituito
relativamente al gravame fiscale subito.
Infine, la stessa Dottrina sopracitata ne ha dedotto che il soggetto obbligato all’effettuazione di una ritenuta a titolo di acconto7 non potesse essere considerato un
sostituto d’imposta poiché, attraverso il suo intervento, non esaurisce l’obbligazione
tributaria a favore dell’Erario comportando il successivo intervento del soggetto cui è
riferito il presupposto stesso.
Un cambiamento è stato introdotto dalla legge delega per la riforma tributaria del 1971
n. 825 la quale ha comportato una revisione del sistema impositivo e, con particolare
riferimento alla sostituzione tributaria, ha permesso di individuare la figura del sostituto d’imposta anche in colui che effettua una ritenuta a titolo di acconto
prevedendo all’art. 10, comma 5, “la estensione del sistema di ritenute alla fonte, con
obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi…” procedendo con indicazioni circa l’adeguamento delle ritenute alla condizione personale del soggetto nonché alla
relativa applicazione a particolari fattispecie.
Nonostante l’attuale riferimento normativo sia strutturalmente analogo all’art.14 del
t.u.i.d. del 1958 la riforma ha comportato una rilevante evoluzione del sostituto d’imposta, sia dal punto di vista della definizione della relativa figura, sia dal punto di
vista degli effetti prodotti dal meccanismo sostitutivo.
La nuova normativa prevede per il sostituto non più una mera facoltà di esercitare la
rivalsa bensì un vero e proprio obbligo8 e la ragione di questa previsione è senza dubbio
7 In seguito sarà affrontata la tematica relativa alle ritenute alla fonte e sarà definita la ritenuta a titolo
di acconto in termini di anticipo dell’imposta dovuta.
8 Il D.P.R. n.600/73 all’ art. 64. prevede che il sostituto “deve” effettuare la rivalsa e non si esprime
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costituita da un interesse a far sì che il carico fiscale ricada sul soggetto che
concretamente realizza il presupposto impositivo e non sul sostituto.
1.3 La figura del sostituto d’imposta alla luce del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 64.
Come precedentemente accennato, la normativa attuale presenta una figura del sostituto d’imposta analoga alla figura frutto del precedente riferimento normativo,
salvo l’aspetto relativo all’obbligo di effettuare la rivalsa.
In termini più chiari e semplici, è possibile individuare il sostituto d’imposta in colui che ha l’obbligo, in caso di corresponsione di somme e valori al sostituito, di trattenere
una somma rispetto alla quale ha poi l’obbligo di versamento all’Erario per adempiere all’obbligazione tributaria riferita al contribuente.
Dunque non è il sostituto d’imposta a realizzare il presupposto impositivo dato che
non rappresenta il soggetto che produce la ricchezza sottoposta a tassazione ma è il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta a favore dell’Amministrazione
Finanziaria.
Parte della Dottrina9 precisa che la sostituzione tributaria non deve essere interpretata immaginando una prima tassazione del reddito prodotto dal contribuente e, in un secondo momento, la sostituzione di quest’ultimo, poiché non esiste un “fenomeno
giuridico di vera sostituzione”. Piuttosto afferma che esiste, sin dall’origine, per
espressa previsione di Legge, un obbligo posto in capo al sostituto d’imposta il quale
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non deve essere definito in termini di obbligato che sostituisce un altro soggetto ma come “un obbligato prima di lui”.
Inoltre non bisogna dimenticare che il sostituto d’imposta è sì obbligato verso l’Erario
al pagamento dell’imposta ma ha anche l’obbligo di rivalersi sul sostituito per
recuperare la somma pagata, dunque ha, dal punto di vista fiscale, una posizione neutra e rappresenta perciò una garanzia di sicura riscossione dell’imposta per il Fisco.
Altra parte della Dottrina10 ritiene che la lettura della norma di riferimento sia
sufficiente per ricavare i tratti essenziali dell’istituto rappresentati da una deviazione
soggettiva dell’imputazione dell’obbligo fiscale e, allo stesso tempo, dall’imputazione
dell’obbligo di rivalsa in capo al sostituto con l’obbiettivo di far ricadere il gravame
fiscale in capo al soggetto che concretamente realizza il presupposto d’imposta,
dunque al quale è riferita la capacità contributiva.
Inoltre, ciò che rende la deviazione legittima è il fatto che spesso il sostituto d’imposta è debitore nei confronti del sostituito nonché soggetto passivo dell’imposta proprio
rispetto a somme che costituiscono per quest’ultimo oggetto del meccanismo
impositivo.
In pratica, il sostituto è definito un debitore di una somma che costituisce il reddito del contribuente dal quale è obbligato a trattenere una percentuale da versare all’Erario11.
Alla luce delle varie elaborazioni dottrinali esposte fin ora, altra parte della Dottrina12 ha costatato che individuando, alla base dell’istituto in questione, una volontà del Legislatore di agevolare l’accertamento e la riscossione del tributo addossando,
dunque, la prestazione ad un soggetto diverso da quello a cui è riferibile la
10 A. FANTOZZI, Diritto Tributario, Torino, 2012, p.460. 11 R. LUPI, Diritto Tributario, Milano, 2000, p.311.
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manifestazione della capacità contributiva con la conseguenza di rendere il sostituto d’imposta unico soggetto passivo dell’imposta ed escludendo dal rapporto giuridico;
il sostituito che è colui che, invece, concretamente realizza il fatto indice di ricchezza,
pertanto si avrebbe una situazione per cui la prestazione impositiva che, in genere,
trova la sua giustificazione nella capacità contributiva del soggetto, viene collocata al
di fuori della causa giustificativa dell’imposta e dunque si genererebbe una chiara violazione dell’art. 53 Cost.
Tuttavia, considerando la modalità di funzionamento della sostituzione tributaria, la
stessa Dottrina già citata non considera il sostituto d’imposta come un soggetto
estraneo al rapporto impositivo poiché esso è gravato da tutti gli obblighi che spettano
al soggetto passivo dell’imposta e dunque non configurerebbe alcuna violazione del
principio costituzionale in questione.
Volendo delineare una prima definizione della figura del sostituto d’imposta, è
possibile qualificarlo in termini di soggetto passivo obbligato al pagamento del tributo,
seppure in relazione a fatti e situazioni riferibili ad altri.
Ai fini di una concreta individuazione dei soggetti qualificabili in termini di sostituto d’imposta unitamente alle somme, valori e compensi coinvolti nel meccanismo
sostitutivo, è possibile far riferimento all’art., 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
che individua diverse categorie reddituali sottoposte a ritenuta alla fonte da parte del sostituto d’imposta. 13
Facendo riferimento a tali categorie ne deriva che la figura del sostituto è riferibile a
colui che è legato al sostituito da un rapporto di lavoro ma, più precisamente, si
13 Sono contemplate somme e valori che costituiscono reddito di lavoro dipendente e assimilato;
compensi di lavoro autonomo e redditi diversi; interessi, dividendi e altri redditi di capitale; premi e vincite ecc. Sono esclusi i redditi fondiari e di impresa.
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possono qualificare come sostituto d’imposta i soggetti passivi Ires, le società di
persone, le associazioni, gli imprenditori individuali, coloro che esercitano arti e
professioni e i curatori fallimentari.
In via preliminare, è possibile individuare il campo di applicazione della sostituzione
tributaria nel settore delle imposte dirette ed in particolare delle imposte sui redditi.
A tal proposito, è importante precisare che la sostituzione tributaria può essere prevista
solo per espressa previsione di legge e non tramite accordi privatistici; si afferma
dunque che la scelta di soggetti qualificabili in termini di sostituti d’imposta non deve
essere casuale bensì ragionevole e riferita a soggetti che dispongono di un’organizzazione amministrativa idonea a curare la riscossione del tributo attraverso
il meccanismo della ritenuta.
Non a caso, alla luce della normativa di riferimento, sono sostituti d’imposta le società
commerciali, gli imprenditori individuali, i liberi professionisti e tutti quei soggetti che
sono in grado di tassare i percettori dei relativi redditi.14
1.4 Rapporto trilatero tra sostituto, sostituito e Stato.
Da questi primi accenni è possibile dedurre che il meccanismo della sostituzione
tributaria coinvolge necessariamente tre soggetti: sostituto, sostituito e Stato.
Il carattere trilatero del rapporto implica, come accennato, un coinvolgimento del
sostituto d’imposta nel procedimento di tassazione reddituale del contribuente ma il
medesimo rapporto si manifesta maggiormente nella fase della riscossione del tributo
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attraverso uno strumento attuativo della sostituzione tributaria rappresentato dalla “ritenuta alla fonte”.
Attraverso questo meccanismo della riscossione, il sostituto trattiene dal reddito prodotto dal contribuente una somma che sarà obbligato a versare all’Erario
adempiendo così all’obbligo contributivo posto a carico del sostituto.
La ritenuta alla fonte si presenta in due forme: ritenuta a titolo d’imposta e ritenuta a titolo d’acconto.
Si tratta di tipologie differenti di ritenuta che producono differenti effetti.
La ritenuta a titolo d’imposta rappresenta un prelievo che corrisponde esattamente
all’imposta dovuta sui redditi del sostituito comportando un’estinzione
dell’obbligazione tributaria a favore dell’Amministrazione Finanziaria e la circostanza
per cui il reddito tassato non sarà determinante per il calcolo del reddito complessivo
del contribuente, dunque non sarà inserito nella dichiarazione dei redditi così come le
ritenute effettuate non saranno scomputate da ulteriori ed eventuali imposte
determinate dal sistema di autotassazione.15
La ritenuta a titolo d’imposta è qualificata anche in termini di sostituzione a titolo definitivo la quale comporta l’applicazione di un’aliquota fissa su un determinato
provento che, di conseguenza, non sarà incluso nel reddito complessivo del
percipiente.
In una simile circostanza, dunque, il sostituto a titolo definitivo sarà l’unico debitore verso l’Erario per un presupposto d’imposta realizzato dal sostituito il quale non avrà
l’obbligo di dichiarare i proventi sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta.
15 Il termine “autotassazione” indica il versamento d’imposta che il contribuente deve calcolare ed
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Al contrario, la ritenuta a titolo di acconto rappresenta un’anticipazione del tributo dovuto all’Erario che sarà determinato solo in seguito ad una dichiarazione dei redditi
prodotti dal contribuente.
Questa operazione non estingue affatto l’obbligazione tributaria ma sicuramente dà la
possibilità al contribuente di scomputare le ritenute a titolo di acconto subite dall’imposta globale relativa al reddito complessivo del contribuente dovuta all’Erario.
È importante precisare che nella ritenuta a titolo d’acconto il sostituto d’imposta non
è debitore nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria in luogo del sostituito per un debito riferibile a quest’ultimo bensì è un soggetto passivo di un autonomo obbligo
di versamento all’Erario, previa effettuazione della ritenuta.16
Dunque, il sostituito è obbligato per l’intero reddito a lui riferibile e assume nei
confronti del Fisco la posizione di qualsiasi altro percettore del reddito dato che l’intervento del sostituto d’imposta non ha estinto l’obbligazione tributaria attraverso
la ritenuta la quale rappresenta una semplice anticipazione del tributo comunque
dovuto dal sostituito.
Oltre al sistema delle ritenute alla fonte, altro meccanismo che coinvolge il sostituto,
il sostituito e lo Stato è rappresentato dalla rivalsa o, con particolare riferimento alla norma, dall’obbligo di rivalsa del sostituto nei confronti del sostituito.
La rivalsa consente al sostituto d’imposta di recuperare presso il sostituito la somma
versata all’Erario.
Non è semplice distinguere la ritenuta dalla rivalsa perché è proprio l’effettuazione
della ritenuta a comportare l’adempimento dell’obbligo di rivalsa.
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Un dato certo è che sia la ritenuta alla fonte sia la rivalsa rappresentano due obblighi posti in capo al sostituto d’imposta e, in quando tali, saranno oggetto di una successiva
illustrazione dal carattere maggiormente specifico.
1.5 Divergenze tra la figura del sostituto d’imposta è quella del responsabile d’imposta.
Analizzando la normativa di riferimento relativa al sostituto d’imposta è possibile
notare che il Legislatore, all’ultimo comma, contempla un’altra figura, diversa dal sostituto d’imposta ma analogamente a quest’ultimo annoverata tra coloro che sono
qualificabili in termini di soggetti passivi del tributo; costui è il “responsabile
d’imposta”.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 64, D.P.R. n.600/73 il responsabile d’imposta è determinato in “Chi, in forza di diposizioni di Legge, è obbligato al pagamento
dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi,
ha diritto alla rivalsa”.
Da una prima lettura della norma è possibile dedurre una notevole somiglianza tra il soggetto in questione e la figura del sostituto d’imposta precedentemente analizzata.
In realtà le divergenze tra le due figure riguardano sia l’aspetto soggettivo, dunque si
tratta di due soggetti completamente diversi tra loro, sia dal punto di vista degli
obblighi che incombono su di essi nonché dal punto di vista degli effetti derivanti dal
loro coinvolgimento nel rapporto tra contribuente e Fisco.
Dall’altro lato, è evidente che l’introduzione delle figure del responsabile e del
sostituto d’imposta è finalizzata ad esigenze di tutela dell’Amministrazione
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Essi sono stati definiti in termini di “impianti normativi di carattere eccezionale,
riguardo al sistema, in quanto coinvolgono nel pagamento del tributo soggetti che in
relazione ad un normale criterio di imputazione del presupposto del tributo dovrebbero esserne esclusi”.17
Si potrebbe interpretare questa definizione affermando che sia il responsabile che il sostituto d’imposta rappresentano una deroga rispetto alla regola generale per cui
l’obbligo del pagamento dell’imposta è riferito a colui che concretamente ha realizzato
il presupposto d’imposta e, di conseguenza, è titolare della capacità contributiva. In
pratica, considerando la capacità contributiva un criterio di identificazione dei soggetti
obbligati al pagamento del tributo, il responsabile e il sostituto sarebbero esclusi dalla
categoria di riferimento.
Quanto alla figura del responsabile d’imposta, in passato è stata introdotta una scissione concettuale tra il debitore dell’imposta e il responsabile d’imposta.
Nonostante in un primo momento si affermasse che l’analisi del soggetto passivo del
tributo e del responsabile non potesse non sfociare in un’identificazione delle due
figure, fu individuata nella rivalsa la causa della distinzione di questi due soggetti per il semplice fatto che l’esistenza del diritto di rivalsa del responsabile nei confronti del
soggetto passivo sarebbe stata sufficiente a differenziare le due posizioni.
Dunque, l’esistenza della rivalsa rileverebbe “l’alienità del debito” da parte del
responsabile d’imposta. 18
17 A. PARLATO in Trattato di Diritto Tributario, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, vol. II, p. 395. 18 A. PARLATO in Trattato di Diritto Tributario, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, vol. II, p. 410 ss.
~ 21 ~
Di conseguenza, il responsabile d’imposta sarebbe stato identificato in termini di colui
che per precisa disposizione di legge può essere sottoposto ad esecuzione per debito
di terzi.
I dubbi suscitati da questa prima scissione concettuale sono stati in seguito risolti precisando che il responsabile d’imposta è sì soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria ma è un soggetto chiamato a rispondere di fatti o situazioni al verificarsi
delle quali egli è estraneo, ancorché esse costituiscano il presupposto del tributo. Dunque, più che parlare di estraneità del responsabile rispetto all’obbligazione
tributaria, è possibile individuare un’estraneità del responsabile rispetto alla fattispecie
causativa dell’obbligazione tributaria.
In termini più semplici, non si individua una distinzione strutturale tra l’obbligazione
del debitore principale e quella del responsabile d’imposta bensì una differenza di fattispecie alla quale è riferibile l’obbligazione tributaria.
In seguito alle precisazioni relative alla figura del responsabile d’imposta, è possibile passare ad un’analisi della figura in sé per poter individuare differenze ed elementi in
comune con la figura del sostituto d’imposta.
Dalla lettura della norma è possibile notare che il responsabile d’imposta risponde per
un presupposto e, dunque, per una capacità contributiva prodotti da altri e si aggiunge
al soggetto passivo nel pagamento del tributo ma non si sostituisce.
Egli non realizza il presupposto ma è obbligato in solido verso il Fisco con il soggetto
~ 22 ~
La Dottrina19 individua una fattispecie principale costituita dal presupposto del tributo imputato all’obbligato principale e una fattispecie secondaria che rappresenta un
effetto della prima e che costituisce l’obbligazione del responsabile.
Tra le due fattispecie vi è un rapporto di pregiudizialità-dipendenza per cui il
responsabile è coobbligato in via dipendente20 verso il Fisco per il pagamento dell’imposta riferibile all’obbligato principale. Dunque, l’obbligazione del
responsabile esiste fintanto che esiste l’obbligazione principale.
L’obbligazione solidale dipendente rappresenta un elemento che accomuna la figura
del responsabile e del sostituto d’imposta poiché anche in quest’ultimo caso è possibile
individuare la circostanza per cui tra più soggetti obbligati al pagamento di un tributo
non tutti hanno partecipato alla realizzazione del presupposto d’imposta. Dunque, in
entrambi i casi, è possibile affermare che la capacità contributiva è riferibile
esclusivamente al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo e non anche al
responsabile o sostituto d’imposta.
Tuttavia una differenza importante è intuibile dalla stessa lettura della norma: il responsabile è obbligato al pagamento “insieme con altri”, il sostituto è obbligato al
pagamento “in luogo di altri”. Dunque nel caso del responsabile si ha un affiancamento
mentre nel caso del sostituto si ha, appunto, una sostituzione.
Ulteriori elementi in comune, invece, sono rappresentati, prima di tutto, dalla rivalsa
che per il responsabile è prevista in termini di diritto mentre per il sostituto è prevista
in termini di obbligo, salvo che non venga espressamente previsto in modo diverso.
19 F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, Torino, 2016, p. 124.
20 L’obbligazione solidale dipendente è distinta dall’obbligazione solidale paritaria caratterizzata dalla
condivisione di un medesimo presupposto d’imposta da parte di più soggetti come, ad esempio, le parti contraenti ai fini dell’imposta di registro relativa ad una determinata operazione.
~ 23 ~
Tuttavia, mentre per il sostituto è prevista la possibilità di intervenire nel procedimento
di accertamento del tributo, analoga previsione non è riferibile al responsabile d’imposta.
Allo stesso tempo è possibile affermare che entrambi sono tenuti al pagamento “per
fatti o situazioni riferibili ad altri”, dunque un ulteriore elemento in comune; invero,
anche con riferimento a questo aspetto si individua una differenza rappresentata dall’avverbio “esclusivamente” che precede la locuzione appena citata e che è prevista
per il responsabile ma non anche per il sostituto.
La ragione di questa mancata previsione è dovuta al fatto che, essendo il sostituto
tenuto ad una ritenuta anche a titolo di acconto, quest’ultima non consentirebbe di
affermare che il fatto sia esclusivamente riferibile ad altri, proprio in ragione della sua
natura anticipatoria di un tributo riferito al contribuente.
Infine, è possibile concludere l’analisi delle divergenze e comunanze tra le due figure
in questione affermando che, in primo luogo, sostituto e responsabile d’imposta sono
soggetti cui è riferibile l’obbligo di corrispondere un tributo; in secondo luogo, per il
responsabile si concretizza un meccanismo di coobbligazione solidale con il
contribuente mentre per il sostituto si delinea una deviazione, totale o parziale, nell’imputazione del carico fiscale; in terzo luogo, entrambe le situazioni giuridiche in
questione, essendo situazioni di diritto sostanziale, posso assumere connotazioni
peculiari nel procedimento di accertamento, riscossione del tributo e del contenzioso
tributario21.
21 A. PARLATO in Trattato di Diritto Tributario, a cura di A. AMATUCCI, Padova, 1994, vol. II, p. 395 ss.;
~ 24 ~
Infine, è opportuno indicare alcune fattispecie normative al fine di individuare
concretamente i soggetti qualificabili come responsabili d’imposta.
Tra le figure più note vanno indicati, in primo luogo, i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto limitatamente all’imposta di registro dovuta sul medesimo,
si pensi al notaio; gli intermediari finanziari relativamente alle transazioni finanziarie limitatamente all’imposta sulle transazioni finanziarie; i mediatori immobiliari per
l’imposta principale di registro dovuta in ordine ai contratti preliminari; il cessionario
di azienda per il pagamento dell’imposta e sanzioni riferibili alle violazioni del cedente commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione, nei due precedenti e così via.
L’elenco fornito non è esaustivo dei soggetti che agiscono in veste di responsabile ma
sicuramente le fattispecie citate sono le più note.
Al riguardo, parte della Dottrina22 tende a precisare che sia opportuno escludere dalla categoria dei responsabili d’imposta i soggetti che, insieme con il contribuente, sono
titolari di obblighi formali e strumentali nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria e non sono tenuti al soddisfacimento della prestazione impositiva la quale,
invece, rappresenta l’elemento caratterizzante l’istituto. Così come sono da escludere
i c.d. coobbligati dipendenti limitati, soggetti sui quali non incombe alcuna obbligazione poiché sono semplicemente terzi esposti ad un’azione esecutiva del
creditore su beni di loro proprietà gravati da diritti reali di garanzia (si pensi al pegno e all’ipoteca).
La stessa Dottrina sopracitata, inoltre, segnala alcune fattispecie annoverate nella
categoria dei responsabili relativamente alle quali non è tuttavia possibile avere un
chiaro inquadramento. Si fa riferimento a casi in cui i soggetti che di regola, essendo
~ 25 ~
qualificati in termini di responsabili, dovrebbero rispondere in solido con il
contribuente ma, in realtà, sono chiamati a rispondere in via esclusiva nei confronti dell’Erario con la conseguenza che il regresso interno nei confronti del contribuente si
realizza solo per espressa previsione negoziale ancorché la rivalsa è un effetto legale
indicato dalla norma di riferimento ossia il D.P.R. n. 600/73, art. 64.
Tra le varie figure menzionate si pensi all’intermediario abilitato alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni il quale sarebbe tenuto nei confronti dell’ente impositore
al pagamento di una somma pari all’imposta dovuta, della sanzione e interessi che
sarebbero stati richiesti al contribuente laddove avesse apposto un visto di conformità
infedele su una dichiarazione precompilata.
Situazioni come quella illustrata denotano un responsabile d’imposta che, in concreto, non agisce in quanto tale ma come unico debitore nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria.
In conclusione, l’analisi effettuata fin ora è utile a comprendere le varie divergenze e
i punti in comune tra la figura del sostituto d’imposta e quella del responsabile d’imposta potendo anche cogliere le diversità che caratterizzano i due meccanismi in
questione i quali delineano, dunque, due soggetti diversi tra di loro a causa di
molteplici fattori.
1.6 La capacità contributiva del sostituto e del responsabile d’imposta.
Come precedentemente affermato, la sostituzione tributaria è strettamente legata all’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente e, ancor prima,
~ 26 ~
In termini più precisi è possibile affermare che la figura del sostituto d’imposta
comporta una riflessione relativa al collegamento tra la titolarità della capacità
contributiva e la soggezione al prelievo.
Analizzando il principio costituzionale, ossia l’art. 53 Cost., è possibile affermare che
tutti i soggetti che manifestano una capacità contributiva sono soggetti ad un dovere
di contribuzione e, in particolar modo, che ciascuno partecipi in ragione della propria
capacità contributiva e non in ragione di una capacità contributiva altrui.
Questa interpretazione, dunque, comporta inevitabilmente delle perplessità circa la
legittimità della sostituzione tributaria rispetto al principio costituzionale citato o, in
altri termini, è il carattere personale della capacità contributiva che rende necessario
verificare il rispetto del principio in quei casi in cui più soggetti siano coinvolti nel
meccanismo impositivo, potendo individuare tra questi, proprio i casi di sostituzione tributaria e di responsabilità d’imposta.
Si tratta di verificare se le prestazioni di questi soggetti possano essere ricondotte al concetto di “concorso alle spese pubbliche” previsto dal Costituente.
L’espressione citata è considerata tanto generale da ricomprendere tutti i prelievi
finalizzati al finanziamento delle spese, sia quando essi ricadono direttamente sull’obbligato principale sia quando ricadono su altri configurando, in questo caso,
un fenomeno traslativo.
A tal proposito, parte della Dottrina23 ha individuato una capacità contributiva a fondamento di situazioni come la sostituzione e responsabilità d’imposta consistente
proprio nella possibilità di spostare il peso economico su altri soggetti o avvalersi della
23 R. SCHIAVOLIN, Il collegamento soggettivo in La capacità contributiva in F. MOSCHETTI, Padova,
~ 27 ~
ricchezza altrui per l’effettuazione dei pagamenti a favore dell’Amministrazione
Finanziaria.
Di conseguenza, le figure del sostituto e del responsabile d’imposta sono considerate
idonee proprio in virtù di una posizione di fatto che prevede la possibilità per questi
soggetti di trasferire il carico economico sul contribuente il quale concretamente
manifesta la capacità contributiva potendo, quando questa possibilità venga meno, fare
affidamento sulla funzione garantistica del principio costituzionale.
Inoltre, è proprio l’obbligatorietà della rivalsa che rende il prelievo a carico di un
soggetto, che non manifesta direttamente una capacità contributiva, compatibile con l’art. 53 Cost.
La Dottrina citata, inoltre, afferma che i rapporti traslativi e di rivalsa, nonostante non
rappresentino direttamente un finanziamento delle spese pubbliche poiché sono
finalizzati, più che altro, a reintegrare il patrimonio del soggetto che subisce il prelievo
rendendolo, da questo punto di vista, neutro, sono da considerare, allo stesso tempo,
dei sacrifici economici finalizzati al funzionamento del meccanismo di tassazione.
Di conseguenza, anche la soggezione alla rivalsa è giustificata da una corrispondente
capacità contributiva.
Queste deduzioni implicano una riflessione sulla posizione dei c.d. contribuente di
fatto e contribuente di diritto, ossia il soggetto che subisce il prelievo da parte dell’Erario nonostante non abbia diretti rapporti con quest’ultimo e il soggetto che è
obbligato nei confronti dell’Erario e trasferisce il carico economico in capo al primo
soggetto.
Entrambi sono tutelati dal principio costituzionale poiché concorrono alle spese
~ 28 ~
In altri termini, il soggetto obbligato verso l’Erario è configurabile in termini di
contribuente in virtù della sua idoneità, appunto, a contribuire alle spese pubbliche indipendentemente dall’ottenimento della somma riferibile al primo soggetto, mentre
quest’ultimo è qualificabile in termini di contribuente proprio in virtù del
depauperamento che subisce attraverso il meccanismo traslativo.
Ponendo particolare attenzione alle figure del sostituto e del responsabile d’imposta,
esse rappresentano una dissociazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria e la
capacità contributiva che, in questi casi, il legislatore intende colpire.
Il sostituto e il responsabile d’imposta, essendo obbligati verso il Fisco
indipendentemente dall’esercizio della rivalsa, concorrono comunque alle spese
pubbliche, dunque sono tutelati dall’art.53 Cost.
Inoltre l’idoneità di questi soggetti all’obbligazione ad essi imposta è determinata,
quanto al sostituto, dalla disponibilità delle somme da versare corrispondenti all’ammontare della ritenuta effettuata; quanto al responsabile d’imposta, la sua
idoneità è determinata dalla possibilità di ricevere dal contribuente le somme dovute all’Erario.
In pratica, è la neutralità di questi soggetti che determina la loro legittimità
costituzionale e si tratta di una neutralità che, nel caso del sostituto, dipende dall’esercizio della rivalsa e, nel caso del responsabile, dalla previa disponibilità delle
~ 29 ~
Infine, la semplice previsione del diritto di rivalsa sul contribuente non è considerata
sufficiente a giustificare la legittimità costituzionale delle due figure in esame, essendo piuttosto determinante l’effettivo esercizio del meccanismo traslativo24.
Da ciò ne deriva che, ogni qual volta venga meno il meccanismo traslativo a favore del sostituto d’imposta ovvero non si configuri la possibilità per il responsabile
d’imposta di avere previa disponibilità delle somme da versare all’Erario, si determina
una violazione dell’art.53 Cost. dato che il soggetto che subisce il depauperamento
non è allo stesso tempo il soggetto che concretamente realizza il presupposto d’imposta.
24 R. SCHIAVOLIN, Il collegamento soggettivo in La capacità contributiva, F. MOSCHETTI, Padova, 1993,
~ 30 ~
CAPITOLO II
GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO
Sommario: - 2.1 Obbligo della ritenuta alla fonte. -2.2 La ritenuta a titolo d’imposta. - 2.3 La
ritenuta a titolo d’acconto. - 2.4 Omissione della ritenuta. - 2.5 Obbligo di rivalsa. - 2.6 La rivalsa successiva nella sostituzione d’imposta. - 2.7 Obbligo di versamento. - 2.8 Compensazione delle ritenute certificate. - 2.9 Obbligo di certificazione. - 2.10 Scomputo delle ritenute dall’imposta sul reddito complessivo dichiarato. - 2.11 Obbligo di dichiarazione. - 2.12 Obbligo di tenuta delle scritture contabili. - 2.13 L’azione di rimborso per ritenute indebitamente operate. - 2.14 Reato di omesso versamento di ritenute certificate.
• Premessa.
In considerazione di quanto detto a proposito del ruolo del sostituto d’imposta e del
suo coinvolgimento nel meccanismo della riscossione delle imposte, è opportuno
procedere illustrando gli obblighi ai quali egli è tenuto per Legge.
In termini di semplice introduzione, è possibile affermare che la sostituzione tributaria implica per il sostituto d’imposta i seguenti obblighi:
1) Effettuare la ritenuta e rivalersi in capo al sostituito.25
2) Versare le ritenute all’Erario secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 602/1973.
3) Certificare l’effettuazione della ritenuta e consegnare le relative certificazioni ai
percettori delle somme erogate.
4) Presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
5) Tenere le scritture contabili.
~ 31 ~
In seguito sarà possibile cogliere, per ogni singolo obbligo, le peculiarità e gli effetti
derivanti dalle relative violazioni.
2.1 Obbligo della ritenuta alla fonte.
Procedendo con un’analisi più accurata degli obblighi gravanti sul sostituto d’imposta,
è opportuno cominciare affrontando l’analisi del principale obbligo previsto, ossia
della ritenuta alla fonte.
La ritenuta alla fonte è un istituto che si inserisce in un procedimento più ampio
rappresentato dalla riscossione delle imposte.
In particolar modo, la ritenuta è riferibile alla riscossione delle imposte dirette, tra cui
le imposte sui redditi.
Grazie ai successivi sviluppi sarà possibile notare che, lo schema della riscossione è
fondato su acconti, conguagli ed eventuali rimborsi qualora le ritenute vengano operate
indebitamente.
Come precedentemente affermato, la ritenuta alla fonte rappresenta uno strumento attuativo della sostituzione tributaria che coinvolge il sostituto d’imposta, il sostituito
e lo Stato.
Analizzando ulteriormente l’istituto della ritenuta, è possibile evidenziare una
distinzione tra la ritenuta alla fonte operata dal sostituto d’imposta relativamente al
trattamento retributivo del sostituito e la c.d. ritenuta diretta la quale, invece, è
applicata quando lo Stato, o una sua amministrazione, corrisponde un reddito al
contribuente inevitabilmente sottoposto a tassazione.
Questa distinzione porta a dedurre che la ritenuta diretta riguarda i casi in cui il
~ 32 ~
retributivo proveniente dallo Stato il quale provvede a riscuotere le imposte riferibili al reddito del contribuente attraverso l’istituto appena citato.
Dunque, si fa riferimento ad un istituto del diritto tributario che può essere applicato anche dai privati, appunto il sostituto d’imposta, e, qualora venga applicata dallo Stato,
può anche essere qualificata in termini di compensazione con il debito dello Stato
verso il contribuente.
Da un punto di vista funzionale e strumentale, non si ravvisano divergenze tra le due
tipologie di ritenute individuate dato che, anche nel caso della ritenuta diretta, qualora
il contribuente la subisse in maniera indebita, avrebbe la medesima azione di rimborso
sia nei confronti dello Stato sia nei confronti di un privato26.
2.2 La ritenuta a titolo d’imposta.
Ritornando alla sostituzione tributaria, è opportuno prendere in considerazione l’istituto della ritenuta alla fonte applicata da privati e concentrarsi sulla principale
distinzione precedentemente introdotta, ossia tra la ritenuta a titolo d’imposta e la
ritenuta a titolo d’acconto.
Iniziando con la ritenuta al titolo d’imposta, essa è stata inquadrata come quella forma
di ritenuta alla fonte che esaurisce l’obbligazione tributaria, riferibile al contribuente
in quanto egli manifesta una capacità contributiva nonché presupposto d’imposta, la
quale è eseguita dal sostituto il quale, invece, rappresenta l’obbligato nei confronti dell’Erario al pagamento dell’imposta relativa al reddito.
~ 33 ~
Dunque il sostituito è esonerato dall’adempimento degli obblighi strumentali che
fanno capo al contribuente-soggetto passivo dell’imposta.
La ritenuta a titolo d’imposta ha portato parte della dottrina27 a far riferimento allo
schema della delegazione di cui agli artt. 1268 ss c.c.28 la quale implica l’esistenza di
un rapporto trilatero tra il debitore-delegante, il delegato e il creditore-delegatario, ove il delegato accetti l’adempimento dell’obbligazione gravante sul delegante a favore del
delegatario oppure assuma un’obbligazione nei confronti del delegatario avente il
medesimo oggetto dell’obbligazione del delegante ma autonoma rispetto a
quest’ultima nel caso in cui non vi sia un trasferimento dell’obbligazione del delegante
in capo al delegato; ciò potrebbe determinare la liberazione del debitore originario nel
caso in cui il creditore vi consenta espressamente.
Ritornando al meccanismo della sostituzione tributaria, l’individuazione del sostituito
in termini di soggetto passivo dell’imposta permette di cogliere dei punti di contatto
tra il meccanismo della sostituzione e della delegazione per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligazione. Tuttavia la stessa dottrina individua delle
divergenze.
Quanto alla sostituzione, si precisa che l’obbligo gravante sul sostituto è imposto dalla
Legge piuttosto che essere frutto di un accordo negoziale tra le parti; così come è la Legge a prevedere l’autonomia dell’obbligazione riferibile al sostituto nei confronti
del Fisco piuttosto che un’assunzione volontaria della stessa.
Queste riflessioni portano alla qualificazione del sostituto in termini di “incaricato ope
legis” dell’adempimento dell’obbligazione posta in capo al sostituito volendo, tuttavia,
27P. RUSSO, G. FRANSONI, L. CASTALDI, Istituzioni di Diritto Tributario, Milano, 2016, p. 106 ss. 28 Delegazione cumulativa e Delegazione di pagamento.
~ 34 ~
precisare che il sostituto è comunque titolare in proprio di un’obbligazione nei confronti dell’Erario la quale ha un carattere autonomo rispetto all’obbligazione
d’imposta gravante sul sostituito ancorché abbia lo stesso oggetto.
Tuttavia, l’autonomia evidenziata non fa venir meno il nesso di carattere funzionale
esistente tra le due obbligazioni coinvolte in un rapporto di
pregiudizialità-dipendenza; infatti, come precedentemente affermato, l’obbligazione gravante sul sostituito altro non è che un presupposto dell’obbligazione gravante sul sostituto.
Dunque è vero che il sostituto è titolare dell’obbligazione del pagamento dell’imposta
all’Erario ma il dato importante è che l’obbligazione esiste fintanto che esiste il
meccanismo impositivo riferibile alla capacità contributiva del sostituito, fonte di
produzione reddituale.
Inoltre va precisato che la ritenuta a titolo d’imposta comporta per il sostituto il
pagamento di un’imposta con aliquota fissa, dunque proporzionale piuttosto che
progressiva, rappresentando una deroga rispetto all’ordinario meccanismo di
tassazione del reddito Irpef avente, appunto, un carattere progressivo.29
Questa peculiarità comporta un limitato ambito di applicazione della stessa ritenuta a titolo d’imposta la quale è, appunto, prevista in un limitato numero di casi tra cui:
a) ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti;30 b) ritenute sui redditi di capitale spettanti ai non residenti;31
c) ritenute su taluni redditi di capitale e sulle vincite.32
29 L’imposta progressiva è caratterizzata da un ammontare che aumenta in maniera più che
proporzionale rispetto all’imponibile, al crescere della quale, aumenta la stessa aliquota d’imposta.
30 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 25. 31 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 26, u.c. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 30.
~ 35 ~
Infine, altra parte della dottrina individua in questa forma di ritenuta una doppia
sostituzione; una di carattere oggettivo rappresentata dalla stessa ritenuta a titolo d’imposta, la quale rappresenta un regime fiscale sostitutivo dell’obbligazione; una
seconda di carattere soggettivo rappresentata dall’imputazione dell’obbligazione
tributaria posta a carico di un soggetto diverso da colui che percepisce il reddito
sottoposto a tassazione, ossia il sostituto d’imposta.33
2.3 La ritenuta a titolo d’acconto.
Altra tipologia di ritenuta alla fonte riferibile alla sostituzione tributaria è rappresentata dalla ritenuta a titolo d’acconto.
Dalle introduzioni relative a questa tipologia di istituto è stato possibile cogliere, oltre alle peculiarità, anche le principali differenze con la ritenuta a titolo d’imposta, prima
fra tutte la mancata estinzione dell’obbligazione tributaria dovuta al carattere
anticipatorio della ritenuta a titolo d’acconto.
Volendo individuare le ipotesi di ritenuta alla fonte a titolo di acconto, è possibile
affermare che rientrano nel novero di questa tipologia di ritenuta, in primo luogo, le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente effettuate dai soggetti qualificati come sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 sui compensi che
costituiscono, appunto, reddito di lavoro dipendente per i percipienti; in secondo
luogo, sono comprese le ritenute effettuate sui compensi erogati a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo di cui all’art. 25, comma 1 del D.P.R. n.600/1973.
~ 36 ~
Affrontando l’analisi della ritenuta d’acconto è possibile individuare un particolare
meccanismo che viene ad istaurarsi, il quale, da un lato, vede il sostituto che, all’atto dell’erogazione del reddito riferito al sostituito, trattiene una somma pari alla ritenuta
cui è obbligato per legge e provvede a versare il relativo importo al Fisco entro i termini e le modalità previste; dall’altro lato, il sostituito il quale, in occasione
dell’autoliquidazione dell’imposta dovuta sulla base della propria dichiarazione
tributaria annuale, non può non tener conto anche dei redditi sottoposti a ritenuta, potendo, tuttavia, beneficiare di un’alternativa: nel caso in cui il sostituito abbia
effettivamente subito la ritenuta può avvalersi dello strumento dello scomputo dell’ammontare dall’imposta dovuta in base alla propria dichiarazione annuale
avvalendosi della certificazione che il sostituto è tenuto a rilasciare34, in modo tale da non essere sottoposto al meccanismo impositivo per una seconda volta; al contrario,
qualora il sostituito non subisse la ritenuta ad opera del sostituto, non solo non può scomputarne l’ammontare ma deve provvedere a corrispondere integralmente
l’imposta riferita alla propria produzione reddituale, comprese le somme che sarebbero
state oggetto di ritenuta d’acconto.
Dunque, è di facile deduzione che, operando una ritenuta a titolo d’acconto, il sostituto
d’imposta, piuttosto che essere qualificato in termini di debitore del contribuente cui è
riferibile la produzione reddituale, è qualificabile come un soggetto passivo di un autonomo obbligo di versamento all’Erario, previa effettuazione della ritenuta
medesima.
34 In seguito sarà affrontato lo studio dell’obbligo di certificazione di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n.
~ 37 ~
In altri termini, il sostituto nei confronti dell’Erario non è un soggetto passivo di un’obbligazione tributaria relativa al presupposto d’imposta bensì è qualificabile in
termini di soggetto tenuto ad un’obbligazione di natura diversa; rappresentata,
appunto, dall’operare la ritenuta e versare la relativa somma.
Ne deriva che il sostituito è obbligato per l’intero reddito ad egli riferibile, dunque la
ritenuta che viene effettuata altro non è che un’anticipazione del versamento di
un’imposta che sarebbe comunque dovuta dal contribuente al Fisco senza possibilità
di esenzione, salvo lo scomputo in caso di ritenuta subita, come precedentemente
affermato.
In pratica, il sostituito che subisce una ritenuta di acconto acquisisce un diritto di
credito di pari ammontare nei confronti del Fisco che sarà comunque indicato nella dichiarazione annuale, tuttavia detratto dal debito d’imposta dovuta per quello stesso
anno.
Un’importante differenza da cogliere è rappresentata dal fatto che, relativamente alla
sostituzione a titolo d’imposta, qualora venisse meno la norma che prevede il
meccanismo della sostituzione, opererebbero le ordinarie norme sulla tassazione,
mentre, qualora venissero meno gli obblighi di ritenuta d’acconto e versamento gravanti sul sostituto d’imposta, non si assisterebbe alla relativa ricaduta in capo al
sostituito.
Altro dato importante è relativo alla misura delle ritenute e del versamento operati dal sostituto d’imposta i quali derivano da un’aliquota fissa.
Con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente, la ritenuta ha carattere variabile nel senso che l’ammontare dell’aliquota dipende dall’ammontare della stessa
~ 38 ~
all’imposta dovuta da quest’ultimo qualora quei redditi siano gli unici prodotti dal
sostituito.35
Concludendo, il sostituito che subisce una ritenuta d’acconto è soggetto ad una
tassazione anticipata, per cui acquisisce il diritto di detrarre successivamente l’ammontare della stessa ritenuta la quale rappresenta, appunto, un acconto.
2.4 Omissione della ritenuta.
L’effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d’imposta rappresenta un
elemento fisiologico della riscossione.
Una diversa situazione viene a verificarsi in caso di omissione della ritenuta da parte
dello stesso sostituto.
Potrebbe, infatti, accadere che la ritenuta non venga operata dal sostituto e conseguentemente l’importo non venga versato all’Erario.
In realtà, potrebbe anche prospettarsi una situazione in cui il sostituto si limiti ad
operare la ritenuta e, dunque, ad omettere il relativo versamento.
Ponendo l’attenzione sull’omissione esclusivamente riferita alla ritenuta alla fonte, il
Legislatore tributario prevede un trattamento sanzionatorio per il sostituto d’imposta
corrispondente ad una sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare
non trattenuto.36
Dagli sviluppi successivi relativi alla fase patologica degli obblighi del sostituto, sarà
possibile cogliere le diverse conseguenze alle quali andrebbe incontro il soggetto in questione a seconda che abbia violato, non solo l’obbligo di ritenuta, ma anche
35 F. TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, Torino, 2016, p. 131 ss. 36 Art. 14 del D. Lgs. n. 471/97.
~ 39 ~
l’obbligo di versamento oppure si sia limitato ad omettere il versamento di una ritenuta
operata.
In questa sede si indicano le elaborazioni dottrinali al riguardo ossia relativamente all’omissione della ritenuta alla fonte.
In una simile circostanza, parte della dottrina ritiene di escludere un effetto liberatorio del sostituito qualora la ritenuta non fosse operata e l’imposta non venisse comunque
versata con la conseguenza di considerare obbligati di fronte all’Amministrazione
Finanziaria tanto il sostituto quanto il sostituito.
Allo stesso tempo non sussistono dubbi sul fatto che la stessa Amministrazione non possa pretendere l’adempimento di entrambe le obbligazioni in ragione del fatto che,
qualora il sostituito provvedesse al pagamento dell’imposta riferibile al proprio
reddito, verrebbe meno l’elemento costitutivo della fattispecie dalla quale dipende
l’obbligazione del sostituto d’imposta. Se, viceversa, fosse il sostituto a provvedere al
pagamento dell’imposta operando la ritenuta, egli adempirebbe per conto del sostituito
la cui obbligazione sarebbe pertanto estinta.37
Sulla base di questa considerazione, inoltre, la dottrina citata individua un’inesattezza nel riferimento legislativo del sostituto, ossia l’art.64; in primo luogo, nella parte in
cui tende ad imputare soggettivamente l’obbligazione tributaria in capo al sostituto in
luogo del sostituito anziché in capo a quest’ultimo; in secondo luogo, la normativa
trascurerebbe di evidenziare che l’elemento che favorisce un equilibrio economico tra
i due soggetti coinvolti nel meccanismo sostitutivo è da individuare nella ritenuta
operabile in via preventiva da parte del sostituto, realizzando un rapporto di provvista,
e non dalla facoltà di rivalsa senza la garanzia di un buon esito.