GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO
2.11 Obbligo di dichiarazione.
Il sostituto d’imposta, dunque, procede con l’adempimento degli obblighi previsti
dalla legge provvedendo alla dichiarazione ad egli riferita, la c.d. dichiarazione del sostituto d’imposta.
Relativamente all’obbligo in questione, la materia è regolata dall’art. 4 del D.P.R. n.
322/199880 ai sensi del quale è previsto che i soggetti obbligati ad operare le ritenute, corrispondere compensi sottoposti a ritenuta o che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti, sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps)
78 Cass, civ. sez. V Sent. 14 maggio 2008, n.12072 si veda nota a sentenza di F. MENTI, La certificazione
delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate e lo scomputo dell’imposta sul reddito complessivo dichiarato, in Dir. e Prat. Trib., 2010, 4, 769.
79 Cfr. E. ORSI, Risoluzione n.68/E del 19 marzo 2009- Possibile lo scomputo delle ritenute non
certificate: gli effetti sul credito d’imposta estero, Fisco, 2009, 20-parte 1,3218.
~ 67 ~
e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (Inail) relativa a tutti i percipienti.
Da una prima lettura della norma di riferimento, dunque, si evince l’obbligo del
sostituto d’imposta di provvedere alla dichiarazione riepilogativa dei fatti che lo hanno
interessato nell’anno precedente tra cui le ritenute effettuale relativamente al
trattamento retributivo del contribuente.
La presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è strumentale, in primo
luogo, al soddisfacimento di esigenze informative necessarie all’Amministrazione
Finanziaria, in secondo luogo, alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di
effettuazione delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta e, infine, per
procedere ai controlli incrociati tra i dati esposti nella dichiarazione del sostituto
riferita al contribuente e quelli dichiarati dallo stesso contribuente nella propria
dichiarazione.
La dichiarazione ha la finalità di individuare il sostituto d’imposta, l’intermediario o altri soggetti tenuti all’effettuazione delle ritenute ai sensi del D.P.R. n.600/73 nonché
di determinare l’ammontare dei compensi e proventi oggetto di ritenuta e, infine,
determinare le stesse ritenute effettuate.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione, è prevista la predisposizione
di un modello il quale, oltre ad essere redatto per fini tributari, assolve anche a
necessità informative in materia previdenziale e assicurativa (Inps e Inail): il c.d.
Modello 770.
Con maggiore precisione, è possibile individuare due tipologia di modelli attraverso i
quali si compone la dichiarazione del sostituto: modello 770 Semplificato e modello
~ 68 ~
Il modello semplificato è compilato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati fiscali
relativi alle ritenute operate e altre informazioni di carattere contributivo e assicurativo
previste per i datori di lavoro relativamente ai redditi di lavoro autonomo, dipendente,
provvigioni e relativi erogati nonché alcune tipologie di redditi diversi. Lo stesso
modello è utilizzato dai condomini per comunicare dati relativi alle ritenute operate
dagli stessi sui compensi da essi erogati.
Il modello ordinario, invece, è compilato dai sostituti d’imposta, intermediari e altri
soggetti che intervengono per operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati
relativi alle ritenute operate sui redditi di capitale o su redditi diversi.
Relativamente ai termini di presentazione, il sostituto d’imposta che effettua le ritenute
su redditi d’impresa è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate
la dichiarazione annuale prevista, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.81
I modelli previsti per la dichiarazione del sostituto d’imposta si compongono di un
frontespizio, comunicazioni di dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, autonomo,
provvigioni e redditi diversi e, infine, da prospetti contenti dati riassuntivi relativi a
quelli riportati nelle comunicazioni precedenti.82
Quanto fin ora detto ha trovato modifiche attraverso le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla dichiarazione 770/2017 del sostituto
d’imposta.
Di fatti, con provvedimento del 16 gennaio 2017 n.10047, è stato disposto che il nuovo modello per la dichiarazione, riferibile al periodo d’imposta dell’anno 2016, abbia un
81 D.P.R. n.322/98 art. 4. Comma 3-bis.
82 A riguardo si veda, CINIERI S., La sostituzione d’imposta, Prat. Fisc. e Prof., 2009, n.47, p. 37. Cfr.
GHEIDO M.R. e CASOTTI. A., Sostituto d’imposta: natura, ruolo, obblighi, Dir. e Prat. del Lav., 2016, n.14, p.869.
~ 69 ~
carattere unificato e non più suddiviso nei sopracitati modelli, ordinario e
semplificato.
Dunque si tratta di un modello che accoglie le diverse tipologie di redditi
precedentemente indicate nei due modelli soppressi.
Tuttavia, anche il nuovo modello si presenta suddiviso in frontespizio e prospetti
relativi alle diverse categorie reddituali ossia reddito di lavoro dipendente, autonomo
e redditi di capitale.
In questo modo è data la facoltà al sostituto d’imposta di adempiere all’obbligo in
questione inviando all’Agenzia delle Entrate un unico flusso contenente tutte le
categorie indicate oppure più flussi corrispondenti ciascuno ad una singola categoria; presupposto alla base della facoltà prevista è rappresentato dall’avvenuta
certificazione relativa alle categorie indicate entro il termine del 7 marzo 2017. Dunque, nonostante il carattere unificato del nuovo modello, il sostituto d’imposta ha
la facoltà di suddividere la dichiarazione annuale in base alle diverse categorie
reddituali avvalendosi dei relativi prospetti.
Resta invariata, invece, la modalità di invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro
31 luglio 2017. 83
Sulla base delle nozioni riportate, è possibile affermare che, attraverso la dichiarazione, il sostituto d’imposta è in grado di fornire un quadro preciso
dell’attività che lo interessa consentendo anche un confronto con la dichiarazione
strettamente riferita al contribuente.
83 Per maggiori informazioni al riguardo si veda Prov. Del 16 gennaio 2017, Prot. N.10047, Agenzia delle
Entrate unitamente alle istruzioni consultabili sul sito www.agenziadelleentrate.gov.it alla voce “Documentazione- Normativa e prassi”.
~ 70 ~
Concludendo, è possibile completare il quadro degli obblighi del sostituto d’imposta
introducendo l’ultimo obbligo ossia quello relativo alla tenuta delle scritture contabili
di cui si dirà in seguito.