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Obbligo di dichiarazione.

GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO

2.11 Obbligo di dichiarazione.

Il sostituto d’imposta, dunque, procede con l’adempimento degli obblighi previsti

dalla legge provvedendo alla dichiarazione ad egli riferita, la c.d. dichiarazione del sostituto d’imposta.

Relativamente all’obbligo in questione, la materia è regolata dall’art. 4 del D.P.R. n.

322/199880 ai sensi del quale è previsto che i soggetti obbligati ad operare le ritenute, corrispondere compensi sottoposti a ritenuta o che intervengono in operazioni

fiscalmente rilevanti, sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps)

78 Cass, civ. sez. V Sent. 14 maggio 2008, n.12072 si veda nota a sentenza di F. MENTI, La certificazione

delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate e lo scomputo dell’imposta sul reddito complessivo dichiarato, in Dir. e Prat. Trib., 2010, 4, 769.

79 Cfr. E. ORSI, Risoluzione n.68/E del 19 marzo 2009- Possibile lo scomputo delle ritenute non

certificate: gli effetti sul credito d’imposta estero, Fisco, 2009, 20-parte 1,3218.

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e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul

lavoro (Inail) relativa a tutti i percipienti.

Da una prima lettura della norma di riferimento, dunque, si evince l’obbligo del

sostituto d’imposta di provvedere alla dichiarazione riepilogativa dei fatti che lo hanno

interessato nell’anno precedente tra cui le ritenute effettuale relativamente al

trattamento retributivo del contribuente.

La presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è strumentale, in primo

luogo, al soddisfacimento di esigenze informative necessarie all’Amministrazione

Finanziaria, in secondo luogo, alla verifica del corretto adempimento degli obblighi di

effettuazione delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta e, infine, per

procedere ai controlli incrociati tra i dati esposti nella dichiarazione del sostituto

riferita al contribuente e quelli dichiarati dallo stesso contribuente nella propria

dichiarazione.

La dichiarazione ha la finalità di individuare il sostituto d’imposta, l’intermediario o altri soggetti tenuti all’effettuazione delle ritenute ai sensi del D.P.R. n.600/73 nonché

di determinare l’ammontare dei compensi e proventi oggetto di ritenuta e, infine,

determinare le stesse ritenute effettuate.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione, è prevista la predisposizione

di un modello il quale, oltre ad essere redatto per fini tributari, assolve anche a

necessità informative in materia previdenziale e assicurativa (Inps e Inail): il c.d.

Modello 770.

Con maggiore precisione, è possibile individuare due tipologia di modelli attraverso i

quali si compone la dichiarazione del sostituto: modello 770 Semplificato e modello

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Il modello semplificato è compilato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati fiscali

relativi alle ritenute operate e altre informazioni di carattere contributivo e assicurativo

previste per i datori di lavoro relativamente ai redditi di lavoro autonomo, dipendente,

provvigioni e relativi erogati nonché alcune tipologie di redditi diversi. Lo stesso

modello è utilizzato dai condomini per comunicare dati relativi alle ritenute operate

dagli stessi sui compensi da essi erogati.

Il modello ordinario, invece, è compilato dai sostituti d’imposta, intermediari e altri

soggetti che intervengono per operazioni fiscalmente rilevanti, per comunicare i dati

relativi alle ritenute operate sui redditi di capitale o su redditi diversi.

Relativamente ai termini di presentazione, il sostituto d’imposta che effettua le ritenute

su redditi d’impresa è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate

la dichiarazione annuale prevista, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 luglio

di ciascun anno.81

I modelli previsti per la dichiarazione del sostituto d’imposta si compongono di un

frontespizio, comunicazioni di dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, autonomo,

provvigioni e redditi diversi e, infine, da prospetti contenti dati riassuntivi relativi a

quelli riportati nelle comunicazioni precedenti.82

Quanto fin ora detto ha trovato modifiche attraverso le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla dichiarazione 770/2017 del sostituto

d’imposta.

Di fatti, con provvedimento del 16 gennaio 2017 n.10047, è stato disposto che il nuovo modello per la dichiarazione, riferibile al periodo d’imposta dell’anno 2016, abbia un

81 D.P.R. n.322/98 art. 4. Comma 3-bis.

82 A riguardo si veda, CINIERI S., La sostituzione d’imposta, Prat. Fisc. e Prof., 2009, n.47, p. 37. Cfr.

GHEIDO M.R. e CASOTTI. A., Sostituto d’imposta: natura, ruolo, obblighi, Dir. e Prat. del Lav., 2016, n.14, p.869.

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carattere unificato e non più suddiviso nei sopracitati modelli, ordinario e

semplificato.

Dunque si tratta di un modello che accoglie le diverse tipologie di redditi

precedentemente indicate nei due modelli soppressi.

Tuttavia, anche il nuovo modello si presenta suddiviso in frontespizio e prospetti

relativi alle diverse categorie reddituali ossia reddito di lavoro dipendente, autonomo

e redditi di capitale.

In questo modo è data la facoltà al sostituto d’imposta di adempiere all’obbligo in

questione inviando all’Agenzia delle Entrate un unico flusso contenente tutte le

categorie indicate oppure più flussi corrispondenti ciascuno ad una singola categoria; presupposto alla base della facoltà prevista è rappresentato dall’avvenuta

certificazione relativa alle categorie indicate entro il termine del 7 marzo 2017. Dunque, nonostante il carattere unificato del nuovo modello, il sostituto d’imposta ha

la facoltà di suddividere la dichiarazione annuale in base alle diverse categorie

reddituali avvalendosi dei relativi prospetti.

Resta invariata, invece, la modalità di invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro

31 luglio 2017. 83

Sulla base delle nozioni riportate, è possibile affermare che, attraverso la dichiarazione, il sostituto d’imposta è in grado di fornire un quadro preciso

dell’attività che lo interessa consentendo anche un confronto con la dichiarazione

strettamente riferita al contribuente.

83 Per maggiori informazioni al riguardo si veda Prov. Del 16 gennaio 2017, Prot. N.10047, Agenzia delle

Entrate unitamente alle istruzioni consultabili sul sito www.agenziadelleentrate.gov.it alla voce “Documentazione- Normativa e prassi”.

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Concludendo, è possibile completare il quadro degli obblighi del sostituto d’imposta

introducendo l’ultimo obbligo ossia quello relativo alla tenuta delle scritture contabili

di cui si dirà in seguito.