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Obbligo di versamento.

GLI OBBLIGHI DEL SOSTITUTO

2.7 Obbligo di versamento.

Una volta adempiuto al principale obbligo di ritenuta alla fonte seguito dall’obbligo di rivalsa, il Legislatore pone in capo al sostituto d’imposta un ulteriore obbligo

rappresentato dal versamento all’erario delle somme trattenute a titolo di ritenuta,

d’acconto o d’imposta, dal trattamento retributivo riferito al contribuente-sostituito.

È opportuno individuare nell’obbligo di versamento posto in capo al sostituto una conseguenza dell’esistenza del medesimo obbligo riferibile al contribuente. In pratica

è l’obbligo di versamento gravante sul contribuente che consente l’individuazione del

medesimo obbligo in capo al sostituto d’imposta il quale, come ampiamente affermato

precedentemente, è coinvolto nel meccanismo impositivo riferibile al contribuente. Facendo riferimento a quest’ultimo, è ad egli riferibile il c.d. versamento diretto52 ossia

un pagamento, definito spontaneo, della somma dovuta al fisco secondo le modalità

previste dalla legge.

Ovviamente l’aggettivo spontaneo non è interpretato in termini di pagamento

effettuato ancorché non sussista un’obbligazione tributaria di fondo, dunque un

pagamento non dovuto all’erario, piuttosto è qualificato in termini di versamento

effettuato su iniziativa del debitore d’imposta senza che sia richiesto l’intervento da

parte dell’Amministrazione Finanziaria. Dunque, un pagamento effettuato osservando

termini e condizioni stabiliti dalla Legge.

Difronte ad una simile circostanza, è palese che l’intervento della stessa

Amministrazione, piuttosto che essere finalizzato all’adempimento del contribuente,

~ 50 ~

ha ad oggetto un controllo dell’avvenuto adempimento, dunque in un secondo

momento rispetto alla scadenza prevista per il versamento stesso.

I versamenti diretti, oltre ad essere riferibili a situazioni di autoliquidazione del

contribuente in sede di dichiarazione dei redditi oppure relativamente ad imposte

dovute in occasione della determinazione degli acconti, si ritrovano anche nelle

fattispecie nelle quali opera la sostituzione tributaria.

Dunque, è in una simile circostanza che il sostituto d’imposta il quale abbia effettuato

una ritenuta a tiolo d’imposta o d’acconto relativamente a compensi, retribuzioni o

interessi, è tenuto a versare le relative somme all’Amministrazione Finanziaria entro

termini e con modalità previste.

Si deduce che, con riferimento al reddito complessivo del contribuente, si otterrebbe

il pagamento della relativa imposta sia attraverso il versamento diretto del sostituto sia

attraverso il versamento diretto del contribuente, a saldo o in acconto. 53

I riferimenti normativi dell’obbligo di versamento sono rappresentati dal D. Lgs. n.

241/97 modificato dal D. Lgs. n. 422/98 e dal D. Lgs. n. 314/97 i quali hanno

determinato una serie di modifiche al sistema fiscale e previdenziale finalizzate, da un

lato, ad una semplificazione e armonizzazione delle basi imponibili per il versamento dei tributi e dall’altro lato alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni.

La novità introdotta nel 1998 è rappresentata da un “sistema di versamenti unificati”

il quale comporta l’adozione di un unico modello per il versamento di tributi e

contributi dovuti ed entro un medesimo termine.

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Si tratta di un sistema in origine limitatamente previsto per le persone fisiche titolari

di partita Iva, in seguito esteso alle società di persone, soggetti equiparati e soggetti

non titolari di partita Iva, società di capitali ed enti in genere.

Attraverso il processo di armonizzazione, i contributi previdenziali, imposte sui

redditi, Iva e altre tipologie di tributo sono pagati attraverso il sistema citato il quale

opera attraverso il c.d. “ modello F24 – Fisco/Inps/Regioni” ; un modello che può

essere presentato sia in forma cartacea presso sportelli di banca convenzionata, uffici

postali e agenti della riscossione sia adottando il modello telematico di pagamento

attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sistemi

bancari e postali. 54

Una particolarità riguarda i contribuenti titolari di partita Iva i quali sono obbligati ad

effettuare i pagamenti esclusivamente in via telematica.

Il destinatario delle somme è identificato nel Servizio di Tesoreria provinciale dello

Stato.

Inoltre, l’obbligo di versamento coinvolge varie categorie reddituali tra cui il reddito

di lavoro autonomo, reddito di lavoro dipendente, condominio e redditi diversi; le categorie evidenziate sono accumunate dalla costante rappresentata dall’obbligo di

versamento della ritenuta da effettuarsi entro il 16 del mese successivo alla sua

effettuazione. 55

Il modello F24 oltre ad essere finalizzato ad un’operazione di versamento di tributi e

contributi dovuti, è utilizzato anche ai fini di un’attività di compensazione di debiti e

crediti d’imposta. 56

54 D. Lgs. n. 241/97, art.19 – Modalità di versamento mediante delega. 55 D. Lgs. n. 241/97, art. 18 in seguito alla modifica operata dal D.lgs. n. 422/98.

56 L’art. 17 D. Lgs. n. 241/97 elenca i tributi, contributi e premi soggetti ad un’operazione unificata di

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Infine, facendo riferimento ai principali tributi periodici tra cui l’Iva e le imposte sui

redditi, è importante evidenziare la previsione relativa ai versamenti i quali devono essere effettuati durante il periodo d’imposta piuttosto che al termine dello stesso in

un’unica soluzione.

La ragione di questa previsione è individuata nella volontà di avvicinare il momento

della produzione reddituale con il momento del pagamento o tassazione del tributo e

ciò è confermato dal fatto che, in mancanza di disposizioni sugli acconti d’imposta, sarebbe possibile quantificare precisamente l’ammontare delle imposte dovute solo al

termine del periodo di riferimento attraverso la dichiarazione annuale dei redditi del

contribuente.57

Infine, è possibile dedurre che il versamento delle somme oggetto di ritenuta alla fonte rappresentano la fase fisiologica relativa all’obbligo in questione potendo, di

conseguenza, individuare la fase patologica nell’omissione dello stesso versamento. In seguito, come affermato relativamente all’omissione della ritenuta, sarà possibile

analizzare le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo in questione da parte

del sostituto d’imposta.