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Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze. 1964, Anno 23, n.4, dicembre

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(1)

DICEMBRE 1964 Pubblicazione trimestrale Anno XXIII - N. 4 Spedizione in abbonamento postale Gruppo 1V

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

Fondata da BENVENUTO GRIZIOTTI

(e RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO FINANZIARIO)

D I R E Z I O N E

f L U I G I E I N A U D I

D E L L ’ U N I V E R S I T À D I T O R I N O

(2)

e dell’Istitu to di diritto pubblico della F a coltà di G iurisprudenza dell’ U niversità di Ruma

La Dir e zio n e è in Pavia, Istituto di Finanza presso l'Università e la Camera

di Commercio, Strada Nuova 65. Ad essa debbono essere inviati bozze corrette, cambi, libri per recensione in duplice copia.

Redattore: prof. Franco Vo l p i, l.d. Università di Pavia.

Redattore Capo : prof. Fr an cesco Forte - Università di Torino, Laboratorio

di Economia, Facoltà di Giurisprudenza, via Carlo Alberto, 10.

L ’ Am m in is t r a z io n e è in Milano - via Solferino, 19 - presso la Casa Editrice

dott. A. Giuffrè.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1965 Abbonam ento annuo . . . . L. 4500

Estero L. 5000

Numeri separati, rispettivamente . . L. 1700 e 2000 A m iate arretra te sen za a u m en to risp etto alla q u ota an nu ale.

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, compresi quelli già pubblicati.

il pagamento può effettuarsi direttamente all’editore, anche con versamento sul conto corrente postale 3/17986, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, nome, cognome e indirizzo dell’abbonato ; oppure presso i suoi agenti a ciò autorizzati. Il rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 15 marzo di ogni anno. Trascorso tale termine, l’Amministrazione provvede direttamente all’incasso nella maniera più conveniente, addebi­ tando le spese relative.

Le richieste di cambiamento di indirizzo devono essere accompagnate dall’im­ porto di L. 70 in francobolli.

I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, non si spe­ discono che contro rimessa dell’importo.

Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 10 dicembre di ciascun anno si intenderanno tacitamente rinnovati per l’anno successivo. L’abbo­ namento però non può essere disdetto se l’abbonato non è al corrente con i pagamenti.

Per ogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso l’Amministrazione della rivista.

ABBONAMENTI CUMULATIVI : Gli abbonati alla Rivista di Diritto Finan­ ziario e Scienza delle Finanze, in regola con il pagamento, hanno diritto ad una riduzione del 10 % sugli abbonamenti alla Rivista dei Dottori Com­ mercialisti ed a II Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, edite dalla Casa Dott. A. Giuffrè.

Ai collaboratori saranno inviati gratuitamente 50 estratti dei loro saggi. Copie supplementari eventualmente richièste all’atto del licenziamento delle bozze verranno fornite a prezzo di costo. La maggiore spesa per le correzioni straordinarie è a carico dell’autore.

Registrazione presso il Tribunale di Milano al n. 5083 del 6-10-59 Direttore responsabile: Fran cesco Forte

(3)

INDICE-SOMMARIO

P A R T E P R I M A

Em i l i o Ge r e l l i - Osservazioni per la riforma dell’imposizione generale sulle v e n d i t e ... 527 Ezio Lancf/llotti - Guadagni di capitale da azioni: effetti della tas­

sazione da parte dei paesi membri sui movimenti dei capitali in un mercato c o m u n e ... 547 Co st a n za Co st a n t in o - Alcune osservazioni sull’imposta di fabbricazione

sullo zucchero da m e l a s s o ... 565 Mic h e l e Ca n t u c c i - Le limitazioni all’esportazione delle cose d’arte

e la « tassa progressiva » su di e s s a ...577 Au g u s t o Fa n t o z z i - Contributo allo studio della realizzazione del­

l’avviamento quale presupposto dell’imposta di ricchezza mobile . 584 Ga s p a r e Fa l s it t a - Realizzo di plusvalenze assoggettabili ad imposta

di ricchezza mobile nella fusione di società commerciali . . . . 626 NECROLOGI

Gia n An t o n io Mic h e l i - Guido Z a n o b i t v i ... 681 RECENSIONI

Ma s s im o Severo Gia n n in i - L’attività amministrativa, lezioni tenute

durante l’anno accademico 1961-62 (G. A. Mic h e l i) ...682

An to n io Be r l ir i - Principi di diritto tributario (G. A. Micheli) . . 684

Andrea Pa r la to - Il responsabile d’imposta (F. MalTezzoni) . . . 687

Peacock A. T. e Robertson D. J. - Public Expenditure, Appraisal and

Control (E. L a n c e l l o t t i ) ... 689 RASSEGNA D I PUBBLICAZIONI R E C E N T I ... 696

P A R T E S E C O N D A NOTE A SENTENZE

Arm ando Gio r g e tti - In tema di esenzione soggettiva, prevista da una

clausola del Trattato di P a c e ... 333

En rico Po tito - Natura e limiti d’applicazione del 10 % del reddito

iscritto per l’anno precedente in caso di omessa dichiarazione . . 345 Al d o M. Sa n d u l l i - Gara ufficiosa, aggiudicazione, stipulazione, perfe­

(4)

Mario Gagliardi - L ’i.g.e. e la quota mance spettante alla direzione delle case da gioco . ... Franco Ba ss i - Ancora sulla circolare 9 giugno 1983 n. 5522 del Mini­

stero delle F in a n z e ... SENTENZE ANNOTATE

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Esenzione in favore di cittadini delle Nazioni Unite e dei cittadini italiani di razza ebraica, trattati come medici durante la seconda guerra mondiale - Si applica l’art. 78, paragrafi 6 e 9 (a), del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 (Comm. concil. italo-statunitense, 26 gennaio 1964, n. 234) (con nota di A. Giorgettt) ... Ricchezza mobile - Omessa dichiarazione - Mancata applicazione imposta

sul reddito precedente aumentato del 10 % - Accertamento dell’uf­ ficio - È da considerare ex novo - Decisione che determina reddito inferiore - Ammissibilità (Comm. Centr., Sez. I, 11 ottobre 1963, n. 60140) (con nota di E. Po tito) ... Registro - Presupposto di fatto che determina la nascita del rapporto

d’imposta : è la stipula dell’atto . . . . „ .

Principi generali - Contratti stipulati dalla pubblica amministrazione - Natura ed effetti del verbale di aggiudicazione (Cass., Sez. I, n. 263, 30 gennaio 1964) (con nota di A. Sa n d u l l i) ... Registro - Fideiussione bancaria verso la dogana a favore di terzi - Du­ rata annuale salvo proroga - Disposizioni indipendenti - Proroga soggetta a condizione sospensiva (Trib. Firenze, 20 dicembre 1962) (con nota di A. D u s ) ... Imposta entrata - Oggetto dell’imposta - Entrata imponibile - Case da

giuoco - Mance corrisposte dai giocatori vincenti - Norme consuetu­ dinarie - Ripartizioone delle mance tra gestori e dipendenti - Quota attribuita al gestore - Entrata derivante dal contratto di gioco - Imposta generale sull’entrata - Applicabilità (Cass., Sez. I, n. 12732, 14 ottobre 1963) (con nota di M. Ga g l ia r d i) , ... Imposta di consumo - Procedimento amministrativo - Sindacato giudi­ ziario - Limiti - Enti ecclesiastici - Circolare ministeriale di esen­ zione - Non ha efficacia obbligatoria - Materiali impiegati nella co­ struzione di un edificio destinato a colonia per seminaristi - Assog- gettabilità (Cass., Sez. I, n. 2203, 6 agosto 1963) (con nota di F. Ba s s i)

(5)

CASA EDITRICE D O T I A. GIUFFRE

I

mvltaJ

_____ ___________ __________ _ ___________ ___ P A V C lS j

A G

RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO

E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E

Rendiamo noto che per il 1965 la quota annua di abbonamento a questa rivista è stata stabilita in

L. 4 5 0 0 ( e s t e r o L. 5 0 0 0 )

La variazione, decisa soltanto ora, si era già resa necessaria da tempo in considerazione dell’ aumento verificatosi nei costi di produzione e di distribuzione, oltre che dell’accresciuto numero di pagine pubblicate.

Continuando una consuetudine della nostra Casa Editrice, i prezzi delle annate arretrate, disponibili dal 1949, rimarranno in variati fino alla pubblicazione del primo fascicolo del 1965, dopo di che verranno adeguati alla quota di abbonamento. Ciò nell’ in tento di favorire i nuovi abbonati che desiderino entrare in posses­ so dell’ intera collezione della rivista e di facilitare i vecchi abbo­ nati nell’eventuale ricostituzione della raccolta (sono previsti inoltre sconti per gli acquirenti di serie complete).

Confidiamo nella comprensione dei nostri amici abbonati e quindi nella conferma delle loro sottoscrizioni a favore delle nostre pubblicazioni.

(6)

EZIO VANONI

OPERE GIURIDICHE

a cura di FRANCESCO FO R TE e CESARE LONGOBARDI

I

Natura e interpretazione delle leggi tributarie

Altri studi di diritto finanziario

Na t u r a ed in t e r p r e t a z io n e d e l l e leggi t r ib u t a r ie: Teoria e storia dell'interpre­ tazione delle leggi tributarie - Natura del diritto d’imposizione. Il tributo come fenomeno di scambio - Natura del diritto di imposizione. Il tributo come emana­ zione delia sovranità o della supremazia dello Stato. La causa del tributo - Carattere del diritto finanziario - I metodi dell’ interpretazione - I mezzi dell’interpretazione - (segue) : I mezzi dell’interpretazione - T risultati della interpretazione. L’analogia. I principi generali del diritto - Le fonti dell’interpretazione.

Al t r i s t u d i d i d ir it t o f in a n z ia r io.

Volume in 83, pag. IX-468, rii. t e l a ... 1>- 3200

II

Elementi di diritto tributario

Altri saggi di diritto finanziario

El e m e n t i di d ir it t o t r ib u t a r io: Teoria generale del diritto tributario : Diritto

finanziario e diritto tributario - Le concezioni del rapporto giuridico tributario - La potestà d’imposizione - L’obbligazione tributaria - Le fonti del diritto tribu­ tario - Valore della legge tributaria nello spazio - Valore della legge tributaria nel tempo - L’interpretazione delle leggi tributarie - L’amministrazione finanziaria e la legge. I poteri discrezionali.

I soggetti del rapporto giuridico tributano : I soggetti attivi - Il soggetto passivo

dell’obbligazione tributaria - Natura dei soggetti passivi - I soggetti passivi persone fisiche - I soggetti passivi persone giuridiche - La cassazione del soggetto passivo e la successione dell’obbligazìone tributaria - La rappresentanza e l’assistenza - Il vincolo solidale nel diritto tributario - Conseguenze della pluralità di soggetti. L’azione di regresso - Le esenzioni personali.

II momento obiettivo dell’obbligazione tributaria : L’obbligazione tributaria e il suo

contenuto - Le obbligazioni di fare in generale. Le obbligazioni di fare e l’accer­ tamento - Le obbligazioni di fare interessanti il controllo, il prelevamento, le modalità xlei tributi - Le obbligazioni dì non fare - Le obbligazioni di sopportare - L’obbligazione di dare - Nascita dell’obbligazione di pagare il tributo. Descrizione di alcune fattispecie tributarie - I caratteri della fattispecie e le esenzioni ogget­ ti ve - La determinazione della prestazione tributaria. Rilievo e qualificazione del fatto imponibile - Rilievo e misurazione della base imponìbile. Applicazione all’aliquota. Al t r i sagg i di s c ie n z a d elle f in a n z e e d i d ir it t o f in a n z ia r io.

Volume in 8°, p. XV-541, rii. t e l a ... L. 4200

(7)

B

A

N

C

A

COMMERCIALE

ITALIANA

BANCA 1)1 INTERESSE NAZIONALE

Capitale sociale L. 20.000.000.000 • Riserva L. 9.350.000.000

(8)

RIVISTE

DI N O S T R A

E D I Z I O N E

" P r e s s i d i a b b o n a m e n t o p e r i l

1 9 6 5

ITALIA ESTERO Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università

Lire Lire degli Studi di Genova (dal 1 9 6 2 ) ...

Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari

4000 4500

dell’ Università di Roma (dal 1 9 6 1 )... 2000 2500 Annali di Storia del Diritto (dal 1 9 5 7 )... 4000 4300 Banca, Borsa e Titoli di Credito (dal 1934) 5000 5500 Ballettino dell’Istituto di Diritto Romano (dal 1888) . 3500 3500 Calabria Giudiziaria (La) (dal 1956) . . . . 3500 4000 Cassazione Penale - Massimario annotato (dal 1961) .

Abbonamento cumulativo con la Riv. lt. Dir. e

Pro-4000 5000

cedura P e n a l e ... Corti di Bari, Lecce e Potenza (dal 1953) (sospesa per

8000 9000

il 1963, ripresa con il 1 9 6 4 ) ... 3500 4000 Corti di Brescia, Venezia e Trieste (Le) (dal 1952) . 3500 4500 Daunia Giudiziaria (dal 1960) . . ... 1500

Diritto d’Autore (II) (dal 1 9 6 3 ) ... 2000 3000 Diritto Ecclesiastico (II) (dal 1 9 4 3 ) ...

Diritto Fallimentare (II) (e delle Società Commerciali)

4000 4500

(dal 1951) ... 5000 5500 Diritto e Pratica nell’Assicurazione (dal 1959) .

Economia Internazionale delle Fonti di Energia (dal

3000 3500

1958) ... 4000 5000 Economia e Storia (dal 1958 - arretrati dal 1954)

Foro Amministrativo e delle Acque Pubbliche (II) (dal

3000 5000

1925) ... 10000 12000 Forze Armate e Reduci (Rivista giuridica) (dal 1964)

Giurisprudenza Costituzionale (dal 1956) e Supplemento (Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale)

3500 5000

(dal 1962) ... 5000 6000 Giurisprudenza delle Imposte (dal 1953) . . . . 3000 4000 Giurisprudenza Siciliana (dal 1 9 5 7 ) ... 4000 4500 Giurisprudenza Toscana (dal 1 9 5 0 ) ...

Giustizia Civile - Massimario annotato della Cassazione

4000 4500

(dal 1955) ... Giustizia Civile - Rivista mensile di Giurisprudenza

4500 5500

(dal 1951) ... ... Abbonamento cumulativo alle due riviste di

Giu-7000 8000

stizia Civile (Giurisprudenza e Massimario) Per abbonamento cumulativo a Giustizia Civile (Giurisprudenza e Massimario) e Legislazione v. que- st’ultima rivista.

Iustitia, a cura dell’ Unione Giuristi Cattolici Italiani

10000 12000

(dal 1962) ... ■lurisprudence de Droit Uniforme - Uniform Laio Cases

2000 3000

(Unidroit) (dal 1 9 6 1 ) ... 3000 3500 Legislazione Italiana (La) (dal 1 9 4 3 ) ...

Abbonamento cumulativo a Giustizia Civile

(Giuri-4000 5500

sprudenza e Massimario) e Legislazione 13000 14500 Massimario della Rivista di Diritto del Lavoro (dal 1953) 3000 3500

Abbonamento cumulativo con la Riv. Dir. Lav. 285

7000 8500

(segue)

(9)

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ - MILANO

ITALIA ESTERO

Lire Lire

Massimario Tributario (ogni 1000 schede -|- 2

raccogli-tori) (dal 1 9 6 2 ) ... 12000 15000 Monitore Giuridico del Lavoro (dal 1962) . . . . 15000 18000 Monitore dei Tribunali (dal 1 9 6 1 ) ... 5000 7000 Politico (II) (dal 1935) ... 4000 5000 Quaderni di Scienze Sociali, (dal 1 9 6 2 )...

Raccolta della Giurisprudenza della Corte di Giustizia

2500 3500

delle Comunità Europee (dal 1955) . . . . 5000 — Rassegna Giuridica Sarda (dal 1959) . ' . 3000 4000 Rassegna dei Magistrati (dal 1 9 6 1 ) ... 2000 — Rassegna della Stampa: Problemi Fiscali (dal 1955) . 5000 — Responsabilità Civile e Previdenza (dal 1930) . 3500 4000 Risparmio (II) (dal 1 9 5 3 ) ... 4500 5500 Rivista di Diritto Agrario (dal 1 9 5 6 ) ...

Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze

4000 4500

(dal 1949) ... 4500 5000 Rivista di Diritto Industriale (dal 1952) . . . . 3500 4500 Rivista di Diritto Internazionale (dal 1906) . 4000 5000 Rivista di Diritto del Lavoro (dal 1949) . . . . 5000 6000

Abbonamento cumulativo con il Mass. Lav. 7000 8500

Rivista del Diritto Matrimoniale e dello Stato delle Perso-ne (dal 1958) (sospesa per il 1962, ripresa con il

1963) ... 3500 4500 Rivista del Diritto della Navigazione (dal 1943) . 3500 4500 Rivista di Diritto Sportivo (dal 1 9 5 4 ) ... 2000 3000 Rivista dei Dottori Commercialisti (dal 1949) . 3500 4500 Rivista Giuridica dell’Edilizia (dal 1958) . . . . 5000 6000 Rivista Giuridica della Scuola (dal 1962) . . . . 3000 4000 Rivista Giuridica Umbro-Abruzzese (dal 1950) . 3000 4000 Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto (dal 1937) 3500 4500 Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale (dal 1958) 5000 5500

Abbonamento cumulativo con Cassazione Penale -

Massimario a n n ota to... 8000 9000 Rivista Italiana di Previdenza Sociale (La) (dal 1948) 4000 4500 Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche (dal 1947) 4000 4500 Rivista del Notariato (dal 1 9 4 7 ) ...

Rivista della Pesca (Diritto, Economia e Tecnica) (dal

4500 5000

1964) ... 3500 4000 Rivista delle Società (dal 1 9 5 6 ) ...

Rivista Trimestrale dì Diritto e Procedura Civile (dal

4500 5000

1947) ... 6000 7000 Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (dal 1951) 4500 5000 Rolandino - Monitore del Notariato (dal 1963)

Schedario Tributario (ogni 1000 schede - f raccoglitori)

2500 3000

(dal 1962) ... 14000 16000 Scienza e la Tecnica della Organizzazione nella

Pub-blica Amministrazione (La) (dal 1955) 4000 5000

Scuola Positiva (La) (dal 1 9 4 7 )... Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale -

Sup-4000 4500

plemento della Giurisprudenza Costituzionale (dal

1962) ... 3000 4000 Storia e Politica (dal 1 9 6 2 )... 3000 4000 Temi Marchigiana (dal 1 9 6 3 ) ... 4000 4500 Temi Napoletana (dal 1 9 5 8 )... 4000 4500 Temi Romana (dal 1 9 5 7 ) ... 3000 4000 N.B. Le annate arretrate vengono equiparate ai prezzi del listino 1965 286

(10)

Tomaso Corrado

L’IMPOSTA SUGLI INCREMENTI

DI VALORE

DELLE AREE FARBRICABILI

E IL CONTRIBUTO

DI M I G L I O R I A

S P E C I F I C A

Trattazione organica commentata dell'intera materia con riferimenti al testo unico per la finanza locale ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Voi . in 8°, P. V I I I - 2 0 6 , L. 1500

(11)

!■ -*■[ £ —i v - i. V. ^ \ V \a À \ ’’v 7 * O SSERVAZIONI PER LA RIFORM A DELL’ IM POSIZIONE

GENERALE SULLE V EN D ITE (*)

So m m a r io : 1. Premessa. — 2. Possibili alternative nella riforma dell’imposi­

zione sulle vendite. — 3. Raffronto tra l’imposta sul valore aggiunto e quella sulle vendite del grossista-ultimo fabbricante. — 4. Raffronto delle due imposte con riferimento allo sviluppo economico. — 5. Raffronto per quanto concerne gli effetti sulle esportazioni. — 6. Il controllo dei con­ sumi. — 7. Problemi di amministrazione. — 8.-9. Effetti sui prezzi deri­ vanti dalle due forme impositive considerate. — 10.-12. La riforma del­ l’imposizione sulle vendite in relazione alla CEE. — 13.-15. Sulle pro­ poste di utilizzare l’imposta sul valore aggiunto per esercitare incentivi e remore alla localizzazione di attività produttive. — 16. Analisi delle proposte del Baumol per impiegare l’imposta sul v.a. allo scopo di rendere massimo il reddito nazionale. — 17. Incentivi e remore attuabili con l’imposta monofase sul grossista. — 18. Sintesi. —■ 19. Conclusioni.

Premessa.

1. Nel presente scritto intendiamo illustrare sinteticamente al­ cuni tra i principali problemi che si pongono attualmente in Italia con riferimento alla ristrutturazione dell’imposta generale sull’ en­ trata e delle imposte comunali di consumo.

Non ci dilungheremo ad illustrare gli assai noti difetti del si­ stema esistente di imposizione delle vendite. Basterà ricordare, quan­ to all’I.G .E ., che essa, colpendo ripetutamente il valore pieno dei prodotti, determina il cosiddetto « effetto di cumulazione dell’impo­ sta », sì che la struttura dei prezzi finali risulta modificata in maniera particolarmente incontrollabile ed ingiustificata. Il fenomeno ora ricordato determina inoltre difficoltà — pure assai conosciute — nella determinazione dei rimborsi all’ esportazione e dei diritti compen­ sativi sulle importazioni, attualmente resi necessari dall’ esistenza di frontiere fiscali ; inoltre costituisce un premo all’integrazione verti­ cale delle imprese.

(*) Il presente articolo riproduce, con qualche modifica, una parte dello studio: Contributo alle indagini sulla riforma del sistema tributario, Istituto Lombardo per gli Studi Economici e Sociali, Milano, 1964. Le prime due parti di tale studio (comprendenti anche le pagine qui riprodotte) furono redatte dallo scrivente, le rimanenti dal dott. Gianni Sartarati.

(12)

Quanto all’imposizione sulle vendite dell’ ultima fase del pro­ cesso distributivo, essa è attualmente operata dai Comuni (imposte di consumo), ed anche a questo proposito sono note le critiche rela­ tive alla disparità assai notevole delle aliquote gravanti beni identici tassati in luoghi differenti (1). agli elevati costi di riscossione, ecc., ma soprattutto occorre notare, dal punto di visto della politica eco­ nomica, che il controllo degli enti locaii sull’ imposta gravante in generale l ’ultima fase delle vendite, priva il governo centrale di uno dei principali strumenti di controllo dei consumi.

Possìbili alternative nella riforma dell’ imposizione sulle vendite.

2. Premesse queste brevissime considerazioni, che vertevano so­ prattutto sulla situazione esistente, passiamo a considerare le prin­ cipali proposte de jure condendo-, riteniamo che esse siano le se­ guenti :

a) istituzione di un’imposta sul valore aggiunto (IVA) gra­

vante tutte le fasi della fabbricazione, e di una imposta monofase gravante le vendite del dettagliante (oppure le vendite del grossista o, in sua assenza, dell’ ultimo fabbricante). Tale ci sembra essere, so­ stanzialmente, una proposta fatta nell’ambito della Commissione di studio per la riforma tributaria (2). Le imposte considerate dovreb­ bero sostituire l’ I.G .E ., le imposte comunali di consumo ed eventual­ mente altri tributi indiretti (quanto alle diverse varianti dell’ imposta sul valore aggiunto, di esse ci occuperemo successivamente).

b) istituzione di un’imposta sul valore aggiunto gravante tutte

le fasi del processo di fabbricazione e distributivo (in tal caso, quindi, non verrebbe applicata alcuna imposta monofase) ;

c) istituzione di un’imposta monofase sulle vendite del grossi­ sta (intendendosi per grossista anche l’ ultimo fabbricante che venda

(1) A titolo esemplificativo riportiamo i seguenti dati :

a) acqua minerale da tavola : I.. 4.70 (al 1.) ad Asti e E. 23.10 a Palermo ; li) spumanti: L. 150 (per bottiglia) ad Asti e L. 225 a Palermo, Fi­ renze, Napoli ;

c) carni insaccate: T 2800 (al q.) a Campobasso e L. 7980 a Palermo; d) succhi di frutta : L. 6 (al 1.) a Pavia e L. 18 a Campobasso ; e) burro: L. 1125 (al q.) a Campobasso e L. 6300 a Palermo.

(13)

— 529 —

direttamente al dettagliante od al consumatore) ; la monofase men­ zionata sostituirebbe l ’ I.G .E ., ed eventualmente anche le attuali im ­ poste di consumo. Nell’ipotesi in cui queste ultime continuassero ad essere applicate (sia pure con modifiche), si avrebbe un sistema bi­ fase di imposizione sulle vendite.

È noto che attualmente il « cavallo vincente » tra le alternative accennate sembrerebbe costituito dall’ imposta sul valore aggiunto. Pei quanto riguarda l ’ Italia, infatti, possiamo riferirci alla citata pro­ posta fatta nell’ ambito della Commissione tributaria, ed a numerose dichiarazioni in sede politica.

Anche in Germania esiste un progetto governativo per l’ istitu­ zione di un’ IV A , che differisce dalla proposta sub a) in quanto prevede la detrazione degli ammortamenti (mentre nel progetto italiano ver­ rebbero detratti gli investimenti come nel sistema francese) ed esten­ derebbe la base imponibile sino ad includere il dettagliante.

Infine nell’ambito della CEE sembra si auspichi attualmente la realizzazione dell’ IV A , escludendo l ’alternativa della sostituzione del- l ’ I.G .E. mediante un’imposta monofase, alternativa che pure era stata presa in considerazione nel e.d. rapporto Neumark (3).

Pare a noi che l’ esclusione di quest’ultima alternativa non sia stata sufficientemente motivata, sicché riteniamo opportuno compa­ rare i caratteri di un’ imposta monofase con quelli di un’ IV A (4).

Raffronto tra l’ imposta sul valore aggiunto e quella sulle vendite del grossista - ultimo fabbricante.

3. Precisiamo a questo proposito che considereremo qui una imposta che percuota le vendite del grossista (intendendosi per caie, ripetiamo, anche l’ ultimo fabbricante che venda direttamente al det­ tagliante od al consumatore) oppure soltanto quelle dell’ ultimo fab­ bricante. L ’una e l ’altra alternativa presentano, per un’ analisi di prima approssimazione come la nostra, differenze di scarso rilievo, sicché per semplicità parleremo di imposta sul grossista. Escludiamo inoltre la possibilità di sostituire l’ I.G .E . con una monofase sul dettagliante,

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pure non consideriamo la tassazione di fasi antecedenti quella del- Pultimo fabbricante, per le ripetizioni d’imposta-, con conseguenti processi di cumulazione, che tale tassazione comporta.

Oiò premesso, osserviamo anzitutto che il favore di cui gode la imposta sul valore aggiunto rispetto alla monofase non è da tutti condiviso. Si legge infatti nel c.d. « rapporto Ridia,rdson » (5) : « A b ­ biamo considerato sia la T .V .A . che la purchase Tax in relazione alle esportazioni ed allo sviluppo. Di per sè, un’imposta sul valore ag­ giunto (così come la purcliase tax) non stimola le esportazioni nè in­ centiva lo sviluppo. Quando si affermano tali pretesi vantaggi della T .V .A ., riteniamo che essi siano fondati su di una errata interpreta­ zione dell’esperienza francese. I pregi della T .V .A . a questo riguardo non sono che essa stimoli le esportazioni e lo sviluppo economico, ma che essa tolse gli ostacoli ad essi, esistenti nelle precedenti imposte francesi dalle quali la T .V .A . si è sviluppata ».

Il punto di vista esposto nel rapporto britannico ci sembra rile­ vante, e perciò conviene analizzarlo.

Raffronto delle due imposte con riferimento agli effetti sullo sviluppo economico.

4. Per quanto riguarda lo stimolo allo sviluppo economico deri­ vante da un’IV A , esso si ritiene in generale che si manifesti allor­ quando tale imposta è del tipo che porti in detrazione dall’imponibile gli investimenti lordi per capitale fisso (c.d. consumption variant, per il fatto che in tal caso l ’ imponibile aggregato coincide in prima approssimazione con quello di un’imposta sulle vendite al dettaglio).

Non è qui il luogo per discutere in quale misura un’incentivo in­ differenziato all’investimento favorisca, lo sviluppo economico. Ci ba­ sti rilevare che tale incentivo può manifestarsi con un’ IV A del tipo precisato, rispetto ad un’ IV A che invece di portare in detrazione gli investimenti lordi sottragga dall’imponibile gli ammortamenti (c.d.

income variant, poiché in tal caso l ’imponibile complessivo dell’ IVA

coincide in prima approssimazione con quello di un’imposta reale sul reddito). In quest’ ultimo caso, infatti, l ’ IV A colpirebbe la formazione di capitale netto.

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Anche questo effetto dell'IV A con detrazione degli investimenti lordi ci pare andrebbe maggiormente approfondito, per meglio deli­ nearne l ’importanza. Riteniamo comunque che, almeno in prima ap­ prossimazione, si possa affermare che l’ IV A con detrazione degli in­ vestimenti stimoli l’ effettuazione di questi ultimi rispetto all’ IV A con detrazione degli ammortamenti. Ma ci sembra che tale affermazione non sia necessariamente valida in riferimento all’ imposta monofase che tassi le vendite di beni di consumo operate dal grossista. Anche in tal caso, infatti, l’ accumulazione di capitale non viene colpita dal­ l ’imposta.

Su questo punto, dunque, ci sembra si possa concordare con il citato rapporto britannico, nel senso che un’imposta sul grossista tipo

purchase tax (6) ed un’ IV A con detrazione degli investimenti esentano

ambedue questi ultimi e, almeno per questa via, esercitano effetti analoghi sullo sviluppo.

Passiamo ora a considerare gli effetti comparati esercitati sulle esportazioni da un’ imposta sul valore aggiunto e da un’imposta mo­ nofase sul grossista.

Raffronto per quanto concerne gli effetti sulle esportazioni.

5. Anche in questo caso riteniamo opportuno, per concretezza, rifarci al caso della TV A francese e della purchase tax britannica. A questo proposito scrive la Federation of British Industries :

« The most striking facts which emerge form studying the detailed « analysis of the treatment of exports under the T .V .A , and purchase « ta x ... are these: first, that major French exporters operate under « a tax free purchase system almost identical with the ‘ tax free ring ’ « o f purchase ta x ; secondly, that the use in France of this system is « a privilege which can be obtained only by previous export perfor- « mance ; and thirdly, that a French exporter using the rebate sy- « stem gets back on exportation the tax which has been previously « invoiced to him and borne by him, no more and no less. He is thus « returned to the same position as a U.K. exporter (or a French « exporter using the tax free purchase system) with the important « difference that he has been obliged to lend to the fiscal authorities « free of interest for at least a month the tax which is later repaid to

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« him. We do not understand how the rebate system can be described « as having an export incentive effect not possessed by purchase tax, « nor do we undestand the psychology or logic wich may be behind the « suggestion that it is better to pay tax and later have it refunded « than never to pay it at all. Accordingly, we cannot see any advan­ ce tage of the T.V .A . over purchase tax so far as exports are concerned. <c Indeed, purchase tax is, if anything, superior to the T .V .A ., since « there is never any question of a U.K. exporter having to bear or « pay purchase tax and U.K. manufacturers (whether or not they are « also exporters) throughout work with tax free materials and sto- cc cks » (7).

Concordiamo anche noi, in linea di massima, sul fatto che una imposta sul v.a. non discrimini a favore delle esportazioni rispetto ad un’imposta monofase sul grossista, e riteniamo quindi che, anche da questo punto di vista, la prima delle due imposte menzionate non sia superiore alla seconda, nell’ipotesi in cui si intenda perseguire una politica di stimolo alle esportazioni.

Il controllo dei consumi.

G. Per quanto concerne il controllo selettivo dei consumi, l ’im­ posta monofase sul grossista è evidentemente superiore ad un’ IV A , dato che con quest’ultima la discriminazione delle aliquote gravanti beni o servizi diversi è molto complicata. Si osserva, però, che arco gliendo la proposta di accoppiare una monofase all’imposizione del valore aggiunto si otterrebbe un sistema di imposizione sulle vendite atto a discriminare tra i diversi consumi, sicché, in tal caso, l’ado­ zione dell’ IV A non si presterebbe alla critica esposta.

Problemi dì amministrazione.

7. Quanto ai problemi amministrativi, è da osservare che l ’im­ posta monofase comporta ovviamente un minor numero di accerta­ menti di una imposta onnifase sul valore aggiunto, e ciò riduce il lavoro del fisco.

Riguardo alla complessità di ognuno di tali accertamenti, sem­ brerebbe prima facie che essa dovrebbe essere minore nell’ipotesi del tributo monofase, poiché in tal caso (come attualmente per l ’ IGE) basta determinare il valore complessivo delle vendite ; per contro con

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l ’ imposta sul valore aggiunto per accertare tale valore occorre tener conto anche degli acquisti effettuati dalPimpresa (utilizzando diversi possibili procedimenti tecnici alternativi).

Si osserva poi che l’ imposta sul valore aggiunto concederebbe la possibilità di controlli incrociati per determinare la compatibilità della dichiarazione di un contribuente con quella di altri legati al primo da rapporti di acquisto o di vendita. Si rileva però che tali controlli incrociati sono attuati anche in Gran Bretagna con 1 impo­ sta sul grossista (8) (9), sicché la tecnica accennata non è applicabile soltanto all’ IV A .

L ’imposta sul grossista determina però difficoltà nella delimita­ zione della fase tassata, quando si vogliono evitare ripetizioni d’im­ posta (10). Occorre inoltre tener conto che talora la funzione del ven­ ditore all’ingrosso è svolta dal fabbricante, oppure dal venditore al dettaglio ; per evitare quindi sperequazioni tra grossisti « puri » ed altri, si possono livellare gii oneri fiscali differenziando le aliquote a seconda dei diversi canali distributivi (sistema applicato nella Sviz­ zera), oppure è possibile ricorrere al metodo alternativo di commi­ surare l ’imposta, ove necessario, a prezzi fittizi corrispondenti a quelli che sarebbero praticati da un venditore all’ingrosso che agisca nella situazione tipica stabilita dal legislatore (sistema britannico).

Ambedue i metodi considerati danno tuttavia luogo ad inevita­ bili arbitrii.

Con riferimento ai problemi amministrativi l’ imposta sul gros­ sista presenta dunque pregi (es. minor numero di contribuenti) ri­ spetto all’ IV A , e inconvenienti, quale quello considerato da ultimo. In complesso ci sembra tuttavia lecito ritenere che l’ amministra­ zione della monofase sia più semplice di quella delPimposta sul valore aggiunto.

Passiamo ora a considerare gli effetti su: prezzi.

Effetti sui prezzi derivanti dall’ istituzione delle due forme impo sitine considerate.

8. È noto che secondo la dottrina vendite (monofase o sul valore aggiunto),

corrente un’imposta sulle che ne sostituisca un’ altra

(8) Cfr. Report, cit., p. 29, paragrafo 78. , .

(9) Nel Paese menzionato si stima che il costo per 1 amministrazione

della purchase tax sia inferiore all’l % del gettito. .

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di pari gettito commisurata al reddito, dovrebbe provocare un in­ nalzamento del livello dei prezzi dei beni di consumo finali. Non è qui il luogo per analizzare i presupposti su cui si fonda questa aif- fermazione, anche perchè ciò che importa determinare è la varia­ zione dei prezzi manifestantes! nell’ipotesi di sostituzione di una imposta plurifase a cascata come la nostra IG E , ipotesi questa scar­ samente considerata dalla teoria finanziaria.

In un mercato perfetto, ammesso che le imposte sulle vendite si trasferissero in avanti, elevando i prezzi del compratore, la sostitu­ zione ad un’imposta a cascata (ferma restando la pubblica spesa) di un tributo ¡sul v.a. o di uno monofase di egual gettito, non dovrebbe provocare rilevanti variazioni nel livello dei prezzi dei beni finali, salvo quelle derivanti dalla eliminazione dell’ effetto di cumulazione che (come s’è visto) l'imposta a cascata provoca, discriminando essa a sfavore dei beni che attraversarono il maggior numero di passaggi nel processo di fabbricazione e distribuzione.

Naturalmente si manifesterebbero variazioni dei prezzi relativi poi­ ché la sostituzione dell’ IGG provoca spostamenti dell’onere dell’im­ posizione tra i diversi settori.

Se consideriamo ora le concrete situazioni di mercato ciò che a noi interessa rilevare, qui, è che nei settori in cui si potrebbero manife­ stare riduzioni dell’onere fiscale, in ragione delle forme di mercato di concorrenza imperfetta e della situazione congiunturale, non si avreb­ bero (contrariamente a quanto avverrebbe nella precedente ipotesi di concorrenza perfetta) automaticamente diminuzioni di prezzo, alme­ no a breve andare, mentre nei settori in cui l ’ accennato onere au­ menta si manifesterebbero tendenze all’aumento dei prezzi. Ciò pro­ vocherebbe evidentemente una spinta all’ elevamento del livello gene­ rale dei prezzi. A più lungo andare tale elevamento potrebbe naturai mente attenuarsi, almeno virtualmente, ma nel periodo di passaggio le considerazioni fatte riteniamo siano rilevanti, soprattutto in re­ lazione alla situazione congiunturale.

Nella relazione governativa al progetto tedesco di IV A si legge infatti (11) : « Gli effetti esercitati sul livello dei prezzi dal passaggio « al nuovo sistema di tassazione della cifra d’affari, dipenderanno in « maniera decisiva dalla situazione congiunturale e concorrenziale « nel momento del passaggio. Nel caso di una situazione

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« pale decisamente favorevole e d ’una scarsa spinta concorrenziale si « deve temere che le riduzioni dell’onere fiscale non abbiano effetto « sui prezzi, ma servano invece a realizzare il desiderato migliora- « mento dei profitti, perdurando la spinta, dei costi. D ’altra parte i « maggori oneri saranno pienamente trasferiti in avanti. 11 governo « federale è perciò dell’avviso die, verosimilmente, aumenti di prezzo « potrebbero essere legati all’ introduzione di una imposta sul v.a. « in un periodo di buona situazione congiunturale. Esso perciò ritiene « necessario introdurre l ’imposta sul v.a. soltanto in un anno in cui « sussista la certezza che l ’andamento congiunturale si sviluppi in « modo relativamente calmo ».

A conclusioni analoghe perviene il Cosciani il quale a proposito della riforma dell’imposizione sugli scambi scrive (12) che essa costi­ tuirebbe attualmente una spinta verso l'alto dei prezzi, fermo restan­ do il gettito.

9. Ciò posto consideriamo ora brevemente — sempre nell’ ipotesi che il gettito resti invariato — se le accennate tendenze all’aumento del livello dei prezzi dei beni finali siano maggiori nel caso di utilizzo di una imposta sul v.a. o di una imposta sulle vendite del grossista.

A questo proposito interessa rilevare che la letteratura specializ­ zata è abbastanza unanime nel ritenere che, tra le imposte sulle ven dite, quella sul grossista è caratterizzata, dalla maggiore trasferibilità sul consumatore, dopo l ’imposta sul dettagliante. Sulla base di tale considerazione dovremmo ritenere, quindi, che nellè ipotesi fatte l’ ìm posta monofase dovrebbe esercitare la maggior spinta al rialzo dei prezzi.

Effettivamente noi reputiamo tale considerazione accettabile, poi­ ché il tributo monofase verrebbe a collocarsi in una fase del processo produttivo vicina al consumo e poiché l ’intero prelievo percuoterebbe la sola fase del grossista-ultimo fabbricante, invece che colpire tutte le fasi del processo produttivo, come nell’ipotesi di imposta onnifase sul valore aggiunto.

Concludiamo dunque che, soprattutto in un periodo in cui si ma­ nifesti di per sé una lievitazione dei prezzi, la sostituzione dell’ IGE con altra imposta sulle vendite determinerebbe un ulteriore rialzo dei prezzi, verosimilmente massimo — a parità di gettito — nell’ipotesi

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di monofase sul grossista. Da ciò segue che se si adottasse il sistema misto IVA-monofase sul grossista, si avrebbe un rialzo di prezzi inter­ medio tra quelli derivanti dalle due precedenti ipotesi, e tanto minore quanto più piccola fosse l ’aliquota della monofase.

Ciò chiarito, rimangono, ora, da considerare le questioni ine­ renti al commercio internazionale, con particolare riferimento al­ la comunità economica europea.

La riforma dell’ imposizione sulle vendite in relazione alla CEE.

10. Per quanto concerne i problemi tecnici relativi al trattamen­ to delle importazioni e delle esportazioni tanto l ’imposta sul v.a. quanto quella sul grossista offrono soluzioni più semplici di quella che occorre adottare (aliquote condensate) nel caso di imposta a ca­ scata. Per quanto riguarda i dettagli tecnici rinviamo ai cenni fatti nel passo citato sopra, (cfr. § 5), per approfondire i quali è utile l ’ana­ lisi degli ordinamenti positivi francese (imposta sul valore aggiunto) e britannico (monofase sul grossista).

Il problema che intendiamo qui specificamente dibattere, tuttavia, non è quello tecnico accennato e già in concreto risolto, ma, quello rela­ tivo alla coesistenza di diverse forme di imposizione sulle vendite nell’ambito della CEE. Questo problema sorge in ragione dell’ « armo­ nizzazione » fiscale perseguita nell’ ambito di tale comunità per quanto concerne l’imposizione indiretta.

A proposito di tale armonizzazione occorre anzitutto vigorosa­ mente riconfermare che essa non deve consistere nell’ uniformazione formale delle forme impositive e delle aliquote, ma piuttosto nella modifica di quelle forme impositive che si ritengano in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi sostanziali della OEE. Ciò, come è ovvio, non comporta necessariamente una identità formale degli isti­ tuti, tenuto conto che diverse sono le situazioni economiche cui questi si applicano, e che quindi per raggiungere un dato obbiettivo può es­ sere opportuno utilizzare strumenti diversi.

Quanto ora esposto, dicevamo, deve essere vigorosamente riaffer­ mato, poiché anche se le considerazioni da noi fatte sono general­ mente pacifiche tra gli economisti, si notano tuttavia in concreto pericolose tendenze ad interpretazioni meramente formali dell’armo­ nizzazione, le quali possono portare più nocumento che vantaggio.

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italiano deve impegnarsi a sostituire tale imposta, ma- che esso do­ vrebbe essere lasciato libero di scegliere tra sistemi alternativi che non alterino gravemente la concorrenza internazionale.

11. Esaminiamo dunque più da vicino la questione posta, con­ siderando anzitutto l ’attuale situazione in cui esistono frontiere fisca­ li (con la possibilità quindi di concedere rimborsi d’ imposta all’ espor­ tazione e di gravare le importazioni con diritti compensativi).

In tal caso, almeno in prima approssimazione, ii meccanismo compensativo della frontiera fiscale sarebbe in grado di eliminare le eventuali distorsioni al commercio internazionale derivanti dal fatto che in un Paese si applicasse un’ IV A ed in un altro una imposta mo­ nofase. Infatti tali imposte, come sappiamo, concedono di determi­ nare in modo relativamente semplice (al contrario del tributo a ca­ scata) le aliquote di rimborso alle esportazioni e dei diritti compen­ sativi gravanti le importazioni.

La possibilità ora accennata, derivante dall’esistenza delle fron­ tiere fiscali, di rendere relativamente libera per i diversi Paesi la scel­ ta del tipo di imposizione sulle vendite, sembra a taluni studiosi di importanza tale, da auspicare il mantenimento di tali frontiere allo scopo di garantire la libertà di scelta. A questo proposito citiamo il Cosciani : « ... il nostro governo deve impegnarsi, in sede di Commis- « sione della CEE, per modificare le direttive in corso di applicazione, « nel senso di accettare il principio dell’ abolizione dell’imposta a « cascata ma di consentire ai singoli Stati la scelta tra l ’imposta sul « valore aggiunto o l ’ imposta monofase sul grossista. È necessario far « presente alla Commissione che ciò che importa è la eliminazione del- « la distorsione nel commercio internazionale, evitando di procedere « ad armonizzazioni inutili in questa fase e di pura eleganza » (13).

Concludiamo dunque su questo punto ripetendo che nell’ipotesi di mantenimento delle frontiere fiscali ogni Paese dovrebbe essere libero di scegliere tra imposta sul valore aggiunto e imposta monofase.

Cerchiamo ora di determinare se tale libertà di scelta sussista anche nell’ ipotesi di abolizione delle frontiere fiscali.

12. Riguardo al problema posto si osserva che effettivamente si manifesterebbero distorsioni nell’ ipotesi in cui in un Paese si

ap-— 337 ap-—

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plicasse un’imposta sul valore aggiunto, ed in un altro una monofase sul grossista. In particolare, se il procedimento per la determinazione dell’imponibile IVA fosse quello « base su base » si avrebbe, nel Paese che applica tale imposta, una discriminazione a favore dell’ esporta­ tore straniero operante in una fase antecedente a quella tassata nel proprio Paese, e viceversa per gli esportatori della fase tassata e di quelle successive.

Se invece l ’imponibile dell'IV A fosse determinato col metodo « imposta su imposta » (attuato in Francia e proposto in Germania) la discriminazione sarebbe questa volta a sfavore dell’ esportatore straniero operante in una fase antecedente a quella tassata nel suo Paese, mentre il fenomento inverso potrebbe manifestarsi nei riguardi degli altri esportatori.

Per contro se in tutti i Paesi esistessero tributi sul v.a, ed il cal­ colo del debito d’ imposta avvenisse col sistema francese (imposta su imposta) l ’abolizione delle frontiere fiscali non provocherebbe discri­ minazioni tra produttori nazionali e stranieri, anche nell’ipotesi in cui le aliquote dell’imposta differissero tra i diversi Paesi.

Possiamo dunque concludere che l ’applicazione di imposte sul v. a. concede l ’abolizione delle frontiere fiscali, mentre tale possibilità, resta esclusa quando sussistano simultaneamente imposte sul v.a. e monofasi sul grossista.

Stille proposte di utilizzare l’ imposta sul v.a. per esercitare incenti­ vi e remore alla localizzazione di attività produttive.

13. Restano infine da considerare alcune specifiche possibilità di utilizzare gli strumenti fiscali indicati per realizzare fini di politica economica.

Inizieremo il nostro esame prendendo anzitutto in considerazione l ’ imposta sul v.a.

A questo proposito conviene analizzare dapprima una proposta formulata dai professori l ’uà e ì8ylos Labini (11), tendente ad incen­ tivare la localizzazione di nuove attività produttive in determinate zone, ed a costituire invece una remora a tale localizzazione nelle zone congestionate.

Considerando, secondo una nostra interpretazione, soltanto i caratteri per noi rilevanti della proposta fatta, diremo che essa,

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be attuarsi applicando un aggravio dell’ imposta sul v.a. alle imprese che si localizzano in un’area congestionata, e viceversa concedendo uno sgravio, per un certo numero di anni da determinarsi, alle imprese che si situano invece in aree ritenute adatte allo sviluppo industriale.

Non ci è qui possibile attuare un raffronto tra l’ efficacia del mec­ canismo esposto e quella di altri schemi alternativi ; ci limiteremo perciò, principalmente, ad analizzare i principali aspetti tecnici della proposta.

Osserviamo tuttavia — in parziale deroga alla nostra rinuncia ad un esame comparativo — che l ’ utilizzazione nel senso qui considerato dell’imposta sul v.a. ci sembra possa produrre effetti assai più elevati di quelli ottenuti con l ’attuale disciplina di esenzioni dal tributo sul reddito netto (imposta di ricchezza mobile). Infatti, anche tralascian­ do specifiche mende degli istituti esistenti, il carattere fondamentale che ci preme qui mettere in rilievo è che il v.a., a differenza dell’impo­ nibile della K.M., include il monte salari, e ciò determina due im­ portanti conseguenze.

Anzitutto, anche se il reddito netto dell’ impresa è nullo o nega­ tivo sussisterà in generale, nel caso che si agisca sul v.a., una base che permette la concreta attuazione di incentivi e remore. Ciò ha partico­ lare importanza, per fare un solo esempio, nel caso d’ una impresa nuova a reddito non positivo, localizzata in un’area fiscalmente favo­ rita; per questa impresa, infatti, l ’ esenzione dall’imposta di R.M. non avrebbe concreta importanza, mentre potrebbe operare quella dall’imposta sul v.a.

In secondo luogo l’ utilizzo dell’imposta sul v.a., per la ragione esposta, permetterebbe di esercitare incentivi e remore all’occupazione, il che sembra particolarmente opportuno per facilitare la localizzazio­ ne di attività ad alta intensità di lavoro nelle aree arretrate.

Ciò premesso, passiamo all’annunciata analisi degli aspetti speci­ fici della proposta descritta.

là. Tali aspetti concernono principalmente il trattamento degli

investimenti e delle esportazioni.

Consideriamo a questo proposito anzitutto il caso degli incentivi posti in essere dalla proposta considerata.

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sono questi ultimi, tanto minore è l’ imponibile. Questo fatto lia note­ vole importanza poiché le spese per investimenti di imprese nuove o per l ’ ampliamento di attività esistenti sono per solito rilevanti. Si può tuttavia osservare che, trascorso il periodo in cui gli investimenti sono più rilevanti, l’impresa fruirà appieno del vantaggio fiscale, e ciò sarà tenuto presente nei calcoli dell’imprenditore.

Nell’ ipotesi in cui si ritenesse particolarmente importante la ri­ duzione di efficacia dell’incentivo specifico derivante dalla proposta considerata, a causa della detrazione degli investimenti, si potrebbe allora ricorrere, per calcolare la somma da detrarre dall’ imposta, al­ l ’ applicazione d ’ unai data percentuale al valore aggiunto, valutato però al lordo degli investimenti. Ciò comporta, ovviamente, complica­ zioni nella determinazione del debito netto d'imposta, in quanto si avrebbero due imponibili, uno per il calcolo dell’imposta normale, e l ’altro per il computo della somma da detrarre dall’ imposta (somma che potrebbe convertirsi parzialmente in vero e proprio sussidio se su­ perasse l’ammontare dell’imposta normale).

Con riferimento alle esportazioni si pone poi il problema — anche in ottemperanza alle esigenze della OEE — di far sì che alle industrie le quali godano di facilitazioni non siano restituite al passaggio della frontiera fiscale somme superiori a quelle da esso pagate. Ciò potreb­ be tuttavia evitarsi, seppure forse con qualche difficoltà tecnica, ap­ plicando il procedimento di calcolo « imposta su imposta ».

Consideriamo ora l’ utilizzazione dell’ imposta sul v.a, per eserci­ tare — come previsto nel § 13 — remore alla localizzazione di attività produttive in determinate zone.

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Ci sembra tuttavia che, tenuto conto della nostra posizione di economia aperta e dell’opportunità di incoraggiare 1 investimento, l ’ ultima alternativa accennata debba essere vagliata con particolare attenzione.

Per quanto concerne le esportazioni delle industrie colpite con l ’accennata tassazione differenziale, osserviamo che con 1 attuale si­ stema delle frontiere fiscali verrebbe ad esse restituita l’ intera impo­ sta pagata. Perciò la remora alla localizzazione nelle aree congestiona­ te cesserebbe per le industrie esportatrici (o prevalentemente espor­ tatrici). Tuttavia pensiamo sia possibile far sì che il rimborso alla esportazione sia limitato all’ aliquota normale, sì che 1 imposta diffe­ renziale continui a gravare l ’industria esportatrice.

Concludiamo dunque il nostro esame della proposta Fuà-Sylos Labini osservando che dal punto di vista tecnico essa ci sembra appli­ cabile, e superiore agli analoghi meccanismi operanti con l ’imposta sul reddito netto (15).

Analizziamo ora una proposta del Baumol.

Analisi delle proposte del Baumol per impiegare l’ imposta sul <v.a. allo scopo di rendere massimo il reddito nazionale.

1G. Come è noto l’A. americano (16) ha proposto uno schema che ha per obbiettivo la massimazione del reddito nazionale. Tale schema, tuttavia non concede di operare discriminazioni programmate tra i diversi settori produttivi ma contribuisce ed esaltare le tendenze na­ turali allo sviluppo. A parer nostro, quindi, esso è particolarmente utile nelle economie sviluppate od arretrate nelle quali non si mani­ festano particolari squilibri tra settori od aree geografiche, mentre la sua attuazione appare più discutibile nel caso in cui tali squilibri siano invece rilevanti. Tale considerazione è particolarmente impor­ tante in una situazione come quella italiana caratterizzata da note­ voli divarii territoriali.

(1 5 ) Si v e d a n o t u t t a v ia le o s s e r v a z io n i c r it ic h e d e l Co s c ia n i, L ’attività finanziaria dello Stato nel quadro dello sviluppo economico nazionale con par­ ticolare riguardo al sistema tributario, « R i v i s t a d i p o lit ic a e c o n o m i c a » , 1963, pp. 362-361.

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La proposta accennata consiste sostanzialmente in ciò : stabilito come obbiettivo nn tasso annuo di accrescimento medio del reddito nazionale, per facilitare il raggiungimento di tale obbiettivo si ope­ rerebbe un aggravio dell’imposta sul valore aggiunto per quelle im­ prese il cui saggio annuo di incremento del v.a. sia inferiore a quello prefissato. Viceversa per le imprese il cui v.a. si accresce ad un saggio superiore a quello medio l ’imposta verrebbe ridotta.

È bene precisare, a questo punto, che benché il B. non lo affermi esplicitamente, risulta tuttavia dal contesto delle sue argomentazioni, e da quelle di altri autori americani che illustrano la sua proposta, che la base imponibile considerata dall’A. americano è il v.a. al lordo degli investimenti. Ed è ovvio che cosi sia, poiché se gli investimenti fossero detratti, risulterebbero caratterizzati da un basso tasso d’in­ cremento del v.a. proprio quelle imprese che maggiormente investono, e che quindi si ritiene maggiormente contribuiscano, in linea di mas­ sima, al futuro sviluppo economico.

La proposta del Baumol ed il procedimento di detrazione dell’in­ vestimento dell’imponibile dell’ IV A si presentano così — sia pure sol­ tanto in prima approssimazione —- come due schemi alternativi ten­ denti per vie diverse a raggiungere il medesimo scopo, con la diffe­ renza principale che la proposta americana incentiva sia l ’ occupazio- ne che l’investimento, mentre il secondo metodo (detrazione dell’inve­ stimento) costituisce un incoraggiamento principalmente all’ effettua­ zione di quest’ idtimo.

Occorre tuttavia osservare che dal punto di vista amministrativo la proposta del Baumol presenta verosimilmente maggiori difficoltà, ri­ spetto al metodo di detrazione dell’investimento (che anzi semplifica le procedura rispetto all’ ipotesi di detrazione dell’ ammortamento per la determinazione dell’imponibile IV A ) ; accenneremo qui soltanto alla circostanza che per determinare la base di commisurazione dei premi e degli incentivi occorrerebbe ridurre in termini reali l ’incre­ mento monetario del valore aggiunto, onde evitare di esercitare in­ centivi o remore sulla base di variazioni soltanto o parzialmente nominali, e ciò comporterebbe l ’ utilizzo di numeri indici di non facile costruzione.

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Incentivi e remore attuati con l'imposta monofase sul grossista.

17. Riferendoci ora all’imposta monofase sul grossista osservia­ mo che poiché essa è commisurata all’ introito lordo delle imprese ope­ ranti in un solo stadio del processo produttivo, tale imposta non si presta —< a differenza del tributo sul v.a. — nè ad esercitare incentivi e remore in diverse aree territoriali, nè ad incoraggiare l ’accresci­ mento del dividendo nazionale nel suo complesso.

Tuttavia l’imposta qui considerata presenta, com’è noto, un’inv portante possibilità che può essere realizzata con molta maggior d if­ ficoltà nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto : e cioè quella di gravare in modo diverso beni differenti, mediante la graduazione del­ le aliquote (cfr. sopra § G).

Tale possibilità ha naturalmente particolare importanza, sia per­ chè concede di utilizzare io strumento fiscale per il controllo qualita­ tivo dei consumi, sia perchè mediante un’opportuna graduazione del­ le aliquote l’ onere dell’imposta indiretta considerata può risultare — come emerge da studi empirici — proporzionale o progressivo (17).

Occorre tuttavia tener presente che la differenziazione delle ali­ quote complica le procedure amministrative dell’imposta, ed inoltre che in ragione dei processi traslativi l’ onere formale sovente non si identifica con quello effettivo, sicché, se non poggia su di una suffi­ ciente conoscenza del processo economico, l ’ accennata graduazione ri­ schia di determinare effetti diversi da quelli desiderati.

Rimane tuttavia il fatto che il punto qui considerato costituisce un indubbio pregio dell’ imposta monofase.

Sintesi.

18. Per trarre qualche conclusione sarà opportuno a questo pun­ to riepilogare brevemente le cose dette.

Abbiamo visto che dal punto di vista dell’incentivo all’investi­ mento ed all’esportazione l’imposta sul valore aggiunto con detrazio­ ne dell’ investimento e l’imposta monofase sul grossista venditore di beni di consumo possono considerarsi equivalenti.

Per quanto concerne poi la possibilità di esercitare incentivi e remore alle localizzazioni in particolari zone territoriali l ’IV A si è

(17) Cfr. J. F. Due, Sales Taxation, London, Routledge and Kegan, 1957, pp. 25-29.

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dimostrata superiore alla monofase, mentre per converso quest’ ulti­ ma è risultata <li più facile utilizzazione per il controllo selettivo dei consumi e della produzione, mediante la differenziazione delle ali­ quote.

Riguardo ai problemi amministrativi, abbiamo ritenuto minori quelli da superare con l ’impostai monofase sul grossista, ma partico­ larmente su questo punto il giudizio è provvisorio, siai perché la mec­ canizzazione degli accertamenti potrebbe notevolmente ridurre l ’onere del controllo dell’ IV A sia perchè i dati relativi a quest’ ultima potreb­ bero essere utilizzati anche agli effetti dall’accertamento delle im ­ poste dirette.

Abbiamo anche tenuto presente le questioni derivanti dal com ­ mercio internazionale nella CEE, rilevando che nell’attuale situa­ zione in cui esistono frontiere fiscali, stabilito l’abbandono dell impo­ sta a cascata, dovrebbe essere lasciata aperta la scelta tra l’ imposizio­ ne del v.a. o quella delle vendite del grossista. Nell’ipotesi di abban­ dono, invece, delle frontiere fiscali, abbiamo osservato come resisten­ za simultanea in Paesi diversi di IV A ed imposta monofase provochi discriminazioni che non potrebbero essere ammesse nell’ambito della CEE. Abbiamo invece rilevato che l ’adozione di imposte sul v.a. an­ che ad aliquote differenti in tutti i Paesi della CEE renderebbe possi­ bile l'adozione delle frontiere fiscali.

Infine, con riferimento agii effetti sui prezzi della riforma del­ l’imposizione generale sulle vendite, premesso che almeno a breve andare si ritiene che tale riforma debba provocare un aumento nel livello dei prezzi dei beni finali riteniamo (cfr. §§ 8-9) che — a parità di gettito — tale aumento sia maggiore nell’ipotesi di imposta sulle vendite del grossista rispetto a quella eli IV A . Inoltre la monofase eserciterebbe una maggior spinta all’ evasione sempre a parità di gettito.

Conclusioni.

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ed infine riguardo alla possibilità di abolire le frontiere fiscali (tenuto conto dell’ esistenza della TVA in Francia). Per altri aspetti, invece (investimenti, esportazioni), le due forme impositive possono consi­ derarsi equivalenti, se opportunamente organizzate.

Ciò stabilito, ribadiamo che a parer nostro nell’ipotesi in cui per­ durino le frontiere fiscali ogni Paese della CEE dovrebbe essere la­ sciato libero di scegliere tra l ’ attuazione di un’ IV A o d’ una monofase del tipo descritto.

Pare a noi, inoltre, che se la spinta al rialzo dei prezzi almeno inizialmente determinata dal’imposta monofase non fosse ritenuta particolarmente pericolosa, si dovrebbe attentamente considerare l’ opportunità di introdurre questa imposta in luogo dell’ lY A .

Nel caso in cui l’ accennato rialzo dei prezzi e l ’ avvicinarsi della abolizione delle frontiere fiscali rendessero inopportuno il ricorso al­ la monofase, ci sembra allora che il metodo ottimo di imposizione sul­ le vendite sia la combinazione di un’ IV A con una monofase (alterna­ tiva a del precedente paragrafo 2).

Tale combinazione permette infatti di usufruire simultaneamen­ te dei vantaggi delle due forme impositive, in particolare per quanto riguarda la possibilità di esercitare incentivi e remore alla localizza­ zione in diverse zone (mediante PIVA) e nei riguardi di differenti prodotti (mediante la monofase) ; oltre a ciò il metodo considerato concede di raggiungere prefissati livelli di gettito con aliquote rela­ tivamente basse, il che diminuisce la spinta all’ evasione, sia pure mediante processi di illusione finanziaria.

Oi sembra che due obiezioni specifiche potrebbero muoversi alla soluzione considerata. Anzitutto si potrebbe rilevare che la sostitu­ zione dell’ IGE mediante due tributi determina maggiori complica­ zioni amministrative di quelle che dovrebbero superarsi nel caso che il tributo sostitutivo fose uno soltanto. A questa osservazione potreb­ be tuttavia ribattersi che, come s’è già accennato, l ’imposta monofase dovrebbe assorbirsi le imposte comunali di consumo, ed eventuali impo­ ste speciali sulle vendite attualmente esistenti (a proposito dell’in­ clusione di queste ultime occorre tuttavia tener presente l ’ elevatezza dell’aliquota dell’imposta sostitutiva). Sicché la complicazione del nuovo sistema sarebbe comunque inferiore a quella dell’ attuale struttura.

La seconda obbiezione sta in ciò : che l ’imposta monofase, se non sarà applicata (com’è prevedibile per evitare eccessive complicazioni) sul dettagliante, determinerebbe qualche complicazione nell’ ipotesi

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di abolizione delle frontiere fiscali. Riteniamo comunque cbe nelle attuali circostanze il governo italiano non potrebbe privarsi dello stru­ mento fiscale costituito dall’imposizione monofase sulle vendite.

Quanto alla ripartizione tra IV A e imposta monofase del prelievo complessivo cbe si voglia ritrarre dall’ imposizione generale sulle ven­ dite, pare a noi che il criterio di massima da seguire, sopratutto se si vogliono evitare rilevanti aumenti di prezzo al momento della rifor­ ma, sia quello di ottenere la maggior parte del gettito dall’ IV A , sì da non applicare aliquote particolarmente elevate nell’ ambito dell’ im­ posta monofase.

Consideriamo infine brevemene, in questa fase conclusiva, la que­ stione, già accennata, dell’opportunità di determinare il v.a. median­ te detrazione dell’investimento lordo oppure dell’ ammortamento. G noto che attualmente la tendenza generale in Italia è quella di con­ cedere la detrazione dell’investimento, soprattutto per motivi con­ giunturali, mentre il progetto tedesco prevede la detrazione dell’am- mortamento. Per non essere costretti, attuando una politica antici­ clica, a mutare la legge fiscale al variare della situazione congiun­ turale, ci pare che dovrebbe essere studiata la possibilità, anche se si vuole concedere attualmente la detrazione dell’investimento, di pre­ vedere un eventuale successivo avvicinamento, se opportuno, al meto­ do tedesco, applicando in sostanza all’imposizione del v.a. il principio dell’ accelerazione degli ammortamenti con variazioni in dipendenza della situazione congiunturale.

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