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Accezione economica della neutralità

5. Il principio di neutralità a fondamento del sistema IVA

5.2 Accezione economica della neutralità

Il secondo paragrafo del secondo comma in esame stabilisce altresì il carattere plurifase dell’imposta: «A ciascuna operazione, l’IVA, calcolata sul prezzo del bene o del

servizio all’aliquota applicabile al bene o servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo».

La struttura dell’IVA è stata creata in modo tale da colpire la manifestazione di capacità contributiva dei consumatori finali dei beni e sevizi e, di conseguenza, per impedire che tale tributo sia rilevante, sotto il profilo economico, per i soggetti diversi dal consumatore finale.195 Pur essendo applicata ad ogni singola ogni

operazione economica, l’imposta è destinata a restare neutrale in ogni fase di produzione o di scambio che sia anteriore all’immissione al consumo.196

I soggetti passivi, infatti, si distinguono tra soggetti passivi di fatto e di diritto; solamente sui primi deve gravare il peso dell’imposta, mentre per i soggetti non consumatori finali l’imposta deve essere appunto neutrale.

195 F. BOSELLO, Rivalsa, in Enc. Giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991; G.A. MICHELI, L’IVA: dalle direttive

comunitarie al decreto delegato, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1973, pt. I, 431; O. HENKOW, Neutrality of VAT for taxable

persons: a new approach in European VAT?, in EC Tax Review, n. 5 del 2008, pag. 233; F.ODOARDI, Limitazioni

al diritto di detrazione dell’Iva sull’acquisto degli autoveicoli ed incompatibilità con l’ordinamento comunitario: le soluzioni contrastanti dei giudici di merito tra rinvio pregiudiziale e “non applicazione” della norma interna (nota a Comm. trib. I grado di Trento, ord. n. 8/2005 e Comm. trib. prov. di Milano, n. 115/2005; in Riv. Dir. Trib., n. 5 del 2006, pag. 407; M.

GIORGI, Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, cit., pag. 265; E. FAZZINI, Il diritto

di detrazione nel tributo sul valore aggiunto, Padova, 2000, pag. 21; A. PACE, Il diritto di detrazione, in AA.VV.,

L’imposta sul valore aggiunto, Torino, 2001, pag. 299; A. BERLIRI, L’imposta sul valore aggiunto, Milano, 1971, pag. 214; F. GALLO, Profili di una teoria dell’Iva, Roma, 1974, pag. 17, nonché L’Iva verso un'ulteriore revisione, in Riv. dir. fin., 1978, I, pag. 594; O. HENKOW, Neutrality of VAT for taxable persons: a new approach in European VAT?, in EC Tax Review, n. 5 del 2008, pag. 234.

196 F. CAPELLO,La giurisprudenza della corte di giustizia in materia iva (1977-2014) parte prima, Diritto e Pratica

Per realizzare tale obiettivo il legislatore comunitario ha previsto un procedimento composto da due meccanismi: la rivalsa e la detrazione.197 Ad ogni scambio

commerciale di cessione di beni o prestazione di servizi l’imposta viene calcolata sul prezzo del bene o servizio, essa diventa però esigibile dallo Stato al netto dell’imposta che ha già gravato sugli elementi che compongono i beni stessi, cioè l’onere fiscale calcolato sugli acquisti.198 Il soggetto passivo trasferisce, in tutti i vari

passaggi della filiera produttiva e di commercializzazione, l’effettivo onere economico in capo al consumatore finale che, non potendo agire né con la detrazione né con la rivalsa, ne sostiene il relativo costo.199

In sostanza, l’obbligo di rivalsa impone ad ogni soggetto economico l’addebito dell’imposta proporzionale al corrispettivo nel momento in cui cede un bene o presta un servizio; con la detrazione si riconosce invece all’operatore economico la facoltà di versare nelle casse dello Stato soltanto la differenza fra quanto ricevuto dall’acquirente e quanto assolto a titolo d’imposta sull’acquisito di beni o di servizi inerenti alla propria attività economica. Il tributo, quindi, non compete mai

197 La dottrina maggioritaria sottolinea la natura dell'essere un’imposta sul consumo, seguendo tale

impostazione anche in termini giuridici, grazie all’attribuzione di rilevanza giuridica agli istituti della rivalsa e della detrazione quale meccansimo necessario a garantire che l’imposta giunga a colpire il consumo, che costituisce il presupposto di capacità contributiva, L. SALVINI, Rivalsa, detrazione e capacità contributiva nell'imposta

sul valore aggiunto, in Riv. dir. trib., 1993, I, pag. 1320; O. HENKOW, Neutrality of VAT for taxable persons: a new

approach in European VAT?, in EC Tax Review, n. 5 del 2008, pag. 233; A. DE RINALDIS e C. BAGNATO,

Detrazione IVA e inerenza delle operazioni economiche, in L’IVA, n.4 del 2010, p. 31.

198 M. A. E. BEVACQUA, Diritto al rimborso per la maggiore IVA versata, in Rivista della Scuola superiore

dell'economia e delle finanze, www.rivista.ssef.it; G.LIBERATORE, Soggetto passivo, debitore d’imposta, partita iva:

che confusione!, in L’IVA, n. 3 del 2014, pag. 29; F.ODOARDI, Limitazioni al diritto di detrazione dell’Iva sull’acquisto

degli autoveicoli ed incompatibilità con l’ordinamento comunitario: le soluzioni contrastanti dei giudici di merito tra rinvio pregiudiziale e “non applicazione” della norma interna (nota a Comm. trib. I grado di Trento, ord. n. 8/2005 e Comm. trib. prov. di Milano, n. 115/2005; in Riv. Dir. Trib., n. 5 del 2006, pag. 407; G.FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, pag. 676: «Dunque per i soggetti iva l’applicazione dell’imposta è in linea di principio neutrale, posto che

quella sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti, quella sui loro acquisti è recuperata compensandola con la prima, a guisa di un credito verso l’Erario; quando tale “iva a credito” superi quella “a debito” è previsto – sia pur con limiti – il rimborso dell’eccedenza. Il tributo grava in via definitiva sui c.d. consumatori finali».

199 G.LIBERATORE, Soggetto passivo, debitore d’imposta, partita iva: che confusione!, in L’IVA, n. 3 del 2014, pag. 29;

R. MICELI, Il recupero dell'Iva detraibile tra principi comunitari e norme interne, Rass. Tributaria, 2006, 6, 1871; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, pag. 675; A.BERLIRI, L’imposta sul valore aggiunto, Milano, 1971, pag. 183; OECD, International VAT/GST guidelines, aprile 2014, pag.6.

all’operatore economico (tranne logicamente quando esso stesso agisce nelle vesti di consumatore finale): egli è tenuto ad applicarlo alle proprie operazioni economiche di vendita ed a riceverlo per conto dello Stato in attesa di versarlo, allo stesso modo l’imposta pagata sulle operazioni a monte sarà tale solo in via provvisoria, costituendo un credito nei confronti dello Stato.200

In definitiva, egli dovrà versare nelle casse pubbliche solo la differenza tra il tributo ricevuto temporaneamente, in quanto addebitato ai propri clienti, sulle operazioni attive (IVA a debito), se maggiore del tributo assolto sulle operazioni passive di acquisto (IVA a credito), ovvero, nel caso in cui fosse minore, si trova a vantare un diritto di credito d’imposta, riportabile a nuovo o rimborsabile.201

L’arricchimento dello Stato e l’impoverimento del contribuente avvengono solo nel momento in cui quest’ultimo è qualificabile come consumatore finale, egli viene assoggettato al diritto/obbligo di rivalsa ma non potrà chiedere la deduzione o il rimborso dell’IVA addebitatagli dal fornitore.202