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La struttura tipica della frode carosello

Nel documento Iva: crisi europea ed esperienza sammarinese (pagine 146-149)

8. La neutralità quale principio debole del sistema IVA

2.1 Punti di debolezza del principio di tassazione nel Paese di destinazione

2.1.1 La struttura tipica della frode carosello

Negli anni il mercato unico ha dovuto confrontarsi in particolare con una specifica operazione di frode, essa è più comunemente conosciuta come frode carosello. L’appellativo carosello è connesso alla prassi di rivendere i prodotti acquistati in ambito nazionale, in tutto o in parte al cedente comunitario, il quale li assoggetta ad una nuova cessione intracomunitaria, avviando così un nuovo ciclo di operazioni illecite.363

Tale tipologia di frode viene posta in essere sul piano delle transazioni commerciali comunitarie in quanto si fonda sull’abuso del meccanismo di tassazione delle cessioni intracomunitarie non nel Paese di origine ma solo in quello di destinazione.364 L’articolazione tipica prevede l’esistenza un fornitore comunitario

361 Commissione europea, Communication from the commission to the council, the european parliament and the European

economic and social committee concerning the need to develop a co-ordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud,

COM(2006) 254 final, pag.3.

362 Guardia di finanza, Scuola di polizia tributaria, Controllo della spesa pubblica frodi comunitarie: sistemi nazionali di

monitoraggio e recupero, Lido di Ostia, 2009, pag.1.

363 F. CERIONI, La prova della frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto e della «mala fede» del contribuente nella

giurisprudenza europea e nazionale, Diritto e Pratica Tributaria, n.1 del 2014, pag. 145; U. DI NUZZO eF.RUIS,

Prevenzione e repressione delle frodi all’Iva: profili di criticità e prospettive operative, in Il Fisco n. 19 del 2006, pag. 2888;

R.A.WOLF, VAT Carousel Fraud: A European Problem from a Dutch Perspective, in Intertax, n. 1 del 2011, pag. 27.

364 È possibile rinvenire l’esaustiva definizione pratica di tali operazioni in frode nelle Conclusioni

dell’Avvocato Generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Coloner, presentate il 14 marzo 2006, per la decisione delle cause riunite C-439/04 e C-440/04; F. CERIONI, La prova della frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto e

(chiamato o conduit company o per convenzione A), che opera una cessione intracomunitaria non imponibile (cfr. art. 138, Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112) verso una società acquirente residente in un secondo Stato membro (società B, cd. missing trader o cartiera) che non provvede mai a versare l’IVA al fornitore.365 A

seguito di tale operazione i beni ceduti non lasciano materialmente il territorio italiano, sebbene a livello documentale ne risulti la cessione alla società B.

Successivamente la società effettua una cessione nazionale ad una terza società che funge da intermediario (C o broker) emettendo regolare fattura. Si ottiene in questo modo il risultato che il missing trader incassa l’IVA ottenuta in rivalsa da C, ma non la versa all’Erario e scompare dal mercato; il broker potrà così detrarre l’IVA assolta in via di rivalsa o chiederne il rimborso, nel caso in cui effettui una successiva cessione intracomunitaria.366

Può capitare anche che tra le due società nazionali ne viene inserita una terza che ricopre il ruolo di filtro (chiamata cuscinetto o buffer) allo scopo di ostacolare l’attività di controllo e di repressione delle frodi da parte dell’Amministrazione; essa adempie regolarmente agli obblighi IVA, rendendo così meno evidente la connessione tra il missing trader e l’effettivo acquirente dei beni C.367

pag. 145; A.MONDINI, La nuova responsabilità solidale del cessionario Iva e la sua compatibilità con il diritto comunitario, in Rass. Tributaria, n.3 del 2005, pag. 755.

365 A.MONDINI, La nuova responsabilità solidale del cessionario Iva e la sua compatibilità con il diritto comunitario, in

Rass. Tributaria, n.3 del 2005, pag. 755; F. CERIONI, La prova della frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto

e della «mala fede» del contribuente nella giurisprudenza europea e nazionale, Diritto e Pratica Tributaria, n.1 del 2014,

pag. 145; M. PEIROLO, Le “frodi carosello” in ambito intracomunitario e le recenti misure di contrasto allo studio della

Commissione UE, in Il Fisco, n. 32 del 2006, pag. 5005; R.A.WOLF, VAT Carousel Fraud: A European Problem

from a Dutch Perspective, in Intertax, n. 1 del 2011, pag. 27.

366 A.MONDINI, La nuova responsabilità solidale del cessionario Iva e la sua compatibilità con il diritto comunitario, in

Rass. Tributaria, n.3 del 2005, pag. 755.

367 Le varianti dello schema-base sono molteplici: in particolare, specie nelle catene chiuse, è frequente che

l’acquirente comunitario effettui la successiva cessione ad un prezzo sottocosto, altamente concorrenziale e vantaggioso per il cessionario, e recuperi la conseguente perdita proprio omettendo di versare l'imposta dovuta. In tal modo il vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell’obbligo di versamento viene di fatto ripartito, a spese dell’Erario, tra l’acquirente intracomunitario e il successivo cessionario (che potrebbe essere anche un mero soggetto interposto che non partecipa attivamente al disegno fraudolento, né consapevolmente vi aderisce o ne approfitta) M. LIENEMEYER, The New VAT System and Fraud, in VAT

Va sottolineato che tali frodi vengono commesse grazie soprattutto all’utilizzo di entità cartiere che, dotate di una inadeguata copertura finanziaria e prive di una adeguata struttura, cessano di esistere dopo il “carosello” delle operazioni. L’operazione nel suo complesso è conclusa in tempi rapidissimi e la cartiera scopare immediatamente: tali circostanze sono capaci di rendere nebulosa la facies fraudolenta.

In definitiva, per l’attuazione dello schema base della frode appena esaminato sono necessari almeno tre elementi: il coinvolgimento di tre società, due delle quali (primo e secondo cessionario) sono situate nel Paese membro in cui viene perpetrata la frode e la terza (il fornitore comunitario) identificata in un Paese membro diverso; l’esistenza di una società nazionali che svolge il ruolo tipico di “cartiera”, cioè quello di emettere fatture per operazioni inesistenti, appropriandosi fraudolentemente dell’IVA spettante allo Stato di destinazione; l’emissione di fatture tra le società medesime capaci di provare formalmente le diverse cessioni.

Per precisione, le frodi carosello vengono principalmente operate in settori merceologici caratterizzati dall’alta velocità di commercializzazione e rapida obsolescenza tecnologica; di norma si insinuano quando vi è una diffusione capillare dei prodotti e margini di guadagno contenuti, in quanto attraverso una lieve diminuzione del prezzo di vendita, possibile grazie al mancato versamento dell’IVA da parte della società cartiera e alla successiva prima rivendita nazionale, si riesca ad ottenere un rilevante aumento del volume d’affari.368 In estrema sintesi è quindi una

maniera per creare, oltre che un danno erariale per la mancanza di gettito IVA, anche una grave distorsione degli equilibri concorrenziali all’interno del mercato unico, in quanto gli operatori che compiono la frode IVA sono ovviamente a favore

Monitor, 1997, pag. 270; R.A. WOLF, VAT Fraud: problems and a Dutch solution, in Ec Tax Journal, 2003/2004, pag. 19; F. ANTONACCHIO, Frodi carosello all'Iva con fatture soggettivamente inesistenti: profili sanzionatori relativi ai

fornitori comunitari, in Il Fisco n. 18 del 2005, pag. 2723.

368 F. CERIONI, La prova della frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto e della «mala fede» del contribuente nella

in grado di cedere sottocosto i prodotti acquistati da cedenti senza l’addebito dell’imposta.369

Nel documento Iva: crisi europea ed esperienza sammarinese (pagine 146-149)