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Armonizzazione positiva

4. Elementi fondamentali della nuova imposta

2.2 Armonizzazione positiva

Funzione ben diversa e più incisiva ha invece l’armonizzazione normativa che ha l’obiettivo di fare adeguare la normativa nazionale tributaria ai modelli comuni di tributo, in modo da eliminare ogni differenza distorsiva.

In tale contesto si colloca perfettamente l’articolo 113110 del Trattato che fissa

l’obiettivo dell’armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sulla cifra di affari, alle imposte di consumo ed alle altre imposte indirette, nella misura in cui ciò è necessario ad assicurare l’instaurazione ed il buon funzionamento del mercato comune.111

Viene disposto che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette; si tratta quindi sono di imposta indirette in quanto esse sono

110 Articolo 113 TFUE (ex articolo 93 del TCE): «Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura

legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza».

111 P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2005, pag. 61; F. TESAURO, Compendio di diritto tributario, Torino,

2004, pag. 425; L.PERRONE, L’armonizzazione dell’VA: il ruolo della Corte di Giustizia, gli effetti verticali delle direttive

e l'affidamento del contribuente, in Rass. Tributaria, n. 2 del 2006, pag. 423; F.AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto

tributario, Torino, 2013, pag. 55; C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Milano, pag.184; P.RENDAHL, EU VAT and Double Taxation: A Fine Line between Interpretation and Application,

capaci di influenzare direttamente il prezzo dei beni e dei servizi, con la conseguenza che la mancata omogeneità delle normative nazionali mette a rischio la neutralità concorrenziale del mercato.112

La procedura è quindi lunga e complicata. In primo luogo, è previsto l’intervento del Parlamento, tale iter trova fondamento nel fatto che il processo di armonizzazione coinvolge direttamente la sovranità nazionale degli Stati membri: «non è sufficiente che le relative decisioni siano affidate ad un organo esecutivo ed

intergovernamentale (qual è, appunto, il Consiglio) ma è sempre necessario un passaggio, seppur preventivo e non vincolante, parlamentare».113

In secondo luogo, viene enunciata la regola dell’unanimità secondo la quale ogni decisione volta all’armonizzazione deve essere presa con il consenso di tutti gli Stati membri.

Da tutto ciò si comprende quindi che l’armonizzazione positiva ha un importante effetto sulla disciplina nazionale, non significa unificare un sistema tributario ma adeguarsi modelli comuni di tributo con l’obiettivo di eliminare ogni differenza distorsiva.114 Per quanto riguarda specificatamente il processo di armonizzazione in

ambito IVA va sottolineato che la decisione è stata quella di utilizzare lo strumento della Direttiva.115

Come già esaminato nel primo capitolo del presente lavoro, per introdurre a livello comunitario un sistema di imposta indiretta basata sul valore aggiunto si decise di

112 L. PERRONE, L’armonizzazione dell’VA: il ruolo della Corte di Giustizia, gli effetti verticali delle direttive e l'affidamento

del contribuente, in Rass. Tributaria, n. 2 del 2006, pag. 423; P.RUSSO eR.CORDEIRO GUERRA, L’armonizzazione

fiscale nella Comunità europea, in Rass. Tributaria, n. 1 del 1990, pag. 632.

113 Così L. PERRONE, L’armonizzazione dell’VA: il ruolo della Corte di Giustizia, gli effetti verticali delle direttive e

l'affidamento del contribuente, in Rass. Tributaria, n. 2 del 2006, pag. 423.

114 C. SACCHETTO, Armonizzazione fiscale nella Comunità Europea, Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. II, 1988. 115 F.AMATUCCI, Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2013, pag. 53; M.AUJEAN, Harmonization of VAT

utilizzare appunto lo strumento della direttive non quello del regolamento:116 la

prima fonte normativa in materia è stata infatti la Direttiva 67/227/CEE117 del

Consiglio, seguita immediatamente dalla Seconda Direttiva118.

Esse sono state oggetto di molteplici modifiche, di particolare rilevanza sono la Direttiva 17 ottobre 2000, n. 2000/65119 relativa alla determinazione del debitore di

imposta, la Direttiva 20 dicembre 2001, n. 2001/115120 in materia di semplificazione

ed armonizzazione delle modalità di emissione delle fatture Iva, trasmissione elettronica delle stesse e loro archiviazione, la Direttiva 7 maggio 2002, n. 2002/38121 concernente l’Iva sui servizi resi per via elettronica finalizzata ad

eliminare gli svantaggi concorrenziali derivanti, dai vigenti criteri di territorialità, alle imprese europee per i servizi resi nei confronti di soggetti residenti. Nel 2006 venne predisposto un testo unico delle norme sul sistema IVA rielaborando, coordinando e razionalizzando i vari interventi precedenti; venne emanata la sesta Direttiva IVA che è ancora oggi il testo normativo comunitario di riferimento, è indice di stabilità comunitaria ma non prova che le imposte indirette siano effettivamente armonizzate

116 R. PORTALE, 1000 casi IVA nella UE, Milano, 2013, pag.5; M.AUJEAN, Harmonization of VAT in the EU:

Back to the Future, in EC Tax Review, numero 3 del 2012, pag. 135.

117 Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni

degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, in Gazzetta ufficiale n. 071 del 14/04/1967 pag. 1301 –

1303.

118 Seconda direttiva 68/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, Gazzetta ufficiale n. 071 del 14/04/1967

pag. 1303/67.

119 Council Directive 2000/65/EC of 17 October 2000, amending Directive 77/388/EEC as regards the

determination of the person liable for payment of value added tax, in Gazzetta Ufficiale L 269/44 del 21.10.2000.

120 Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di

semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in

Gazzetta Ufficiale, L 15/24, 17.1.2002.

121 Direttiva 2002/38/CE del Consiglio del 7 maggio 2002 che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE

per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, in Gazzetta Ufficiale, L 128/41, 15.5.2002.

in Europa.122 Successivamente con le Direttive 2008/9/CE123 e 86/560/EEC124

vengono specificate le regole per il rimborso dell’imposta, nel 2011 viene poi emanato il Regolamento n. 282/2011 con l’intento di chiarire l’applicazione di alcune previsione della sesta direttiva.125 I più recenti interventi normativi sono stati

adoperati con l’emanazione delle Direttive 2013/42/EU126 e 2013/43/EU127

riguardanti i meccanismi per contrastare il fenomeno delle frodi IVA.