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La clausola standstill

Nel documento Iva: crisi europea ed esperienza sammarinese (pagine 102-106)

7. La neutralità disattesa

7.2 L’esistenza dei limiti al diritto alla detrazione dell’imposta stabilit

7.2.2 La clausola standstill

La condizione per la detraibilità dell’imposta rappresentata dal nesso di inerenza tra operazioni passive ed operazioni attive non opera qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà riconosciuta dall’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Secondo tale previsione ciascuno Stato membro è autorizzato a mantenere le esclusioni al diritto di detrazione già riconosciute dalla normativa nazionale alla data di entrata in vigore della VI direttiva, fermo restando il divieto di introdurre nuove ipotesi di indetraibilità:242 «Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di

cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1o gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione».

Tale circostanza identifica la cosiddetta clausola standstill in forza della quale vengono mantenute le esclusioni del diritto alla detrazione già vigenti all'entrata in vigore della VI Direttiva, vale a dire antecedentemente al 1° gennaio 1979.

241 CGUE, sentenza del 18 luglio 2013, AES-3C Maritza East 1 EOOD, C-124/12, punto 43, in

www.curia.europa.eu; CGUE, sentenza del 19 settembre 2000, Ampafrance e Sanofi, C-177/99 e C-181/99, Racc. pag. I-7013, punto 5; M.AUJEAN, Harmonization of VAT in the EU: Back to the Future, in Ec Tax Review, n. 3 del 2012, pag. 139; R. DE LA FERIA, The EU VAT System and the Internal Market, Amsterdam, 2009 pag. 239; A. BENAZZI, Deroghe alla VI direttiva tra clausola “standstill” e principio di proporzionalità, in L'IVA, 4 / 2001, p. 285; A.COMELLI, IVA comunitaria e IVA nazionale, Padova, 2000, pag. 675.

242 M. PEIROLO, Limiti applicativi della clausola «standstill» sull'indetraibilità IVA, in Corriere Tributario, n. 22 del

2010, pag. 1783; A.BENAZZI, Deroghe alla Vi direttiva tra clausola "standstill" e principio di proporzionalità, in L'IVA, n.4 del 2001, pag. 285; F.RICCA, Diritto alla detrazione: le pronunce della corte ce attendono norme comuni, in L'IVA, n.9 del 2001, pag. 709; M.BASILAVECCHIA,Detrazione Iva, inerenza «rinforzata» e diritto comunitario, in Corriere

La clausola standstill comporta l’illegittimità delle disposizioni interne che introducono limiti al diritto di detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi successivamente all’entrata in vigore della Direttiva, ferma restando la possibilità di avvalersi del particolare procedimento previsto dall’art. 395 della VI Direttiva CEE, in virtù del quale «il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può

autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni».

La clausola in esame è inserita nella direttiva comunitaria con una duplice funzione: da una parte si intendeva cristallizzare le situazioni normative nazionali, e dall’altra limitare ogni possibilità di scostamento dai principi posti nella direttiva stessa. L’obiettivo che si intendeva raggiungere era l'armonizzazione dei vari sistemi nazionali con l’eliminazione di ogni forma di prelievo impositivo non neutrale che si pongono quali elementi distorsivi alla libera concorrenza all'interno del mercato.243

Il legislatore comunitario, da sempre consapevole che l'uniformità delle regole è un'imprescindibile necessità ha previsto che «al più tardi entro un termine di quattro anni

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Direttiva, il Consiglio, con decisione all'unanimità adottata su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza».244

Per la verità, l'autorizzazione al mantenimento delle regole pregresse da temporanea è divenuta definitiva, dal momento che è inutilmente decorso il periodo quadriennale entro il quale il Consiglio europeo avrebbe dovuto individuare le spese

243 A.BENAZZI, Deroghe alla Vi direttiva tra clausola "standstill" e principio di proporzionalità, in L'IVA, n.4 del 2001,

pag. 285; F.RICCA, Diritto alla detrazione: le pronunce della corte ce attendono norme comuni, in L'IVA, n.9 del 2001, pag. 709; S.CAPOLUPO, Iva: limiti alla detrazione secondo la Corte di Giustizia, in Il fisco, n.43 del 2001, pag. 13758.

ad IVA indetraibile.245 Questo perché esiste una proposta di Direttiva presentata

dalla Commissione nel 1998 sulla quale però non vi è stato l'indispensabile assenso di tutti i Paesi aderenti; è sintomo della crisi giuridica dell’IVA di cui si trattava nella precedente parte del presente lavoro, causata dalla regola dell'unanimità.

Non esiste quindi da oggi un benché minimo grado di armonizzazione sulla limitazione di uno dei principi fondamentali del sistema IVA, non vi è alcuna disposizione comunitaria che, elencando le esclusioni, armonizzi le normative nazionali dei vari Stati membri. In un simile contesto è rinvenibile la contemporanea esistenza di effetti diversi sul regime applicabile alle spese che non avrebbero dato diritto alla detrazione, ossia quelle non aventi un carattere strettamente professionale. Fino a quando la disciplina comunitaria non disporrà diversamente l’imposta può essere detratta a meno che lo Stato membro abbia escluso il diritto anteriormente alla data di entrata in vigore della VI direttiva, cioè prima del 1° gennaio 1978.246

Successiva a tale data è ad esempio l’introduzione nel sistema normativo italiano dell'indetraibilità dell’imposta che grava sui trasporti di persone, sull’acquisto di alimenti e bevande e per le spese di rappresentanza. In particolare, riguardo a quest'ultima ipotesi di indetraibilità, la Corte di Giustizia nella causa Finanzamt

Bergisch Gladbach247 ha affermato che allo stato attuale non esiste alcun atto del

245 CGUE, sentenza del 23 aprile 2009, C-74/08, PARAT Automotive Cabrio, in www.curia.europa.eu;

CGUE, sentenza del 11 dicembre 2008, C-371/07, Danfoss e AstraZeneca, in www.curia.europa.eu; CGUE, sentenza del 8 gennaio 2002, C-409/99, Metropol e Stadler, in www.curia.europa.eu; CGUE, sentenza del 14 giugno 2001, C-345/99, Commissione contro Francia, in www.curia.europa.eu.

246 M. PEIROLO, Limiti applicativi della clausola «standstill» sull'indetraibilità IVA, in Corriere Tributario, n. 22 del

2010, pag. 1783; F.RICCA, Diritto alla detrazione: le pronunce della corte ce attendono norme comuni, in L'IVA, n.9 del 2001, pag. 709; L.BUCCI e P. FARANO, Rassegna di giurisprudenza comunitaria in materia di Iva, in Rassegna Tributaria, n.5 del 2000, pag. 1663.

247 CGUE, sentenza del 21 aprile 2005, C-25/03, Finanzamt Bergisch Gladbach contro HE, in

www.curia.europa.eu, punto 51: «laddove il giudice del rinvio si richiama all’art. 17, n. 6, della sesta direttiva, si deve

anzitutto rilevare che, allo stato attuale del diritto comunitario, non esiste alcun atto del Consiglio che escluda il diritto alla deduzione per le spese non aventi carattere strettamente professionale, quali le spese per fini di lusso, di svago o di rappresentanza. Inoltre, la normativa tedesca vigente al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva non prevedeva alcuna esclusione del diritto alla deduzione per gli uffici situati in un’abitazione».

Consiglio europeo che escluda la detrazione per le spese non aventi il carattere della professionalità, quali le spese per fini di svago o di rappresentanza; per cui in linea generale non sono ammessi limiti alla detrazione a meno che non fossero già previste prima della data di cui si discuteva, oppure nel caso in cui lo Stato membri sia stato autorizzato ad introdurre misure derogatorie particolari alla direttiva medesima.248

È altresì avvenuta successivamente al 1978 l’introduzione nella normativa nazionale francese di una previsione di modifica dell’esclusione alla detraibilità stabilendo che il diritto di detrazione dell'IVA afferente gli acquisti, le importazioni, gli acquisti intracomunitari, le forniture ed i servizi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1993 non è più escluso con riguardo ai veicoli o automezzi destinati esclusivamente all'insegnamento della guida.249 Questo caso ha consentito alla Corte di Giustizia di

delineare i confini della clausola standstill stabilendo che essa concede agli Stati membri la possibilità di continuare ad esentare, durante il periodo transitorio, le operazioni elencate nell'allegato F alla Direttiva ed osta all'ampliamento delle previsioni di esenzione dal tributo, ma non anche alla riduzione di quelle esistenti, essendo ciò compatibile con l'obiettivo ultimo di soppressione delle esenzioni.250 In

definitiva, l’articolo 17 della VI Direttiva CE deve pertanto essere interpretato nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro dopo il 1° gennaio 1979,

248 CGUE, sentenza del 21 aprile 2005, C-25/03, Finanzamt Bergisch Gladbach contro HE, in

www.curia.europa.eu; CGUE, sentenza del 11 dicembre 2008, C-371/07, Danfoss e AstraZeneca, in www.curia.europa.eu; CGUE, sentenza del 8 dicembre 2005, C-280/04, Jyske Finans, in www.curia.europa.eu.

249 F.RICCA, Diritto alla detrazione: le pronunce della corte ce attendono norme comuni, in L'IVA, n.9 del 2001, pag. 709. 250 CGUE, sentenza del 14 giugno 2001, C-345/99, Commissione contro Francia, in www.curia.europa.eu; N.

GALLEANI D'AGLIANO, L'esperienza francese e la giurisprudenza europea sulla detraibilità dell'imposta, in L'IVA, n. 12 del 2001, p. 975; M. BASILAVECCHIA, Detrazione Iva, inerenza «rinforzata» e diritto comunitario, in Corriere

Tributario, n. 18 del 2010, pag. 1425; H. VAN ARENDONK,S.JANSEN e R. VAN DE PAARDT, VAT in an EU

restringa le preesistenti esclusioni del diritto di detrazione, allineandosi così all'obiettivo della Direttiva stessa, tale normativa è da ritenere compatibile con la clausola di standstill.251

Nel documento Iva: crisi europea ed esperienza sammarinese (pagine 102-106)