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AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

CAP 4 AMBITO PENITENZIARIO

4.4 MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

4.4.1 AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

Tra le misure alternative, l'affidamento al servizio sociale, è la forma di esecuzione della pena in cui il ruolo e l'attività dell'UEPE vengono maggiormente valorizzati, in cui la componente afflittiva si attenua, non scomparendo, ma affiancando ad essa, ed alle necessità di difesa e controllo sociale che la sorreggono, una possibilità di riscatto per la persona, offerta fuori dalla realtà carceraria;251 un sostegno ed un aiuto

garantito dallo stesso operatore, l'assistente sociale, a cui compete al contempo il controllo del rispetto delle prescrizioni impartite dal tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo si configura come l'autorità giudiziaria decisoria, competente riguardo all'accoglimento delle istanze di affidamento, nella fissazione delle prescrizioni e degli obblighi necessari come condizione per la libertà, il cui rispetto ne consente e vincola la prosecuzione, nonché è l'organo incaricato della dichiarazione di estinzione o di revoca della misura stessa.

Si rinuncia all'applicazione di una pena detentiva, considerata come ulteriore possibilità di crisi, evento causa di instabilità per la persona, non inserendo in istituto il condannato o sottraendolo alla reclusione carceraria, in caso di applicazione della misura successiva alla reclusione, offrendogli la possibilità di dimostrare, durante tale periodo di prova, dove l'affidato sarà opportunamente sostenuto e vigilato dai servizi sociali penitenziari, la sua reale capacità e volontà di impegnarsi in un percorso di recupero sociale, finalizzato al suo reinserimento nella comunità.

L'affidamento in prova può essere disposto in alternativa alla detenzione per reati la cui pena inflitta o residua da scontare non

251 Il carattere sanzionatorio della misura è pur sempre presente e necessario, dato il riscontro da parte della persona di divieti infranti e l'applicazione di una sentenza di condanna, con relativa pena da scontare.

superi i tre anni; tale requisito oggettivo non è sufficiente per la sua applicazione, la decisione del tribunale di sorveglianza, presa sulla base del materiale fornito e delle indagini ed azioni compiute dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, si baserà principalmente sulla constatazione dell'effettiva capacità della misura di contribuire alla rieducazione del reo e nell'eventualità che sia assicurata la prevenzione del pericolo che vengano commessi altri reati.

Grazie alle indagini del servizio sociale la condizione sociale e personale dell'utente verrà approfondita, potrà emergere la sua reale disponibilità ad impegnarsi nel programma, a collaborare con gli operatori; da tali informazioni o dall'osservazione scientifica della personalità, nel caso in cui il condannato sia detenuto in carcere, dove le indagini dell'assistente sociale sono integrate dai riscontri degli altri componenti del gruppo di osservazione e trattamento, scaturisce la valutazione prognostica del tribunale di sorveglianza circa il giudizio favorevole o meno sull'applicazione, caso per caso, della misura.

L'affidamento è stato sottoposto nel tempo ad una progressiva estensione dei parametri di accesso, rispetto il limite di pena, elevato a tre anni;252 riguardo alla fruizione direttamente dallo stato di libertà,

senza l'obbligo di essere sottoposti ad un periodo preventivo di carcerazione, necessario all'osservazione in istituto della personalità del condannato;253 nei confronti del tempo limite, dato al gruppo di

osservazione e trattamento, necessario a produrre la relazione di sintesi sulle caratteristiche soggettive del detenuto, passato da tre mesi ad un mese.

252 La riforma penitenziaria del 1975, legge istitutiva delle misure alternative alla detenzione, prevedeva per l'accesso all'affidamento in prova, come parametro di pena, il limite massimo di condanna a due anni e sei mesi, esteso nel 1986 con la legge n. 663 a tre anni di detenzione. 253 La legge n. 165 del 1998 sancisce la possibilità di essere ammessi alla misura dallo stato di

libertà, prevedendo l'obbligatoria sospensione, per trenta giorni, dell'ordine di esecuzione delle condanne a pene detentive inferiori a tre anni, allo scopo di permettere al condannato di presentare l'eventuale istanza per accedere a misure alternative.

Il condannato ritenuto idoneo sarà affidato per il tempo corrispettivo della pena al servizio sociale penitenziario, sarà sottoposto a precisi obblighi e prescrizioni, fissati dal tribunale di sorveglianza come condizione della libertà; l'utente sarà così impegnato nella realizzazione di un programma socialmente costruttivo, affiancato dall'assistente sociale che provvederà, al contempo, a vigilare sullo svolgimento della prova, fornendo garanzie al giudice sul rispetto delle condizioni, ed a sostenere l'affidato nel corso del percorso e nelle eventuali difficoltà che si presenteranno.

Le prescrizioni, necessarie per la concessione del beneficio, specificate espressamente nel verbale redatto all'atto dell'affidamento, sottoscritto davanti ad direttore dell'istituto, se il soggetto è detenuto, e davanti al direttore dell'UEPE territorialmente competente, se l'affidato è libero, riguarderanno l'obbligo di tenere rapporti con il servizio sociale, le cadenze degli incontri, le restrizioni della sua libertà, con divieti di frequentare determinati posti o locali, prescrizioni sul lavoro, la dimora, la libertà di locomozione; l'utente sottoscrivendo il verbale darà la sua adesione alle condizioni contenute e si assumerà l'impegno del loro rispetto.

Il compito affidato all'assistente sociale di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni, è una funzione di controllo che non si sostanzia in un'attività minuziosa di verifica volta a cogliere inflagrante il colpevole, comprendente ispezioni a sorpresa, interrogatori o qualsiasi altra attività assimilabile al controllo di polizia.

Attribuendo al servizio sociale il contemporaneo compito di aiuto e sostegno alla persona, nel processo di adattamento alla vita sociale, instaurando con questa un rapporto e mettendosi in relazione ai suoi ambienti di vita, il legislatore ha precisato che il controllo della condotta dell'utente è un'attività da svolgersi entro la generale

interazione costituita. La vigilanza permeerà, assieme alla consapevolezza della possibilità di ricevere dall'operatore supporto, la relazione stessa che si verrà a creare tra i due soggetti; un'interazione capace di far sperimentare all'utente un rapporto con l'autorità basato sulla fiducia riposta nella persona di recuperare il controllo del proprio comportamento, nelle sue capacità di riscatto, rinunciando al ricorso di interventi di carattere repressivo, con l'obbiettivo dell'assistente sociale di incentivare la collaborazione e la sincerità dell'affidato.

Periodicamente, attraverso relazioni, l'operatore sarà tenuto ad informare la magistratura di sorveglianza sull'andamento della misura e sul comportamento tenuto dall'utente, in modo da consentirle di apportare le eventuali modifiche alle prescrizioni impartite, necessarie ad adattare la misura ai cambiamenti avvenuti, ai progressi fatti ed alle difficoltà riscontrate.

La costatazione di eventuali infrazioni andrà utilizzata per stimolare nell'utente una riflessione costruttiva sulla loro mancata osservanza, per avviare con questo la ricerca di soluzioni. Le informazioni fornite dall'UEPE non conterranno esclusivamente l'indicazione dell'eventuale divieto infranto, volta ad ottenere la sospensione della misura o prescrizioni più severe, ma verrà rappresentata la situazione nel suo senso più generale, riferendo altri avvenimenti contestuali, motivazioni o giustificazioni, le ripercussioni che l'episodio ha prodotto; consentendo alla magistratura di pervenire ad una valutazione più adeguata dell'accaduto.

Il semplice decorso del termine dell'affidamento non fa estinguere automaticamente la pena, occorre la pronuncia del tribunale di sorveglianza, fondata principalmente sul rapporto finale del servizio sociale penitenziario, che attesti il conseguimento degli obiettivi rieducativi della misura; relazione che sostanzia l'esito positivo

dell'affidamento, che riassume il significato che questo risulta aver avuto nel corso della sua esecuzione.

L'esito dell'affidamento, qualora la relazione non sia stata in grado di stimolare la fiducia dell'utente, una sua nuova consapevolezza, non siano state incentivate risorse, può essere negativo. La misura andrà revocata, con la fissazione della residua pena detentiva da espiare, qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge od alle prescrizioni contenutevi, ne rende impossibile l'esecuzione; non potendo più contare sul solo monitoraggio dell'UEPE come garanzia della difesa e del controllo sociale. A seconda della gravità oggettiva e soggettiva della violazione, tenuto conto della durata delle limitazioni e del comportamento tenuto dal condannato durante il periodo di prova, il tribunale di sorveglianza può decidere di detrarre, in tutto od in parte, il periodo di affidamento antecedente alla revoca o attribuire a quest'ultima un effetto completamente retroattivo ed escludere che l'affidamento possa essere calcolato e contare come pena scontata. Un'adeguata indagine sulla personalità e sulle attitudini della persona, sul suo ambiente di vita, sulle relazioni ed i rapporti che vi intesse, permette di includere nella misura alternativa solo quei soggetti che realmente ne sapranno beneficiare, limitando così l'ipotesi di incorrere in successive revoche dell'affidamento.

Le persone che daranno prova, con il loro comportamento ed il loro impegno, di attenersi al programma di risocializzazione, plasmato sulle loro necessità ed esigenze, potranno contare su personale qualificato che le aiuterà nell'esame dei loro problemi emergenti, nell'attivazione delle proprie capacità critiche di analisi delle circostanze personali, nella ricerca di risorse e soluzioni aggiuntive ed alternative.

incentivati ad acquisire nuove capacità personali, offrendo loro gli strumenti, mettendo le persone in collegamento con la comunità, per trovare risorse nel proprio ambiente; possibilità che consentirà loro di riscoprirsi capaci di scelte e decisioni autonome.