• Non ci sono risultati.

DALLA RILEVAZIONE AL TRATTAMENTO Limitare per supportare

CAP 3 AMBITO PROTEZIONE DEI MINOR

3.1 IL MALTRATTAMENTO DEI MINOR

3.1.4 DALLA RILEVAZIONE AL TRATTAMENTO Limitare per supportare

Qualora al servizio sociale pervengano segnalazioni che manifestano la preoccupazione che in determinate famiglie siano presenti dei rischi per i minori che ne fanno parte o siano in atto o si siano consumati dei maltrattamenti, compito preminente degli operatori sarà verificarne l'attendibilità, indagare ed effettuare approfondimenti specifici, valutare la veridicità delle informazioni ricevute, rilevando l'esistenza o meno di una situazione sociale pregiudizievole per i minori.

I segnali di rischio o di disagio minorile, situazioni di cui andrà accertata la reale sussistenza dei casi di sospetta violenza, possono venire captati e quindi segnalati dalle agenzie educative, dai servizi sanitari di base o specialistici, dalle associazioni di volontariato, dai privati cittadini e dal servizio sociale stesso, che può essere coinvolto direttamente dalla famiglia, che vi si rivolge con svariate richieste,

mosse da molteplici esigenze, che celano la presenza di difficoltà. Prendendo come guida il modello operativo161 seguito dall'équipe del

CbM di Milano,162 rilevata la situazione di sospetto o certo

maltrattamento, vediamo come nei casi in cui il rischio che il bambino corre od il danno che subisce siano di gravità elevata si renda necessaria la segnalazione al Tribunale per i Minorenni nonché alla Procura penale per quanto riguarda i casi di sospetto reato.

L'assistente sociale sarà così incaricato dal giudice di effettuare un'indagine sociale, mirata ad indagare ed accertare l'esistenza di un danno subito dal minore, un suo stato di sofferenza dovuto all'inadeguatezza dei genitori.

La valutazione del danno comprende i vari aspetti della vita del bambino, dunque verrà indagata l'area sanitaria, sociale e psicologica; per affrontare il percorso di indagine gli operatori si avvarranno di indicatori di abuso, ritenuti indispensabili in un campo così sfaccettato, da considerare come punto di partenza, dati da cui proseguire per un approfondimento della situazione familiare.

Nel campo dei maltrattamenti gli operatori sono consapevoli dell'impossibilità di poter contare su ammissioni spontanee dei bambini, non solo nei casi in cui data l'età non siano in grado di esprimersi, ma, come evidenzia P. Di Blasio,163 per un meccanismo di

“idealizzazione del genitore”, legame innato, che gli “impedisce di percepire la figura di accudimento come cattiva”, dovuto al rapporto di dipendenza che lo lega alla nascita con la figura genitoriale, che lo

161 In Cirillo S., Di Blasio P. (1989); Cirillo S. (2005).

162 Il CbM (Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi familiare) è una cooperativa a responsabilità limitata nata alla fine del 1984, con cui il Comune di Milano è convenzionato per l'attuazione della valutazione della recuperabilità dei genitori, commissionata dal Tribunale per i Minorenni, nei casi di maltrattamento infantile; che come sua peculiarità vanta il fatto di coniugare la protezione dei bambini alla necessità di fornire aiuto al nucleo familiare.

In Campanini A. (1993). 163 Cirillo S. (2005), pp. 14-15.

imprigiona nella condizione di trovarsi a “subire un danno senza poterlo decodificare come tale, escogitando al contrario meccanismi disfunzionali di lettura del comportamento inappropriato”, come il fatto di percepire la punizione una “sanzione meritata”.164

L'abilità dell'operatore si sostanzierà nella capacità di raccogliere e rilevare le espressioni sintomatiche e comportamentali, i segnali fisici dei minori, gli accenni indiretti che emergono nei colloqui e nella sua abilità nel riuscire a leggere e decodificare le richieste d'aiuto mascherate che riceve da parte dei genitori.

Gli indicatori di avvenuto abuso potranno essere utilizzati dagli operatori socio-sanitari come strumento operativo di supporto nel processo di rilevazione degli stati di maltrattamento; nel bambino attenzione verrà rivolta all'eventuale presenza di segni fisici, possibili

indicatori fisici primari, ossia quegli elementi forti che hanno una

valenza immediata nell'ipotizzare il maltrattamento,165 e gli indicatori

fisici secondari, elementi non così solidi e certi come i precedenti che

però possono supportare le ipotesi di abuso, non determinanti di per sé ad identificarlo ma utili nel fornire lo stimolo ad indagarne la presenza ed approfondire le circostanze che hanno indotto i sintomi osservati.166

La rilevazione di questi ultimi non sempre è un procedimento possibile e di semplice esecuzione, necessita di un contatto frequente e

164 La possibilità che il minore denunci i suoi genitori può verificarsi allorché abbia “compiuto qualche esperienza di vita autonoma che gli ha fatto prefigurare la sua possibilità di continuare a vivere anche separato” da questi, come una colonia estiva o degenze ospedaliere, oppure qualora possa “contare sulla comparsa di un legame di appartenenza alternativo”, come può essere quello sentimentale.

Cirillo S. (2005), p. 15.

165 Ne sono un esempio la presenza di ustioni, ferite gravi, bruciature di sigarette, lividi dovuti ad oggetti contundenti nel caso di maltrattamenti fisici, la malnutrizione, la mancanza di igiene, l'assenza di cure mediche, vaccinazioni e controlli sanitari obbligatori per quanto riguarda l'ipotesi di trascuratezza o come indicatore di un abuso sessuale subito aver contratto malattie veneree o gravidanze precoci in cui il padre è tenuto nascosto.

166 Le ospedalizzazioni frequenti, precedenti ricoveri oscuri del bambino, difficoltà nel camminare o stare seduto, dolori nelle zone genitali, perdite vaginali o uretrali, indumenti intimi lacerati o macchiati, eruzioni cutanee dovute al pannolino sono tutti sintomi che necessitano un approfondimento, un'indagine sulle cause, colloqui e ricerca di spiegazioni nei confronti dei genitori.

personale con la presunta vittima, la sua “osservazione protratta nel tempo, del suo comportamento, delle giustificazioni addotte in relazione all'accaduto, delle caratteristiche e dell'atteggiamento della famiglia nei confronti del bambino e della situazione”, inoltre come base di partenza, di stimolo, presume la capacità dell'operatore di ipotizzare situazioni di rischio.167

I segni fisici non sempre sono elementi presenti su cui poter fondare l'ipotesi e la certezza degli atti lesivi per i minori, il caso di un presunto maltrattamento psicologico è emblematico dell'impossibilità di contare su indicatori esteriori evidenti, da cui far scaturire l'accertamento del danno subito dal bambino.

Nel minore che abbia subito azioni lesive a livello fisico ed emotivo si possono riscontrare comportamenti sociali reattivi a tali situazioni di abuso, personalità con affettività povera, inibite nel comportamento di esplorazione, incapaci di spontaneità, con abilità sociali ridotte, con indici di ritardo dello sviluppo, scarsa padronanza del linguaggio, difficoltà scolastiche, di concentrazione, dal carattere sottomesso od all'opposto aggressivo, con atteggiamento precocemente adultizzato o viceversa eccessivamente infantile; comportamento critico del bambino che da solo non è sufficiente a determinare l'esistenza del maltrattamento, le cause possono essere molteplici e non tutte dipendenti da inadeguatezze genitoriali, anche il comportamento dei familiari, le loro reazioni agli atteggiamenti del minore, alle difficoltà che incontra andranno opportunamente verificati.168

Gli indicatori non possono essere considerati singolarmente, la presenza di un solo possibile elemento indicativo di abusi sarà sempre ambigua, potrà rimandare ad una serie di fattori causali differenti, al contrario vanno correlati e valutati insieme nell'analisi delle situazioni

167 Campanini A. (1993), p. 57. 168 Cirillo S., Cipolloni M.V. (1994).

a rischio del minore, inseriti all'interno di un quadro complessivo, solo l'attenzione combinata con gli indicatori familiari ed ambientali può permettere di arrivare ad una diagnosi convincente, poiché combinata tra i vari fattori.169

La rilevazione di tali indicatori, indice del disagio sofferto dal minore, in grado di accertare l'esistenza di un danno nei suoi confronti, può emergere durante l'indagine promossa dal Tribunale per i Minorenni, come sua richiesta per uno studio approfondito della situazione, volto alla raccolta e all'acquisizione delle informazioni necessarie ad attuare i provvedimenti di tutela più idonei; gli elementi palesanti l'esistenza di un pericolo possono essere riscontrati in una fase precedente al coinvolgimento dell'organo giudiziario, in fase di indagini preliminari del servizio sociale, durante i primi contatti con la famiglia, qualora si manifestino i primi segnali della possibilità della presenza di situazioni a rischio per il minore; qualora il rischio assuma una connotazione di certezza, tramite il rilevamento di tali indicatori, o sia di una gravità tale da presupporre gravi ripercussioni sullo sviluppo e sulla salute del minore, gli operatori non potranno esimersi dall'informare immediatamente l'organo principe incaricato della protezione dei bambini, segnalando tali situazioni al Tribunale per i Minorenni.

Il tribunale, ricevuta la segnalazione, potrà così provvedere al compito di tutela a lui facente capo, incaricando i servizi di districare i nodi, individuare le problematiche familiari, accertare il danno subito dal minore; fase di indagine in cui preminente sarà garantire l'incolumità e la sicurezza dei minori, finalità perseguite tramite l'utilizzo di precise

169 Assumono la valenza di indicatori di abuso familiare ed ambientale tutte quelle condizioni, che si configurano come fattori di rischio del maltrattamento, attinenti i rapporti, le relazioni e la composizione della famiglia, la sua chiusura, il suo isolamento, la presenza di problematiche personali, di conflitti intra ed intergenerazionali, tutti fattori che ne rendono difficile

misure protettive, disposte dal giudice immediatamente dopo la segnalazione, se la situazione riveste carattere di urgenza, od attivate dopo l'indagine, qualora ritenga di non disporre di tutti gli elementi utili a scegliere le più idonee e le possibilità di rischio per i bambini siano sotto controllo.

A seconda dei danni o dei rischi corsi per il minore verranno attuate le misure più idonee, commisurate alla loro entità, potrà essere disposto un suo allontanamento durante le fasi di indagine o valutazione dei genitori, potrà essere affidato e collocato in strutture specializzate alla sua accoglienza, comunità, famiglie affidatarie, parenti o nei casi più estremi affidati direttamente ai servizi sociali con limitazioni della potestà dei genitori ed il trasferimento di alcune sue funzioni a questi. Gli interventi di protezione, benché attuati dai servizi sociali, sono disposti dal giudice minorile; eccezionalmente, ancora prima che venga emanato un decreto, in situazioni di urgenza, può per gli operatori presentarsi la necessità di effettuare un intervento di immediata protezione del minore che si trova in grave stato di pregiudizio, assumendosene la piena responsabilità.170

Occorre dare immediata comunicazione dell'avvenuta collocazione del minore in luogo sicuro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o direttamente al Tribunale per i Minorenni, perché venga emesso un provvedimento giudiziario di protezione che prenda luogo del provvedimento amministrativo urgente, come disposto dall'articolo 403 del Codice Civile.171

Non sempre sarà disposto un allontanamento del minore dal suo

170 Carini A., Pedrocco Biancardi M.T., Soavi G. (2001).

171 Art. 403 del Codice civile, “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di

provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

nucleo familiare, ai genitori potranno essere impartite delle prescrizioni indipendentemente da una collocazione esterna, il cui rispetto sarà vigilato dagli operatori che gli affiancheranno, il minore verrà così posto sotto il controllo dei servizi sociali, al fine che questi adempiano ai compiti di protezione e tutela di quest'ultimo ed alla contemporanea funzione di aiuto e sostegno da offrire all'intera famiglia.

Come per l'allontanamento non sempre dai provvedimenti a tutela del minore dell'Autorità Giudiziaria deriveranno limitazioni alla potestà genitoriale,172 qualora il decreto del Tribunale per i Minorenni non lo

disponga espressamente, la vigilanza e la presa in carico dei servizi non le presuppone automaticamente.

Oltre ad essere necessariamente commisurate al danno le misure di protezione dovrebbero avere una valenza terapeutica, insieme a quella di tutela, e quindi dovrebbero agevolare il recupero dei genitori, qualora ancora non si sia giunti ad una valutazione sulla loro effettiva possibilità di riacquistare le proprie funzioni genitoriali.173

S. Cirillo mette in guardia sull'usanza diffusa dei servizi di affidare, in corso di indagini o in fase di terapia, i bambini ai parenti, spesso ai nonni; sovente questa mossa rappresenta una formalizzazione di una situazione già concretizzatasi nella realtà e quotidianità che però non tiene conto della necessità di indagare sui legami e sui rapporti che la coppia genitoriale intesse con le proprie famiglie di origine, sulla

172 Argomento sviluppato nel cap. 3.2 “AFFIEVOLIMENTO E DECADIMENTO DELLA POTESTÀ.

L'inadeguatezza genitoriale: minori da tutelare, famiglie da sostenere”.

173 Una soluzione per conciliare la protezione del figlio con il tentativo di ottenere un possibile aggancio della madre ad un programma di recupero può essere ritrovata nella collocazione della coppia madre-bambino in una struttura idonea al loro accoglimento; al pari del coniuge, dal punto di vista giuridico, la potestà della madre potrà essere sospesa, ma tale sistemazione permetterà di non interrompere la formazione del legame di attaccamento, avere la possibilità di osservare nel quotidiano le modalità di accudimento, comprendere se esistono delle motivazioni al cambiamento; tramite l'intervento degli educatori la madre sarà indirizzata ed aiutata a comprendere le modalità relazionali più opportune al benessere del figlio, capirne i bisogni e le necessità, accompagnata nel costituirsi punto di riferimento per il proprio bambino.

presenza di conflitti, risentimenti, nonché sulla “possibilità che il minore sia esposto ai medesimi fattori carenzianti e traumatici che hanno segnato la storia dei suoi genitori”.174

Ulteriore prudenza va mantenuta nell'adozione, come prima misura di protezione, degli affidi eterofamiliari, visti come non facilitanti, in un primo momento, l'esito positivo del ripristino della relazione tra genitore e figlio, al contrario percepiti come fonte di scoraggiamento, demotivamento nei confronti del cambiamento della coppia genitoriale, percepiti da questa come la prova di una loro inevitabile sconfitta, di una decisione già assunta riguardo alla loro inadeguatezza; preoccupazioni che perdono valore in una fase successiva dell'intervento, qualora con i genitori si sia “costituita una alleanza di lavoro ed il loro recupero sembri avviato”.175

Qualora la sicurezza del minore sia una certezza, ad esempio poiché collocato in una struttura idonea, il giudice, su indicazione dei servizi, procederà a stabilire le modalità di incontro dei genitori con i propri figli; a seconda della situazione tali potranno essere protetti e quindi svolgersi sotto la custodia di educatori od altre persone ritenute idonee a proteggere e sorvegliare il minore, come la famiglia a cui è temporaneamente affidato il piccolo.

Spesso tra le cause dell'instaurarsi di rapporti tesi tra le famiglie e gli operatori, di una mancanza di fiducia e dell'impossibilità di riuscire ad ottenere un aggancio vi è proprio l'assenza, da parte dei servizi, della predisposizione ed attivazione di modalità di incontro tra i bambini ed il nucleo da questi seguito, la mancanza della possibilità di consentire la continuità del rapporto tra genitori e figli.176

174 Cirillo S. (2005), p. 77. 175 Cirillo S. (2005), p. 74.

176 Un discorso a parte meritano i casi in cui sia in corso un'indagine della Procura ordinaria, qualora si indaghi su un reato commesso e si ravvisi il rischio che la presunta vittima venga intimorita e costretta a ritrattare o cambiare la propria versione dei fatti; in tali casi prioritario sarà proteggere il minore dagli incontri con i sospettati e la famiglia che possono costituire per

Giunti a questo punto, accertato il danno subito, impedito che questo possa ulteriormente concretizzarsi e protrarsi, protetto e messo al sicuro il minore, fondamentale per proseguire con il trattamento del nucleo sarà valutare la possibilità che questo possa trovare la forza e gli stimoli necessari al cambiamento, che si possa stabilire e recuperare un rapporto adeguato allo sviluppo ed alla crescita del bambino. Prognosi sulla valutazione di recuperabilità dei genitori, da restituire al giudice, che potrà concretizzarsi in positiva, comportando un cambiamento di significato del rapporto con gli operatori, a seconda dei casi potrà verificarsi un'attenuazione immediata o un cambiamento della misura di protezione, la doppia valenza di aiuto e controllo dei servizi viene più che mai ribadita, la funzione di sostegno alla genitorialità riconfermata; verrà stabilito un percorso da intraprendere con la supervisione e l'aiuto dei servizi che come fine avrà il rientro del minore nella sua casa, qualora questi vi era stato cautelarmente allontanato; si verificherà così la parziale conquista di una ritrovata autonomia ed indipendenza della famiglia, finora sottoposta alla costante ed assidua vigilanza di un autorità esterna, funzione di controllo resasi necessaria ai fini della tutela minorile. La terapia della famiglia potrà cosi continuare. Fase già iniziata durante il percorso della valutazione, dove costantemente le negazioni e le minimizzazioni del comportamento maltrattante sono state attaccate e viceversa attuate spinte al riconoscimento ed all'assunzione delle responsabilità genitoriali; attraverso la restituzione di un senso al comportamento maltrattante, con la costruzione di una ipotesi circa la sua evoluzione ed attraverso l'utilizzo del materiale proveniente dal Tribunale e dagli operatori ed i servizi che esercitano il controllo, come dato testimoniante la sofferenza dei figli.

lui un pericolo, anche per la propria incolumità, che possono mandargli il messaggio che la sua versione dei fatti non è creduta e che non riceve la sufficiente tutela e le adeguate attenzioni.

Qualora il genitore non riesca ad accettare la necessità che il suo comportamento inadeguato cambi, che le sue difficoltà e problematiche siano causa di sofferenza per i figli ed all'opposto continui a negare l'evidenza dell'esistenza di un danno o ad attribuirne la colpa a motivazioni a lui indipendenti, imputando il malessere dei bambini a cause esterne da lui non controllabili, la valutazione dei genitori non potrà far altro che portare ad una prognosi negativa della loro recuperabilità.

Nonostante l'evidenza dei fatti palesi la presenza di comportamenti maltrattanti ed il giudice abbia ordinato loro il rispetto di precise prescrizioni, necessarie a tutelare i minori, questi genitori si sono rifiutati di adempiervi e di cambiare; il mancato rispetto di tali condizioni e l'impossibilità di recuperare una relazione stabile, di garantire sicurezza e protezione ai propri figli, rende necessario che gli operatori psico-sociali informino l'apparato giudiziario dell'impossibilità per il minore di recuperare un rapporto con il nucleo di origine; il giudice, sulla base delle indicazioni ricevute, assumerà la propria decisione che, qualora valuti che il mancato rispetto delle prescrizioni fornite si configuri come abbandono del minore, pronuncerà un decreto di decadenza della potestà e dichiarerà l'adottabilità del figlio.

Misura di cui occorre ribadire la funzione di tutela che riveste, protezione necessaria nei casi in cui non ci siano figure idonee ad occuparsi dei minori e non utilizzata come punizione, sanzione, per il maltrattamento commesso.

Per i due genitori potranno prospettarsi differenti destini, della coppia c'è chi riuscirà ad assumersi le proprie responsabilità, riconoscendo la sua incapacità nella protezione dei figli o nel non aver riconosciuto i segnali di disagio che lanciava; in alcuni casi gli abusi potranno essere

collegati ad un solo genitore e l'altro, acquisitane l'esistenza, potrà scegliere di distaccarsi dal coniuge, sostenere il figlio ed impegnarsi ad assumere il ruolo di giuda e supporto in passato non ricoperto.

Il processo terapeutico del genitore abusante, se egli vorrà, potrà continuare, indipendentemente dall'esito della valutazione, l'aiuto necessario alla comprensione dei propri comportamenti continuerà ad essergli fornito, verrà accompagnato nella presa di coscienza che la decisione a cui si è arrivati sia la migliore non solo per i figli ma anche per lui stesso, sarà seguito nei cambiamenti e nella nuova esistenza che intende intraprendere.

Per il bambino fondamentale sarà essere aiutato ed accompagnato nel compiere un processo di lutto nei confronti dei genitori, per evitare idealizzazioni di tali figure, riuscire a rompere il vincolo che lo legava a questi, per renderlo aperto alla costruzione di un nuovo legame con delle nuove figure genitoriali; il minore dovrà riuscire a vincere i propri sensi di colpa, spezzare la lealtà ed autorizzarsi a sentire la sofferenza che gli è stata inflitta, verrà aiutato a sciogliere i nodi che lo vincolano al passato, comprendere i comportamenti che i genitori hanno tenuto nei suoi confronti e di come l'immagine di sé si sia modellata su tali atteggiamenti.