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RICONOSCIMENTI E DIRITTI ATTRIBUIT

CAP 3 AMBITO PROTEZIONE DEI MINOR

3.1 IL MALTRATTAMENTO DEI MINOR

3.1.1 RICONOSCIMENTI E DIRITTI ATTRIBUIT

Internazionali

A livello internazionale la prima attestazione specifica109 della

necessità di stabilire forme di protezione nei confronti dei minori risale al 1924, tramite la Dichiarazione di Ginevra,110 documento che

ancora non valorizza il bambino in quanto titolare, ma destinatario passivo, di diritti.

L'umanità è invitata a garantire protezione a tali soggetti, riconosciuti a tutti gli effetti esseri umani, il documento non si configura come un insieme di effettivi obblighi da rispettare, indirizzati agli Stati membri, la sua sostanza è tipicamente assistenzialistica, con l'affermazione di necessità materiali ed affettive dei minori.

In seguito alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo111 l'ONU,

al fine di sottolineare i bisogni specifici dei bambini, approva nel 1959 la Dichiarazione dei diritti del fanciullo,112 volta ad unire ed ampliare

i principi riconosciuti precedentemente. Gli intenti passati sono riconfermati, agli Stati viene chiesto di riconoscerli ed impegnarsi nella loro applicazione e diffusione; la dichiarazione si configura come uno Statuto dei diritti dei minori, il mezzo per riconoscere loro, al pari degli adulti, come detentori di diritti.

Pur non avendo un carattere vincolante,113 per i Governi membri, tale 109 Nel 1919, in ambito lavorativo, la Convenzione sull'età minima, adottata dalla Conferenza

Internazionale del Lavoro, apre la strada, indirettamente, alla tutela dell'infanzia.

110 Dichiarazione dei diritti del bambino adottata dalla Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni.

111 Dichiarazione approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1948, riconosce nuovi diritti alla salute, al lavoro ed al riposo, i quali principi, pur non espressamente rivolti ai minori, sono ad essi direttamente collegati.

112 Dichiarazione che raccoglie nel preambolo gli intenti ed i diritti sanciti dalla Dichiarazione di

Ginevra e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si compone di dieci principi,

volti ad offrire una specifica protezione, facilitazioni ed opportunità per una adeguata crescita dei minori; stabilisce le necessità da rispettare, come il fatto di poter beneficiare della sicurezza sociale, di ricevere cure speciali in caso di minoranza fisica, mentale o sociale, di essere educato; sancisce il diritto dei bambini ad essere protetti da ogni forma di sfruttamento, crudeltà o negligenza.

dichiarazione di principi, ha come base una solida adesione e condivisione, datagli dal fatto di essere stata approvata all'unanimità, circostanza che gli attribuisce una notevole autorevolezza morale. Il passaggio dal piano astratto dell'affermazione di principi, a quello più tangibile dell'obbligo del loro rispetto, si è concretizzato attraverso la produzione di strumenti normativi internazionali, volti alla promozione ed alla tutela dei diritti dell'infanzia; tra questi spicca per importanza la Convenzione sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza114 redatta dall'ONU nel 1989.

Carta che impone l'obbligo di proteggere i minori dalle violazioni dei diritti stabiliti, e loro attribuiti, dalle Dichiarazioni dell'Assemblea generale; i principi e le norme contenuti, tramite le leggi di ratifica, che rendono esecutiva la Convenzione, diventano parte integrante del diritto interno, quindi vincolanti per gli Stati aderenti.115

La collaborazione internazionale negli anni è entrata sempre più nel dettaglio, specificando ed approfondendo i comportamenti da definire illegali, poiché nocivi per i minori, quindi sanzionati, inoltrandosi nelle possibili cause dei maltrattamenti, cercando mezzi per prevenirli, scoraggiarli ed identificarli.116

vincolante, non gli sono attribuiti poteri legislativi mondiali, per questo le Dichiarazioni dei principi da questa approvate non costituiscono una autonoma fonte di norma internazionale generale, ma si configurano come atti aventi un mero valore di esortazione (raccomandazioni). 114 Convenzione che sancisce i diritti fondamentali che devono essere attribuiti a tutti i minori,

secondo il principio della non discriminazione, senza alcuna distinzione legata a differenze culturali o di opinione; proclama il rispetto del superiore interesse del bambino, in ogni

iniziativa pubblica o privata e situazione problematica, come la necessità del suo ascolto in tutti i processi decisionali che lo riguardano e il dovere di tenerne in considerazione l'opinione; ad ogni Stato è richiesto il massimo impiego delle risorse disponibili al fine di garantire il diritto di ogni minore alla vita, alla sopravvivenza ed ad un sano sviluppo.

115 Oltre ad entrare a far parte della normativa nazionale, con l'obbligo del rispetto dei suoi dettami, la Carta dei diritti fondamentali dell'infanzia, prevede un meccanismo di controllo sull'operato degli Stati ratificanti, che devono presentare ad un Comitato indipendente un rapporto periodico sull'attuazione dei diritti dei minori sul proprio territorio.

116 Richiamiamo come esempio la Risoluzione promossa dall'ONU, n. 74/1992, che ha redatto un programma di azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione infantile e della pornografia coinvolgente minori, e per lo sfruttamento del lavoro dei fanciulli; la

Dichiarazione del 1996, promossa dall'Associazione Internazionale di Trasporto Aereo (IATA), sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nel turismo; la D.A.A. (Declaration and Agenda for Action) presentata al Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma nel 1996.

Un esempio di studio volto alla conoscenza del fenomeno del maltrattamento, azione mossa dall'obbiettivo della prevenzione e del miglioramento degli interventi, è il Rapporto mondiale “Violenza e salute” pubblicato dall'OMS nel 2002.

Tale campagna è la prima analisi globale fatta sull'incidenza e la presenza della violenza nei vari contesti sociali, si prefigge di far assumere consapevolezza sugli effetti che le forme di maltrattamento provocano sulla salute delle persone e sottolineare l'importanza del ruolo dei servizi pubblici nella prevenzione e negli interventi rivolti alle vittime ed al loro nucleo familiare.

Come guida ed indirizzo delle politiche di prevenzione è possibile trovare nelle linee predisposte congiuntamente dall'OMS e dall'ISPCAN indicazioni operative e strumenti di analisi;117 vengono

offerte le informazioni ed i mezzi necessari a sviluppare e consolidare le iniziative di contrasto e di risposta ai casi di violenza, le strategie da attuare ed i servizi da attivare nei confronti dei minori, delle famiglie problematiche e della società.

Europei

Le disposizioni e le indicazioni redatte a livello internazionale sono state recepite, e fatte proprie, a livello europeo.

L'Unione Europea ha intrapreso un percorso similare, quasi parallelo al cammino mondiale, tra i suoi primi atti innovativi in tema di principi riconosciuti e da tutelare troviamo nel 1950 la Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,118 nel 1986 la Risoluzione del Parlamento contro il maltrattamento dei minori che, riprendendo le raccomandazioni

117 Vedere nota n. 97.

contenute nella Carta dell'ONU,119 invita gli Stati membri ad adottare

misure di prevenzione, azioni protettive ed assistenziali verso i minori maltrattati e le famiglie in difficoltà.

L'Europa si è unita ed adoperata per intraprendere un cammino comune, trovare delle soluzioni efficaci per combattere un fenomeno diffuso nelle varie realtà e che spesso coinvolge persone di diverse nazionalità; con l'intento di conoscere e contrastare il fenomeno del maltrattamento, nelle sue varie forme e modalità, e parallelamente aumentare le possibilità di protezione offerte.

Un percorso fatto di atti di varia natura, come Convenzioni, Risoluzioni, Dichiarazioni, Raccomandazioni o Comunicazioni, l'impegno comunitario è andato oltre l'attribuzione di diritti e la disciplina di norme, sul piano operativo sono stati elaborati Piani ed Azioni Comuni, Rapporti e Relazioni sullo stato d'attuazione delle disposizioni, conferenze volte ad approfondire e incentivare lo scambio di opinioni.

Nel 1996 a Strasburgo viene firmata la Convenzione sull'esercizio dei

diritti del fanciullo,120 passo decisivo verso il riconoscimento della

soggettività del minore nelle relazioni familiari, introduce nella prassi giudiziaria ed amministrativa la piena considerazione della crescente autonomia del bambino collegata allo sviluppo della sua personalità.121

Per dare maggiore visibilità e chiarezza, all'insieme dei diritti riconosciuti ai cittadini europei, contenuti nei vari strumenti legislativi, l'Unione proclama ufficialmente, a Nizza nel 2000, la

119 Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959. Vedere nota n. 112.

120 Ratifica dall'Italia con la legge n. 77/2003.

121 Il limite derivante dalla categoria giuridica della capacità di agire (art. 2 Cod. Civ.), che si impone nei rapporti patrimoniali, non può far escludere i diritti processuali del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti giudiziari che lo riguardano; viene valorizzata la capacità di discernimento che riguarda la consapevolezza in concreto raggiunta dal bambino nell'ambito delle sue relazioni personali, l'attitudine ad orientarsi e determinarsi in ordine alle conseguenti scelte esistenziali.

Carta dei diritti fondamentali;122 unendo in un unico documento, e

così contribuendo a creare certezza nelle norme europee, l'insieme dei diritti politici, sociali, personali, civili ed economici garantiti.

Nel 2006 la Commissione europea elabora la Comunicazione “Verso

una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” per ribadire

la necessità di una azione globale nella salvaguardia dei minori, sancire la tutela e la promozione dei loro diritti come priorità del suo operato, nell'intento di creare le possibilità perché questi vengano concretamente garantiti.

L'anno seguente il Consiglio d'Europa redige la Convenzione per la

protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali,123

riconosciuto come il primo strumento giuridico in grado di imporre agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, compresi gli abusi perpetuati all’interno del nucleo familiare.

Vi sono enunciati programmi di sostegno alle vittime; gli Stati sono invitati ad intraprendere le misure necessarie ad incentivare, coloro che vengano a conoscenza o sospettino di un abuso, a rivolgersi ai servizi competenti; le misure preventive richiamate si indirizzano a coloro che lavorano a contatto con i bambini, che si occupano della loro educazione, riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione del personale, informato dei rischi, capace di coglierne i segnali; inoltre la Convenzione impone di attuare misure e

122 All'articolo 24 riserva la disciplina specifica dei diritti attribuiti ai minori.

“1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.”

123 L’adozione della Convenzione rientra nell’ambito del Programma triennale del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i bambini”.

programmi di intervento volti ad impedire che situazioni a rischio sfocino in veri e propri abusi e prevenire il ripresentarsi di maltrattamenti da parte di soggetti resisi colpevoli di tali reati.

Nazionali

Agli accordi presi ed agli impegni assunti, a livello di decisioni comunitarie e mondiali, nel territorio nazionale, ha fatto seguito la redazione di leggi, norme specifiche, di disciplina del settore della tutela dei minori.

La Costituzione italiana sancisce il diritto del bambino a sviluppare le sue potenzialità ed il relativo dovere delle istituzioni a rimuovere ogni ostacolo a tale pienezza di crescita.124

La riforma del diritto di famiglia125 mette in una posizione di centralità

le esigenze ed i diritti del minore, ponendoli come criterio interpretativo nell'ambito dell'assunzione di provvedimenti giudiziari; superiore interesse del minore richiamato nella legge di riforma sul divorzio,126 che impone di avere come esclusivo riferimento l'interesse

morale e materiale di questo, ed altresì nell'istituto dell'affidamento condiviso,127 che ne impone il rispetto in tutti i provvedimenti che lo

riguardano

Dal Codice Civile si ricava, per ciò che concerne l'educazione, il requisito del rispetto della personalità, delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli;128 nel Titolo IX vengono stabilite

le norme di tutela degli interessi dei minori, di risposta alle condotte pregiudizievoli dei genitori, di regolazione dell'ingerenza del giudice

124 Artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.

125 L. n. 151/75 “Riforma del diritto di famiglia”.

126 L. n. 898/70 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” e modifiche apportate dalla legge n. 74/87. Viene imposto ai genitori l'obbligo, anche nel caso di passaggio a nuove nozze, di mantenere, educare ed istruire la prole.

127 L. n. 54/06 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

nei rapporti familiari, di limitazione ed ablazione della potestà genitoriale.

Dalle norme di regolazione dell'istituto dell'adozione e dell'affidamento dei minori129 è possibile riconoscere a questi alcune

peculiarità, quali la prevalenza del loro interesse, il diritto a crescere ed essere educati nella propria famiglia, l'attenzione al recupero del nucleo d'origine e del mantenimento del bambino in questo, dove esistano le condizioni.

Viene ribadita la necessità di un intervento pubblico di tutela dei diritti dei minori e la valorizzazione delle identità personali di ciascuno, fino alla possibilità per i bambini di esprimere il proprio consenso, nel caso dell'adozione, compiuti gli anni quattordici ed il diritto ad essere personalmente sentiti, al compimento del dodicesimo anno di età, anche per i casi di affidamento familiare, e per le età inferiori in considerazione della personale capacità di discernimento.

E' compito della società vigilare sul processo di maturità dei bambini anche attraverso programmi promozionali,130 inoltre gli interventi di

tutela rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali da rispettare sul territorio.131

Al fine di controllare, con compiti di indirizzo, la concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione, rivolti al riconoscimento di diritti e relativi allo sviluppo dei soggetti in età

129 L. n. 184/83 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” e modifiche, apportate a questa, ed al titolo VIII del libro primo del codice civile, dalla legge n. 149/01.

130 L. n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”.

Con la presente legge viene istituito il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, al cui art. 1 si evince essere finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ossia la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.

131 L. n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

evolutiva, con la legge n. 451 del 1997132 si istituisce la Commissione

parlamentare per l'infanzia; legge istitutiva anche dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, impegnato nella predisposizione, ogni due

anni, del piano nazionale di azione di interventi, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione mondiale in tale ambito.

E' prevista una severa disciplina dei reati commessi a danno dei minori, nonché vengono richiamati i doveri di collaborazione ed integrazione del settore sociale e sanitario, nell'intero percorso di accompagnamento del minore abusato, dalla rilevazione dei maltrattamenti, al trattamento del nucleo familiare e nell'attuazione di interventi sostitutivi a questo, nell'elaborazione e nel superamento dei traumi subiti da parte dei bambini.133