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AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

CAP 3 AMBITO PROTEZIONE DEI MINOR

3.2 AFFIEVOLIMENTO E DECADIMENTO DELLA POTESTA'

3.2.1 AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

Qualora la famiglia si trovi ad attraversare dei momenti di difficoltà ed i servizi rilevino che i diritti dei minori all'interno del nucleo non vengono adeguatamente garantiti e le loro necessità non rispettate una possibile misura protettiva, attuata tramite provvedimento del Tribunale per i Minorenni, in grado di unire la necessità di vigilare sul benessere dei figli e consentire ai genitori di trovare negli operatori un supporto ed un aiuto alle loro problematiche è l'affidamento al

servizio sociale.

Misura temporanea che potrà essere attuata qualora si rendano necessarie delle indagini sui presunti maltrattamenti e vadano valutate le capacità genitoriali in merito alla possibilità futura della coppia di mantenere una relazione sana e stabile con i figli. Implica una sospensione della potestà dei genitori, ma “non automaticamente un allontanamento del minore dal nucleo”, pur verificandosi di rado nella quotidianità degli interventi, “è possibile che ai servizi affidatari venga chiesto di mantenere collocato il bambino nel domicilio dei genitori, incaricandoli di sorvegliare accuratamente che questi si

179 Art. 333 c.c. “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”. 180 Ex art. 336 c.c. ultimo comma “Procedimenti”.

attengano alle prescrizioni date”.181

Nella maggior parte dei casi, per assicurargli maggiore protezione, il minore viene inserito in un ambiente extrafamiliare, come le comunità, o si ricorre ad affidi familiari a terzi o a parenti.

Ciò che legittima l'intervento e la conseguente limitazione della potestà dei genitori è la necessità di tutelare il minore, che consente agli operatori di sostituirsi nell'espletamento di funzioni comunemente spettanti al padre ed alla madre.

I genitori sono così obbligati a concordare con il servizio sociale le principali scelte educative che riguardano il minore, seguendo le indicazioni degli operatori per quanto riguarda l'organizzazione della vita familiare.

Il progetto affido dovrà essere tale da non permettere lo sviluppo di una dipendenza della famiglia ai servizi, ma indirizzato a sostenere i genitori nel loro ruolo ed a favorire lo sviluppo e l'esercizio delle loro capacità genitoriali.182

Per il minore dovrebbe configurarsi come un momento di passaggio in cui ai suoi genitori viene offerta la possibilità di riappropriarsi della propria vita o come momento di riflessione, di analisi, in cui viene valutata la concreta volontà della coppia di cambiare; se le problematiche dei genitori sono tali da non permettere loro di evolvere, individui invischiati nelle proprie difficoltà, dovrebbe essere permesso al bambino di poter costruire un legame solido, duraturo con altre figure, di inserirsi in una famiglia sostitutiva su cui poter finalmente contare.183

181 Cirillo S. (2005), pp. 71-72. 182 Tiberio A., Fortuna F. (2001).

183 Nella realtà dei servizi viceversa si evidenzia come, in casi particolari, l'affidamento può protrarsi fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore affidato.

3.2.2 ADOZIONE

Tramite tale istituto giuridico si determina la definitiva ed assoluta soppressione della potestà genitoriale; il nostro ordinamento la considera una soluzione residuale, applicabile accertata l'inesistenza o l'incapacità della famiglia naturale, qualora l'impossibilità di assolvere ai compiti genitoriali del nucleo sia certa e le misure di aiuto previste a sostegno delle famiglie non siano applicabili o, qualora attivate, non abbiano sortito gli effetti sperati di cambiamento.

La finalità del provvedimento è stata stravolta, al tempo della sua originaria configurazione, l'adozione, aveva lo scopo di garantire una discendenza all'adottante, veniva prioritariamente tutelato il suo interesse, di natura eminentemente patrimoniale; la consapevolezza della necessità di tutelare i diritti dei minori fa spostare il centro dell'attenzione nei confronti dei figli. Il modo stesso di concepire la famiglia si modifica, non più intesa come “istituzione” portatrice di interessi superiori rispetto a quelli delle persone, che in suo nome possono essere sacrificati, ma come “formazione sociale”, tutelata se e fino a quando in essa trovano realizzazione i diritti fondamentali delle persone; condizione che permette che il vincolo tra figli e genitori biologici, precedentemente ritenuto inviolabile, possa essere, nelle situazioni più estreme, definitivamente reciso.184

Nel testo di disciplina di tale istituto185 vediamo che il principio base,

il diritto cardine attribuito al bambino, è quello di avere una famiglia che si prenda cura di lui ed in primo luogo questo compito dovrà spettare alla sua famiglia di origine.

Il ricorso all'istituto è previsto come extrema ratio, nelle situazioni

184 Ferrando G. (2005).

185 L. n. 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come modificata dalla L. n. 149/01, rinominandola “Diritto del minore ad una famiglia”.

irrimediabilmente compromesse, quando non esistono altre possibilità di recupero; nello specifico la disciplina prevede l'apertura del provvedimento nei casi di minori decretati in stato di abbandono, ossia trovati in condizione di privazione di assistenza morale e materiale;186 l'abbandono del figlio è considerato sia nella sua valenza

di comportamenti omissivi, come la trascuratezza o la mancanza di assistenza, che come azioni attive dei genitori, costituenti un pericolo per la sua integrità fisica e psichica, come gli abusi od i maltrattamenti; non qualsiasi trascuratezza od abuso più giustificare l'adozione, solo una grave carenza di affetti e delle cure essenziali alla crescita del bambino può legittimarla, negli altri casi sarà pur sempre possibile il ricorso alle procedure di richiesta di decadenza della potestà genitoriale o agli altri provvedimenti limitativi da adottare nell'interesse del minore,187 affiancati dai necessari interventi di

supporto e sostegno alla famiglia.

La mancanza di assistenza inoltre non può derivare dalla condizione socio-economica del nucleo, come non deve dipendere da cause di forza maggiore, purché queste siano di carattere temporaneo, poiché una loro configurazione definitiva, pur spiegando e giustificando la condotta del genitore, non esclude il ricorso all'adozione, per impedire che il minore continui a subire un danno da tale mancanza;188 questo

poiché il fine dell'istituto non è dare una sanzione ai genitori, ciò che legittima l'intervento è la situazione oggettiva in cui il minore si trova, le eventuali colpe perdono di rilevanza, ma essenziale sarà considerare il pregiudizio che il bambino ne riceve.

Cause indipendenti dal nucleo presuppongono misure di sostegno a

186 La Corte di Cassazione per mancanza di assistenza morale e materiale intende una non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali e morali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione del minore.

187 Articoli 330, 333 c.c.

188 Ne sono un esempio i casi di genitori affetti da gravi malattie mentali o reclusi in carcere, incapaci di offrire adeguata assistenza e cure ai propri figli.

questo ed escludono l'adozione, la privazione deve essere conseguenza di una condotta posta in essere volontariamente; la normativa esclude espressamente dalle ipotesi di “forza maggiore” il rifiuto delle misure di sostegno, offerte dai servizi sociali, ritenuto ingiustificato dal giudice, includendolo tra le mancanze di una adeguata assistenza.

Il provvedimento di adozione recide completamente i rapporti con la famiglia biologica, dandone luogo ad una nuova, sotto l'aspetto relazionale, sociale e legale; i genitori biologici non hanno più responsabilità sul figlio, che diventa a tutti gli effetti membro legittimo del nuovo nucleo adottivo, instaurando rapporti di parentela con gli ascendenti ed i discendenti di questo.

Il soggetto principale da tutelare è il minore, per arrivare a compimento il percorso dell'adozione si articola in varie fasi, in ognuna delle quali sono previste specifiche garanzie per permettere il rispetto del diritto di ogni bambino ad avere una famiglia.

Lo scopo primario dell'ordinamento è quello di esperire ogni mezzo affinché il minore viva e cresca nella sua famiglia di origine; a garanzia di tale principio la normativa prevede la possibilità, durante le procedure per la dichiarazione dello stato di abbandono, se la famiglia dà segnali di recupero delle proprie capacità educative, che il giudice sospenda la declaratoria dello stato di adottabilità, impartendo ai genitori prescrizioni idonee a garantire assistenza e protezione al minore, stabilendo precisi controlli periodici sulla loro ottemperanza. Alla famiglia è consentito di rivedere il proprio atteggiamento fino alla fine della procedura, o meglio fino a quando non sia intervenuto un provvedimento di affido preadottivo; ne consegue che la dichiarazione di adottabilità, qualora ne vengano meno i presupposti, per circostanze sopravvenute, può essere revocata, ma solo se i

genitori dimostrano in modo concreto di essere intenzionati ad occuparsi dei figli e di essere nella condizione effettiva per farlo.189

Verificata la necessità di trovare un nuovo nucleo, la ricerca della famiglia affidataria prevede, per l'individuazione delle coppie adottive, un complesso percorso di indagine, dove vengono richiesti agli aspiranti genitori requisiti oggettivi, come gli anni di matrimonio, il reddito o l'età di questi, ed altri di carattere soggettivo volti a testarne l'idoneità; nello specifico questi ultimi sono requisiti, che si concretizzano ed emergono durante l'indagine dei servizi sociali, fatta di colloqui ed incontri, volti a svelare le motivazioni di queste coppie all'adozione, le loro capacità educative ed affettive, nell'intento di trovare per ogni bambino la famiglia a lui più adatta, rispondente alle sue caratteristiche ed alla sua personalità, idonea alle sue esigenze. L'assunto che guida la ricerca delle famiglie adottive non è il diritto delle coppie di essere genitori, di ricevere un figlio, ma è la necessità che ogni bambino possa contare su un nucleo che gli assicuri assistenza, protezione e cure adeguate.

Al fine di valutare l'effettiva corrispondenza, l'intesa, tra la coppia ed il minore è disposto un anno di affidamento preadottivo, durante il quale verrà sperimentato l'inserimento del minore. Il nucleo, supportato dai servizi, sarà indotto ed agevolato verso un sereno e graduale sviluppo dei legami affettivi, le problematiche dei bambini troveranno accoglimento grazie alla comprensione e pazienza dei nuovi genitori, figure fondamentali nel processo di rielaborazione dei vissuti traumatici da parte di questi piccoli provenienti da realtà e famiglie difficili, di cui ne portano i segni, bambini con la necessità di riacquistare poco a poco la capacità di fidarsi e di instaurare nuovi rapporti con gli altri.

A garanzia del diritto che ogni minore possa avere una famiglia sono previsti dei correttivi; ad esempio il requisito dell'età, che impone che tra adottante ed adottato debba esserci una differenza di diciotto anni almeno e non più di quarantacinque, non è assunto come parametro rigido, il giudice nell'interesse del minore, quando accerti che dalla mancata adozione possa derivargli un pregiudizio, più ammettere anche coppie che superino tale limite.190

Per evitare che i requisiti richiesti ai coniugi per ottenere l'idoneità all'adozione, posti a garanzia dei minori, potessero essere elusi ricorrendo a forme di adozione fuori dai confini nazionali e quindi escluse dal raggio di azione della legislazione interna, con l'intento di assicurare che ai minori stranieri siano offerte le stesse garanzie dei bambini situatisi nel territorio italiano, è prevista una precisa disciplina dell'adozione internazionale,191 che prevede l'istituzione di

autorità centrali per il controllo ed il coordinamento delle pratiche di adozione nei Paesi di provenienza e di destinazione dei minori e la necessità di svolgere le procedure esclusivamente con il loro tramite e attraverso gli enti da queste autorizzati.

Vista la disciplina minuziosa, fatta di presupposti rigidi, delle varie fasi del procedimento da attivare per arrivare ad una pronuncia di adozione, tanto dal lato delle condizioni necessarie per dichiarare lo stato di adottabilità del minore che dei requisiti per valutare l'idoneità degli adottanti, sono previste una serie di situazioni di confine, dove non ricorrono le condizioni per l'adozione piena, ma in cui comunque è opportuno che si proceda con l'istituto per assicurare al minore il

190 Nello specifico si può derogare al limite dell'età se uno dei due coniugi superi di non più di dieci anni l'età prescritta, i coniugi abbiano figli propri in età minore o si tratti dell'adozione di fratelli o sorelle del figlio adottivo.

191 Convenzione Internazionale dell'Aja del 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; resa esecutiva in Italia con la L. n. 476/98 che istituisce l'autorità centrale italiana per le adozioni, denominata Commissione per le adozioni internazionali.

diritto ad una famiglia, nell'eventualità in cui sia rimasto privo di valide figure genitoriali o che abbia dei supporti che vadano riconosciuti.

Si tratta dell'ipotesi dell'adozione in casi particolari,192 vi si può

ricorrere nel caso di minori che non si trovano in stato di abbandono, che sono in uno speciale rapporto con l'adottante, qualora si voglia dare stabilità e certezza a rapporti affettivi già esistenti, giungendo ad un riconoscimento giuridico della situazione di fatto venutasi a creare; gli esempi riportati dalla normativa riguardano l'eventualità che il minore sia orfano di padre e di madre e l'adottante sia parente entro il sesto grado o sia legato al minore da rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori, questo per permettere al bambino che oltre alla perdita dei genitori non sia costretto a subire lo sradicamento dal suo ambiente e ad interrompere i rapporti con la famiglia d'origine; l'altra eventualità si ha qualora l'adottante sia coniuge del genitore, anche adottivo, del minore, tramite l'adozione egli assume obblighi giuridici nei suoi confronti, permettendo che riconosca e si assuma le proprie responsabilità educative, pur non spezzando il rapporto con l'altro genitore.

Eccezioni ai requisiti imposti, come dover essere una coppia od i limiti di età, si trovano anche nell'eventualità in cui si sia constatata l'impossibilità di disporre l'affidamento preadottivo, come nel caso di minori ritenuti difficilmente inseribili in una nuova famiglia, per esempio a causa della non più tenera età e delle condizioni di salute o qualora la situazione di abbandono sopraggiunga nel corso dell'affidamento familiare e risulti pregiudizievole per il bambino interrompere il rapporto affettivo stabilito con l'affidatario, soprassedendo al fatto che non possiede i requisiti per l'adozione

piena.

Con la riforma del 2001193 è stato introdotto il caso specifico del

ricorso all'adozione nei confronti di un singolo o di una coppia priva di qualche requisito nell'ipotesi che il minore sia un orfano affetto da handicap, per il quale non sia possibile procedere all'adozione a favore di un parente o di altra persona legata a lui da rapporti di affetto.

Tale strumento giuridico, l'adozione in casi particolari, visti i minori requisiti, ha effetti più limitati, non è legittimante, ossia non fa acquistare lo status di figlio legittimo, non interrompe i rapporti con i genitori e la famiglia d'origine, poiché l'adottante vi si aggiunge ma non li sostituisce, e non instaura rapporti con i parenti degli adottanti. Questi aspetti lasciano qualche perplessità, soprattutto nei casi in cui l'adozione riguarda minori privi di figure genitoriali, sarebbe opportuno che l'inserimento nella famiglia adottiva avvenisse in modo pieno; dopotutto questa è la sua nuova vita e questo nucleo è e sarà il suo sostegno ed il suo supporto futuro, colui che lo aiuterà ed affiancherà nella crescita.

3.2.3 AFFIDAMENTO

Gli interventi di sostegno alla famiglia, di supporto alle responsabilità genitoriali,194 costituiscono il livello prioritario degli interventi,

assumendo la precedenza sui compiti sostitutivi da attivarsi in caso di una sua inidoneità.195

193 L. n. 149/01 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

194 Articolo 31 Cost. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”.

195 Art 30, comma 2, Cost. “Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.

Il diritto del bambino alla propria famiglia non può essere ostacolato dalle eventuali condizioni di indigenza familiare, interventi di sostegno ed aiuto saranno attivati per prevenire l'abbandono del minore ed assicurare continuità alla sua educazione, con particolare attenzione per i nuclei familiari a rischio.

Nei casi di temporanea difficoltà dei genitori nelle capacità di provvedere ai propri figli, in cui si determini per i minori un inidoneo ambiente familiare, qualora gli interventi assistenziali precedentemente attivati in favore della famiglia non abbiano dato risultati, è prevista, come ulteriore misura di sostegno, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'affidamento; intervento che prevede un momentaneo e programmato allontanamento del minore, mentre la famiglia è seguita ed incentivata a superare le cause che hanno determinato il distacco, siano queste economiche, sociali od affettive. Il legame affettivo con la famiglia di origine viene mantenuto, rientra negli interventi di tutela dei minori attivabili nei casi in cui questo si trovi in uno stato di disagio e sofferenza, ritenuto superabile in quanto temporaneo, ma che comporta la necessità di interrompere per un certo tempo la situazione di convivenza gravemente disturbata; istituto che concretizza pienamente la coesistenza di misure di controllo e tutela con interventi di assistenza ed aiuto attivati al fine di modificare il funzionamento della famiglia ritenuto non idoneo, dandole la possibilità di affrontare le problematiche disfunzionali che la colpiscono.

La scelta prioritaria ricade sull'eventualità di affidare il bambino ad una coppia, preferibilmente con propri figli minori, nell'impossibilità ad una persona singola e, qualora entrambe le ipotesi non siano attuabili, è previsto l'inserimento in una comunità di tipo familiare; la maggiore capacità di rispondere al processo evolutivo del minore,

riconosciuta alla collocazione presso una famiglia, è giustificata dalla possibilità per il minore di “fruire dei rapporti interpersonali, connotati dalla vicinanza educativa ed affettiva”, tipici di un nucleo familiare.196

Rientrando tra le misure di carattere assistenziale l'affidamento è disposto dal servizio sociale, il quale dovrà ricevere l'assenso dei genitori, per rendere legittimo il provvedimento questo sarà ratificato dal giudice tutelare. Nel caso non si possa dare attuazione all'affidamento consensuale, in presenza di dissenso anche di un solo genitore, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'affido, in tale caso denominato contenzioso, in base al potere attribuitogli di poter intervenire e sostituirsi ai compiti spettanti ai genitori in caso di loro inadempienze, fonte di pregiudizio per i figli.

Compito principale degli operatori sociali sarà dunque prevenire il ricorso a tale istituto, qualora siano controllabili i rischi a cui è sottoposto il minore, è richiesto loro di privilegiare l'utilizzo di altre misure di sostegno in grado di intervenire senza l'allontanamento dello stesso dal nucleo; verificata l'indispensabilità del provvedimento questo andrà inserito in un progetto generale, composto di vari interventi combinati al fine di permettere il rientro del minore nella propria famiglia.

Al servizio sociale, indicato nel provvedimento del giudice, responsabile del programma di assistenza, sarà altresì attribuito il compito di vigilare sull'affidamento, con l'obbligo di relazionare semestralmente sull'andamento del progetto.

La durata dell'affido dovrebbe essere presumibilmente determinata197 e

rapportata al complesso degli interventi progettati al fine di favorire il

196 In Ghezzi D., Vadilonga F. (1996), pp. 123-124.

197 Durata del progetto affido, stabilita ed inserita nel provvedimento del giudice, che in ogni caso non può essere superiore a ventiquattro mesi ed è prorogabile solo se la sospensione può recare pregiudizio al minore;

recupero della famiglia di origine; nucleo reso consapevole che l'intervento non costituisce una sua punizione, ma l'allontanamento si è reso necessario per l'effettiva situazione di disagio sofferta dal figlio, misura la quale potrà concludersi, se la famiglia si renderà disponibile, con il rientro di questo, previa verifica dei servizi che si siano innescati i cambiamenti necessari a rendere l'ambiente familiare adatto al suo sviluppo.

Accanto alla famiglia naturale si porrà la famiglia affidataria, nucleo in grado di vicariare ai compiti di cura ed assistenza necessari, nel quale il minore potrà eventualmente contare su modalità relazionali non patologiche, mentre la famiglia di origine potrà beneficiare del sostegno necessario ad innescare i cambiamenti opportuni.

L'intero intervento dovrebbe essere progettato e finalizzato a permettere che le difficoltà della famiglia naturale vengano superate al