CAP 2 LA FUNZIONE DI AIUTO E CONTROLLO
2.6 LIMITI ED OBBLIGHI DI CONTROLLO
L'assistente sociale, per la natura dei sui interventi, si trova ad immergersi nella vita delle famiglie, ne scopre i segreti più intimi, le emozioni vissute, le difficoltà da affrontare, gli sbagli ed i rimpianti provati.
Per offrire delle garanzie agli utenti, per permettere loro di esprimersi con fiducia senza riserve, vengono posti dei limiti, delle prescrizioni di comportamento alle quali l'operatore si dovrà adeguare.
Il segreto professionale e la riservatezza rappresentano un mezzo per tutelare i cittadini, rassicurarli sul fatto che le notizie che gli riguardano saranno trattate con discrezione e nel loro interesse. Rispondono al diritto dei cittadini di non vedere divulgate informazioni, che per il loro contenuto devono rimanere segrete, di cui l'operatore viene a conoscenza per ragione della propria professione. L'obbligo della segretezza è penalmente sanzionato86 e si applica a 86 Art. 622 c.p. Rilevazione di segreto professionale “Chiunque, avendo notizia, per ragione del
tutti gli assistenti sociali, in qualunque regime si trovino ad operare (settore pubblico, privato, libero professionista), essendo considerato un delitto contro la persona; rientra inoltre tra i vincoli previsti dal Codice Deontologico degli assistenti sociali (sanzioni disciplinari).87
Qualora l'operatore sia inserito nel settore pubblico, ambito più frequente di esercizio della professione, a garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione, avrà il dovere di non portare a conoscenza, di persone non autorizzate, che non ne hanno diritto, notizie riguardanti l'ufficio; segreto d'ufficio88 vincolante per le
informazioni riguardanti provvedimenti o operazioni amministrative, in corso o concluse, notizie acquisite a causa delle funzioni esercitate, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul
diritto di accesso.89
Gli obblighi posti a tutela degli utenti non possono considerarsi assoluti, trovano dei limiti dovuti alla necessità di bilanciarli con altri interessi, come l'accertamento dei reati da parte dell'amministrazione della giustizia o la tutela di soggetti deboli.
Il Codice Deontologico sancisce alcune tassative ipotesi che fanno venire meno l'imposizione del segreto all'operatore, ossia la presenza di un rischio di grave danno all'utente o a un terzo, in modo particolare se minore; il grave rischio per l'incolumità personale dell'assistente sociale; la richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti di un minore.90
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
87 Il Codice Deontologico dedica il capo III, del Titolo II, alla disciplina della riservatezza e del segreto professionale.
88 Art. 326 c.p. primo comma “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
89 L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Dal suo ruolo gli deriva un mandato istituzionale di controllo più intenso, rispetto ai cittadini in generale, e qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che potrebbero costituire reati perseguibili d'ufficio91 ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente
all'autorità giudiziaria.92
L'obbligo di denuncia sussiste nell'interesse dell'ordinamento a che le notizie di reato giungano a conoscenza dei magistrati, per assicurare i colpevoli alla giustizia e non permettere che gli illeciti vengano portati a conseguenze ulteriori o reiterati; ne è prevista una precisa sanzione in caso di omissione o ritardi.93
Una speciale tutela riguarda i minori, dove all'assistente sociale spetta un dovere professionale di segnalazione delle situazioni di pregiudizio
e trascuratezza, che costituiscano o meno reato, alla Procura della
Repubblica per i Minorenni, ed un dovere, anche giuridico, di segnalazione delle situazioni di abbandono,94 direttamente al
Tribunale per i Minorenni, perché si attivino ed intraprendano le misure di protezione e tutela adeguate.95
Limiti all'intervento ed obblighi di controllo dunque che si scontrano e bilanciano; la prevaricazione dell'uno rispetto all'altro, di volta in volta, andrà determinata in base agli interessi in gioco ed ai soggetti
91 I reati perseguibili d'ufficio, a differenza di quelli perseguibili di parte, non necessitano dell'esplicito atto della persona offesa (querela) per l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale, in quanto non offendono esclusivamente beni individuali o personali, ma possono costituire un pericolo od un danno per interessi di carattere pubblico o collettivo; ne sono esempio i maltrattamenti in famiglia o la violenza sessuale compiuta su minori.
92 Art 331 c.p.p. “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”.
93 Artt. 361-362 c.p. Titolo “Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia”. 94 Obblighi di segnalazione derivanti dalla L. n. 184/1983 “Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori” e sue modifiche L. n. 149/2001.
95 Le misure di cui il giudice può disporre, previste dal Codice Civile, comprendono misure limitative della potestà genitoriale, fino alla dichiarazione di decadenza di questa (artt. 330- 333), nei casi di riscontrata gravità è prevista la possibilità di attuare un collocamento di emergenza del minore (art. 403); interventi da integrarsi con la disciplina di settore dell'affidamento e dell'adozione.
coinvolti, i principi dell'autonomia e della libertà troveranno dei correttivi nelle esigenze di protezione e tutela.
PARTE SECONDA