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CAP 4 AMBITO PENITENZIARIO

4.5 GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Le prime spinte di cambiamento nel settore penale, prima ancora che nel settore degli adulti, si possono ritrovare nell'area minorile; le evoluzioni nel sistema dell'esecuzione penale investono fino dagli anni cinquanta tale ambito, determinando nel tempo una differenziazione della normativa, dei percorsi attivabili e degli organi stessi preposti ad innescarli e seguirli.

Già venti anni prima si era provveduto a dar vita ad una istituzione specifica, investita del potere di trattare i reati commessi da minori ed i relativi casi, oltre che competente nella loro tutela e protezione; istituto nominato Tribunale per i minorenni;254 ma è con la

costituzione formale nell'area penitenziaria, avvenuta nel 1956, degli Uffici di servizio sociale minorile (USSM),255 la disciplina degli

organici di questi256 e la separazione definitiva delle carriere tra

giustizia ordinaria e minorile,257 che le peculiarità e le esigenze 254 Con il r.d.l. n. 1404 del 1934 si istituisce, in ogni Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni

e se ne disciplina il funzionamento.

255 L. n. 888/1956 apporta modifiche alla legge di disciplina dei Tribunali per i minorenni e sancisce la presenza istituzionalizzata del servizio sociale professionale nell'area minorile; la legge sovverte la denominazione dei Centri di Rieducazione dei minorenni trasformandoli in

Centri per la Giustizia Minorile, al loro interno si collocano gli USSM, unità dipendenti dal

Ministero della Giustizia, ma operanti in modo autonomo rispetto agli istituti ed agli uffici giudiziari.

256 L. n. 1085/1962 “Ordinamento degli Uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio”.

257 L'autonomia dei Tribunali per i minorenni viene raggiunta a seguito della legge n. 181 del 1968, che esclude la possibilità per i giudici minorili di esercitare anche funzioni ordinarie, e

specifiche del settore possono essere sfruttate e fatte valere a vantaggio della persona del minore.

La visione di dover correggere dei comportamenti indisciplinati, dovuti alla volontà dei ragazzi, attraverso l'esclusiva imposizione di regole ed abitudini “buone”, riassumibile nella passata concezione del riformatorio giudiziario,258 cede alla consapevolezza che le azioni

illecite eventualmente compiute sono dei segnali del disagio, una richiesta di aiuto che il minore compie, come segno di una inadeguata attenzione nei suoi confronti, la prova di un necessario sostegno familiare e sociale da riattivare, attraverso concreti interventi di supporto.

Le problematiche del disagio minorile non possono essere risolte ed affrontate mediante il ricorso ad azioni punitive, interventi che non risolvono la mancanza degli adeguati mezzi necessari allo sviluppo ed alla crescita della persona; l'effettiva capacità del minore di comprendere il peso e la portata, le conseguenze, dell'azione che ha compiuto sono dati che andranno valutati caso per caso e, anche qualora alla persona potrà essere attribuita la responsabilità del proprio comportamento, questo non sarà da solo sufficiente ad applicare delle esclusive sanzioni limitative nei suoi confronti, in ogni caso mai senza prevedere gli adeguati interventi di aiuto e sostegno da attivare contemporaneamente.259

con la legge n. 35/1971 che ne definisce le piante organiche; precedentemente i magistrati del settore continuavano a svolgere anche le ordinarie funzioni giudiziarie e la scelta

sull'assegnazione delle funzioni minorili era decisa dal presidente del Tribunale ordinario. 258 Misura di sicurezza detentiva i cui margini di applicabilità sono stati ridotti sostanzialmente

dall'entrata in vigore del d.p.r. n. 448/1988, normativa sul processo penale a carico di imputati minorenni; il riformatorio giudiziario può essere applicato solo con le forme dell'affidamento in comunità, con eventuale imposizione di specifiche prescrizioni inerenti le attività di studio, il lavoro ed altre attività utili per l'educazione del ragazzo; può essere applicato soltanto per delitti per cui la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni; l'organizzazione della comunità deve essere tale da garantire una conduzione ed un clima educativamente adeguati.

Vedere nota n. 262.

259 Sul piano del diritto penale sostanziale è esclusa in ogni caso l'imputabilità per i minori degli anni quattordici; per chi ha un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni si impone una

Alla disciplina ordinaria vengono apportate sostanziali disposizioni derogative con l'intento di adeguare il processo alla specificità della condizione minorile; soggetto riconosciuto da proteggere, la cui personalità è ancora in formazione, nei confronti del quale elaborare specifici progetti di recupero e sostegno.

La consapevolezza dei bisogni di protezione e promozione dei diritti dei bambini rende necessario un bilanciamento delle esigenze punitive dello Stato con quelle della loro tutela; imponendo ad ogni fase del processo la compatibilità con le esigenze dell'educazione del minore, l'attenzione alle sue condizioni psicologiche ed al livello di maturità; prevedendo espressamente che queste non debbano essere pregiudicate dall'iter penale.

Il procedimento penale minorile deve assumere la fisionomia di un “rito che non è rivolto soltanto all'accertamento del fatto e delle responsabilità, ma diventa un momento di ricerca delle migliori soluzioni educative e non solo processuali”; obiettivo possibile attraverso il costante dialogo delle varie figure ed istituzioni coinvolte, in primis magistrati, servizi sociali, familiari del minore e persona offesa dal reato.260 Il percorso giudiziario dovrà configurarsi come una

possibilità di aiuto offerto al minore, facendo assumere all'iter stesso una funzione di rieducazione e di recupero sociale, palesandosi come eventuale momento di attivazione degli interventi di sostegno e protezione.

In ogni fase del procedimento deve essergli garantita assistenza affettiva e psicologica, supporto ottenuto attraverso la presenza dei genitori e di ogni altra persona idonea legata da un solido rapporto creatosi con il minore. La tutela dei suoi diritti ed il sostegno vengono

valutazione in concreto del grado di capacità di intendere e di volere, che determina in caso di esito positivo una riduzione della sanzione (artt. 97 e 98 c.p.).

garantiti inoltre dalla costante presenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali; operatori impegnati nell'approfondire la conoscenza del minore, delle sue condizioni e risorse familiari, sociali ed ambientali; dati necessari ai fini di accertare l'imputabilità del ragazzo, il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali ed adottare i contemporanei provvedimenti civili.

Per il settore minorile è previsto un corpo normativo autonomo, disciplinato dal d.p.r. n. 448/1988, recante disposizioni per il procedimento minorile. La disciplina specifica riguarda gli organi ed i soggetti a cui è affidato il procedimento penale, la pubblica accusa, il difensore, il personale della polizia giudiziaria, le modalità con cui si dovranno svolgere le indagini e le udienze, gli operatori del settore sociale e sanitario da coinvolgervi, oltre ad agli altri soggetti da informare per assicurare il supporto della persona del minore e garantire il rispetto dei suoi diritti, come i suoi familiari od il tutore. Nelle misure cautelari, oltre alla generale garanzia di ricorso a queste solo per i casi previsti, di adeguatezza, proporzionalità e gradualità delle stesse, vi è un ampliamento delle restrizioni applicabili ed un intervento di soggetti esterni nella loro gestione; nelle misure precautelari l'arresto è definito sempre come facoltativo ed i reati per le quali sono attivabili sono più circoscritti; sono inoltre previsti degli specifici epiloghi anticipati del giudizio, volti a ridurre gli effetti dannosi per la personalità del minore dei tempi della giustizia, rendendo il più celere possibile la situazione di stallo dovuta alla fase di raccolta di informazioni ed a quella decisionale, con la tempestiva ricerca di soluzioni e l'avvio di percorsi di aiuto specifici, plasmati sulla personalità e le esigenze del minore.

sue peculiarità di crescita e formazione ha imposto di inserire dentro al Tribunale per i minorenni stesso cittadini idonei, estranei alla magistratura; giudici non togati definiti giudici esperti, scelti tra i benemeriti dell'assistenza sociale,261 in grado, grazie alle loro

competenze, di dotare l'organo giudiziario delle conoscenze indispensabili sui processi evolutivi, sulle esigenze, sulle problematiche e le necessità, proprie della categoria con il quale normalmente interagisce ed opera.

Anche qualora il giudice si trovi a fare delle valutazioni sull'eventualità di disporre una misura cautelare dovrà sempre tenere conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, di comportare tramite la restrizione dei sacrifici degli strumenti pedagogici in corso. Nonostante vi si ricorra per provvedere a specifiche esigenze cautelari, la misura non esclude la valenza rieducativa che può assumere; nel settore minorile è prevista infatti la possibilità di attivare misure volte ad indirizzare la persona, opportunamente seguita e sostenuta da operatori specializzati del servizio sociale penitenziario, verso l'assunzione di responsabilità sociali e personali tali da far venire meno i pericoli viceversa attribuibili ad un soggetto libero senza vincoli. Per l'individuazione della misura cautelare è previsto un sistema di progressiva afflittività, mediante un meccanismo di applicazione a cascata, che consente al giudice il ricorso a restrizioni più severe solo in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti.262

261 I magistrati non togati sono nominati per tre anni dal Consiglio superiore della magistratura, scelti in base alle competenze in materia di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia.

262 Le misure cautelari vanno da quella meno afflittiva della possibilità di impartire prescrizioni; l'imposizione della permanenza in casa; il collocamento in comunità pubblica o autorizzata con specifiche caratteristiche, quali l'organizzazione familiare, la capienza ridotta, la presenza anche di minori non sottoposti a procedimento penale, l'intervento operativo di professionisti di diverse discipline; infine la custodia cautelare, tassativamente non applicabile per prevenire il solo pericolo di fuga del ragazzo.

Per consentire una rapida fuoriuscita dal circuito penale, garantendo tempestivi interventi educativi e con l'intento di evitare la stigmatizzazione del minore, qualora si giunga all'udienza preliminare questa, a differenza dei casi in cui gli imputati sono adulti, si presenta come sede privilegiata per la definizione dell'intero giudizio; momento processuale da utilizzare come possibilità per chiudere anticipatamente il processo, attraverso forme semplificate od epiloghi anticipati di giudizio. Anche in tale frangente è ampiamente utilizzato l'apporto delle conoscenze e della professionalità degli esperti esterni alla magistratura, sia come soggetti inseriti dentro al giudice dell'udienza preliminare,263 sia prevedendo la presenza durante lo

svolgersi dell'udienza degli operatori del servizio sociale che hanno seguito fino ad allora il minore, informati, insieme alla persona offesa e all'esercente la potestà genitoriale, della celebrazione di questa.

Il procedimento a carico di minori, come precisato dalla Corte costituzionale,264 si caratterizza per il fatto di essere svolto non

soltanto in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva dello Stato, ma soprattutto in considerazione dell'interesse- dovere del recupero del ragazzo; interesse che deve essere preminente, subordinandovi la possibilità di ricorrere o meno ad azioni limitative della libertà personale. Gli obiettivi di minima offensività e di riduzione degli eventuali effetti pregiudizievoli di stigmatizzazione portano a far assumere ad ogni intervento coercitivo un carattere residuale; rispetto alla condanna tradizionale sono previsti degli specifici epiloghi alternativi, pronti a rispondere ai bisogni educativi del minore ed a tutelarlo; accanto al proscioglimento per non

263 Il giudice dell'udienza preliminare (g.u.p.) assume la connotazione di un organo collegiale, non monocratico come nel caso di processi di persona maggiorenne di età, composto da un giudice togato e due magistrati non togati, un uomo ed una donna, che garantiscono l'apporto decisionale di personale esperto.

imputabilità del minore infraquattordicenne,265 il magistrato può

contare su altri meccanismi di definizione del giudizio per gli imputati minorenni, ossia il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la

sospensione del processo per messa alla prova del minore.

Per poter pronunciare la sentenza di non luogo a procedere la legge impone la contemporanea presenza di specifici requisiti che determinano la rilevanza di episodi devianti che non generano allarme sociale, che costituiscono avvenimenti episodici nella vita del minore e che per questo possono essere facilmente superabili con il ricorso a processi rieducativi. Nello specifico il proscioglimento potrà intervenire nel caso il fatto risulti tenue, in rapporto alle modalità di realizzazione del reato ed all'intensità dell'elemento soggettivo; il comportamento del minore possa ritenersi occasionale, quindi non rientrante in una modalità di condotta abituale o sistemica, tenuto conto del significato che l'evento criminoso assume nell'insieme del suo percorso di vita; inoltre si ravvisi che un eventuale proseguimento del procedimento penale pregiudichi le sue esigenze educative. Rispetto agli ultimi due requisiti fondamentale è l'inchiesta sociale richiesta ai servizi dell'USSM o del territorio, in fase di indagine preliminare o di udienza preliminare e costantemente aggiornata, in grado di fornire utili elementi per accertare l'occasionalità del comportamento ed accertare il pregiudizio causato dall'evolversi del processo.

L'alternativa al processo della sospensione per messa alla prova è una misura dalla forte valenza rieducativa. Alla stregua dell'affidamento in

prova ai servizi sociali per il settore degli adulti, pronunciandone la

sentenza, si rinuncia a forme detentive di pena e si attenua la pretesa punitiva nei confronti dell'autore del reato per incentivarne il recupero,

265 Sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità, attivabile in ogni stato e grado del procedimento, pronunciata anche di ufficio dal giudice.

attraverso un programma rieducativo, concordato e monitorato dai servizi. A differenza del settore degli adulti, dove la misura alternativa è pur sempre una modalità di esecuzione di una pena inflitta, a seguito di una sentenza di condanna, la sospensione in ambito minorile blocca il momento del giudizio, attivando un percorso volto al recupero ed al sostegno della persona. Nei confronti del minore verranno stabilite delle prescrizioni, positive e negative, la cui osservanza o meno i servizi sociali dovranno attentamente valutare, assieme al comportamento tenuto dal ragazzo e all'evoluzione della sua personalità. Dati sulla base dei quali il giudice formerà la sua decisione, al termine della prova, sull'eventualità di dichiarare estinto il reato, in caso di esito positivo, valutati i progressi fatti, le capacità personali e sociali acquisite dal minore e l'impegno dimostrato nel rispetto delle prescrizioni; nel caso opposto, qualora dai pareri e dalle relazioni di aggiornamento redatte dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia emergano gravi e ripetute trasgressioni, le finalità del progetto che si intendeva realizzare tramite gli interventi sono lontane dall'essere raggiunte ed il comportamento del minore manifesti nel tempo un'indisponibilità al proseguimento della prova, il processo ricomincerà il suo precedente corso.

Il ruolo dei servizi sociali è ampiamente riconosciuto nell'intero percorso, sin dal momento in cui perviene la notizia dell'illecito o del comportamento inadeguato tenuto dal minore. Gli interventi e le inchieste attuate dagli operatori sociali sono di fondamentale importanza per la raccolta delle informazioni sulla situazione generale del minore; sulla base dei dati raccolti dall'USSM e dagli enti locali, attraverso il rapporto che questi hanno instaurato con il bambino e la sua famiglia, il tribunale prenderà le decisioni inerenti i provvedimenti ritenuti più idonei da attuare e, sempre grazie all'operato dei servizi,

sarà possibile bilanciare il procedimento giudiziario con le peculiarità del minore e con l'esigenza di offrirgli adeguato aiuto ed assistenza, nonché attivare i relativi processi ed interventi rieducativi.

L'affermarsi del servizio sociale penitenziario nel settore minorile ha seguito un percorso definibile per certi versi inverso all'area degli adulti, dato che in quest'ultimo i primi contatti si sono sviluppati con l'inserimento di assistenti sociali direttamente nelle carceri, che operavano inizialmente per conto dei consigli di patronato, ancor prima della nascita dei CSSA; viceversa il servizio sociale minorile si è andato costituendo come “attività ausiliaria degli organi giudiziari”, caratterizzandosi fin da subito come “servizio operante sul territorio”, in grado di raccogliere informazioni sull'ambiente sociale, familiare e sulla personalità del minore, e capace di offrire un'alternativa all'internamento.266

L'esigenza di conoscere il più possibile la specifica situazione di ogni caso che si presenta, di ottenere maggiori informazioni sulla vita e la personalità del minore, in modo da programmare un percorso di intervento rieducativo, da plasmare sulle sue necessità, è alla base del potere-dovere riconosciuto all'autorità giudiziaria di avvalersi delle attività dei servizi sociali e richiedere la loro collaborazione.

Ci sono delle forme di intervento dei servizi sociali che vengono richieste, nei confronti degli operatori dell'USSM e degli enti locali, con una gestione alternativa tra questi; come il potere di richiedere ad entrambi informazioni e pareri sulla situazione del minore e sulle risorse esistenti, indagini sociali in grado di testimoniare l'imputabilità ed il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto, permettendo di adottare le misure più idonee al caso; ad entrambi può essere indirizzata la richiesta di partecipazione all'udienza preliminare e a

quella dibattimentale, per offrire al minore assistenza, in modo da tutelarlo, informarlo sul processo, attuare celeri tentativi di mediazione e di recupero e suggerire al giudice gli istituti processuali più adeguati.

Ci sono compiti per i quali ai servizi viene richiesta una gestione cumulativa, ad esempio nel caso il giudice disponga una misura cautelare ed affidi l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, a quest'ultimi viene richiesto di svolgere l'attività di controllo e sostegno in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Anche nel caso in cui il processo sia sospeso ed il minore venga affidato all'USSM per la sua messa alla prova, al servizio sociale penitenziario è richiesto di svolgere le attività di osservazione, trattamento e sostegno del ragazzo in collaborazione con i servizi sociali locali, pur spettando al primo l'elaborazione, l'implementazione e la valutazione del progetto rieducativo. Anche nelle valutazioni da fare riguardo la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto entrambi i servizi possono contribuire alla valutazione dei requisiti necessari al giudice per dichiararla.

Per certe funzioni viene attribuita una competenza esclusiva al servizio sociale penitenziario; l'USSM viene individuato come destinatario della notizia di un effettuato fermo od arresto di minore, Ufficio che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad informare su una avvenuta misura precautelare, in modo da consentire un'assistenza tempestiva e l'avvio di una indagine conoscitiva; gli competono inoltre gli aggiornamenti sull'evolversi del progetto rieducativo, sospensivo del processo, da inviare tramite relazioni periodiche, e sull'esito della prova, tramite la redazione della relazione conclusiva, con le quali informare il giudice. In ogni caso le eventuali informazioni detenute da uno o dall'altro servizio devono sempre

essere portate tempestivamente, ed in modo esaustivo, a conoscenza degli organi decisionali preposti; la generica collaborazione dei servizi deve sempre essere garantita, per essere davvero vicini ai bisogni dei minori e delle loro famiglie ed offrire interventi capaci di far scaturire veri cambiamenti, in grado di risolvere ed apportare soluzioni alle problematiche emergenti.

4.6 FUNZIONE DI AIUTO E CONTROLLO

Nel sistema penale-penitenziario vige costantemente l'esigenza di trovare un equilibrio tra difesa sociale e trattamento dei condannati. La finalità di proteggere la comunità da coloro che non ne seguono le regole, e per questo la destabilizzano, deve essere bilanciata dall'obiettivo di incentivare ed innescare dei processi di risocializzazione nei confronti degli stessi soggetti; occorre prevedere una sanzione che, fuggendo da un'ottica di semplice punizione, sappia porsi anche dalla parte del condannato, dei suoi diritti, e sappia ascoltare e rispettare le sue necessità. Le politiche di prevenzione, di trattamento e di reinserimento sociale necessitano una gestione contemporanea, interventi capaci di incidere sulle varie dimensioni operative; il fine ultimo dei procedimenti giudiziari deve consistere nel superamento delle difficoltà della persona, condizioni che la privano delle risorse e delle capacità personali, che la costringono in una situazione di dipendenza e le impongono il rispetto di prescrizioni e vincoli esterni. L'intervento combinato della giustizia e dei servizi