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Gli aiuti che arrecano un vantaggio economico all’impresa interessata.

4. La nozione comunitaria di “aiuto di Stato” ed il divieto di aiuti di Stato sancito

4.2. Gli aiuti che arrecano un vantaggio economico all’impresa interessata.

Ciò che rileva, insieme all’effetto prodotto, è il suo obiettivo, che deve essere quello di arrecare un vantaggio all’impresa beneficiaria. Tale vantaggio può estrinsecarsi in qualsiasi forma, purché consista in un vantaggio economico, e può constare sia in prestazioni positive, sia nell’alleviamento degli oneri che normalmente gravano sui conti d’impresa.

In questa assoluta libertà e varietà di forme, costituiscono aiuto di Stato tanto gli interventi diretti di erogazione di prestazioni positive a favore delle imprese, tanto gli interventi indiretti, con i quali vengono alleviati gli oneri gravanti sul bilancio delle imprese. Le modalità di esplicazione degli interventi indiretti sono molteplici ma all’interno di essi è comunque possibile identificare tre categorie “tipiche”, se così si può dire, di “atti comportanti aiuto”: i finanziamenti a condizioni diverse da quelle di un mercato di capitali, gli apporti di capitale a condizioni di non corrispettività e gli sgravi sul bilancio, in quanto sono tutti possibili modi di attribuire un vantaggio, economicamente rilevante, alle imprese. Caratteristica tipica, ed essenziale, del vantaggio attribuito alle imprese è che deve trattarsi di un

Sovvenzioni ad intervento pubblico in economia e nel settore sociale.

vantaggio economico “artificiale”21 “in quanto non

scaturisce dalle normali dinamiche del mercato concorrenziale, ma ha, invece, la propria causa eccezionale nell’intervento pubblico”22.

Di fondamentale importanza diviene, quindi, l’identificazione di un criterio mediante il quale distinguere tra quelle operazioni finanziarie che costituiscono aiuti di Stato, e che devono essere esaminate come tali, e quelle altre che sono, invece, mere operazioni di intervento finanziario. Il divieto fissato dal Trattato, infatti, concerne la possibilità degli Stati di intervenire autoritativamente nel Mercato, ma non determina l’impossibilità per gli Stati di agire quale operatore economico. Al fine di rendere agevole questa operazione preliminare di individuazione della destinazione delle singole misure la dottrina ha elaborato, ed applicato, il cosiddetto parametro dell’investitore privato operante in economia di mercato, che consiste nel controllare, raffrontandoli, che l’intervento dell’investitore pubblico sia uguale al comportamento che avrebbe avuto un investitore privato, che persegue obiettivi di politica

21 Per l’utilizzo del concetto “artificiale”, quale espressione che

sintetizza la non corrispondenza degli effetti della misura alle normali dinamiche di mercato cfr.: G. TESAURO, Diritto

comunitario, 2001, pg. 651. In realtà, come osservato da G.

BIAGIONI e S.GOBBATO L’oggetto della notifica: la nozione di aiuto di

Stato tra obiettività e discrezionalità inAiuti pubblici alle imprese e competenze regionali L. DANIELE, S. AMADEO, C. SCHEPISI, pg. 10,

quello di “artificiale” è attributo essenziale del vantaggio economico di cui all’articolo 87 del Trattato CE, ed è insito nella stessa nozione di aiuto: è evidente, infatti, che, in un’ottica liberista, non reca pregiudizio alla concorrenza ed al commercio fra gli Stati membri, una misura che è prodotto essa stessa delle regole dell’economica di mercato.

22 G. BIAGIONI e S. GOBBATO L’oggetto della notifica: la nozione di

aiuto di Stato tra obiettività e discrezionalità in Aiuti pubblici alle imprese e competenze regionaliL.DANIELE,S.AMADEO,C.SCHEPISI,

pg. 12 e ss.

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economica. Tale intervento dovrà essere, pertanto, o immediatamente vantaggioso per l’investitore oppure quantomeno corrispondente a quello che avrebbe potuto essere proprio di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive a più lungo termine23.

In sostanza utilizzando il principio dell’investitore privato in economia per valutare il vantaggio attribuito dallo Stato, o da organismi di diritto pubblico o privato che ad esso in qualche modo fanno capo, si può distinguere se la misura configuri un aiuto di Stato incompatibile o meno. In generale si può affermare che non si è in presenza di un aiuto ove lo Stato operi in condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato, alle normali condizioni di un’economia di mercato. Lo Stato, in pratica, deve assumere nei confronti dell’impresa beneficiaria un comportamento da normale azionista e da normale

23 Sul punto cfr. G. GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive,

Milano, 2006, pg. 35, il quale evidenzia come al cosiddetto parametro dell’operatore privato operante in economia di mercato si sia arrivati per l’effetto delle varie misure esistenti: in primis la tutela del Mercato è stata attuata nei confronti di se stesso, attraverso la tutela della concorrenza, introducendo il divieto di condotte illecite e di abusi di posizione dominante ed affidando i poteri di controllo e sanzionatori ad autorità indipendenti, sia dal potere politico che dagli imprenditori, ed in secondo luogo tale tutela si è estesa anche nei confronti degli Stati, i quali, usando le parole di Guarino (G.GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Milano, 2006, pg. 34), “sono stati privati di tutti i poteri con i quali

avrebbero potuto modificare l’andamento fisiologico del mercato”

ed è stata, pertanto, tolta loro anche la possibilità di concedere alle imprese aiuti con capacità distorsiva del mercato, fatta eccezione per ipotesi espressamente considerate, ovvero per quelle ipotesi in cui tali aiuti siano indispensabili per porre rimedio a delle disparità determinate da eventi imprevedibili oppure ove il comportamento dello Stato coincida con “quello che

un privato imprenditore adotterebbe nelle stesse condizioni”.

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investitore.

A sostegno di tale nozione, ed in aiuto a chi si propone di verificare se in un caso specifico si abbia un aiuto di Stato o si tratti di un semplice intervento dello Stato nell’economia, è stata creata anche una ulteriore nozione, quella della impresa in difficoltà, che si ha quando un’impresa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei pubblici poteri, al collasso economico a breve o medio termine24.

Utilizzando congiuntamente il principio dell’operatore privato in economia di mercato e la nozione di impresa in difficoltà si può affermare con certezza che è aiuto di Stato quel intervento attuato in favore di un’impresa in difficoltà che non verrebbe posto in essere da operatori privati. Non sono, quindi, consentiti quegli apporti di capitale che hanno come scopo quello di ripianare una posizione di indebitamento tale che l’investimento non possa ragionevolmente offrire un ritorno economico immediato o nel lungo periodo. Come investitore razionale, infatti, anche lo Stato deve perseguire l’acquisizione di partecipazioni in quelle imprese che diano delle prospettive di ritorno economico, nel breve o nel lungo periodo.

In pratica, quindi, seppure nessuno ha il potere di sostituirsi al giudizio dell’investitore, è, comunque, sufficiente che si possa stabilire con ragionevole certezza che il programma finanziato dallo Stato sarebbe stato accettabile per un investitore che opera in un’economia di mercato e che l’impresa che ha beneficiato di tale misura non sia un’impresa prossima

24 Per tale nozione cfr.: G. BIAGIONI e S. GOBBATO L’oggetto della

notifica: la nozione di aiuto di Stato tra obiettività e discrezionalità

inAiuti pubblici alle imprese e competenze regionaliL.DANIELE,S.

AMADEO,C.SCHEPISI,pg.14.

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al fallimento dal quale si è salvata solo dall’intervento pubblico, perché si possa affermare che non si tratta di un aiuto di Stato, propriamente inteso.

A ciò si aggiunga che affinché una determinata misura possa essere dichiarata “aiuto di Stato” è indispensabile che esita un reale vantaggio attribuito all’impresa: devono, quindi, escludersi da tale nozione quei “vantaggi” che costituiscono la mera contropartita di un costo imposto all’impresa.

In sostanza, quindi, occorre accertare, volta per volta, che la misura pubblica attribuisca all’impresa beneficiaria un “vantaggio reale” o “netto”, calcolato detraendo i costi che l’impresa sostiene in adempimento degli obblighi che sono controprestazione del beneficio. Si può, quindi, affermare che non costituisce aiuto di Stato il finanziamento erogato alle imprese a titolo di contropartita dei costi aggiuntivi dalle stesse sostenuti per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti dalla normativa nazionale25.

4.3. Gli aiuti che hanno un carattere