• Non ci sono risultati.

2. Gli interessi che vi confluiscono.

2.3. L’interesse delle Imprese.

9 Al riguardo cfr.: C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel

diritto comunitario della concorrenza, in Interessi pubblici nella disciplina public companies enti privatizzati e controlli, op. cit., pg.

12, la quale espressamente afferma che “non può però

nascondersi che molti degli aiuti costituiscono solo strumenti per rafforzare la popolarità dei Governi” e che “la concessione selettiva di una serie di aiuti a sostegno di settori industriali determinanti, o di particolari regioni è facilmente avvertibile e può costituire uno strumento efficace per massimizzare la funzione di popolarità della compagine di governo”. L’Autrice evidenzia anche come questa

“pratica”, così come tutte le misure attuate a favore dell’occupazione che non siano sorrette da adeguate analisi economiche, in realtà, non solo falliscono l’obiettivo ma trasferiscono sullo Stato costi di gran lunga superiori ai benefici. Critico per quanto concerne lo “spazio assai ampio” che nel settore delle sovvenzioni ha “il clientelismo politico” è anche Pericu (G. PERICU, L’attività di incentivazione: recenti problematiche

giuridiche, in La regolamentazione giuridica dell'attività economica: atti del Convegno nazionale di studi organizzato dall'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi, Torino, 13-15 giugno 1985, a cura di

CARLO FERRARI, Milano, 1987, pg. 247 e ss.), il quale sottolinea

come ciò sia una conseguenza dell’atteggiamento del legislatore, il quale “rifiutando di introdurre regole di comportamento nella

gestione degli incentivi … lascia ampi spazi alla ‘discrezionalità’ della classe politica e degli apparati burocratici”, e della

“mancanza di una sufficiente presenza del Magistrato in questa

materia”.

Sovvenzioni ad intervento pubblico in economia e nel settore sociale.

Ultime, ma non per questo di minor rilievo, posizioni di interesse rilevanti in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato sono quelle delle imprese che beneficiano della misura e delle imprese concorrenti (danneggiate dall’erogazione dell’aiuto)10.

10 Le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari delle misure di

aiuto possono assumere una propria autonoma rilevanza o essere tutelate solo in via mediata, congiuntamente ed in funzione della tutela dell’interesse pubblico economico; la Cassazione ha evidenziato (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2004, n. 3342 e 10

maggio 2001, n. 183) come i differenti tipi di tutela abbiano dei

risvolti anche ai fini del riparto di giurisdizione, posto che se l’interesse del privato è tutelato in via immediata e diretta la sua posizione acquista consistenza di diritto soggettivo e, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ove, invece, sia tutelato solo subordinatamente all’interesse pubblico prevalente, non vi è alcuna posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo e, di conseguenza, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Tra le innumerevoli determinazioni sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario cfr.:

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sentenza n. 7124 del 15 settembre 2005, ove viene chiarito il riparto in relazione alle diverse

posizioni soggettive dei privati determinate dal maggiore o minore ambito di discrezionalità lasciato dall’ordinamento comunitario alle Amministrazioni nazionali, posto che “la posizione dei

beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l'erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall'accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo”.

Il TAR del Lazio negava la propria giurisdizione in quanto la controversia riguardava un provvedimento di recupero di contributi comunitari per i quali la normativa comunitaria aveva “analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole

procedurali ai fini della concessione degli stessi, per cui all'amministrazione è stato attribuito solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti”. Circa il riparto di giurisdizione in

Sovvenzioni ad intervento pubblico in economia e nel settore sociale.

Gli interessi delle “due” imprese (o gruppi di imprese) sono indubbiamente tra loro configgenti: le une auspicano che la misura in loro favore venga mantenuta, mentre le altre lamentano il danno da loro subito in ragione dell’aiuto, che avvantaggiando le

materia di aiuti cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione

22 febbraio-7 giugno 2005, n. 2871 ove viene affermata la

giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative agli importi dovuti. Il Consiglio di Stato, infatti, ha precisato che “la

posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo ha ad oggetto, invero, il pagamento integrale delle somme originariamente accordate; sì che il destinatario del beneficio è titolare di un diritto soggettivo perfetto all’erogazione (cfr., fra le tante, Cassazione civile, 1483/97 e 5604/95)” e, pertanto, considerato che si tratta “di questioni relative allo svolgimento del rapporto, instauratosi a seguito del provvedimento di erogazione (inerenti, specificatamente, all’omessa realizzazione di opere ammesse a contributo) e configurantesi secondo lo schema diritto-obbligo, le quali, attenendo a fatti sopravvenuti, non si ricollegano all’emanazione di provvedimenti discrezionali incidenti sulla validità o efficacia di tale atto” tali

questioni rientrano nell’area del diritto soggettivo e la loro risoluzione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Sul riparto di giurisdizione cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli,

Sezione III - Sentenza 23 novembre 2004 n. 1700, chiarisce

ulteriormente le modalità di identificazione del riparto di giurisdizione, precisando che in materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche nella fase successiva alla attribuzione del contributo, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione pertanto spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico.

Sovvenzioni ad intervento pubblico in economia e nel settore sociale.

imprese beneficiarie, pone le concorrenti in una posizione di difficoltà e non in grado di competere con le prime.

Le imprese beneficiarie e le loro concorrenti hanno, però, anche un interesse comune: entrambe desiderano avere certezza sulla compatibilità o meno del progetto di aiuto, quella certezza che può derivare solo da una decisione della Commissione al riguardo. Tutte le imprese, pertanto, hanno interesse ad una pronuncia che verifichi se la misura sia o meno configurabile come aiuto di Stato, se relativamente ad essa debba attivarsi la procedura di notifica prevista dal Trattato CE ed, infine, se si tratti di un aiuto compatibile con il mercato comune. Tutte le imprese, beneficiarie e concorrenti, hanno interesse a che venga chiarita la natura di una determinata misura, che sia verificato se costituisce un aiuto o meno e che sia chiarita la sua compatibilità o incompatibilità con il mercato comune, al fine di comprendere le reali condizioni del mercato nel quale si trovano ad agire.

3. Le potenzialità positive degli aiuti di