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4. La nozione comunitaria di “aiuto di Stato” ed il divieto di aiuti di Stato sancito

4.3. Gli aiuti che hanno un carattere specifico.

Il vantaggio economico cui si riferisce l’art. 87

25 In realtà non tutta la dottrina è unanime su questo punto

posto che parte della dottrina ritiene che il finanziamento che costituisce mera contropartita dei costi sostenuti dall’impresa non debba essere considerato aiuto di Stato mentre altra parte della dottrina sostiene che il finanziamento dello Stato dovrebbe essere considerato sempre come aiuto di Stato, pertanto soggetto all’obbligo di notifica. Ove lo stesso risultasse proporzionato ai costi inerenti lo svolgimento del servizio pubblico dovrà essere considerato compatibile con il Trattato. Tale punto verrà, però, analizzato con maggior precisione più in avanti, nel paragrafo appositamente dedicato alle “complesse vicende del servizio pubblico” ed alla natura dei contributi a tale finalità erogati dallo Stato.

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del Trattato CE deve essere selettivo, ovvero deve avere un’incidenza specificamente rivolta ad un’impresa e/o ad un gruppo di imprese o di produzioni e non alla generalità di esse.

Ne consegue che i beneficiari della misura devono essere “imprese” o “produzioni”, ed essa non deve riguardare la generalità delle “imprese” o delle “produzioni”, ma soltanto alcune di esse.

Innanzitutto occorre chiarire cosa si intenda per “impresa”: in base alla nozione comunitaria di impresa si definisce tale “qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e della sua modalità di funzionamento”26. A tal

fine si intende per attività economica quella che mira a offrire, dietro corrispettivo, beni e servizi su un determinato mercato, assumendone il rischio finanziario. Il concetto di impresa in senso comunitario costituisce, quindi, un ambito molto ampio, che finisce per comprendere anche attività che gli ordinamenti nazionali considerano non imprenditoriali, quali ad esempio le attività dei liberi professionisti e di alcune imprese pubbliche che svolgono attività di carattere economico in concorrenza con altre imprese.

Il concetto di aiuti alla “produzione”, invece, concerne tutte le misure che favoriscono, anziché specifiche imprese, tutti i soggetti che realizzano un determinato bene.

Come è stato già chiarito, il requisito

26 La nozione comunitaria di impresa deriva da varie decisioni

comunitarie: Corte di giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90,

Hofner e Elser, Racc., p. I-1979, punto 21; 11 dicembre 1997,

causa C-55/96, Job Centre, Racc., p. I-7119, punto 21; 18 giugno 1998, causa C-35/95, Commissione c. Italia, Racc., p. I-3851, punto 36; 12 settembre 2000, cause riunite da C-184/98, Pavlov,

Racc., p. I-6451; 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters, Racc., p. I-1577.

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indispensabile per potersi parlare di “aiuto di Stato” è che esso favorisca soltanto “talune” imprese o produzioni: con ciò si intende ricondurre a tali ipotesi tutti gli aiuti individuali, specificamente rivolti a determinate imprese o produzioni, ma anche quelle misure che sono rivolte ad una generalità di imprese, non identificabili a priori, anche ove siano un numero assai rilevante. Costituisce aiuto di Stato, quindi, qualsiasi misura abbia per destinatario un’impresa individuale, come un gruppo di imprese agevolmente identificabile, così come qualsiasi misura che avvantaggi tutte e solo le imprese che svolgono una determinata attività, ma può costituire aiuto di Stato anche una misura diretta a vari e diversi settori, ove, pur nella sua apparente generalità, abbia carattere specifico27.

27 Il divieto di introdurre misure economiche distorsive del

Mercato, come sono gli aiuti in favore di talune imprese o produzioni, attraverso le quali i singoli Stati possano influire sull’andamento dell’economia, alterandone l’andamento, è una diretta conseguenza del Trattato sull’Unione europea: tale atto sancisce, infatti, che le politiche economiche degli Stati membri debbano essere coordinate, debbano basarsi sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, così da essere conformi al principio di un’economia di Mercato aperta ed in libera concorrenza.

L’origine del divieto di misure distorsive del Mercato deve, però, rinvenirsi in epoca più remota, posto che già nel diciottesimo secolo Adam Smith, nel suo celebre “An Inquiry into

the Nature and the Causes of the Wealth of Nations (Ricerca sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni)”, pubblicato nel

1776, aveva esaltato la libera concorrenza come il mezzo più efficace per avere il miglior prodotto al minimo prezzo, e si era opposto all’esistenza di un potere di intervento dello Stato nell’economia. Egli, infatti, riteneva che “dal momento che ogni

individuo …”. Come sottolineato anche da C. COSCIANI, Scienza delle finanze, Torino, 1996, pg. 61, il quale ritiene che la

posizione liberista originaria abbia “la sua espressione più

completa” proprio nell’opera di Adam Smith, il quale ha assunto

come indicatore del benessere sociale la crescita della produzione

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Al contrario non può dirsi “aiuto di Stato” una misura orizzontale, ovvero quella misura che favorisca tutte le imprese operanti in uno Stato membro, perché non ha carattere selettivo; si pensi, ad esempio, all’ipotesi di aiuti rivolti ad un determinato settore di produzione e che favoriscano tutte le imprese, di qualsiasi nazionalità, che operano in quel settore, quali sono stati, ad esempio, i contributi alla rottamazione stanziati dallo Stato italiano: la loro efficacia generalizzata a favore indistintamente di tutti i produttori di automobili ne ha determinato la piena compatibilità comunitaria.

Parimenti non ha carattere selettivo una misura che riguardi specifiche imprese che si trovano in una situazione diversa da tutte le altre ed avvantaggi tutte le imprese che si trovino in quella specifica situazione; per tale ragione la giurisprudenza comunitaria ha affermato che “la misura costituisce aiuto di Stato solo ove avvantaggi talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime”28.

e del reddito nazionale. L’Autore evidenzia anche come l’affidamento completo e totale che Adam Smith fa nel criterio del “contributo produttivo” e la conseguente impossibilità di riconoscere allo Stato il potere di interferire con l’operare del mercato, non solo nell’allocazione ma neppure nella distribuzione delle risorse, non sia privo di inconvenienti, in quanto determina “da un lato, che tutti gli individui produttivamente “deboli” (inabili,

anziani, ammalati, ecc.), remunerati in base alla loro produttività, potrebbero non avere sufficienti mezzi di sussistenza; e, dall’altro, che dipendendo la distribuzione finale anche dalla distribuzione iniziale delle risorse, verrebbe favorito il mantenimento dello status

quo distributivo”.

28 Come affermato specificamente in Corte di giustizia, 13

febbraio 2003, Spagna c. Commissione, punto 47.

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4.4. Gli aiuti che incidono sugli scambi tra