8. Le misure di aiuto erogate dagli Stati alle imprese possono assumere le forme più
8.2. Le forme indirette di agevolazione: sgravi fiscali, agevolazioni economiche,
8.2.1. Le misure fiscali.
Le agevolazioni fiscali costituiscono uno degli
67 Il presupposto di partenza, al quale ivi si deroga, è il principio
della capacità contributiva, in base al quale tutti i cittadini che, come singoli o attraverso imprese o società, siano percettori di un reddito hanno, per questo, una generale capacità giuridica tributaria, vale a dire l’idoneità ad essere soggetti di obbligazioni tributarie. Per quanto concerne il tema degli aiuti di rilevanza comunitaria concessi tramite misure fiscali cfr. anche T. BALLARINO, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli, 1997;
FICHERA, Le agevolazioni fiscali, Padova, 1992; ID, Gli aiuti fiscali
nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1998, 84 e
ss.; M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Esi,
Napoli, 1996; G. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario,
Padova, 1997; ROCCATAGLIATA –MEDICI, Normativa comunitaria in
materia di aiuti concessi dallo Stato alle imprese sotto forma di agevolazioni fiscali, in Riv. it. Dir. pubbl. comp., 1998, 619 e ss. ;
G. ROLLE, Mercato interno e fiscalità diretta nel Trattato di Roma e
nelle recenti iniziative della Commissione Europea, in Dir. e pratica trib., 1999, in particolare 49 e ss.; G. TESAURO, Diritto comunitario,
Padova, 2003, p. 490 e ss.; VALENTE – ROCCATAGLIATA, Gli aiuti
fiscali nell’Unione Europea, in Corr. Trib., 1998, 3267
68 La differenza tra le misure suddette sta nel fatto che esenzioni
ed esclusioni impediscono il sorgere dell’obbligazione tributaria, mentre nelle altre forme di agevolazione tributarie l’obbligazione tributaria è già sorta ed il contribuente è tenuto ad adempiervi, però le agevolazioni concernono la determinazione della base imponibile, ovvero il quantum della prestazione tributaria dovuta.
Sovvenzioni ad intervento pubblico in economia e nel settore sociale.
strumenti di concessione di agevolazioni pubbliche alle imprese maggiormente diffusi. Come già visto in precedenza essi si distinguono dagli stanziamenti di bilancio, ovvero da misure positive costituite da sovvenzioni, prestiti di partecipazioni e garanzia, per il loro manifestarsi nelle forme di minori entrate fiscali che comportano un'agevolazione in termini di minori oneri o costi per le imprese69. L’ampia diffusione di
tale strumento le ha rese frequentemente oggetto di pronunce della Corte di giustizia e di decisioni della Commissione, relative alla loro ammissibilità: tali misure, infatti, esonerando i loro destinatari da quote di tassazione, procurano senza dubbio un vantaggio ai beneficiari rispetto ai concorrenti perché riducono i costi che fanno parte del bilancio di un'impresa; tale riduzione dei costi sopportati dalle imprese beneficiarie a sua volta incide sugli scambi tra i Paesi membri e reca, conseguentemente, un pregiudizio alla concorrenza70.
69 Su tale punto si è frequentemente pronunciata la Corte di
Giustizia, la quale in proposito ha più volte precisato che l'art. 87, paragrafo 1, nel considerare gli aiuti concessi mediante "risorse statali, sotto qualsiasi forma", comprende anche le misure che comportano mancate entrate (cosiddetti interventi pubblici negativi),tipica conseguenza dei trattamenti tributari di favore.
70 Una misura fiscale che ha suscitato frequenti discussioni è Il
cosiddetto decreto salva-calcio, che potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato. A tale proposito il commissario Monti nel febbraio 2004 ha osservato. “Se uno Stato membro introduce un decreto salva-calcio, come è stato chiamato, non ci si può non interrogare se non possano configurarsi aiuti di Stato suscettibili di distorcere la concorrenza sul piano europeo. Ho chiesto ai servizi generali della concorrenza di esaminare con urgenza il decreto sulla presenza di aiuti di Stato, perché sappiamo che un'attenzione particolare va riservata allo sport e alla cultura che contengono importanti aspetti commerciali”. Il suddetto provvedimento, infatti, permettendo alle società calcistiche italiane di “spalmare” i propri debiti su un periodo pluriennale, determinerebbe un vantaggio economico in favore delle società
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I suddetti strumenti di agevolazione fiscale non sono l’unica modalità attraverso la quale gli Stati membri possono utilizzare il sistema tributario per concedere aiuti di Stato: spesso il medesimo obiettivo di favore per alcune imprese viene raggiunto utilizzando lo strumento, altrettanto efficace, delle cosiddette tasse parafiscali71, che consiste in quei
tributi il cui gettito ha una destinazione specifica (cosiddetti tributi di scopo). Si definiscono “tasse parafiscali” quelle ipotesi in cui il tributo colpisce indistintamente più imprese e produzioni nazionali ed estere, ed il suo gettito è destinato a finanziare esclusivamente attività di imprese nazionali72. In tal
modo, la tassa parafiscale può ben considerarsi un aiuto di Stato, in quanto costituisce una modalità di finanziamento in grado di produrre effetti nocivi sulle condizioni degli scambi.
Ne consegue che gli aiuti fiscali - in qualunque forma concessi - possono costituire aiuti incompatibili con il diritto comunitario, qualora ricorrano le due condizioni previste dall'art. 87 del Trattato (provenienza dallo Stato o da risorse statali, e selettività). Appare, quindi, evidente che le agevolazioni fiscali rivolte a tutti i contribuenti, in
calcistiche italiane, favorendole nei confronti delle società calcistiche appartenenti ad altri Stati membri ed distorcendo la concorrenza.
71 Per un’attenta analisi di tale strumento e della sua idoneità ad
essere utilizzato come aiuto di Stato cfr.: V. GIUSTINIANI
Presentazione in Aiuti di Stato nel Diritto Comunitario e misure fiscali, Atti del Convegno di Studi, Roma 17 settembre 2003, in
Rass. Trib., 6-bis, 2003, pg. 2244.
72 In tal senso: Corte di Giustizia, causa 73/79, del 21 maggio
1980, relativa ad un tributo italiano sullo zucchero, che gravava sia sullo zucchero prodotto in Italia che su quello proveniente dall'estero, e il cui gettito veniva destinato ad un ente pubblico che a sua volta finanziava l'industria saccarifera ed i produttori di barbabietole italiani.
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quanto a carattere generale e non selettivo, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 87 del Trattato CE, così come non vi rientrano i regimi tributari ordinari, proprio perché privi anch'essi del carattere di selettività.
La Commissione ha sempre avuto un atteggiamento critico nei confronti delle misure di agevolazione fiscale: di regola queste misure non vengono utilizzate per aiutare le imprese a recuperare la redditività, ma semmai ne prolungano l’agonia, perché non producono altro effetto se non quello di “mantenere in vita” un’impresa che da sola non sarebbe stata in grado e che sarebbe sicuramente fallita73.
8.2.2. La cessione di beni pubblici ad un