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Le prospettive di revisione della regolamentazione dopo che è stato appurato, con

6. La discrezionalità della scelta politica e le difficoltà di limitare e controllare le sovvenzion

7.1. La difficile esistenza del servizio pubblico nel mercato unico europeo.

7.2.3. Le prospettive di revisione della regolamentazione dopo che è stato appurato, con

la sentenza Altmark, che il finanziamento del servizio pubblico non configura un aiuto di Stato.

In seguito alla sentenza "Altmark" (C- 280/00 del 24 luglio 2003) pronunciata dalla Corte di giustizia, la Commissione ha avviato il processo di revisione, da tempo annunciato, del quadro di regolamentazione applicabile quando gli Stati membri concedono compensazioni alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, al fine di aumentare la certezza giuridica di cui gli Stati devono disporre per erogare tali finanziamenti. Soddisfatta tale esigenza di certezza si potrebbe, così, evitare il rischio di controversie in materia, che altrimenti sono ancora frequenti. Le controversie si verificano per due ragioni principali: in primo luogo perché sembra che siano molti i fornitori di servizi di interesse generale a

Sovvenzioni ad intervento pubblico in economia e nel settore sociale.

non soddisfare i suddetti criteri "Altmark" ed in secondo luogo perché nella maggior parte dei casi questi pagamenti compensativi non sono stati notificati prima dell'esecuzione. Ciò determina, però, per gli operatori dei servizi di interesse generale il rischio di controversie sulla legittimità dei pagamenti stessi55.

Le nuove norme proposte dovrebbero essere conformi a quella che si ritiene sia la pratica generale seguita dalla Commissione, che consiste nell'approvare tutte le compensazioni necessarie per fornire servizi pubblici, nei limiti in cui assolvano al fine compensativo. Contrariamente a quanto talora affermato da chi voleva criticarne l’operato, infatti, la Commissione non persegue il mero fine di opporsi al pagamento di aiuti volti a finanziare i servizi pubblici, ma si limita soltanto ad impedire gli abusi, quali il pagamento di compensazioni eccessive, che, anziché adempiere allo scopo di ristabilire il “contraddittorio ad armi pari”, venissero utilizzate per finanziare attività specifiche all’interno di un mercato che dovrebbe essere aperto alla concorrenza. Incombe, pertanto, sulla Commissione l’obbligo di salvaguardare il corretto funzionamento dei servizi pubblici, impedendo al contempo pratiche di concorrenza sleale, come è il caso dei prezzi predatori nelle attività aperte

55 Circa la problematica della configurabilità come aiuti di Stato

delle misure compensative degli oneri di servizio pubblico ed in particolare modo per quanto concerne le differenti soluzioni ipotizzate dalle diverse istituzioni comunitarie chiamate a vario titolo ad occuparsene cfr.: C.PINOTTI, Costo dei servizi universali e

aiuti di Stato tra giurisprudenza comunitaria e iniziative della Commissione: ovvero problemi veri e meno veri, aspettando la sentenza Altmark, in I Contratti dello Stato e degli enti pubblici,

2003, 389; A. BLASI, Aiuti di Stato e rimborso degli extra-costi di

servizio pubblico, in Dir. mar., 2002, 846 ss.; F.MACRÌ, Principio di

trasparenza e cabotaggio marittimo: due recenti casi, in Dir. un. Eu., 2002, 687 ss.

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alla concorrenza.

La finalità principale del nuovo quadro di regolamentazione in via di realizzazione dovrebbe essere quella di accrescere la certezza giuridica a beneficio di tutte le imprese che forniscono servizi di interesse generale. A tale proposito nel febbraio del 2004 il Commissario alla concorrenza Monti ha dichiarato che: “è imperativo incrementare la certezza giuridica per chi offre questi servizi assolutamente necessari per così tanti consumatori dell'Unione”. Ha, poi, aggiunto che: "la nostra politica in materia di aiuti di Stato deve tener conto del fatto che i servizi di interesse economico generale sono un pilastro della coesione sociale in tutta l'Unione. È nostra assoluta intenzione creare un ambiente che favorisca il rafforzamento del loro ruolo fondamentale”56. Tali

56 Sull’importanza di assicurare un servizio pubblico e sulla

compatibilità di esso con la corresponsione di aiuti si veda il caso del gruppo Tirrenia. La Commissione europea ha autorizzato in data 16 marzo 2004 il regime di aiuti concesso dall'Italia alle società marittime del Gruppo Tirrenia (Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar e Caremar) in applicazione delle convenzioni di servizio pubblico. Tali aiuti, che rimarranno in vigore fino al 2008, sono intesi a garantire i collegamenti tra l'Italia continentale e le sue isole maggiori e minori e, di conseguenza, ad assicurare la mobilità delle popolazioni locali. Inoltre, la Commissione ha dichiarato che le somme versate a titolo di compensazione per alcuni collegamenti marittimi internazionali non sono compatibili con il diritto comunitario, perché non sussiste in tal caso un'effettiva esigenza di servizio pubblico. La Commissione ha affermato che, nel caso in questione, le sovvenzioni corrisposte alle compagnie del Gruppo Tirrenia siano aiuti compatibili con il diritto comunitario. Tuttavia ha previsto che in futuro tutte le attività di servizio pubblico imposte dall'Italia alle società del Gruppo Tirrenia dovranno formare oggetto di contabilità separata per ciascuna linea interessata. La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni annue versate alle cinque compagnie marittime del Gruppo Tirrenia attive nel mercato del cabotaggio marittimo per il trasporto di merci e passeggeri in Italia e su alcune tratte internazionali (Adriatica,

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affermazioni appaiono perfettamente in linea con quanto risulta dalla sentenza Altmark, in quanto sia la suddetta decisione che le nuove norme, proposte per incrementare la certezza giuridica in materia di servizi di interesse economico generale, sembrano tutte rispondere contemporaneamente sia all’esigenza di tutelare il mercato da politiche anticoncorrenziali, sia a quella di tutelare comunque, insieme e precedentemente al mercato, i servizi di interesse generale, che hanno un ruolo fondamentale e che non può essere tralasciato.

8. Le misure di aiuto erogate dagli Stati