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Alcune tra le principali piattaforme operative in Italia

2 Il lavoro mediante piattaforme digital

2.1 Alcune tra le principali piattaforme operative in Italia

Negli ultimi anni sono proliferate, soprattutto nelle maggiori città italiane, piattaforme che offrono servizi di consegna via app effettuati da fattorini in motorino o bicicletta muniti di apposito zaino- contenitore in spalla, i cosiddetti riders.

È difficile quantificare il numero esatto di questi lavoratori, per la maggior parte studenti in cerca di un’entrata extra ma anche soggetti che svolgono l’attività di consegna in via prevalente o ne ricavano la propria unica fonte di reddito.

Andiamo a richiamare brevemente le piattaforme operative in Italia nel settore della consegna immediata via-app.

Foodora: è una piattaforma tedesca presente in Italia dal 2015 fino al 2018.

Il marchio è presente in 10 paesi europei ed extraeuropei e in Italia ha operato in molte grandi città, tra cui Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e Verona.

Utilizzando il sito Internet della società o l'applicazione per i dispositivi mobili, i clienti visualizzano i ristoranti vicino a loro, possono fare un ordine e pagare online. L'ordine viene preparato dal ristorante, ritirato dal corriere e consegnato al cliente finale in 30 minuti.

Foodora stipula con i rider un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ottobre 2018 Foodora Italia è stata ceduta al gruppo concorrente spagnolo Glovo29.

Glovo: fondata a Barcellona nel 2015, opera attualmente nelle principali città spagnole, oltre che a Parigi, a Roma e a Milano.

Il costo della consegna varia, secondo le scelte dei ristoratori, tra 1,90 e 4,90 Euro.

La sua particolarità è che non si limita alla consegna del prodotto food, ma si estende virtualmente a ogni bene di consumo.

Prima del gennaio del 2017, il contratto era di collaborazione coordinata e continuativa, con un compenso minimo determinato su base oraria di 7,35 Euro all’ora, assorbibile nel compenso variabile (determinato in funzione del chilometraggio e del tempo di attesa). I contratti successivi hanno tuttavia presentato una crescente 29 Rotunno R., “Glovo compa Foodora e licenzia in massa i suoi rider.

Possono candidarsi ma addio garanzie minime”, 09 novembre 2018, Il

diminuzione dell’ammontare del compenso garantito, che sarebbe stato poi eliminato nel maggio 2017.

Oggi è un contratto di collaborazione occasionale che prevede esclusivamente un compenso a cottimo variabile secondo il tempo impiegato e il chilometraggio percorso e viene comunicato al rider prima dell’accettazione della consegna.

Deliveroo: attiva in Italia dal novembre 2015 attraverso la Deliveroo Italy s.r.l., controllata dalla holding inglese Roofoods Ltd, la quale opera con il marchio Deliveroo in oltre 84 città in 12 paesi.

In Italia è operativa a Milano, Roma, Piacenza, Firenze, Torino, Bologna, Monza e Verona, con un costo fisso per il cliente pari a 2,50 Euro a consegna.

Lo schema contrattuale adottato qui è quello della collaborazione occasionale.

Al lavoratore viene corrisposta la somma di 7 euro lordi per ora di lavoro, più un piccolo bonus a cottimo pari a 1,50 Euro lordi per ogni consegna effettuata.

Questo la fa preferire ai riders rispetto alla prima.

JustEat: fondata in Danimarca nel 2000, è attiva in Italia dal 2001. Opera in 18 paesi del mondo e in oltre 500 comuni italiani.

Le attività di consegna tramite l’app JustEat vengono svolte da collaboratori ingaggiati da una società diversa, la Food Pony s.r.l., che adotta contratti di collaborazione coordinata e continuativa con un compenso su base oraria di 6,50 Euro per ogni ora di attività, oltre a diversi bonus variabili.

consegna pari oggi a 2,50 Euro.

Il modello ricalca quello del servizio di trasporto di Uber.

I fattorini utilizzano la medesima app adoperata dagli autisti e i rapporti con gli utenti sono regolati dai medesimi termini e condizioni. È prevista la corresponsione di un compenso per ogni consegna effettuata a cui si aggiunge una somma variabile secondo il chilometraggio percorso.

I contratti a cui sono sottoposti i rider possono essere di collaborazione coordinata e continuativa o di natura occasionale; tuttavia, in tutti viene ribadita la natura autonoma del rapporto, prevedendo ad esempio che il rider “agirà in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, potere gerarchico o disciplinare, ovvero a vincoli di presenza o di orario di qualsiasi genere” (Foodora), oppure che “resta libero di determinare luoghi e tempi della propria disponibilità” (JustEat).

L’oggetto della prestazione consiste nell’attività di consegna a domicilio di prodotti, da svolgere con mezzi propri.

Diversa è invece la modalità di determinazione del compenso. Questo può essere orario, parametrato alle ore di disponibilità o alle ore di lavoro effettivo, oppure a cottimo puro fisso o variabile, in cui alla determinazione del corrispettivo concorre anche il chilometraggio percorso. Alcune piattaforme aggiungono al compenso orario anche un bonus per ogni consegna effettuata. Altre prevedono indennità aggiuntive come il bonus pioggia o bonus festività.

Altro elemento in comune dei rider è l’utilizzo di un vestiario che reca i colori e il logo della app. Questo può essere affidato in comodato gratuito o dietro cauzione.

ridotta oppure i contratti stipulati nell’anno possono scadere il 31 dicembre. In molti casi le singole collaborazioni vengono stipulate di volta in volta.

A seconda del contratto il rider ha diritto di recedere in qualsiasi momento o con obbligo di preavviso.

Anche il sistema di aggiudicazione dell’incarico varia a seconda della piattaforma.

Nel caso sia previsto un compenso orario per la disponibilità, onde evitare di pagare i rider anche quando non ci sono consegne da effettuare, la piattaforma si assicura di reclutare un numero di rider non eccedente. Ciò avviene attraverso il sistema degli slot per cui il rider prenota il turno all’inizio della settimana e, una volta calcolato il numero necessario di rider, la piattaforma trasmette la conferma. Qui la possibilità di rifiutare l’esecuzione dopo la prenotazione è molto ristretta e può essere trattata alla stregua di un inadempimento contrattuale.30

La scelta in alcuni casi ricade sul rider che si è prenotato per primo, in altri sulla base del rating, ossia in base al punteggio attribuito e ai commenti espressi dai clienti in merito al servizio ricevuto.

Dal numero di stelle che i clienti decidono di attribuire al servizio dipende la conservazione della posizione di mercato della piattaforma. Il cliente formula una valutazione in merito all’esatto adempimento dell’obbligazione del lavoratore. Tale valutazione viene inoltrata alla piattaforma, che verifica la qualità e la puntualità della prestazione. Come già accennato, viene attribuito così all’app un penetrante controllo su tutti gli aspetti della fornitura del servizio. Ciò comporta 30 Cavallini G., “Foodora, Deliveroo & Co.: le fattispecie della gig-

economy italiana, tra previsioni contrattuali ed effettive modalità di esecuzione del rapporto”, Convegno internazionale di Studi Impresa,

che il lavoratore venga continuamente sottoposto ad un periodo di prova.

Inoltre, il rating non è importante solo perché viene utilizzato come parametro per affidare l’incarico ad un rider piuttosto che ad un altro ma, soprattutto perché a seguito di una pluralità di cattive recensioni si può arrivare al recesso della piattaforma dal contratto con il lavoratore, disattivandogli l’account.

La piattaforma non è nemmeno tenuta a giustificare il proprio recesso, limitandosi a fondarlo sulle valutazioni offerte dal creditore della prestazione, formalmente estranea al contratto tra il lavoratore e la piattaforma. Il cliente stesso non è giuridicamente responsabile della propria valutazione, la quale può ben riflettere anche aspetti estranei alla prestazione.

I sistemi di rating tengono conto anche dei tempi di inattività del lavoratore e fanno sì che parte della valutazione sia basata anche su questo.31

Diverso è invece il sistema di aggiudicazione immediata in cui il rischio che non vi siano ordini grava sul rider, il quale è libero di accettare o meno le richieste.

Per quanto riguarda il luogo della prestazione, ci sono piattaforme che prevedono o prevedevano (perché hanno sostituito il sistema a hotspot con il sistema “a zone”, all’interno delle quali il lavoratore decide di svolgere la propria attività) che il log-in potesse avvenire solo in alcuni luoghi, i cosiddetti hotspot, che presentano una elevata richiesta di consegna. Altre, invece, danno la possibilità di effettuare il log-in in qualunque momento e in qualunque luogo coperto dall’applicazione32. 31 Gramano E.,”Riflessioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro nella

gig-economy”, Argomenti di diritto del lavoro,3/2018, Cedam .

32 Cavallini G., “Foodora, Deliveroo & Co.: le fattispecie della gig-

economy italiana, tra previsioni contrattuali ed effettive modalità di esecuzione del rapporto”, Convegno internazionale di Studi Impresa,