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2.1 “Disposizioni in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale”: le c.d Umbrella Companies

Dall'esigenza di formulare una tutela specifica per questi lavoratori, nasce la proposta di legge “Disposizioni in materia di lavoro autonomo

150Dirringer J., “Progetti e sviluppi normativi per la tutela del lavoro nelle

piattaforme digitali in alcuni Paesi europei e nell’Unione Europea”, in “Il lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela”, Rivista giuridica del lavoro e della

mediante piattaforma digitale” del Senatore Pietro Ichino, presentata il 05 ottobre 2017 in Senato151.

Il fatto di considerare il prestatore come lavoratore autonomo comporta il venir meno delle tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti in merito a malattia, maternità, invalidità e vecchiaia.

In Europa, per risolvere questo problema, sono nate delle imprese dette Umbrella Companies che offrono contratti di lavoro, anche in forma subordinata, a questi lavoratori in modo da garantir loro una copertura previdenziale.

Al tempo stesso costituiscono anche fondi per far fronte a ritardi di pagamento o inadempienze da parte dei committenti.

Altre volte, invece, svolgono anche il ruolo di rappresentanti collettivi dei propri “dipendenti”.

Le parti simulano un contratto di lavoro con l'obiettivo di ottenere un servizio di gestione del flusso delle retribuzioni del lavoratore, una copertura previdenziale per invalidità, vecchiaia e infortuni sul lavoro e l’accesso a un fondo mutualistico che garantisce una certa continuità del reddito. L' Umbrella Company viene pagata dal lavoratore.

Laddove il lavoratore non si avvalga della U.C. la copertura previdenziale per invalidità, vecchiaia e infortuni sul lavoro può essere assicurata mediante il meccanismo previsto per il lavoro occasionale, istituito dall’articolo 54-bis della legge n. 96/2017, di conversione del d.lgs. n. 50/2017. consiste in una sorta di voucher virtuale che incorpora la contribuzione previdenziale e al tempo stesso esenta dalla ritenuta 151Massaini M., “Umbrella company e platform workers: una proposta di legge per la sicurezza sociale”, Lavoratori autonomi di “seconda generazione”, IPSOA, 16 Novembre 2017.

fiscale152.

L'art. 1 di questa proposta andrebbe ad integrare la Legge 22 maggio 2017 n. 81 con gli artt. 17-bis, ter e quater.

Il primo definisce il lavoro autonomo mediante piattaforma come “l’attività svolta da prestatori di lavoro autonomo che, non essendo iscritti ad albi od ordini professionali e non essendo assoggettati a un regime di previdenza obbligatoria, offrono i propri servizi in rete mediante appositi siti specializzati e applicazioni, rispondendo di volta in volta alle richieste di servizi provenienti da uno o più committenti. ” Questa definizione resta utile per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 17-quater che mira ad assicurare una protezione minima ai platform workers che non si avvalgono delle Umbrella Companies. Attraverso la piattaforma Inps istituita dal comma 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, come convertito in legge dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, si va a semplificare il pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione all'Inps e all'Inail.

Con questa proposta di legge si introdurrebbero altre due disposizioni. La prima riguarda uno standard retributivo minimo che non produca un effetto depressivo sui livelli di occupazione del settore. Mentre l'altra prevede che sui singoli pagamenti non si applichino le ritenute d'acconto Irpef ma che si proceda con denuncia dei redditi quando questi superano una certa soglia.

L'art. 17-ter (Contratto di assistenza e protezione mutualistica) del disegno prevede che “I lavoratori di cui all’articolo 17-bis, quando non appartengano a categorie per le quali sia in vigore un regime di 152Ichino P., “Una legge per i platform workers e le umbrella companies” in

previdenza obbligatoria, possono stipulare con una società di capitali o cooperativa un contratto che preveda l’incasso da parte della società stessa dei compensi relativi all’attività di lavoro mediante piattaforma e il pagamento da parte della società dei compensi stessi ai lavoratori secondo modalità tendenti ad assicurare continuità del reddito, dedotta una quota di servizio contrattualmente determinata, nonché la contribuzione previdenziale, destinata alla Gestione Speciale dell’Inps, al Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, e all’Inail, nelle misure che verranno stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale”. Questo contratto non farebbe sorgere in capo alla società un diritto alla prestazione lavorativa, né la configura come somministratrice della prestazione. Il contratto potrebbe essere stipulato anche con un lavoratore autonomo non rientrante nella fattispecie definita dall’articolo 17-bis. Il credito nascente da questo contratto godrebbe della stessa garanzia prevista per i lavoratori subordinati a carico del Fondo di Garanzia dell’Inps e del primo grado di privilegio in caso di insolvenza della debitrice.

Qualora, invece, il lavoratore non stipuli questo tipo di contratto, l'art. 17 quater del disegno di legge prevede che il pagamento della retribuzione e contribuzione previdenziale avvenga attraverso la piattaforma Inps istituita dal comma 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, come convertito in legge dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

Oltre a ciò, nei commi successivi si prevede la regola del compenso minimo orario tenendo conto degli accordi collettivi e i compensi ricevuti

vengono denunciati solo al superamento di una soglia minima di imponibilità153.

La proposta del Sen. Ichino è un interessante tentativo di rispondere alle sfide del lavoro nella on-demand economy ma il testo presenta alcune debolezze e difficoltà.

La critica mossa da Emanuele Dagnino riguarda il fatto che la suddetta proposta si concentra sul profilo previdenziale e mutualistico escludendo dall’ambito di regolazione il rapporto diretto tra piattaforma e lavoratore, la questione relativa alla formazione e quella relativa all’esercizio della voce collettiva che meriterebbero di essere trattate.

L'autore critica anche la definizione dell'art. 17-bis perchè troppo limitativa rispetto alla eterogeneità dei soggetti che operano sulle piattaforme e dei modelli organizzative adottati.

Per quanto riguarda l'art. 17-ter comma 2 non è chiaro se tale disciplina sia rilevante solo per i lavoratori autonomi che non usufruiscono dei servizi delle piattaforme o anche per i platform workers che appartengano ad ordini o si trovino sottoposti a regimi previdenziali obbligatori. Inoltre dubbia è anche la compatibilità di tale disposizione rispetto ai diversi regimi previdenziali previsti nell’ambito del lavoro autonomo.

Infine, in merito all'art. 17-quater si critica la mancata previsione delle modalità di determinazione del compenso minimo orario e la presenza di profili in contrasto con la disciplina europea antitrust154.

153Ichino P., “Una legge per i platform workers e le umbrella companies” in

https://www.pietroichino.it/?p=46512.

154Dagnino E., “La regolazione giuridica del lavoro su piattaforma: una breve nota critica alla proposta Ichino”, Bollettino Adapt, 09 Ottobre 2017, n. 33.

2.2 “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel