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Corte di Appello di Torino, sentenza n 26/

4 La qualificazione dei riders nella giurisprudenza italiana

4.3 Corte di Appello di Torino, sentenza n 26/

La Corte di Appello di Torino con la recentissima sentenza n.26/2019 ha ribaltato la sentenza di primo grado n. 778/2018 sul caso Foodora, accogliendo parzialmente le richieste dei riders.

In primo grado, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Digital Services XXXVI Italy s.r.l. (Foodora) chiedendo “l’accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della convenuta:

- alla corresponsione delle somme a loro dovute a titolo di differenze retributive dirette e indirette e competenze di fine rapporto in forza dell’inquadramento nel V livello del CCNL logistica o nel VI livello del CCNL terziario;

- al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento (30.11.2016) a quella dell’effettiva

ricostituzione, previo accertamento della nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento;

- al risarcimento del danno subito per la violazione da parte del datore di lavoro della normativa in materia di privacy, sia per quanto concerne l’accesso ai dati personali che per quanto concerne il controllo a distanza;

- al risarcimento del danno subito per la violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni di cui all’art.2087 c.c. e per la mancanza di un’adeguata tutela antinfortunistica”.

Come già esposto, il giudice di prime cure aveva respinto tutte le domande formulate dai ricorrenti, i quali in sede di appello hanno chiesto la riforma della pronuncia di merito.

Secondo gli appellanti il giudice di prime cure avrebbe dato eccessivo peso ai contratti di collaborazione sottoscritti dai lavoratori, senza sindacare la reale volontà delle parti o l’effettiva modalità di esecuzione della prestazione.

Viene criticata, infine, l’interpretazione data dal Giudice di prime cure alla disposizione del “jobs act” intesa come eccessivamente restrittiva e contraddittoria67.

La Corte di appello, unitamente a quanto stabilito in primo grado, ha escluso la qualificazione dei riders come lavoratori subordinati, essendo i questi liberi di candidarsi agli slot e potendo successivamente revocare questa disponibilità; infatti se esiste questo spazio di libertà viene meno il requisito dell'obbligatorietà della prestazione, elemento costitutivo della 67 Sentenza n. 26/2019 pubbl. Il 04/02/2019 RG n. 468/2018, Corte di Appello di Torino Sez. Lavoro, in http://studiolegalealbi.com/wp- content/uploads/2019/02/Corte-App.-Torino-262019.pdf.

fattispecie dell'art. 2094 c.c.

Questo orientamento seguito dalla Corte non è però in linea con quello adottato dalla giurisprudenza in altri Paesi europei quali la Spagna ove, come vedremo in seguito, si è affermato che la libertà di accettare o meno l’assegnazione dei turni di lavoro non basta per negare la sussistenza di elementi quali l'alienità e la dipendenza della prestazione dei riders. In Francia la Chambre Sociale della Cassazione francese non ha escluso la sussistenza della subordinazione facendo leva sul fatto che la piattaforma esercita poteri sanzionatori e di controllo invasivo attraverso il meccanismo della geolocalizzazione68.

In dottrina69 alcuni autori hanno condiviso l’orientamento del Tribunale e della Corte di Appello di Torino in merito al profilo dell’insussistenza della subordinazione. Secondo tali autori la mancanza di un effettivo potere direttivo e di controllo del committente preclude la possibilità di individuare la sussistenza della subordinazione. Stessa cosa se si fa riferimento al potere del committente di disconnettere il lavoratore in caso di continui rifiuti degli incarichi perché anche il lavoratore autonomo può essere soggetto a mancata proroga o disdetta da parte del cliente senza essere per questo esposto al potere disciplinare di quest'ultimo.

Diversamente dalle precedenti pronunce, però, la Corte di Appello ha applicato la disciplina dettata per le collaborazioni etero-organizzate dal committente.

Secondo la Corte l'attività dei riders poteva considerarsi eterorganizzata ai 68 Tullini P., “Le collaborazioni etero-organizzate dei riders: quali tutele

applicabili ? ”, in Lavoro, Diritti, Europa , 2019 / 1.

69 De Luca Tamajo R., “La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso

Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione”, in Lavoro Diritti

sensi dell'art. 2 del d.lgs 81/2015, in quanto i fattorini svolgevano la loro attività sulla base di una turnistica, in zone e con itinerari stabiliti dalla committente e in base a tempi di consegna che venivano decisi dalla piattaforma70.

Nonostante le modalità di esecuzione fossero organizzate dalla committente quanto a tempi e luoghi di lavoro, questo potere non sarebbe sfociato nell'esercizio di un potere gerarchico-disciplinare. Inoltre, il carattere continuativo della prestazione avrebbe qualificato il rider come un lavoratore autonomo ma meritevole delle tutele previste per il lavoratore subordinato sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 81/15.

Occorre però evidenziare che la Corte di Appello ha applicato solo alcune tutele proprie del lavoro subordinato.

In particolare, il trattamento retributivo dei lavoratori subordinati è stato riconosciuto a favore dei riders, “ma solo con riguardo ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente prestate” senza prendere in considerazione (forse discutibilmente) l’arco temporale di disponibilità tra una consegna e l’altra. Le tutele collettive sono state estese in via mediata per il tramite del potere del giudice di determinare il trattamento economico proporzionato e sufficiente ex art. 36, co. 1, Cost. 71.

Non è stata ritenuta applicabile invece la disciplina in materia di licenziamenti.

In un punto della sentenza la Corte respinge la domanda a causa della 70 Paoletti M., “Ciclofattorini: una sentenza interessante, un problema ancora

molto aperto”, in Lavoro Diritti Europa, Rivista nuova di Diritto del Lavoro,

Numero 1 / 2019.

71 De Tamajo R., “La Sentenza della Corte d'Appello Torino sul caso Foodora.

Ai confini tra autonomia e subordinazione”, in Lavoro Diritti Europa Rivista

mancanza della “subordinazione” ma le argomentazioni a sostegno di tale decisione non sembrano convincere parte della dottrina e lasciano, per il futuro, un grande punto interrogativo72.

In conclusione, sulla base di questa pronuncia, risulta difficile capire in concreto quali tutele previste per il lavoratore subordinato siano applicabili anche ai rider73.

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Qualificazione dei riders nella giurisprudenza