4 La qualificazione dei riders nella giurisprudenza italiana
4.2 Tribunale di Milano, sentenza n 1853/
Alla medesima conclusione del Tribunale di Torino è giunto anche quello di Milano con la sentenza n. 1853/2018 pubblicata il 10/09/2018.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato con Foodinho srl, come addetto alle consegne a domicilio basate su una 62 Tullini P., “Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul "caso Foodora" (i
c.d. Riders). La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei Gig- workers: nuove pronunce e vecchi approcci metodologici.”, in Lavoro,
Diritti, Europa - 2018/ 1.
63 Tullini P., “Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul "caso Foodora" (i
c.d. Riders). La qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei Gig- workers: nuove pronunce e vecchi approcci metodologici.”, in Lavoro,
Diritti, Europa - 2018/ 1.
64 Senatori I., “Subordinazione e autonomia alla prova della Gig-economy: la
parola ai giudici” , Nota a sentenza del 15 ottobre 2018, in
piattaforma online per smartphone. L’attività veniva svolta a tempo pieno per sette giorni alla settimana, dal 30 settembre 2016 al 12 gennaio 2017, per mezzo della propria automobile. Da parte del committente, a detta del lavoratore, venivano impartiti ordini e direttive e quest’ultimo era tenuto a dare idonee giustificazioni in caso di assenze o ritardi.
In data 31 dicembre 2016, l’azienda aveva comunicato il recesso dal contratto ma il ricorrente aveva continuato a svolgere la stessa attività fino al 12 gennaio 2017, giorno in cui, a seguito di un tamponamento, denunciava l’infortunio all’Inail che certificava l’inabilità temporanea fino al 28 marzo 2018. Alla scadenza di tale periodo, l’azienda aveva proceduto con un licenziamento verbale.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario pieno per tutto il periodo in cui ha svolto la prestazione e l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente con conseguente reintegro nel posto di lavoro e risarcimento del danno.
Il Tribunale ha rigettato le domande del ricorrente non ritenendo provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Il ricorrente aveva infatti sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevedeva l’esecuzione della prestazione “senza alcun obbligo di reperibilità e senza alcun obbligo di prestazione minima giornaliera, settimanale o annuale”; inoltre “il collaboratore, nella più ampia autonomia ed ogniqualvolta lo vorrà, si collegherà all’applicazione di cui sopra per segnalare la sua disponibilità ad effettuare un servizio”. Il lavoratore dichiarava la sua disponibilità indicandolo nel calendario predisposto dall’azienda e prenotava le fasce
orarie di suo interesse. Quindi era rimessa a lui la decisione se lavorare, in quali giorni, per quali fasce e per quante ore. Dopo aver accettato l'incarico, il fattorino poteva modificare la propria disponibilità.65.
Dopo aver ricostruito le modalità attraverso le quali tali fattorini eseguivano la loro prestazione lavorativa, il giudice di Milano ha escluso potesse trattarsi di un rapporto di lavoro subordinato.
Alla base della decisione c’è stata, ancora una volta, la libertà del prestatore di determinare in piena autonomia tempi e modalità della propria attività lavorativa attraverso un applicativo da installare nello smartphone. Per il Tribunale «difetta l’assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della convenuta: il fatto che [il prestatore] potesse discrezionalmente decidere, di settimana in settimana, in quali giorni e in quali orari lavorare – ed anche di non lavorare affatto – esclude in radice la configurabilità di simili vincoli». Secondo il giudice, inoltre, una volta data la propria disponibilità ad eseguire l’attività lavorativa in una fascia oraria, le modalità di esecuzione della prestazione non sono state ritenute «qualificanti ai fini della subordinazione, non traducendosi nell’espressione del potere conformativo sul contenuto e le modalità della prestazione».
Il caso in esame difettava dell’assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del convenuto.
Il fatto che una volta manifestata la disponibilità, le modalità della prestazione fossero standardizzate in base a regole prefissate dalla società o il fatto che il mancato svolgimento di attività nelle fasce scelte incidesse negativamente sul livello di gradimento del prestatore, non sono state 65 Tribunale di Milano (Trib. Milano, 10 settembre 2018, n. 1853), in
ritenute circostanze qualificanti ai fini della subordinazione.
Inoltre, il sistema di attribuzione dei punteggi non poteva essere assimilato all’esercizio di un potere disciplinare in quanto non comportava sanzioni afflittive che avrebbero messo in discussione la libertà del prestatore di scegliere giorni e orari di lavoro.
Nemmeno gli indici sussidiari della subordinazione sarebbero stati sufficienti a rilevare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato perchè essi avrebbero dovuto essere valutati globalmente come concordanti, gravi e precisi.
A parere del giudice, gli unici indici che ricorrevano nel caso di specie erano il carattere ricorrente della prestazione e l’utilizzo di alcuni strumenti forniti dalla società. Non si poteva dire che il fattorino fosse inserito nell’organizzazione aziendale in quanto non era tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso imposto dalla società, utilizzava un mezzo proprio e non percepiva un corrispettivo fisso al mese.
Alla luce di questi elementi, il Tribunale di Milano non ha ravvisato un rapporto di subordinazione, quindi la domanda del ricorrente è stata respinta.
Inoltre non ha applicato la disciplina del rapporto subordinato in forza dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2016 perché le modalità di esecuzione non potevano ritenersi “organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi [...] di lavoro”, in quanto la scelta relativa a tali modalità era rimessa all’autonomia del ricorrente66.
Sia la sentenza di Torino che quella di Milano confermano la validità dei parametri dogmatici fondamentali della subordinazione per i lavoratori 66 Turrin M., “Dopo il Tribunale di Torino, anche il Tribunale di Milano esclude
della gig economy.
Nel lavoro tramite piattaforma risulta assente l’assoggettamento, elemento determinante della subordinazione secondo la giurisprudenza.
Ad ogni modo, ciò che emerge dalle pronunce esaminate è la necessità di un preciso intervento legislativo volto ad orientare la giurisprudenza nel riconoscimento di una serie di tutele ai lavoratori delle piattaforme, non costituendo la dipendenza socio-economica un elemento della fattispecie di cui all’art. 2094 c.c.