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Interventi a livello regionale: possibile incostituzionalità A livello regionale, con atto n 9858 del 15 giugno 2018, la Giunta della

2.2 “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano”: la c.d Carta di Bologna

2.3 Interventi a livello regionale: possibile incostituzionalità A livello regionale, con atto n 9858 del 15 giugno 2018, la Giunta della

Regione Lazio ha approvato un disegno di legge intitolato “Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali” 158 con la finalità di colmare il vuoto normativo su tali attività lavorative o, quanto meno, arginare le conseguenze lesive delle tutele e dei diritti dei lavoratori coinvolti. È importante perché è il primo testo di legge in Italia in materia di diritti dei lavoratori operanti nelle piattaforme digitali.

All'art. 2, la legge procede ad individuare i lavoratori digitali come coloro che “indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l'attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'utilizzo di 157CISL, “Riders Comune Bo Tavolo monitoraggio” in

http://www.cislmetropolitana.bo.it/news/riders-comune-bo-tavolo-

monitoraggio.html.

158http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Norme_per_la_tutela_e_

un'applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo”. Però, nonostante questa proposta abbia come finalità la tutela e la sicurezza del lavoratore digitale, manca un richiamo esplicito agli artt. 35 e ss. Cost.

Nelle disposizioni successive si prevede che siano a carico della piattaforma l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'assicurazione contro i danni cagionati da terzi e l'assicurazione di maternità e paternità.

Per quanto concerne la retribuzione, questa è commisurata al tempo lavorato e non può essere più a cottimo, rimandando alla contrattazione collettiva la regolazione di dettaglio.

Tra le varie disposizioni merita particolare attenzione l'art. 7 intitolato “Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale”. Come sappiamo, la prestazione lavorativa dei gig workers è oggetto di valutazione da parte dei clienti e l'insieme delle valutazioni definisce l'affidabilità di questi lavoratori. A quest'ultimi viene garantita una chiara e trasparente procedura di valutazione della prestazione con conseguente procedura di verifica imparziale in caso di contestazione. Il rating è considerato come un biglietto da visita, come una lettera di referenze del datore, in quanto transita da una piattaforma all'altra per reperire nuovi impieghi. Il lavoratore però, potrebbe anche non esercitare questo diritto per non compromettere la nuova occupazione ma questo viene paragonato ad un profilo reputazionale negativo.

La violazione degli obblighi sopra descritti comporta una sanzione amministrativa a carico della piattaforma da cinquecento a duemila euro.

Inoltre, il provvedimento prevede la messa a disposizione dei lavoratori e delle imprese che operano tramite piattaforma digitale, di un Portale (art. 9) il quale si compone dell'Anagrafe regionale e del Registro regionale delle piattaforme digitali, attraverso un'applicazione informatica, con cui si organizzerà l'attività di servizio di questi lavoratori. Lavoratori e piattaforme possono iscriversi, rispettivamente all'Anagrafe e al Registro gratuitamente159.

Il provvedimento comunque non ci fa capire che tipo di contratto ci sia alla base di tutto. Anche se il presidente della regione Nicola Zingaretti ha dichiarato che la legge non fa riferimento al lavoro subordinato, quando la norma parla di compenso sembra riferirsi proprio al lavoro dipendente.

Secondo l'autore di questo articolo sarebbe più opportuna una legislazione a livello nazionale più che a livello regionale onde evitare un contrasto tra norme160.

Importante profilo di criticità della suddetta legge riguarda la compatibilità con il sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost. Quest'ultimo rimette alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di “ordinamento civile e penale”, “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e “previdenza sociale”. Rientrano, invece, tra le materie di legislazione concorrente la “tutela e sicurezza del lavoro”, “previdenza complementare e integrativa” e “tutela della 159 Garofalo D., “Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive”,

Il Lavoro nella giurisprudenza 4/2019.

160Camera R., “Lavoratori digitali: un portale pubblico per gestire l’attività e garantire le tutele”, In un disegno di legge, IPSOA, 26 Giugno 2018.

salute”. Mentre, le materie residuali sono rimesse, in via sussidiaria, alla competenza regionale.

Nonostante il legislatore regionale abbia dichiarato di voler promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoro nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione in tema di competenza concorrente, sorgono comunque dei dubbi di incostituzionalità rispetto all'art. 117 cost.

Con riferimento al Capo I, non si pongono problemi, in quanto si tratta di “Disposizioni generali” suddivise in principi e definizioni, pertanto di norme non precettive, che indicano soltanto obiettivi da perseguire, senza essere immediatamente applicabili.

Problematico, piuttosto, è il fatto che le regioni possono disciplinare solo l'organizzazione del mercato del lavoro (es “collocamento” e “politiche attive del lavoro”), invece, con questa legge, si va ad incidere su aspetti fondamentali del rapporto di lavoro prevedendo disposizioni riguardanti il compenso spettante al lavoratore o le tutele assistenziali e previdenziali. Inoltre, la Regione non inquadra i fattorini né come autonomi né come subordinati ma, si limita ad estendere la disciplina del lavoro subordinato a lavoratori la cui qualificazione è rimessa alla giurisdizione del lavoro.

Anche la Regione Toscana ha approvato il “Verbale di accordo quadro – riders Toscana” volto a tutelare i lavoratori digitali. Il pressing a livello regionale persegue l'obiettivo di colmare un vuoto normativo che rischia di cancellare i diritti di questi lavoratori a partire dall’individuazione di un salario minimo e passando anche dalla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Oltre alle criticità sopra evidenziate, una legislazione a livello regionale, però, rischia di creare una regolamentazione disomogenea per cui, un quadro regolatorio comune sarebbe sicuramente più efficace161.

2.4. La proposta di modifica dell’art. 2094 c.c. nella prima