L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal lavoro autonomo e non è facile individuarne i contorni. Non esiste una definizione normativa di quest'ultimo, nonostante il Titolo III del Libro V Del Lavoro sia intitolato “del lavoratore autonomo”. Al Capo I troviamo la definizione di contratto d'opera all'art. 2222 cod. civ., anche questa comunque non esaustiva. Si ha contratto d'opera “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e 50 Mazzotta O., “Diritto del lavoro”, in Iudica G.- Zatti P. (a cura di), “Trattato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. La caratteristica del lavoro “prevalentemente proprio” comporta un confronto necessario con l'art. 2083 cod. civ. il quale contiene la nozione di “piccolo imprenditore”, per cui è considerato tale colui che svolge “un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Il lavoro autonomo quindi rimane schiacciato tra queste due definizioni senza averne una propria.
Ciò che distingue il lavoro subordinato da quello autonomo è il requisito della subordinazione, intesa come collaborazione in regime di assoggettamento del lavoratore alle direttive, alla vigilanza e al controllo del datore.
Una forma di lavoro autonomo che per alcuni versi si avvicina a quello subordinato è il lavoro parasubordinato. Esso viene disciplinato dall'art. 409, n. 3 c.p.c. per il quale parte della disciplina del lavoro subordinato si estende anche ai rapporti consistenti "in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se a carattere non subordinato".
È una forma contrattuale per la quale il lavoratore può dirsi giuridicamente qualificabile come autonomo ma di fatto non del tutto indipendente nei confronti del committente.
I lavoratori di questa categoria sono funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente. Lavorano in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Quest'ultimo ha un
potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Le tutele riconosciute a questi lavoratori sono ad esempio la tutela professionale, previdenziale obbligatoria, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o l'indennità di disoccupazione.
L'utilizzazione elusiva della categoria del lavoro parasubordinato ha portato il legislatore ad emanare nel 2003 il d.lgs. n. 276 e nel 2012 la L. 92.
Con il primo provvedimento si da vita al lavoro parasubordinato a progetto per cui il contratto di prestazione d'opera continuativa e coordinata deve essere riconducibile a uno o più progetti e questi devono essere funzionalmente collegati a un determinato risultato finale.
Con la Legge Monti vengono introdotte ulteriori limitazioni.
Con il d.lgs. n. 81/2015 il lavoro a progetto viene abrogato ed è possibile ricorrere solo a rapporti di tipo parasubordinato ex art. 409, n. 3 cod. proc. civ.
Speciali misure per il lavoro autonomo sono state adottate dal legislatore con la L. 81 del 2017 con la quale, al capo I, si introduce un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale. Questo capo è sostenuto anche dal “principio di tutela” del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, espresso dall’art. 35 della Costituzione. L'idea di una normativa ad hoc destinata al lavoro autonomo nasce dalla progressiva diffusione di questa tipologia di lavoro e dalla necessità di garantire tutele adeguate per i lavoratori autonomi.
L'art. 1 della legge n. 81/2017 individua come destinatari di queste tutele i lavoratori autonomi che forniscono prestazioni derivanti dai contratti d’opera, come definiti nell’art. 2222 del codice civile.
Quest'ultima norma richiama nella parte finale i rapporti che hanno una disciplina particolare nel libro IV, e sono questi i rapporti a cui il legislatore si riferisce per completare la delimitazione dell'aria di applicazione della disciplina della L. 81.
Vi rientrano quindi tutti i lavori riconducibili allo schema del contratto d’opera, i lavori autonomi professionali, le collaborazioni coordinate e continuative genuinamente autonome, nei termini oggi ridefiniti dall’art. 15 della l. n. 81/17. Il caso dei collaboratori coordinati e continuativi titolari di partita IVA e iscritti ad ordini e/o albi professionali rappresenta un tipico caso di sconfinamento tra queste aree. La tutela contenuta in questa legge è di tipo generale.
La disciplina non si applica, invece, agli imprenditori e ai piccoli imprenditori come gli artigiani, i coltivatori diretti del fondo, i piccoli commercianti e i lavoratori esercenti attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Dunque, si esclude il lavoro appartenente al mondo dell’auto- imprenditorialità e della micro-impresa, in quanto il legislatore ha voluto riferirsi solo al lavoro individuale delle persone fisiche e, cioè, al lavoro autonomo personalmente prestato.
La norma non abroga la disciplina codicistica del lavoro autonomo. Sono sempre in vigore le regole generali sul contratto d’opera contenute negli artt. 2225 e ss..
81/2017 può essere schematicamente suddivisa in quattro aree di protezione: nella prima area sono contenute tutele di tipo commerciale; nel secondo gruppo sono ricomprese tutele sociali e misure di welfare; nella terza area vengono individuate delle tutele nel mercato; infine, nella quarta vengono definite tutele di tipo fiscale51.
Per quanto concerne il primo nucleo, l'art. 2 estende alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese o pubbliche amministrazioni e tra lavoratori autonomi la disciplina generale in materia di condizioni e termini di pagamento. Si prevede che in assenza di un diverso termine contrattualmente stabilito, il pagamento per le prestazioni autonome deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. Il termine contrattualmente stabilito dalle parti non può comunque superare i 60 giorni. Scadenze superiori sono ammesse solo se concordate per iscritto e se la clausola non risulti gravemente iniqua per il creditore. Decorso tale termine decorrono gli interessi di mora al tasso legale vigente. Inoltre, a differenza dei crediti da lavoro subordinato, per i quali è prevista la generale regola della prescrizione in cinque anni, ai crediti del lavoratore autonomo si applica la più vantaggiosa prescrizione ordinaria decennale. Queste regole non si applicano alle transazioni rese a privati consumatori.
In tema di clausole e condotte abusive, l'art. 3 ritiene abusive e inefficaci le clausole apposte al contratto che autorizzano il committente a modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso e quelle che prevedono termini di 51 Alaimo A., “Lo statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva
del diritto del lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?” (L. 22 maggio 2017, n. 81), in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2018, fasc.3, pagg. 609 e ss.
pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Costituisce abuso anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In caso di violazione della forma scritta, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Inoltre, si applica a questi lavoratori anche la disciplina contenuta nell'art. 9 della Legge n. 192/1998, in materia di “abuso di dipendenza economica”52.
Infine, la possibilità di recedere unilateralmente da un contratto di lavoro autonomo continua ad essere regolata dall’art. 2227 c.c secondo il quale, in caso di recesso del committente senza giustificazione, quest'ultimo dovrà tenere il prestatore d'opera indenne delle spese, del lavoro eseguito e del mancato pagamento. Queste previsioni non vengono toccate dalla nuova disciplina che prevede la necessità di un congruo preavviso53.
Vengono, altresì, estesi con l'art. 4 anche ai lavoratori autonomi i diritti di utilizzazione economica riguardanti gli apporti originali e le invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, cui si applica in toto la disciplina vigente per la tutela dei diritti d’autore e della proprietà industriale.
L’unica eccezione riguarda il caso in cui l’attività inventiva costituisca già di per sé l’oggetto del contratto di lavoro.
Negli artt. 5, 6 e 11 la legge delega espressamente il Governo per l’adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
52 De Bonis M., “Jobs act lavoro autonomo: le novita` in sintesi”, Legge 22 maggio 2017, n. 81, in Pratica Fiscale e Professionale n. 27 del 3 luglio 2017, Guida alle nuove leggi.
53 Alaimo A., “Lo statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva
del diritto del lavoro subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?” (L. 22 maggio 2017, n. 81), NLCC 3/2018.
- ampliamento dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni di maternità;
- estensione della platea dei beneficiari dell’indennità di malattia in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS con l’introduzione di un periodo di “carenza” pari a tre giorni;
- incremento, fino ad un massimo dello 0,5%, dell’aliquota contributiva aggiuntiva per maternità;
- semplificazione della normativa su salute e sicurezza degli studi professionali, per certi versi equiparabili a quelli previsti per le abitazioni, con la relativa razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio;
- estensione delle prestazioni erogabili dalle Casse di previdenza professionale, previa apposita contribuzione, a tutela di casi di riduzione del reddito anche a seguito di gravi patologie;
- l’individuazione degli atti delle PA che possono essere rimessi anche ai professionisti.
Nell'ambito delle tutele sociali, viene stabilmente riconosciuta la DIS- COLL, oltre che ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio a partire dal 1 luglio 2017. Il finanziamento della misura avviene attraverso il versamento di un’aliquota contributiva INPS aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento.
La disciplina della legge 81/17 introduce anche agevolazioni fiscali per questi lavoratori. A partire dal periodo d’imposta 2017, sono integralmente deducibili le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse le relative spese di viaggio e soggiorno, entro il limite di 10.000 euro l’anno.
È prevista la deducibilità totale, ma con limite ridotto a 5.000 euro, per le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, volte al conseguimento di sbocchi occupazionali concreti ed adeguati. Ottengono la piena deduzione anche gli oneri sostenuti per la stipula di forme assicurative o di solidarietà sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Viene inoltre previsto che le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, con almeno tre mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino. L’indennità è pari al 30% del reddito di lavoro per cui è stata versata la contribuzione. Se il congedo è fruito entro il primo anno di vita del bambino, l’indennità spetta a prescindere dal requisito contributivo. Le disposizioni valgono anche in caso di adozione o affidamento pre-adottivo.
I periodi di malattia oncologica o di una gravità tale da comportare una inabilità lavorativa temporanea pari al 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.
In materia di Accesso a bandi e appalti pubblici e al mercato del lavoro, negli artt. 10 e 12 si prevede l’apertura, presso i Centri per l’impiego e gli organismi autorizzati all’attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni gratuite con ordini, collegi professionali e le maggiori associazioni di categoria. Lo sportello dedicato raccoglierà le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornendo informazioni ai professionisti e
alle imprese che ne facciano richiesta. La Pubblica amministrazione è tenuta a promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca. A tal fine, si prevede che anche i soggetti che svolgono attività professionale possono costituire reti, consorzi stabili professionali e associazioni stabili professionali.
La gravidanza, la maternità, l'infortunio e la malattia sono regolate dagli artt. 13 e 14 secondo i quali, i lavoratori autonomi che prestano attività in via continuativa per il committente determinano la sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per ciascun anno solare, salvo il venir meno dell’interesse del committente.
Pur non essendo più obbligatoria l’astensione, la lavoratrice che sceglie di assentarsi può, con l’accordo del committente, farsi sostituire da soci o lavoratori autonomi di fiducia della lavoratrice che siano in possesso dei necessari requisiti professionali.
Possono essere previste anche forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
In caso di malattia o infortunio tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, si prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per un periodo massimo di due anni54.
54 De Bonis M., “Jobs act lavoro autonomo: le novita` in sintesi”, Legge 22 maggio 2017, n. 81, in Pratica Fiscale e Professionale n. 27 del 3 luglio 2017, Guida alle nuove leggi.