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Altre ipotesi di seguito legislativo necessario L’inerzia parlamentare d

3. L’inerzia parlamentare come scelta di politica legislativa Le omission

3.5. Altre ipotesi di seguito legislativo necessario L’inerzia parlamentare d

Esistono poi ipotesi altrettanto particolari in cui le sentenze di accoglimento, analogamente a quanto avviene per le decisioni riguardanti norme costituzionalmente obbligatorie, possono arrivare a comportare l’esigenza inderogabile di un seguito legislativo, specialmente allorché la Corte, pur concentrandosi su una singola regola, in realtà arrivi a colpire quella norma in quanto attuativa di un principio generale costituzionalmente illegittimo. In maniera del tutto equivalente, possono pure darsi ipotesi in cui il giudice delle leggi dichiara l’incostituzionalità di una norma derogatoria di un principio generale ordinario, attuativo però di un precetto di rango costituzionale463.

Nel primo caso l’incostituzionalità del principio travolge a cascata tutte le sue regole applicative, sovente attraverso lo strumento dell’incostituzionalità derivata464

, oppure anche per via di successive pronunce che si richiamano alla prima465. Tuttavia, può accadere che la Corte versi nell’impossibilità pratica di dichiarare l’illegittimità di tutte le disposizioni attuative di quel principio, dimostrandosi necessario un intervento legislativo che porti a termine quell’opera di bonifica del

Milano, 1977, p. 597 ss. In merito alla legittimità di un intervento lato sensu creativo da parte del giudice costituzionale in ragione del rapporto di continuità logica intercorrente tra fonti costituzionalmente obbligatorie, decisioni di incostituzionalità e successivo intervento normativo da parte del legislatore, si veda anche G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, vol. I, p. 786 ss.

463 Per un’analisi più approfondita di tali peculiari fattispecie, che dovrebbero teoricamente condurre

ad un inderogabile seguito legislativo parlamentare si vedano R. ROMBOLI, Illegittimità costituzionale consequenziale e formazione giurisprudenziale delle disposizioni processuali, in Giurisprudenza costituzionale, 1992, p. 3468 ss. e in una prospettiva non dissimile A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004, p. 287 ss.

464 Cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio in via incidentale, in ID. (a cura di), Aggiornamenti in tema di

processo costituzionale (1993-1995), p. 177 ss. L’autore sottolinea in proposito come la giurisprudenza della Corte si sia fortemente discostata dallo ratio che animò la stesura della legge n. 87 del 1953, laddove si statuiva che il fine era quello di impedire che una legge restasse in vigore, quando un’altra che ne costituiva il fondamento fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

465 Un riferimento particolarmente significativo si ritrova nelle varie pronunce di incostituzionalità in

difesa del principio del giusto processo, con i suoi imprescindibili corollari dell’imparzialità e della terzietà del giudice. In queste ipotesi, gli interventi demolitori della Corte hanno ad oggetto soltanto alcune ipotesi illegittime – tra cui, per esempio, le singole incompatibilità sanzionate attraverso la sentenza n. 496 del 1990 e la sentenza n. 131 del 1996 – le quali, certamente, non costituivano le uniche cause ostative alla piena realizzazione dei principi costituzionali sopra menzionati, così come ricostruiti dal giudice delle leggi. Tant’è che il giudice costituzionale in entrambe le decisioni si vede costretto a formulare un pressante invito al potere legislativo “… affinché ponga mano con urgenza a quelle riforme che gli indisponibili principi della Costituzione richiedono in ordine al buon funzionamento della giurisdizione penale …”

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sistema normativo avviata dal giudice costituzionale466. Nella seconda eventualità, il giudice delle leggi dichiara invece l’illegittimità di una norma, in quanto ingiustificata eccezione – o deroga – a un principio generale di rango costituzionale467. Qualora però nell’ordinamento siano presenti altre regole derogatorie di quel medesimo principio che la Corte non è in grado di colpire attraverso gli ordinari strumenti giudiziali a propria disposizione, l’intervento del legislatore si rivelerà anche in questo caso strettamente indispensabile, proprio per rimuovere tali norme468.

In tutte queste particolari circostanze, la doverosità dell’attività legislativa deve ricondursi alla necessaria presenza – o all’imprescindibile mancanza – in seno all’ordinamento di una particolare tipologia di norme. È pur vero che anche contro le omissioni del legislatore che interessano questo tipo di disposizioni469, non sussiste alcun valido rimedio di carattere sanzionatorio, posto che perfino qualora la Corte fosse tempestivamente investita della questione non potrebbe supplire alle carenze del Parlamento senza invadere le competenze espressamente riservate ad un altro organo costituzionale470. Anche in questa eventualità però si rischierebbe di invertire

466 A suffragio, si veda pure L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1998,p. 175 ss. il quale

evidenzia, tuttavia, come la Corte abbia impiegato in ipotesi analoghe lo strumento dell’illegittimità consequenziale al fine di norme applicative del medesimo principio già ritenuto costituzionalmente illegittimo, di fatto sostituendosi al legislatore.

467 Basti richiamare in questa sede la sequenza innescatasi a seguito della sentenza n. 3 del 1966, con

cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che ricollegavano ad alcune ipotesi di condanna penale del pubblico dipendente la perdita del diritto al trattamento economico di fine rapporto. In quell’occasione il giudice costituzionale , pur facendo oggetto del proprio giudizio singole regole, affermò l’incostituzionalità anche del principio generale che dalla condanna penale a carico di un dipendente dello Stato o di un altro ente pubblico faceva discendere l’automatica riduzione o la sospensione del diritto conseguito al godimento della pensione o di altro assegno o indennità conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro. A questo punto, al fine di evitare possibili disuguaglianze derivanti dalla pronuncia della Corte. il legislatore intervenne dando seguito ai principi emanati nella sentenza, adottando appositamente la l. 424/1966.

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Si guardi in quest’ottica F. POLITI, Principio di continuità dell’ordinamento giuridico e dovere di eliminazione delle norme incostituzionali: giusta preoccupazione o eccessivo timore della giurisprudenza costituzionale per gli effetti di una declaratoria di incostituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, p. 3171 ss.

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La distinzione tra omissioni assolute e omissioni relative, frutto dell’elaborazione dogmatica e giurisprudenziale di lingua tedesca,è stata specificamente recepita nel nostro ordinamento allo scopo di porre rimedio a quelle lacune illegittime da parte del legislatore con esplicito riferimento alla tutela di posizioni giuridiche soggettive soprattutto da parte di F. DELFINO, Omissioni legislative e Corte costituzionale (delle sentenze costituzionali cd. creative), in Regioni e comunità locali, 3/1976, p. 33 ss. sebbene lo stesso autore avverta come detta classificazione abbia prodotto i propri esiti migliori in altri sistemi.

470 Su questa stessa linea di pensiero, in tema di rapporti tra il concetto di obbligo e quello di sanzione

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indebitamente sul piano metodologico i concetti di obbligo e di sanzione, sovrapponendoli fino a far coincidere il carattere dell’obbligatorietà con quello della sanzionabilità, che, come si è visto, potrebbe pure difettare senza pregiudicare la configurazione di un vincolo giuridico in capo al legislatore471.

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