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Inerzia parlamentare e principio di leale collaborazione

3. L’inerzia parlamentare come scelta di politica legislativa Le omission

3.6. Inerzia parlamentare e principio di leale collaborazione

L’obiezione apparentemente insuperabile derivante dall’impossibilità di costringere gli organi politici ad assumere un comportamento attivo, laddove essi non siano disposti a farlo, non esclude infatti la sussistenza di obblighi giuridici a carico del legislatore derivanti dalle pronunce della Corte e configurabili secondo moduli alternativi rispetto al binomio tradizionale obbligo-sanzione472. La riflessione sul punto deve infatti spostarsi dal piano strettamente sanzionatorio a quello della circolarità dei meccanismi di controllo tra organi apicali dello Stato, e più in generale al sistema di “checks and balances” tipico del costituzionalismo democratico473

. Il fondamento dell’attività consequenziale del legislatore riposa infatti pressoché interamente sul principio di leale collaborazione, per cui, la concreta operatività di questo meccanismo costituisce la modalità costituzionalmente più consona per superare gli ostacoli di natura politica che si frappongono al dialogo tra giudice costituzionale e legislatore, rimediando sia all’insufficienza degli strumenti di coazione, sia all’inadeguatezza delle procedure regolamentari relative al seguito legislativo474.

Questo particolare schema dei rapporti tra Corte e Parlamento consente altresì di affermare in tutta la loro portata prescrittiva gli obblighi che la Costituzione ha inteso stabilire nel quadro di una necessaria cooperazione interistituzionale, tesa alla

due marce: Corte costituzionale e Parlamento tra sentenze poco seguite e seguito poco sentino, in Quaderni costituzionali, 1996, p. 293 ss.

471 Vedi supra cap. III, par. 2. 472

Contrari, tra gli altri, seppure per ragioni diverse, si mostrano in dottrina A. BARBERA, Giudicato costituzionale e poteri del legislatore, in Giurisprudenza costituzionale, 1963, p. 611 ss. e L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze indirizzo e attività legislativa, Padova, 1987.

473 474

In una prospettiva differente, eppure parzialmente sovrapponibile, soprattutto ai fini che qui si intende analizzare, si confronti, S. AGOSTA, L’attività legislativa consequenziale alle pronunce della Corte costituzionale tra (antichi) pregiudizi e (rinnovate) prospettive di cooperazione interistituzionale, in A RUGGERI (a cura di), La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006. p. 559 ss.

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soddisfazione degli interessi primari e irrinunciabili dell’ordinamento475. Impostare le relazioni tra Corte e Parlamento secondo i moduli di una leale collaborazione comporta certamente un necessario slittamento dal piano delle regole predefinite, tipiche del diritto positivo, al piano, di certo più scivoloso, ma non per questo meno efficace, della politica, intesa qui nella sua accezione più nobile di indirizzo politico costituzionale, che attraverso la contrattazione tra i diversi organi del sistema si rivolge al perseguimento degli obiettivi, dei programmi e degli scopi definiti dalla Costituzione476.

In questa prospettiva, ciascun potere, quando agisca nella sua sfera di competenza, dovrà tenere conto non solo delle esigenze e delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, appartenenti agli altri organi dello Stato e che vengono inevitabilmente in considerazione nell’applicazione di regole comuni, rivolte al soddisfacimento di un interesse generale costituzionalmente protetto477. Più specificamente le forme di leale collaborazione gravanti sul potere legislativo interessano due profili strettamente connessi. Il primo, di carattere negativo, impone alle Camere di evitare interferenze, disarmonie o sovrapposizioni con le decisioni del giudice costituzionale, il secondo, di tipo positivo, prescrive invece al Parlamento di avvalersi di tutti gli strumenti costituzionalmente praticabili per il conseguimento del fine previsto478. Per quanto

475 Per ovviare agli inconvenienti derivanti dall’indefettibilità di talune fonti, rectius di alcune norme

da esse prodotte, insuscettibili di pura rimozione, in dottrina si è avanzata la proposta di introdurre con legge costituzionale una sorta di vacatio sententiae, che, sulla scorta di quanto avviene per la legge ordinaria, procrastini nel tempo gli effetti delle pronunce di incostituzionalità, onde consentire al Parlamento di poter adeguatamente intervenire, risanando la situazione prodotta dall’intervento demolitorio della Corte. In questo senso si veda A. RUGGERI, Vacatio sententiae, retroattività parziale e nuovi tipi di pronunzie della Corte costituzionale, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, p. 65 ss.

476 T. MARTINES, Indirizzo politico, in Enciclopedia dei diritto, vol. XXI, Milano, 1971, p. 161 ss.

In questa prospettiva si leggano anche le ricostruzioni prospettate tra gli altri da A. RUGGERI, La Corte e le sirene della politica (frammenti di uno studio su esperienze e tendenze della normazione e politicità dei giudizi di costituzionalità), in V. TONDI DELLA MURA – M. CARDUCCI – G. RODIO, Corte costituzionale e processi di decisione politica. Atti del seminario di Otranto – Lecce, svoltosi il 4-5 giugno 2004, Torino, 2005, p. 672 ss. e B. PEZZINI, Leale collaborazione tra ministro della giustizia e C.S.M. alla prova: chi controlla il concerto?, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, p. 3914 ss.

477 Tra le numerose statuizioni in questo senso da parte della giurisprudenza costituzionale si segnala

Corte costituzionale, sentenza del 4-6 luglio 2001, n. 225, pubblicata in G.U. del 11 luglio 2001, n. 27, punto 5 del considerato in diritto.

478 In questo senso, sull’articolazione dei doveri del Parlamento in applicazione dei principio di leale

collaborazione si veda anche A. PISANESCHI, Conflitto tra collegio inquirente e Camera dei deputati e principio di leale collaborazione, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, p. 3594 ss.

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concerne la problematica del seguito legislativo e dell’inerzia parlamentare come possibile strumento di reazione alle decisioni della Corte che invadano la sfera discrezionale riservata al Parlamento, il principio di leale collaborazione comporta quindi la necessità che il legislatore accolga le indicazioni del giudice delle leggi, fornendo loro pronta e immediata attuazione, lasciandosi ispirare, nella propria attività normativa, dalla continuità del riconoscimento e della tutela dei valori costituzionali479.

4. La legge costituzionale come legittimo strumento di risposta a

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