3. L’inerzia parlamentare come scelta di politica legislativa Le omission
3.2. L’inerzia parlamentare di fronte ai moniti
Sensibilmente differente è invece la situazione relativa alle cd. pronunce monitorie, per cui il problema si lega anche all’individuazione dell’oggetto del sindacato di costituzionalità, nel senso che, in tutte queste ipotesi, occorre domandarsi in quale modo la Corte possa validamente giudicare della legittimità
decisioni efficacia di precedente. Per tutti, in argomento, si rinvia a G. TREVES, La dottrina del precedente nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1986
443 In tema di effetti riconducibili alle sentenze di rigetto semplice, sia nei confronti del giudice
rimettente, sia nei confronti della generalità dei consociati, e dunque anche del legislatore, si consulti la più accreditata manualistica in materia di giustizia costituzionale, tra cui si segnalano a titolo di esempio R. ROMBOLI – E. MALFATTI – S. PANIZZA, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, p. 112 ss. A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004, p. 125 ss. e G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, La giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 255 ss.
444 Ibidem. 445
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costituzionale di una lacuna normativa, arrivando così a censurare l’atteggiamento omissivo del legislatore.
Ciò che in questi casi sembra costituire l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale infatti è la volontà del legislatore, implicitamente dedotta da una norma inespressa, per la parte in cui essa non dispone qualcosa446. Ora, la ricostruzione delle omissioni del legislatore nei termini di norme esclusive implicite e la loro correlativa assoggettabilità al giudizio di costituzionalità447, presuppone una concezione positivistica dell’ordinamento, inteso come assetto normativo completo e autosufficiente, nel senso che quanto non viene espressamente disciplinato deve ugualmente ritenersi contenuto in una particolare norma giuridica, seppure sottintesa, non potendosi riconoscere la sussistenza di lacune normative448. Pertanto, ogni fattispecie concreta trova sempre una propria specifica disciplina comunque imputabile, direttamente o indirettamente, alla volontà del legislatore449. Le norme inespresse dedotte dal giudice a quo attraverso un ragionamento a contrario sarebbero quindi totalmente equiparabili alle norme che escludono apertamente una
446 Limitatamente all’oggetto specifico del giudizio di legittimità costituzionale nelle ipotesi dianzi
richiamate si vedano, ex multis, le osservazioni formulate da C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 1985, p. 362 ss., L. PALADIN, Corte costituzionale e principio generale di uguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, in Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, p. 636 ss. e F. MODUGNO – A. AGRÒ, Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 1991, p. 216 ss.
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Non ci si può qui soffermare sui presupposti teorici del dibattito che indusse a ritenere sindacabili i comportamenti omissivi del legislatore, per una ricostruzione approfondita di tali argomentazioni si confronti in particolare C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in Foro italiano, V, 1970, p. 157 ss., M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova, 1984.E. ROSSI, Corte costituzionale e legislatore nel periodo 1987/1989, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta. Atti del Seminario di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, 1991, p. 218 ss. e più di recente si veda anche lo studio condotto da V. MARCENÒ, La Corte costituzionale e le omissioni incostituzionali del legislatore: verso nuove tecniche decisorie, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, p. 1985 ss. Si rilevi incidentalmente che l’ipotesi ricostruttiva della norma negativa implicita presuppone un utilizzo creativo e non meramente interpretativo dell’argomento a contrario. L’impiego di tale criterio come argomento ermeneutico consente infatti di attribuire alla disposizione un significato strettamente letterale, risolvendosi nella formazione di una lacuna; mentre il medesimo criterio, utilizzato come argomento produttivo, consente invece di colmare tale lacuna, mediante la formulazione di una norma nuova inespressa. Sulla doppia valenza di tale ragionamento si legga R. GUASTINI, Il giudice e la legge, Torino, 1995, p. 178 ss.
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Sul problema della completezza dell’ordinamento giuridico e della correlativa inammissibilità di lacune normative si veda da ultimo R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in A. CICU – F. MESSINEO (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1998, p. 248 ss.
449 Nella stessa prospettiva si rimanda a G. PARODI, Lacune e norme inespresse nella giurisprudenza
costituzionale, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI (a cura di), Struttura e dinamica dei sistemi giuridici, Torino, 1996, p. 109, secondo cui, attraverso le diverse operazioni ermeneutiche, il singolo interprete sarebbe di fatto abilitato a creare norme inespresse, ossia norme nuove mai formulate prima dal legislatore, per cui qualsiasi tentativo che pretenda di imputare il contenuto di tali norme allo stesso legislatore apparirebbe inevitabilmente arbitrario.
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determinata categoria di soggetti dal godimento di un beneficio costituzionalmente garantito450. L’illegittima esclusione di una data fattispecie, come risultato di una volontaria decisione politica in grado di determinare la mancanza di una disposizione normativa ad hoc, potrà quindi essere sindacata dalla Corte costituzionale, rientrando tra le fondamentali prerogative del giudice delle leggi quella di garantire l’effettività di tutte le disposizioni costituzionali, ivi comprese le statuizioni di principio e di programma451.
Esiste dunque un solido collegamento tra sentenze-monito e pronunce di incostituzionalità sopravvenuta. Infatti, nel caso in cui manchi una precisa disposizione incostituzionale, l’esistenza di una precedente pronuncia monitoria – che nel rigettare la questione abbia comunque individuato possibili profili di frizione tra la disciplina legislativa e il dettato costituzionale – potrà essere rilevante per individuare successivamente la decorrenza dell’intervenuta incostituzionalità452. In questo senso la valenza conformativa del monito dispiega tutto il suo potenziale, poiché qualora il legislatore non si conformi alle indicazioni fornite dalla Corte, ignorandone l’ammonimento e seguitando a non disciplinare la materia, il giudice delle leggi potrà sanzionarne il comportamento, fissando la decorrenza della sopravvenuta incostituzionalità a ridosso del monito, oppure in coincidenza della successiva decisione che ne decreti l’inosservanza da parte del legislatore453.
450 Circa la possibilità di assimilare le ipotesi di esclusione espressa di un dato trattamento ai casi in
cui l’esclusione sia invece imputabile al silenzio serbato da quella normativa sul punto si veda anche A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti dell’uguaglianza sostanziale, Napoli, 1999, p. 65 ss. Oggetto della questione di legittimità costituzionale sarà infatti sempre la disposizione oppure, qualora essa manchi, la norma ricavabile dal sistema.
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Sebbene infatti l’attività di concretizzazione dei principi e dei programmi contenuti in Costituzione sia un’operazione positiva, spettante in primo luogo al legislatore, ciò non esclude che essa possa essere compiuta direttamente, a prescindere dall’opera del Parlamento, anche dall’interprete e in particolare dal giudice costituzionale, qualora lo svolgimento di quel determinato principio conduca ad un risultato obbligato. In questa prospettiva si legga G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, cit. p. 107 ss.
452 Così M. R. MORELLI, Incostituzionalità sopravvenuta (anche a ridosso di precedenti pronunzie
monitorie per successiva inerzia del legislatore) e declaratorie di illegittimità dal momento in cui (ovvero anche ex nunc). Alla ricerca di nuove tipologie di decisioni costituzionali di accoglimento al di là del dogma della retroattività dell’effetto, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, p. 172 ss.
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