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Inerzia parlamentare e leggi costituzionalmente obbligatorie

3. L’inerzia parlamentare come scelta di politica legislativa Le omission

3.4. Inerzia parlamentare e leggi costituzionalmente obbligatorie

Logicamente diversa risulta invece l’ipotesi in cui l’attività legislativa consequenziale costituisca diretta attuazione o immediato svolgimento di una norma costituzionale, dettagliata dalla Corte in una propria precedente pronuncia. In questa prospettiva, deve considerarsi innanzitutto il caso in cui l’atteggiamento omissivo del legislatore scaturisca da una sentenza di accoglimento, totale o parziale, avente ad oggetto leggi o atti aventi forza di legge costituzionalmente obbligatori, intendendosi con questa locuzione tutti quegli atti normativi destinati a fungere da tramite per l’immediata e concreta attuazione degli istituti e dei principi previsti dalla Costituzione457. Più precisamente, devono considerarsi ricomprese nel novero delle fonti in esame tutte quelle leggi nei cui confronti viene operata dalla stessa Costituzione una formale tipizzazione di competenza in ordine alla disciplina di una determinata materia, difettando la quale, la normativa costituzionale di riferimento risulta direttamente violata e non semplicemente disapplicata458.

Stante il contenuto delle norme in esame, di fronte a una pronuncia di accoglimento avente ad oggetto leggi costituzionalmente obbligatorie, il legislatore ordinario dovrà sempre ritenersi vincolato a provvedere459. L’eventuale inosservanza di tale obbligo, infatti, è destinata a tradursi nella violazione diretta di un interesse o di un valore immediatamente protetto dalla Costituzione che configura in capo alle Camere la necessità istituzionale di assicurare le condizioni oggettive minime,

457 Su questa distinzione che qualifica nelle suddette ipotesi l’intervento legislativo come tramite per

l’immediata e concreta attuazione di istituti e principi previsti dalla Costituzione si veda in dottrina quanto sostenuto da N. TROCKER, Le omissioni del legislatore e la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà, in Archivio giuridico Filippo Serafini, 1970, p. 88 ss.

458 Si tratta, come noto, di una categoria dogmatica sviluppatasi prevalentemente nell’ambito del

giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo in teoria concettualmente distinta dall’altra categoria anch’essa di elaborazione giurisprudenziale delle leggi a contenuto costituzionalmente necessario. A questo proposito si vedano ex multis A. CHIAPPETTI, L’ammissibilità del referendum abrogativo, Milano, 1974, 220 ss. G. ZAGREBELSKY, Relazione, in AA. VV., Atti del secondo convegno giuridico Il dettato costituzionale in tema di referendum. Funzioni e poteri della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Le otto richieste radicali di referendum, Roma, 1978, p. 28 ss., I. MASSA PINTO, Il limite delle leggi a contenuto costituzionalmente orientato nel giudizio di

ammissibilità del referendum abrogativo e il contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali, in

F. MODUGNO – G. ZAGREBELSKY (a cura di), Le tortuose vie dell'ammissibilità referendaria.

Atti del seminario svoltosi in Roma il 14 luglio 2000, Torino, p. 216 ss.

459 Sul contenuto delle leggi costituzionalmente necessarie e delle leggi costituzionalmente

obbligatorie si veda nella giurisprudenza costituzionale C. cost. sent. 16/1978, C. cost. sent. 25/1981, C. cost. sent. 29/1987, C. cost. sent. 47/1991, C. cost. sent. 35/1997, C. cost. sent. 347/1998, C. cost. sent. 49/2000, C. cost. sent. 24/2005.

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affinché possa essere garantita la piena funzionalità del sistema460. In tali casi, quindi, l’inottemperanza dell’obbligo sancito dal giudice delle leggi non equivale semplicemente ad una temporanea disapplicazione delle garanzie costituzionali, determinata da contingenze di natura politica, ma coincide con la deliberata violazione di un principio fondamentale, che in quanto tale induce tutti gli organi costituzionali a cooperare – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto del ruolo ad essi complessivamente assegnato – per assicurare il basilare funzionamento delle strutture dell’ordinamento461

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Tuttavia, a differenza di quanto avviene per le cd. ipotesi di seguito positivo derivante da una pronuncia di accoglimento della Corte relativa a una legge costituzionalmente obbligatoria, in cui l’intervento del legislatore non può essere affatto disatteso, non di rado – specialmente nell’eventualità in cui la pronuncia del giudice delle leggi verta su una legge costituzionalmente obbligatoria concernente una norma costituzionale di carattere sostanziale – l’iniziativa del legislatore, ancorché opportuna, potrebbe risultare non strettamente indispensabile, soprattutto quando la Corte abbia rimediato essa stessa alla struttura della disciplina dichiarata incostituzionale, inserendovi la norma o le norme illegittimamente omesse, oppure correggendo le disposizioni sottoposte a scrutinio, oppure ancora fissando un principio generale da cui sia possibile desumere, di volta in volta, la norma necessaria alla risoluzione del caso di specie, da parte dei giudici comuni462.

460

Circa la necessità di qualificare preliminarmente il carattere obbligatorio della fonte, onde valutare il carattere necessario del futuro intervento legislativo e dunque definire di conseguenza eventuali spazi di discrezionalità politica si legga A. RUGGERI, Le attività consequenziali nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore, Milano, 1988, p. 76 ss. solo una volta che si sia sciolto positivamente il dubbio relativo all’obbligatorietà della fonte sarà effettivamente possibile teorizzare la sussistenza di un obbligo giuridico inderogabile, direttamente derivante dalla pronuncia di accoglimento della Corte, capace di escludere qualsiasi considerazione in termini di semplice opportunità politica, che possa spingere il Parlamento a non rimediare volutamente al vuoto normativo creato dalla sentenza

461 Il che vieta al legislatore, per elementari ragioni di continuità logica, di rimuovere puramente e

semplicemente un dato atto normativo senza provvedere contestualmente alla sua sostituzione con un'altra fonte della medesima specie. Un indice, seppure riflesso, dell’esistenza di tale principio è costituito dalla circostanza per cui la stessa Corte costituzionale ricorre, in via generale, alle decisioni di accoglimento soltanto quando queste risultino assolutamente indispensabili e comunque non producano effetti negayivi maggiori rispetto al mantenimento nel sistema della norma ipoteticamente ritenuta incostituzionale. Così L. ELIA, La giustizia costituzionale nel 1984. Conferenza stampa dell’8 febbraio 1985, in www.cortecostituzionale.it

462 In tema di omissioni legislative che determinino impedimenti per il complessivo funzionamento

del sistema e che, dunque, secondo un rilievo ormai diffuso, necessitano per il loro ripianamento della cd. interpositio legislatoris, si veda N. PICARDI, Le sentenze integrative della Corte costituzionale, in AA. VV., Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati,

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3.5. Altre ipotesi di seguito legislativo necessario. L’inerzia parlamentare di fronte

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