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I moniti al legislatore come forma di collaborazione (vincolante) di fronte

4. L’avvento dello stato sociale e le nuove tipologie decisionali: la tenuta del

4.2. I moniti al legislatore come forma di collaborazione (vincolante) di fronte

Di fronte all’inerzia del legislatore, intesa come quella particolare inattività degli organi politici, che scaturisce da un’omissione normativa – sia essa volontaria, oppure determinata da particolari contingenze, che esulano da una precisa scelta del Parlamento – si sviluppa in questa fase anche un rimedio del tutto peculiare, che pur non integrando una tecnica di giudizio autonoma, in quanto necessariamente inserito in altre decisioni della Corte, consente comunque al giudice costituzionale di intervenire sulla perdurante indifferenza parlamentare, invitando in questo modo le Camere a disciplinare una determinata fattispecie, allo scopo di rimuovere situazioni di problematica compatibilità della normativa ordinaria con il dettato costituzionale348. Questo tipo di esortazioni, tipicamente formulate sotto forma di moniti al legislatore e incluse di solito all’interno di decisioni di rigetto, oppure nell’ambito di pronunce di tipo processuale, testimoniano della notevole difficoltà da parte del giudice delle leggi di procedere in via diretta all’annullamento di una determinata disposizione, qualora dalla decisione discendano conseguenze pregiudizievoli per la protezione dei diritti e per la coerenza complessiva dell’ordinamento349

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A determinare la consistenza del monito – variabile dal semplice invito rivolto al legislatore, sino alla vera e propria minaccia di futuri interventi caducatori da parte del giudice costituzionale, allorché sia nuovamente investito di analoga questione – concorrono, da una parte, il grado di effettivo disagio avvertito dalla Corte in ordine alla mancata conformazione di una determinata disciplina ai principi della Costituzione, dall’altra, gli esiti del giudizio prognostico formulato dallo stesso giudice costituzionale relativamente ai rimedi giurisdizionali che potranno essere

tecnica in commento si mostra non lontana dal pur diverso modello delle pronunce recanti “un minimo della disciplina costituzionalmente necessaria”, individuato da A. PIZZORUSSO, Soluzioni tecniche per graduare gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Atti del seminario di studi tenuto al palazzo della consulta il 23 e 24 novembre 1988, Milano 1988, p.89 ss.

348 Sulla particolarità delle pronunce monitorie in rapporto alle altre tecniche decisorie adottate dal

giudice costituzionale si consulti tra gli altri L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze di indirizzo ed attività legislativa, Padova, 1987, p. 42 ss.

349 In questa prospettiva si veda E. CHELI, Giustizia costituzionale e sfera parlamentare, in Quaderni

costituzionali, 1993, p. 263 ss. e più specificamente nella dottrina più recente anche passim R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore, Milano, 2007.

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eventualmente esperiti in concreto nel caso di prolungata inattuazione da parte del Parlamento350. Il monito, infatti, può rappresentare sia il prodromo a una futura dichiarazione di incostituzionalità da parte del giudice delle leggi, sia un utile meccanismo per sollecitare il legislatore, affinché ponga rimedio a una situazione rispetto a cui la Corte non può rispondere in maniera adeguata351.

Rispetto alle future opzioni legislative, dunque, le pronunce monitorie sembrerebbero rispettare pienamente le prerogative parlamentari, lasciando agli organi rappresentativi la facoltà di conformarsi alle sollecitazioni contenute nella decisione, non soltanto con riferimento agli strumenti attraverso cui dare attuazione alle direttive dell’organo di giustizia costituzionale, ma anche con riguardo alla possibilità stessa di uniformarsi a quelle indicazioni. Anzi, il monito in quanto tale sembrerebbe addirittura rappresentare l’opzione più funzionale a salvaguardare la discrezionalità del legislatore, dal momento che istituisce apertamente una collaborazione tra giudice costituzionale e Parlamento, indicando a quest’ultimo gli aspetti problematici di una particolare disciplina, lasciando alla contrattazione politica la possibilità di definire le soluzioni più adeguate per rimuovere la situazione di incostituzionalità accertata dalla Corte352.

In questa prospettiva, il monito non rappresenta altro che l’inizio di una sequenza, più o meno articolata, in cui il giudice costituzionale decide sostanzialmente di procrastinare gli effetti di una propria pronuncia di accoglimento, onde consentire al Parlamento di poter adeguare la legislazione ordinaria ai principi costituzionali, secondo le indicazioni contenute nella pronuncia. Si tratta cioè del risultato di valutazioni inscritte nella logica del bilanciamento tra discrezionalità politica e tutela dei diritti fondamentali, che privilegia, seppure soltanto temporaneamente, le tempistiche e le modalità della contrattazione politica rispetto alla domanda di giustizia costituzionale rivolta dalle parti nel caso concreto, ma che

350 Sul tema si vedano le proposte avanzate da C. COLAPIETRO, La giurisprudenza costituzionale

nella crisi dello Stato sociale, Padova, 1996, p. 8 ss. e V. MARCENÒ, La Corte costituzionale e le omissioni incostituzionali del legislatore: verso nuove tecniche decisorie, in Giurisprudenza costituzionale, 2000, p. 1985 ss.

351 Circa i possibili impiego del monito in relazione all’impiego di successive pronunce manipolative

da parte del giudice costituzionale si confronti L. ELIA, Il potere creativo delle Corti costituzionali, in AA. VV., Le sentenze in Europa. Metodo tecniche e stile, Padova, 1988, p. 217 ss.

352 Così tra gli altri A. A. CERVATI, Tipi di sentenze e tipi di motivazione nel giudizio incidentale di

costituzionalità delle leggi, in AA. VV. Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale. Atti del convegno svoltosi a Trieste, 26-28 maggio 1986, Milano, 1988 nonché M. MONTELLA, Tipologia delle sentenze della Corte costituzionale, Rimini, 1992, p. 68 ss.

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non abbandona affatto la necessaria salvaguardia dei diritti, limitandosi semplicemente a procrastinarla in ragione di esigenze limitate e contingenti.

Tuttavia, nella prassi, le decisioni monitorie motivate in ragione della riserva di potere discrezionale del legislatore, piuttosto che delimitare gli spazi di intervento della Corte, rappresentano, invece, l’avvio di un indirizzo giurisprudenziale a valenza sostanzialmente conformativa, soprattutto quando i moniti siano reiterati e non trovino un adeguato riscontro legislativo, con riguardo all’essenziale rimozione da parte del Parlamento dello stato di accertata incostituzionalità353. In tali ipotesi, infatti, l’inerzia legislativa, questa volta considerata anche rispetto al monito rivolto dal giudice delle leggi, potrà essere legittimamente impugnata, conducendo così a una decisione di accoglimento puro e semplice, quale diretta sanzione per lo stato di protratta inattività da parte degli organi autorità politici354.

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