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3.4 Il contratto di affidamento fiduciario

3.4.4 L’ambito di applicazione

Dal punto di vista del raggio di applicazione, l’istituto messo a punto dalla dottrina e sviluppato dalla pratica si presta ad essere utilizzato non soltanto per far fronte alle esigenze di soggetti affetti da disabilità grave, secondo la l. 112 del 2016, ma è suscettibile di applicazioni ulteriori, registrate dalla prassi negoziale.

Oltre ad essere impiegato per la soddisfazione dei bisogni della famiglia285 il contratto di affidamento fiduciario si è rivelato un utile strumento anche nell’ambito successorio per dare attuazione alla volontà di una de cuius, madre di un soggetto autistico286.

284 F. Messineo, lc. cit.: “Dalla possibilità dell’autodisciplina del contratto (ora

indubbiamente ammessa (art. 1322 comma 2 c.c.)) discende che le parti, in quanto elaborino principi regolatori del dato contratto innominato, contribuiscono a risolvere in fatto il problema della disciplina di ciascuno di essi e a colmare le lacune. «Concludere contratti, che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare», non esclude affatto (anzi implica) che, per fissare quest’ultima, le parti possano far ricorso (purché nei limiti indicati nel comma 1 dell’articolo su ricordato) all’autodisciplina mentre, quanto alle norme generali applicabili, dispone chiaramente l’art. 1323.

Indicazioni preziose in tal senso, sono date dall’art. 1252 cpv c.c., là dove si prevede, appunto, che le parti stabiliscano le clausole regolatrici del contratto di compensazione; e dall’istituto delle cosiddette condizioni generali di contratto di cui agli art. 1341 e 1342 c.c.”.

285 Vedi paragrafo 3.4.2.1 laddove viene compiuto il riferimento all’atto del notaio

Marco Caracciolo.

286 Per la ricostruzione della vicenda: P. Piana, Un’esperienza di contratto di affidamento fiduciario, in Contratti di convivenza e contratti di affidamento

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Nel caso in esame gli interessi contrapposti sono la volontà della de cuius e la tutela dei legittimari. Infatti la testatrice287 desidera che

dopo la propria morte sia assicurata una continuità di cure e di assistenza al figlio disabile e ritiene che la scelta migliore sia nominare come unico erede il coniuge, con la specificazione di utilizzare quanto pervenutogli dalla successione per le cure e l’assistenza del figlio. In questo modo avviene una lesione della quota di legittima spettante al soggetto disabile.

In un’ipotesi di questo tipo il legittimario pretermesso ha la possibilità di utilizzare l’azione di riduzione oppure deve verificare se siano presenti nel diritto successorio altri strumenti che possano assicurargli una tutela se non superiore, quanto meno uguale a quella apprestata con l’impiego dell’azione suddetta. In questo caso devono essere presi in considerazione gli artt. 627 e 647 c.c. La prima norma si occupa della possibile presenza di una disposizione fiduciaria all’interno del testamento e prescrive che nel caso di un adempimento spontaneo non sia possibile utilizzare l’azione di riduzione, ricomprendendo in questo modo l’obbligazione adempiuta dal destinatario della disposizione fiduciaria tra quelle naturali. Il secondo articolo, invece, si riferisce alle disposizioni testamentarie sottoposte a condizione e prescrive la possibilità di utilizzare lo strumento della risoluzione solamente laddove il suo uso sia stato previsto dal testatore oppure l’adempimento dell’onere è l’unico motivo che ha condotto a compiere quella determinata disposizione.

fiduciario qual espressioni di un diritto civile postmorderno. Gli atti dei convegni, I

quaderni della fondazione italiana del notariato, Gruppo 24 ore, 2017, pp. 167 – 187. Al termine di tale contributo è presente anche l’atto contenente il contratto di affidamento fiduciario.

287 Il tenore del testamento della de cuius è il seguente: “desidero lascio l’appartamento di mia proprietà sito in Genova in via…esclusivamente a mio marito…che ne disporrà in futuro a favore di nostro figlio”.

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Dall’analisi delle alternative che si prospettano, non considerando la possibilità di stipulare un contratto di affidamento fiduciario, è possibile concludere che la scelta migliore per la tutela del legittimario pretermesso è rappresentata dall’uso dell’azione di riduzione, con nocumento per la volontà della de cuius, che in questo modo non è rispettata.

Grazie all’impiego del nuovo strumento contrattuale nel caso in esame è stato possibile soddisfare entrambi gli interessi in gioco288. Infatti il soggetto nominato erede ha stipulato un contratto di affidamento fiduciario, utilizzando quanto pervenutogli dalla successione della de cuius e ponendo come scopo l’assistenza del figlio disabile e l’assicurazione a quest’ultimo di un’esistenza dignitosa, anche nell’eventualità di sopravvenuta incapacità del padre a far fronte ai bisogni del figlio. Oltre a quest’ultimo fattore, il contratto di

288 Nel caso di specie, secondo il curatore speciale, non è possibile fare riferimento a

una mera raccomandazione da parte della de cuius e neppure utilizzare gli strumenti, offerti dall’ordinamento italiano e consistenti nell’istituzione di legato con termine inziale oppure nella sostituzione fedecommissaria de residuo, dato che il fine della madre nella redazione del testamento olografo è stato di assicurare al figlio le migliori condizioni di vita, che fino alla sua morte erano state garantite da lei e dal marito.

Sentenza del giudice tutelare del Tribunale di Genova del 30 novembre 2016, in

Trusts e attività fiduciarie, n. 4, 2017, pp. 409 – 413: “…che il significato della disposizione testamentaria,…postula che sul piano della realizzazione della garanzia della vita futura e della protezione di Davide, il fine perseguito dalla Madre si estenda ben al di là dell’obiettivo realizzabile mediante una semplice raccomandazione o anche mediante l’istituzione di legato a favore di Davide con termine inziale corrispondente alla morte di lui stesso Padre o anche mediante una sostituzione fedecommissaria eventualmente de residuo, sostanziandosi essenzialmente nell’imperativo impartito al Padre dalla Madre di assicurare, continuità alla sua morte, nel garantire a Davide, valendosi del valore rappresentato dall’oggetto della disposizione testamentaria stessa, le migliori condizioni di vita, così come insieme entrambi i Genitori sempre avevano garantito…” (pp. 411 – 412).

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affidamento fiduciario, rispetto all’alternativa rappresentata dall’attribuzione al soggetto disabile della quota di legittima lui spettante, presenta dei notevoli vantaggi: l’intera eredità (e non semplicemente la quota di 1/3 che gli spetterebbe nel caso di impiego dell’azione di riduzione) è devoluta al soddisfacimento degli interessi del soggetto incapace e grazie alla continuità e alla stabilità, che caratterizzano l’affidamento fiduciario, è possibile garantire non soltanto la soddisfazione delle esigenze presenti del soggetto incapace, ma anche quelle future289.

In conclusione con il contratto di affidamento fiduciario è stato possibile non solo rispettare la volontà della de cuius, ma anche assicurare l’esecuzione del programma volto a far fronte alle esigenze del soggetto disabile; riguardo quest’ultimo profilo il raggiungimento dello scopo è reso possibile dal sistema di strumenti predisposti per

289 Ivi, p. 412: “…l’illustrato contratto… presenta i seguenti vantaggi:

*disponibilità a vantaggio di Davide del valore dell’intero Immobile, sua separazione rispetto al restante patrimonio del Padre e sottrazione ai rischi propri del medesimo;

*assicurazione a Davide per tutta la vita, a prescindere dalla capacità ed esistenza in vita del Padre, dell’esistenza di una struttura di tutela e garanzia, a salvaguardia delle sue esigenze fondamentali;

*garanzia del potere l’affidatario fiduciario, mediante un suo atto di volontà consentito dal garante, estinguere il diritto di abitazione del Padre sull’Immobile…, ad escludere il rischio che, all’eventualità che, nel tempo, si presenti l’utilità, principalmente per esigenze economiche legate alla realizzazione del Programma, che la proprietà di tale immobile non sia gravata da tale diritto di abitazione, una eventuale incapacità o debolezza intellettuale futura del Padre comprometta la rinuncia da parte sua a tale diritto;

*che quindi, nell’interesse di Davide, risulta evidentemente utile che venga stipulato il Contratto, strumento senza dubbio di maggiore valore ed efficacia, al fine di garantire la sua vita sia nell’attualità che in futuro, rispetto alla acquisizione da parte di lui della mera quota di un terzo dell’Immobile gravato dal diritto di abitazione del padre”.

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assicurare la stabilità del contratto, ovvero l’autotutela, il negozio autorizzativo, la sostituibilità dell’affidatario.

3.4.5 La possibilità di utilizzo del nuovo strumento contrattuale