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2.4 Il fondo patrimoniale

2.4.2 Il confronto con il trust

Il fondo patrimoniale presenta alcune analogie con il trust, tra le quali rilevano soprattutto la costituzione di un patrimonio separato per il

128 Le altre differenze sono rinvenibili in A. Arceri, I regimi patrimoniali della famiglia in prospettiva europea, Giuffré, Milano, 2016, p. 134: “...per la completa parità dei coniugi nell’amministrazione del fondo (il patrimonio familiare contemplava invece una netta prevalenza della figura maritale), e per una maggiore ampiezza dell’oggetto, che comprende ora, oltre ai beni immobili ed ai titoli di credito, anche i beni mobili registrati”.

129 Art. 169 c.c. 130 Art. 170 c.c.

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raggiungimento di scopi determinati e il carattere gratuito dell’atto di costituzione131.

Il primo fattore richiamato permette una tutela dei beni dalle pretese dei creditori riguardanti dei debiti estranei al soddisfacimento dei bisogni familiari; mentre il carattere gratuito dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato affermato e sostenuto anche a livello di giurisprudenza di legittimità132, oltre che in dottrina133, sulla base di alcune considerazioni.

131 Le altre affinità sono: la distinzione tra il negozio istitutivo e quello dispositivo o

di trasferimento; la possibilità che l’atto costitutivo neghi il trasferimento del diritto dal costituente ai coniugi (come nel trust dove è possibile che il settlor e il trustee corrispondano); la possibilità di conferire diritti diversi da quello di proprietà; la possibilità del mutamento dell’oggetto originario, laddove sia permessa l’alienazione dei beni facenti parte del fondo; la mancanza della necessità dell’autorizzazione giudiziale, nel caso in cui non siano presenti dei figli minori; ed infine la presenza in alcuni casi dell’atto costitutivo unilaterale (es: costituzione da un soggetto terzo per testamento).

Vedi S. Bartoli, op. cit., pp. 315 – 323.

132 E’ rintracciabile tale affermazione in una sentenza recente della Corte di

Cassazione, che richiama anche i propri precedenti riguardanti tale argomento. Si tratta della sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017: “4.1 Quanto al fondo patrimoniale,

è sufficiente richiamare i numerosi precedenti di questa Corte che hanno affermato la natura gratuita dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, non trovando, di regola, contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata – contrariamente a quanto assumono i ricorrenti – la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli ai sensi degli art. 143 e 147 cod. civ., essendo lo strumento liberamente scelto dai disponenti (cfr. Cass. N. 6267/2005, n. 2327/06, n. 16760/10, n. 19029/13 e altre non massimate)”.

Il testo della sentenza è rinvenibile al sito web www.gazzettanotarile.com, URL: http://www.gazzettanotarile.com/gazzetta/images/stories/pdf/19376_2017.pdf (15 febbraio 2018):

133 F. Rota – G. Biasini, Il trust e gli istituti affini in Italia. Pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale, Terza edizione, Giuffré, Milano, 2017, p.

345 – 346: “La costituzione del fondo patrimoniale è infatti un atto a titolo gratuito

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Innanzitutto non è presente una controprestazione verso coloro che costituiscono il fondo patrimoniale. Inoltre l’onerosità non è ricavabile dagli obblighi gravanti sui coniugi, ovvero la contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c., dato che la costituzione del fondo patrimoniale deriva da una libera scelta ed è il mezzo per soddisfare bisogni anche ulteriori.

Nonostante la presenza di tali analogie, la possibilità di utilizzare il fondo patrimoniale come sostituto al trust interno è smentita da alcuni fattori, ricostruibili attraverso l’analisi della disciplina dell’istituto italiano e conducenti a ritenerlo meno efficiente del trust.

Il primo di tali fattori è rinvenibile nell’effetto stesso della separazione patrimoniale, che ha condotto a proporre il fondo patrimoniale come alternativa al trust. Infatti è riscontrabile una segregazione patrimoniale imperfetta, dato che l’art. 170 c.c. prevede la protezione dei beni costituenti il fondo dalle azioni esecutive dei creditori personali dei coniugi, ma non prescrive la stessa protezione per i beni personali dei coniugi rispetto alle azioni dei creditori del fondo. Il trust invece è caratterizzato dalla perfezione della segregazione, dato che i beni personali del trustee non possono essere oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori del trust134.

entrambi i coniugi poiché, oltre a mancare un obbligo giuridico di provvedere alla costituzione, non sussiste alcuna contropartita in favore dei costituenti. Né la qualificazione di gratuità può essere esclusa adducendo che i coniugi, con la costituzione del fondo patrimoniale, adempiono un obbligo (anche) giuridico, ossia quello di far fronte ai bisogni della famiglia: difatti l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori”.

134 A. Arceri, op. cit., p. 178: “…la segregazione garantita dal fondo patrimoniale non è perfetta, non è, cioè, bidirezionale. Pertanto, se i creditori personali di ciascun coniuge non possono aggredire, per soddisfare le proprie ragioni non connesse alle necessità familiari, il fondo patrimoniale, non è vero il contrario: i

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Inoltre, in base alla definizione contenuta nell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale può essere costituito per lo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia con atto pubblico da uno dei coniugi o da entrambi oppure da un soggetto terzo, che ha la possibilità di scegliere anche la forma del testamento, e ne possono essere oggetto soltanto i beni immobili, i beni mobili registrati ed i titoli di credito nominativi. Sono quindi rinvenibili limiti a livello soggettivo, oggettivo e dal punto di vista dello scopo perseguibile, che non sono riscontrabili nella disciplina giuridica del trust.

Per comprendere al meglio la limitazione imposta all’utilizzo del fondo patrimoniale è importante soffermare l’attenzione sul limite dello scopo, rappresentato dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia135. Quest’ultimi conducono a escludere l’utilizzabilità del fondo patrimoniale per la soddisfazione di esigenze riguardanti un solo membro della famiglia, come può accadere per esempio laddove sia presente un disabile che necessita di maggiori attenzioni rispetto a quelle degli altri membri136.

creditori che traggono le loro ragioni di credito da obbligazioni contratte per la soddisfazione di necessità familiari possono, liberamente, aggredire tanto i beni conferiti in fondo, quanto – ove i beni del fondo siano insufficienti – il patrimonio personale del diretto obbligato”.

135 F. Rota – G. Biasini, op. cit, . p. 347: “Per quanto riguarda la nozione di bisogni in senso oggettivo si registra una tendenza ad ampliare l’ambito di tale concetto includendovi tutte le esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse le sole esigenze di carattere voluttuario caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

136 G. Gabrielli, lc. cit.: “…deve rivelarsi che è la stessa previsione legale del vincolo a imporre all’interprete di operare una selezione all’interno dei bisogni individuali dei singoli familiari.

Non sembra pertanto che nella delimitazione possa andarsi molto oltre i confini della nozione di mantenimento dei coniugi e dei figli, sia pure,… nell’accezione lata che l’espressione ha assunto nel nostro linguaggio giuridico: comprensiva, cioè, non solo degli elementari bisogni biologici, ma altresì di quelli propri della vita di

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Inoltre, il riferimento alla famiglia non rende utilizzabile l’istituto al di fuori dell’ambito familiare; nello specifico la famiglia da prendere in considerazione è quella fondata sul matrimonio, dato che è necessario fare riferimento alla nozione di famiglia presente a livello costituzionale, ovvero quella desumibile dall’art. 29 della Costituzione137. In questo modo non è accessibile da parte delle nuove realtà che nella società attuale si presentano, come le coppie conviventi, le famiglie di fatto, le famiglie allargate.

Un’ulteriore differenza è rappresentata dal limite di durata del fondo patrimoniale, previsto dall’art. 171 c.c. e non riscontrabile nel trust; nello specifico tale norma prescrive che l’estinzione del fondo avvenga nel caso di venuta meno del vincolo matrimoniale oppure con il raggiungimento della maggiore età dei figli, se presenti.

Infine, il fondo patrimoniale è privo della distinzione di ruoli e della tutela dei beneficiari verso possibili violazioni degli obblighi gravanti sul trustee, che sono invece presenti nell’istituto giuridico di origine anglosassone.

Il primo fattore, ovvero la mancanza di una distinzione dei ruoli, è testimoniato dalla figura dei coniugi138, che molto spesso, oltre a

relazione….Ogni esigenza peculiare della persona singola è perciò estranea all’ambito dei bisogni familiari”.

137 A. Arceri, op. cit., p. 140: “…resta comunque consolidata l’opinione che considera il fondo patrimoniale istituto accessibile ai soli soggetti uniti in matrimonio, in quanto alla tutela della famiglia non coniugale sarebbero preposti altri istituti che non presuppongono necessariamente tale vincolo, come per esempio l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.”.

138 L’art. 168 c.c. prevede che la proprietà dei beni spetti ad entrambi i coniugi, salvo

il caso in cui l’atto costitutivo ponga una soluzione diversa.

Vi sono state diverse discussioni riguardo la classificazione del diritto di godimento spettante ai coniugi, nel caso in cui l’atto costitutivo non preveda nei loro confronti l’attribuzione del diritto di proprietà. Infatti alcuni lo hanno considerato come un diritto di usufrutto, mentre altri hanno sostenuto la presenza di un diritto reale di godimento, nuovo rispetto ai diritti reali esistenti ma non contrario al principio del

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ricoprire il ruolo di beneficiari del fondo come membri della famiglia, ne sono i costituenti e svolgono anche il ruolo di amministratori dello stesso139.

Invece la mancanza di strumenti di tutela per i destinatari del fondo deriva dall’assenza del riconoscimento agli stessi del ruolo di beneficiari in senso tecnico; di conseguenza non possiedono strumenti di controllo che permettano di tutelarli da atti fraudolenti compiuti da chi amministra il fondo140.

numerus clausus dei diritti reali, dato che previsto da una norma di legge, vale a

dire, l’art. 168, 2° comma c.c.

A. Arceri, op. cit., p. 167: “Per quanto concerne invece il diritto di godimento

attribuito ai beneficiari, nel caso in cui gli stessi non divengano proprietari dei beni conferiti, parte della dottrina ne ha suggerito la qualificazione in termini di usufrutto ordinario, anche se limitato nelle facoltà concesse agli usufruttuari, che possono utilizzare i beni soltanto per la soddisfazione dei bisogni familiari. Tale qualificazione, tuttavia, lascia insoddisfatti, in quanto tante ed anzi troppe sono le differenze ravvisabili tra essenza dell’usufrutto e facoltà di godimento spettante ai coniugi per effetto della costituzione del fondo”.

139 L. Ragazzini, op. cit., pp. 287 – 288: “…possono convergere e coesistere, nelle persone dei coniugi, posizioni giuridiche subiettive le quali, nel Trust, restano nettamente distinte: i coniugi, infatti, possono essere costituenti del fondo e di regola, sono proprietari dei beni conferiti; ne sono gli amministratori e, a ben guardare, anche beneficiari in quanto membri della famiglia ai cui bisogni il fondo deve sopperire”.

140 F. Rota – G. Biasini, lc. cit.: “…il fondo patrimoniale non prevede beneficiari in senso tecnico; e pertanto i soggetti in favore dei quali è stato istituito il fondo, ad esempio i figli, non hanno poteri di controllo sulla gestione dei beni, né sono legittimati ad agire nei confronti dei genitori che destinino i frutti a finalità non coincidenti con i bisogni della famiglia”.

A. Arceri, op. cit, pp. 170 – 171: “Unici strumenti di reazione a fronte di iniziative

dei genitori di non appropriata gestione del fondo patrimoniale sono la richiesta di rimozione di uno dei genitori dai poteri di amministrazione (art. 183 c.c.) o l’impugnazione ex art. 184 c.c. degli atti compiuti in dispregio delle finalità del fondo stesso, o ancora, la richiesta di risarcimento dei danni”.

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