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3.2 I modelli

3.2.2 La distinzione tra trust e affidamento fiduciario compiuta dalla

3.2.2.1 Il trust

In base all’art. 2 della l. 42 del 2010192 il trust è costituito dove un

soggetto riceve la titolarità di beni sia nell’interesse di uno o più beneficiari, sia per il raggiungimento di uno scopo. A tale duplice finalità corrispondono le figure del trust con beneficiari193 e del trust di scopo. Inoltre l’art. 6 stabilisce che la costituzione del trust può avvenire sia con atto inter vivos, sia con testamento e l’art. 9 prevede una durata massima di cento anni.

Con specifico riferimento alle due tipologie di trust sopracitate, secondo quanto disposto dall’art. 52, nel caso in cui sia costituito un trust di scopo è obbligatoria la presenza della figura del guardiano, un soggetto che vigila sull’operato del trustee ed è legittimato ad agire contro quest’ultimo in caso di inadempimento. In presenza invece di un trust per beneficiari, la stessa norma prevede l’obbligo della nomina di un guardiano soltanto per il periodo in cui non siano presenti dei beneficiari, fino a un massimo di trenta anni, termine oltre il quale si verifica l’estinzione del trust (art. 48).

La nozione di trust contenuta nell’art. 2 pone come elemento centrale la figura del trustee, regolata dalla legge con riferimento ai requisiti

192 San Marino. La riformata legge sul trust di San Marino, in Trusts e attività fiduciarie, n. 3, 2010, pp. 290 – 303.

193 In tale tipologia di trust è necessario prendere in considerazione anche la figura

del beneficiario, a cui sono dedicati quattro articoli all’interno della legge del 2010, ovvero gli artt. 48 – 51.

Secondo la disciplina contenuta in tali disposizioni la presenza dei beneficiari in un

trust per beneficiari è necessaria affinché quest’ultimo possa continuare a esistere;

inoltre non è possibile considerare tali coloro che in un trust di scopo ricevono dei vantaggi.

Il beneficiario ha la possibilità di disporre della propria posizione giuridica soggettiva in vario modo, ovvero rinunciandovi, differendola a un altro soggetto da lui stesso indicato oppure disponendone.

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richiesti per rivestire tale funzione, ai poteri194, agli obblighi195 e alla responsabilità196 riguardanti tale posizione soggettiva.

194 Gli artt. 31 – 37 descrivono i poteri riconosciuti al trustee.

Innanzitutto quest’ultimo possiede tutti i poteri che spetterebbero al titolare del diritto.

In secondo luogo ha la possibilità di consultarsi con dei professionisti a seconda dell’atto che deve essere compiuto e può delegare il potere di amministrare il trust ad altri soggetti.

Infine, laddove l’atto istitutivo del trust non preveda diversamente, deve assicurare i beni oggetto del trust, che potrebbero perire o essere danneggiati; può compiere degli anticipi verso un beneficiario nel caso in cui quest’ultimo abbia necessità di far fronte ad eventi importanti della propria vita, purché utilizzi denaro o comunque cespiti che siano liquidabili in maniera agevole; e se l’atto costitutivo non impone l’accumulo di proventi e frutti ha la possibilità di utilizzarli per il mantenimento, l’istruzione o altri bisogni dei beneficiari.

195 Gli obblighi gravanti sul trustee sono indicati negli artt. 20 – 30.

In base all’art. 20 nel compimento del proprio incarico e nell’adempimento dei propri obblighi è necessario che tale soggetto utilizzi la diligenza del buon padre di famiglia oppure laddove abbia delle competenze professionali la diligenza richiesta per le stesse.

Gli obblighi a cui è tenuto consistono nella gestione dei beni, costituenti il trust, al fine di preservare e accrescere il loro valore; nel comportamento imparziale nel caso di pluralità di beneficiari; nell’utilizzo di riservatezza riguardo le informazioni acquisite per lo svolgimento del proprio incarico, che si traduce nell’impossibilità di rivelare quest’ultime a terzi e di utilizzarle a proprio vantaggio; e infine nella redazione del bilancio del trust, dell’inventario dei beni e della relazione sui motivi giustificanti le modifiche della consistenza del trust, con conseguente trascrizione nel Libro degli eventi.

196 La regolamentazione della responsabilità del trustee è prevista agli artt. 42 – 47 e

detta delle regole in riferimento alla responsabilità interna e a quella esterna, ovvero la prima verso il beneficiario mentre la seconda verso il terzo con cui il soggetto ricoprente tale funzione contratta.

Per quanto riguarda la responsabilità verso il beneficiario il trustee è tenuto al risarcimento del danno, nel caso in cui non adempia alle proprie obbligazioni o arrechi danno al fondo. Invece in riferimento alla responsabilità verso soggetti terzi con cui è avvenuta una contrattazione l’art. 47 prevede che le azioni esecutive possano avvenire soltanto sul fondo in trust; ma nel caso in cui il trustee adempia

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La differenza più significativa tra la l. 37/2005 e la novella del 2010197 riguarda le caratteristiche necessarie per ricoprire la funzione

di trustee.

Infatti l’art. 19 della l. n. 37/2005 prevedeva, in primo luogo, l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza per lo svolgimento di tale incarico. Inoltre, nel caso in cui nessuno dei soggetti protagonisti del trust (il disponente, il guardiano e il beneficiario) avesse la residenza, il domicilio, la cittadinanza o la sede legale nella Repubblica o qualora lo scopo del trust dovesse essere attuato al di fuori del territorio sammarinese, la funzione di trustee poteva essere ricoperta soltanto da banche, società fiduciarie o altre imprese di investimento con sede legale e sede amministrativa al di fuori del territorio di San Marino e in possesso di alcune caratteristiche198.

Nell’attuale normativa l’art. 18 ha ridotto i requisiti per ricoprire il ruolo di trustee, dato che riconosce come soggetti idonei le persone fisiche e giuridiche che non svolgono il medesimo ruolo in più di un trust oppure che sono indicati come soggetti designati all’interno della normativa antiriciclaggio.

Infine, dal punto di vista delle conseguenze derivanti dall’istituzione del trust sammarinese, bisogna considerare l’art. 12 e l’art. 47 della legge del 2010. La prima disposizione prevede la separazione dei beni del fondo da quelli personali del trustee; la possibilità di aggredire tali beni soltanto da parte dei titolari di crediti collegati all’esecuzione del trust; l’insensibilità dei beni al regime matrimoniale e alle vicende

personalmente alle obbligazioni ha il diritto di rivalsa sul trust fund, tranne laddove sia tenuto a un risarcimento del danno verso il beneficiario o verso il fondo.

197 Le leggi di San Marino sui trust, in Trusts e attività fiduciarie, n. 4, 2005, pp. 436

– 446.

198 Innanzitutto dovevano essere soggette a vigilanza prudenziale ed erano obbligate

a rispettare le norme in materia di antiriciclaggio.

Inoltre l’amministrazione o la costituzione delle stesse non doveva avvenire in Stati indicati in un’apposita lista da parte dell’Autorità di Vigilanza.

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successorie del trustee. L’art. 47 dispone che in nessun caso il patrimonio del trustee può essere oggetto delle azioni esecutive dei creditori del trust.

Con tale costruzione è assicurata una segregazione patrimoniale perfetta, così come accade all’interno del trust di origine anglosassone, vale a dire, i creditori personali del trustee possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio generale di quest’ultimo e quelli del trust hanno la possibilità di compiere delle azioni esecutive solamente sul trust fund.